PRIVATO MODULO B
La famiglia (cap 68, slide famiglia 1)
17 febbraio
Cosa si intende per famiglia?
famiglia matrimoniale:
La vincolo giuridico fra uomo e donna.
civile,
Ma anche di famiglia fondata sull’unione introdotta nel 2016.
Famiglia in senso stretto: nucleo formato da persone fra loro conviventi in quanto coniugi e i gli.
Per i coniugi, i contraenti l’unione civile e i gli il codice prevede una serie di diritti e doveri
(obblighi) molto precisi.
In realtà bisogna ampliare la visione di famiglia, anche una famiglia non fondata su matrimonio o
unione civile è ritenuta famiglia, in cui hanno rilevanza i rapporti giuridici fra i coniugi. È stata
convivenza di fatto
introdotta la disciplina della che crea rapporti giuridicamente vincolanti.
Prima del 2016 c’erano alcune norme che davano rilevanza alla convivenza di fatto (esempio
nomina tutore). La norma generale si trova nell’articolo 2 della costituzione. Sempre di più, nel
corso del tempo, la famiglia di fatto ha acquistato una rilevanza giuridica nel nostro ordinamento
no alla l. n. 76/2016 (passando per le riforme legislative del 2012 e 2013).
Riassuntivamente: la giurisprudenza, i vari interventi normativi, l’evoluzione storica e culturale
non
permettono di parlare di «famiglia» anche di fronte alla famiglia matrimoniale.
La famiglia in senso stretto: tradizionalmente, il nucleo familiare formato da persone fra loro
conviventi, ossia i coniugi e i gli (oggi però v. anche l’unione civile)
La famiglia in senso ampio: fa riferimento ai vincoli di parentela e a nità.
Ovvero si hanno parenti o a ni con cui esistono rapporti giuridici rilevanti per il diritto.
La parentela: è il vincolo che unisce le persone discendenti da uno stesso stipite, sia nel caso in
cui la liazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di
e marito non sono parenti
esso (art. 74 c.c.) (moglie si ha un rapporto coniugale.)
linea retta,
Si distingue, in particolare, la parentela in in cui una persona discende dall’altra
linea collaterale,
(padre e glio) e parentela in in cui le persone non discendono l’una dall’altra
ma hanno uno stipite in comune (fratelli, cugini, zio e nipote).
grado di parentela
Il (regolato dalla norma 76) è l’intervallo generazionale che separa tra loro due
o più soggetti: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso
lo stipite (art. 76, 1° co., c.c.); nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni,
salendo da uno dei parenti no allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente,
In pratica, partendo dalla persona che si
sempre restando escluso lo stipite (art. 76, 2° co., c.c.)
trova sul gradino più basso della parentela, si calcolano gli intervalli generazionali no ad arrivare
all’altra persona (nel conteggio non si tiene conto dello stipite).
A partire dalla persona più giovane no a chi ci interessa, non bisogna considerare lo stipite:
partendo da me, arrivo a mia madre, la elimino in quanto stipite quindi 1 grado di parentela di
primo grado. Tra nonno e nipote: nipote 1, genitore 2, nonno 3, ma lo stipite non si considera
quindi parentela di secondo grado. Tra cugini: cugino 1, genitore 2, nonno 3, zio 4, cugino 5, tolgo
lo stipite quindi quarto grado.
L’articolo 74 del codice civile è una norma rivoluzionaria: consente la creazione di rapporti di
parentela fra il glio nato fuori dal matrimonio e la famiglia del genitore che lo ha riconosciuto. (tra
il glio non matrimoniale ed i parenti del genitore; tra il glio non matrimoniale ed il glio
matrimoniale; tra i diversi gli nati fuori dal matrimonio). Risponde alle medesime nalità il nuovo
art. 258, 1° co., cod. civ., secondo cui “il riconoscimento produce e etti riguardo al genitore da
cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». Fino al 2012-13 non era così, non aveva parenti dal
punto di vista giuridico, solo coi genitori.
A nità: è il vincolo che lega una persona ai parenti del coniuge (il grado di a nità è lo stesso che
lega il parente di uno dei coniugi). Anche per li uniti civilmente.
