Diritto privato, modulo B - Parte decima: La famiglia
Esempio di un caso di unione civile
Un soggetto, Carlo, si reca dall’avvocato Publio e racconta quanto accaduto. Il giorno dell’anniversario di unione civile con Roberto, va a lavoro (è impiegato in uno studio notarile) e, proprio in occasione dell’anniversario di unione civile con Roberto, pensa di preparare una cena per lui cucinando il suo piatto preferito. Uscendo dall’ufficio, va a fare la spesa e poi si reca in un pub per comprare le birre, dove trova Roberto parlare e flirtare con un altro uomo. Carlo, attonito, si rivolge a Roberto chiedendogli che sta facendo e di tornare a casa per festeggiare il loro anniversario ma Roberto, in risposta, gli urla contro e lo caccia dal pub. Carlo torna a casa e lo aspetta, ma Roberto torna di notte e per giorni cala il silenzio tra i due.
Una sera di giugno poi, Roberto torna a casa con il suo nuovo amico e dorme con lui e il mattino dopo, quando Carlo sta per andare a lavoro trova un biglietto lasciatogli da Roberto in cui vi è scritto: “da oggi lui sta con noi”. Carlo cade in depressione e il notaio da cui lavora consiglia lui di prendersi un mese di pausa/riposo. Carlo comincia quindi ad essere seguito da uno psichiatra e per staccare un po’ decide di stare per un periodo di tempo in Liguria.
Trascorso un po’ di tempo, Carlo decide di scrivere una lettera a Roberto nella quale dice: “Mi hai dato 20.000 coltellate con il tuo comportamento e questo corrisponde alla cifra che io ti chiederò come risarcimento del danno” e poi aggiunge: “Sarai tenuto a rispondere di ogni conseguenza giuridica derivante dal tuo comportamento”. Pochi giorni dopo, Roberto risponde a Carlo con una lettera scritta dal suo avvocato, nella quale è detto che ‘egli contesta in fatto e in diritto ogni pretesa risarcitoria avanzata’ e si fa notare, inoltre, che Carlo si è assentato in maniera ingiustificata dalla loro residenza comune.
A tal proposito, la l.n. 76/2016, che ha riconosciuto e tutelato l’unione civile, esclude la sussistenza dell’obbligo di fedeltà nell’unione civile e questo significa che Roberto, con il suo comportamento, non ha violato alcun obbligo di fedeltà ed è semmai Carlo ad aver violato l’obbligo di coabitazione con Roberto, lasciando per più di un certo periodo di tempo, in maniera ingiustificata, il luogo di residenza comune. [Soluzione del caso: (vedi schede)].
Capitolo 68: Principi e nozioni
La famiglia era una volta da intendersi come composta da marito, moglie, figli nati all’interno del matrimonio e al massimo anche i nonni. I figli che nascevano al di fuori del matrimonio, invece, erano considerati figli illegittimi, non facevano parte della famiglia e si riservava loro un trattamento diverso (meno privilegiato) rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio.
Oggigiorno, invece, la nozione di famiglia è totalmente cambiata, perché non soltanto si parla di famiglia matrimoniale, ma anche di altri modelli familiari, tutti regolati dal diritto, come per esempio l’unione civile, che crea un rapporto giuridicamente rilevante tra persone dello stesso sesso. La maggior parte delle norme che sono proprie dell’istituto del matrimonio disciplinano anche i casi di unione civile, ma ciò nonostante vi è ancora chi ritiene che l’unione civile non sia meritevole di legislazione e chi, invece, che dovrebbe esserci un unico istituto, quello del matrimonio, a regolare i casi di unione sia tra persone di sesso diverso sia tra persone dello stesso sesso.
Che cos’è la famiglia?
In senso stretto, la famiglia è tradizionalmente definibile come il nucleo familiare formato da persone tra loro conviventi, ossia i coniugi e i figli, che abbiano contratto matrimonio oppure l’unione civile. Il matrimonio (o l’unione civile) non sussiste allorché vi siano dei figli, ma questi sono parti eventuali della famiglia e per i coniugi, i contraenti l’unione civile e i figli, il codice civile prevede una serie di diritti e doveri molto precisi. Anche la famiglia non matrimoniale e quella non fondata sull’unione civile sono considerate un nucleo familiare in cui hanno rilievo giuridico i rapporti di convivenza, in virtù dell’art. 2 Cost., che stabilisce che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e non facendo riferimento ad un solo particolare modello di famiglia (es. quello matrimoniale), prevede la possibilità di decidere liberamente di convivere senza dover obbligatoriamente contrarre matrimonio o l’unione civile, che sono atti di libertà.
Nel corso del tempo poi, la famiglia ha acquistato poi sempre più rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano, tanto che, passando per le si è infine giunti alla riforme legislative del 2012 e 2013, l.n. 76/2016. Esempi di casi in cui si dà rilevanza alla famiglia di fatto: il convivente di fatto è legittimato a chiedere l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione, ecc.; il convivente superstite ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione del convivente morto, così come accade per il matrimonio. In sintesi possiamo dire dunque che la giurisprudenza, i vari interventi normativi e l’evoluzione storica e culturale permettono di parlare di famiglia anche quando si è in presenza di famiglia non matrimoniale.
