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PRIVATO MODULO B

La famiglia (cap 68, slide famiglia 1)

17 febbraio

Cosa si intende per famiglia?

famiglia matrimoniale:

La vincolo giuridico fra uomo e donna.

civile,

Ma anche di famiglia fondata sull’unione introdotta nel 2016.

Famiglia in senso stretto: nucleo formato da persone fra loro conviventi in quanto coniugi e i gli.

Per i coniugi, i contraenti l’unione civile e i gli il codice prevede una serie di diritti e doveri

(obblighi) molto precisi.

In realtà bisogna ampliare la visione di famiglia, anche una famiglia non fondata su matrimonio o

unione civile è ritenuta famiglia, in cui hanno rilevanza i rapporti giuridici fra i coniugi. È stata

convivenza di fatto

introdotta la disciplina della che crea rapporti giuridicamente vincolanti.

Prima del 2016 c’erano alcune norme che davano rilevanza alla convivenza di fatto (esempio

nomina tutore). La norma generale si trova nell’articolo 2 della costituzione. Sempre di più, nel

corso del tempo, la famiglia di fatto ha acquistato una rilevanza giuridica nel nostro ordinamento

no alla l. n. 76/2016 (passando per le riforme legislative del 2012 e 2013).

Riassuntivamente: la giurisprudenza, i vari interventi normativi, l’evoluzione storica e culturale

non

permettono di parlare di «famiglia» anche di fronte alla famiglia matrimoniale.

La famiglia in senso stretto: tradizionalmente, il nucleo familiare formato da persone fra loro

conviventi, ossia i coniugi e i gli (oggi però v. anche l’unione civile)

La famiglia in senso ampio: fa riferimento ai vincoli di parentela e a nità.

Ovvero si hanno parenti o a ni con cui esistono rapporti giuridici rilevanti per il diritto.

La parentela: è il vincolo che unisce le persone discendenti da uno stesso stipite, sia nel caso in

cui la liazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di

e marito non sono parenti

esso (art. 74 c.c.) (moglie si ha un rapporto coniugale.)

linea retta,

Si distingue, in particolare, la parentela in in cui una persona discende dall’altra

linea collaterale,

(padre e glio) e parentela in in cui le persone non discendono l’una dall’altra

ma hanno uno stipite in comune (fratelli, cugini, zio e nipote).

grado di parentela

Il (regolato dalla norma 76) è l’intervallo generazionale che separa tra loro due

o più soggetti: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso

lo stipite (art. 76, 1° co., c.c.); nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni,

salendo da uno dei parenti no allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente,

In pratica, partendo dalla persona che si

sempre restando escluso lo stipite (art. 76, 2° co., c.c.)

trova sul gradino più basso della parentela, si calcolano gli intervalli generazionali no ad arrivare

all’altra persona (nel conteggio non si tiene conto dello stipite).

A partire dalla persona più giovane no a chi ci interessa, non bisogna considerare lo stipite:

partendo da me, arrivo a mia madre, la elimino in quanto stipite quindi 1 grado di parentela di

primo grado. Tra nonno e nipote: nipote 1, genitore 2, nonno 3, ma lo stipite non si considera

quindi parentela di secondo grado. Tra cugini: cugino 1, genitore 2, nonno 3, zio 4, cugino 5, tolgo

lo stipite quindi quarto grado.

L’articolo 74 del codice civile è una norma rivoluzionaria: consente la creazione di rapporti di

parentela fra il glio nato fuori dal matrimonio e la famiglia del genitore che lo ha riconosciuto. (tra

il glio non matrimoniale ed i parenti del genitore; tra il glio non matrimoniale ed il glio

matrimoniale; tra i diversi gli nati fuori dal matrimonio). Risponde alle medesime nalità il nuovo

art. 258, 1° co., cod. civ., secondo cui “il riconoscimento produce e etti riguardo al genitore da

cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». Fino al 2012-13 non era così, non aveva parenti dal

punto di vista giuridico, solo coi genitori.