Anche fra parenti e a ni esistono situazioni giuridicamente rilevanti: situazioni attive e passive.
Esempio: obbligo agli alimenti.
Qualora uno dei famigliari nella famiglia in senso ampio non sia in grado di provvedere a sé stesso
i famigliari sono obbligati a intervenire nei confronti del bisognoso secondo una gerarchia. 1
fi ffi fi fi fi fi ffi fi ffi fi
fi fi fi fi ffi ff ffi fi
fi fi fi
18 febbraio
I diritti e gli obblighi nel diritto di famiglia:
I diritti: hanno dei caratteri particolari, diversi dai diritti e dalle obbligazioni contrattuali. In linea
generale sono: imprescrittibili, irrinunciabili, incedibili.
Gli obblighi: hanno caratteristiche del tutto diverse dalle obbligazioni patrimoniali (e sono soggetti
ad una disciplina ad hoc)
Gli atti giuridici: anche quando consistono in dichiarazioni di volontà (v. il matrimonio) hanno
caratteristiche diverse dagli atti giuridici patrimoniali (il contratto). Il matrimonio non è de nibile
come un contratto, perché? Il contratto può essere arricchito dalle parti e ha carattere
personali,
patrimoniali, dal matrimonio nascono conseguenze in più non si può riempire di
contenuto l’atto di matrimonio, non si possono inserire termino o condizioni. L’atto di matrimonio
non tollera alcuna indicazione circa il contenuto da parte dei protagonisti.
IL MATRIMONIO cap.69 atto rapporto:
Bisogna distinguere tra matrimonio come e matrimonio come
atto:
Il matrimonio come
È la dichiarazione di volontà che due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando di
volersi prendere come marito e come moglie (non è un contratto ed è predeterminato nel suo
contenuto dal legislatore).
In virtù del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica (sancito nel 1929, modi cato nel1984) l'atto di
matrimonio può essere celebrato davanti all'u ciale dello stato civile (matrimonio civile, regolato
dal codice civile) o davanti al parroco (e etti anche per la legge italiana). 2 atti di matrimonio:
registri della chiesa e registri del comune, ha ambivalenza. Fino al 1929 questo accordo fra stato e
chiesa non era possibile, bisognava sposarsi 2 volte, se ti sposavi in chiesa il matrimonio aveva
non
unicamente e etti religiosi ma civili. concordatario
Lo Stato italiano accetta che il matrimonio (l’atto di matrimonio) sia regolato dal
canonico
diritto della Chiesa, ossia dal codice di diritto (i tribunali della Chiesa sono i tribunali
ecclesiastici, volti ad accertare eventuali nullità). Qualora per il codice di diritto canonico esista
una causa di nullità del matrimonio (canoni = articoli 1073 ss.), gli sposi possono rivolgersi ad un
tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità ai sensi dell’ordinamento ecclesiastico. Esempio di
nullità: incapacità di intendere e volere al momento del matrimonio. Quale è, a questo punto, la
loro posizione davanti allo Stato? Per cessare di essere coniugi anche di fronte allo Stato, occorre
che i coniugi sottopongano la sentenza canonica di nullità a veri ca presso un giudice italiano:
procedimento di delibazione. esito positivo,
Qualora la veri ca abbia il giudice italiano dichiara
esecutiva sentenza ecclesiastica
in Italia la di nullità del matrimonio canonico.
Il diritto canonico non prevede la possibilità di divorzio, rientra nella scelta dei coniugi, per la
chiesa è un vincolo sacro che non può essere sciolto. Le cause di nullità sono stabilite dalla
chiesa.
Il codice civile del 42 non aveva contemplato la possibilità di sposarsi con una religione diversa da
quella cattolica. Nella disposizione originale si stabiliva che per i culti ammessi (diversi da quello
cattolico) è possibile che l'u ciale dello stato civile, dietro richiesta consenta la celebrazione
culto diverso.
dell'atto di matrimonio davanti al ministro di un L'atto di matrimonio, in tal caso, &egr
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