In senso ampio, la famiglia fa invece riferimento ai vincoli di parentela e affinità.
La parentela
L’art. 74 c.c., modificato nel 2012/2013, stabilisce che: “la parentela è il vincolo che unisce le persone discendenti da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui essa sia avvenuta al di fuori di esso” (art. 74 c.c., I libro c.c.: “Persone e famiglia”). Quando si parla di parentela occorre poi distinguere tra parentela in linea retta e parentela in linea collaterale. In particolare, la parentela si dice in linea retta quando una persona discende dall’altra (es. padre e figlio, figlio e nonno) e in linea collaterale quando le persone non discendono l’una dall’altra ma hanno uno stipite in comune (es. fratelli, cugini, zio e nipote).
Il grado di parentela
L’art. 76 c.c. stabilisce poi che il grado di parentela è l’intervallo generazionale che separa tra loro due o più soggetti. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (art. 76, 1 co., c.c.), mentre nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite (art. 76, 2 co., c.c.). In sostanza, partendo dalla persona che si trova sul gradino più basso della parentela, si calcolano gli intervalli generazionali fino ad arrivare all’altra persona e nel conteggio non si tiene conto dello stipite comune.
Esempi: contando le generazioni ed escludendo lo stipite, tra madre e figlio c’è un rapporto di parentela di primo grado. Tra nonno e nipote c’è un rapporto di parentela di secondo grado. Tra fratello e sorella c’è un rapporto di parentela di secondo grado, perché il conteggio si fa a partire dal fratello, salendo allo stipite e poi scendendo a sua sorella. Lo stipite non si conta e dunque il rapporto è di secondo grado. Tra me e mio cugino c’è un rapporto di parentela di quarto grado. all’art. 74 c.c.
La nuova formula di cui prevede, a differenza di quanto previsto dall’art. 74 c.c. sino al 2012/2013 (= prevedeva che nascesse soltanto un rapporto di parentela tra il figlio nato al di fuori del matrimonio e il genitore riconoscente, ma non con i parenti del genitore), che: è consentita la creazione di rapporti di parentela tra il figlio nato al di fuori del matrimonio e la famiglia del genitore riconoscente (= tra figlio non matrimoniale e parenti del genitore, tra figlio non matrimoniale e figlio matrimoniale, tra diversi figli nati fuori dal matrimonio). Risponde alle stesse finalità il nuovo art. 258 cod. civ., secondo cui “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.”
L'affinità
L’affinità può essere definita come il vincolo che lega una persona sposata (o unita civilmente) ai parenti del coniuge (o dell’unito civilmente) e il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. Esempio: il fratello di mia moglie è suo parente di secondo grado, e questo fa sì che sia mio affine di secondo grado. Anche tra parenti e affini esistono situazioni giuridicamente rilevanti, con la differenza che il grado di parentela può essere rilevante ai fini successori, mentre gli affini non hanno alcun diritto successorio, a meno che questo non sia specificamente indicato nel testamento da parte del testatore.
[Il diritto successorio italiano è quello che a livello mondiale tutela maggiormente i diritti dei soggetti più stretti nell’ambito della famiglia]. Gli affini potrebbero, semmai, avere il diritto agli alimenti, ossia il diritto di ricevere una certa somma di denaro da destinare all’acquisto di alimenti indispensabili per la loro sopravvivenza. Inoltre, avere dei rapporti giuridicamente rilevanti con determinati soggetti ha importanza, perché il Legislatore pone dei limiti alla possibilità di sposarsi con determinati parenti.
I diritti e gli obblighi nel diritto di famiglia
In linea generale, nel diritto di famiglia, i diritti sono:
- Imprescrittibili = non sono soggetti a prescrizione, cioè non si estinguono per inerzia del titolare.
- Irrinunciabili = non sono rinunciabili (≠ rinuncia del credito (o remissione del debito)).
- Incedibili = non sono cedibili (≠ cessione del credito).
Gli obblighi (e non obbligazioni, che riguardano creditore e debitore) hanno invece caratteristiche del tutto diverse dalle obbligazioni patrimoniali e sono soggetti ad una disciplina a sé, così come gli atti giuridici, anche quando consistono in dichiarazioni di volontà (es. il matrimonio), hanno caratteristiche diverse dagli atti giuridici patrimoniali (es. il contratto).
Capitolo 69: Il matrimonio
Quando si parla di matrimonio occorre distinguere tra matrimonio come atto (= atto matrimoniale) e matrimonio come rapporto (= rapporto matrimoniale). In particolare, il matrimonio come ATTO è da intendersi come la dichiarazione di volontà che due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando di volersi prendere come marito e moglie, non si tratta di un contratto perché con l’atto di matrimonio nascono dei vincoli di natura personale che non si configurano invece nel contratto, dal quale sorgono rapporti patrimoniali, e poi perché l’atto di matrimonio è predeterminato nel suo contenuto, a differenza del contratto il cui contenuto può sempre essere determinato da almeno una delle parti contrattuali.