A nità: è il vincolo che lega una persona ai parenti del coniuge (il grado di a nità è lo stesso che

lega il parente di uno dei coniugi). Anche per li uniti civilmente.

Anche fra parenti e a ni esistono situazioni giuridicamente rilevanti: situazioni attive e passive.

Esempio: obbligo agli alimenti.

Qualora uno dei famigliari nella famiglia in senso ampio non sia in grado di provvedere a sé stesso

i famigliari sono obbligati a intervenire nei confronti del bisognoso secondo una gerarchia. 1

fi ffi fi fi fi fi ffi fi ffi fi

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fi fi fi

18 febbraio

I diritti e gli obblighi nel diritto di famiglia:

I diritti: hanno dei caratteri particolari, diversi dai diritti e dalle obbligazioni contrattuali. In linea

generale sono: imprescrittibili, irrinunciabili, incedibili.

Gli obblighi: hanno caratteristiche del tutto diverse dalle obbligazioni patrimoniali (e sono soggetti

ad una disciplina ad hoc)

Gli atti giuridici: anche quando consistono in dichiarazioni di volontà (v. il matrimonio) hanno

caratteristiche diverse dagli atti giuridici patrimoniali (il contratto). Il matrimonio non è de nibile

come un contratto, perché? Il contratto può essere arricchito dalle parti e ha carattere

personali,

patrimoniali, dal matrimonio nascono conseguenze in più non si può riempire di

contenuto l’atto di matrimonio, non si possono inserire termino o condizioni. L’atto di matrimonio

non tollera alcuna indicazione circa il contenuto da parte dei protagonisti.

IL MATRIMONIO cap.69 atto rapporto:

Bisogna distinguere tra matrimonio come e matrimonio come

atto:

Il matrimonio come

È la dichiarazione di volontà che due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando di

volersi prendere come marito e come moglie (non è un contratto ed è predeterminato nel suo

contenuto dal legislatore).

In virtù del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica (sancito nel 1929, modi cato nel1984) l'atto di

matrimonio può essere celebrato davanti all'u ciale dello stato civile (matrimonio civile, regolato

dal codice civile) o davanti al parroco (e etti anche per la legge italiana). 2 atti di matrimonio:

registri della chiesa e registri del comune, ha ambivalenza. Fino al 1929 questo accordo fra stato e

chiesa non era possibile, bisognava sposarsi 2 volte, se ti sposavi in chiesa il matrimonio aveva

non

unicamente e etti religiosi ma civili. concordatario

Lo Stato italiano accetta che il matrimonio (l’atto di matrimonio) sia regolato dal

canonico

diritto della Chiesa, ossia dal codice di diritto (i tribunali della Chiesa sono i tribunali

ecclesiastici, volti ad accertare eventuali nullità). Qualora per il codice di diritto canonico esista

una causa di nullità del matrimonio (canoni = articoli 1073 ss.), gli sposi possono rivolgersi ad un

tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità ai sensi dell’ordinamento ecclesiastico. Esempio di

nullità: incapacità di intendere e volere al momento del matrimonio. Quale è, a questo punto, la

loro posizione davanti allo Stato? Per cessare di essere coniugi anche di fronte allo Stato, occorre

che i coniugi sottopongano la sentenza canonica di nullità a veri ca presso un giudice italiano:

procedimento di delibazione. esito positivo,

Qualora la veri ca abbia il giudice italiano dichiara

esecutiva sentenza ecclesiastica

in Italia la di nullità del matrimonio canonico.

Il diritto canonico non prevede la possibilità di divorzio, rientra nella scelta dei coniugi, per la

chiesa è un vincolo sacro che non può essere sciolto. Le cause di nullità sono stabilite dalla

chiesa.

Il codice civile del 42 non aveva contemplato la possibilità di sposarsi con una religione diversa da

quella cattolica. Nella disposizione originale si stabiliva che per i culti ammessi (diversi da quello

cattolico) è possibile che l'u ciale dello stato civile, dietro richiesta consenta la celebrazione

culto diverso.

dell'atto di matrimonio davanti al ministro di un L'atto di matrimonio, in tal caso, &egr

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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