Inoltre, in virtù del Concordato tra Stato e Chiesa (1929, 1984), l’atto matrimoniale può essere celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (= in comune) e/o davanti al parroco (= in Chiesa) e anche quest’ultimo produce gli effetti civili previsti dal codice civile. Prima del Concordato, invece, il matrimonio celebrato in Chiesa non aveva efficacia civile, ma questa nasceva soltanto nel momento in cui il matrimonio veniva celebrato anche davanti all’ufficiale dello stato civile. Oggigiorno, affinché il matrimonio cattolico (= celebrato in Chiesa) produca effetti civili, è necessario e sufficiente che il sacerdote rediga 2 diversi atti di matrimonio, 1 trascritto e custodito nei registri della Chiesa e l’altro nei registri dello stato civile.
Sempre in virtù del Concordato, lo Stato italiano accetta che l’atto di matrimonio concordatario (= celebrato in Chiesa) sia regolato dal diritto della Chiesa, cioè dal codice di diritto canonico, i cui canoni (= le cui norme) vengono applicati dai tribunali della Chiesa, ovvero i tribunali ecclesiastici. Qualora poi, per il codice di diritto canonico esista una causa di nullità del matrimonio (canoni 1073 ss.), gli sposi possono rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità dell’atto di matrimonio ai sensi dell’ordinamento ecclesiastico, e per cessare di essere coniugi anche di fronte allo Stato, essi devono sottoporre la sentenza canonica di nullità a verifica presso un giudice italiano, che compie un procedimento di delibazione (= di verifica) e qualora la verifica abbia esito positivo, il giudice italiano dichiara esecutiva in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.
La promessa di matrimonio
Prima della celebrazione del matrimonio può accadere che venga fatta una promessa di matrimonio tra i fidanzati, e per questa fattispecie il codice civile detta una serie di norme specifiche: artt. 79, 80, 81 c.c. In particolare, l’art 79 c.c. stabilisce che: “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di inadempimento” e questo significa che la promessa di matrimonio non obbliga il promittente a contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che è stato promesso, in quanto il matrimonio è un (= a differenza della materia contrattuale, in cui se si promette di atto di libertà concludere un futuro contratto si è in presenza di un contratto preliminare e quindi si risponde per inadempimento).
L’art. 80 c.c. afferma che: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto” e ciò significa che se il matrimonio non viene contratto, il promittente può chiedere la ripetizione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (es. anello di fidanzamento, ecc.) e, infine, l’art. 81 c.c. stabilisce che: “(Risarcimento di danni). La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di età o dal minore autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. … La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti” e fa riferimento alla possibilità di domandare il risarcimento di danni patrimoniali in caso di matrimonio non contratto e danni eventualmente subiti per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, fatta per atto pubblico o scrittura privata da persona di maggiore età o dal minore autorizzato. Seppur l’art. 81 c.c. faccia riferimento soltanto ai danni patrimoniali, è poi possibile, talvolta, domandare anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, dimostrando di aver subito un danno lesivo della propria dignità.
La celebrazione del matrimonio civile
(= davanti all’ufficiale dello stato civile):
Prima di celebrare il matrimonio occorre espletare una formalità (artt. 93 ss. c.c.):
- La pubblicazione = deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi. Qualora gli sposi abbiano la residenza in Comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui viene domandata la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede l'altro sposo. La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico e chi domanda la pubblicazione deve dichiarare: nome, cognome, data e luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi, il luogo di residenza, la loro libertà di stato, se tra gli sposi esista qualche impedimento di parentela, di affinità o di adozione, se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio, se uno degli sposi si trovi in una delle condizioni previste negli artt. 85 e 88 cod. civ. e all'ufficiale di stato civile spetta il compito di verificare l'esattezza di tali dichiarazioni. L'atto di pubblicazione resta sull'albo pretorio online almeno per otto giorni e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che sia avvenuta la pubblicazione. Il significato della pubblicazione del matrimonio (c.d. pubblicità notizia) è rilevante perché consente ai genitori e, in mancanza loro, agli altri ascendenti e ai collaterali entro il terzo grado di fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
- La celebrazione = da parte dell’ufficiale secondo una determinata sequenza che prevede, tra l’altro, la lettura degli artt. 143 c.c., relativo agli obblighi che nascono dal matrimonio, 144 c.c., relativo alla conduzione della vita familiare e il 147 c.c., relativo agli obblighi che i due coniugi hanno nei confronti di eventuali figli.
- Infine, si ha il ricevimento della dichiarazione delle persone di unione in matrimonio.
Le due persone sono da considerarsi a tutti gli effetti sposate soltanto a partire dal momento in cui l’ufficiale dello stato civile dichiara che esse sono unite in matrimonio ed è estremamente importante stabilire il momento esatto in cui si costituisce il vincolo coniugale, perché a partire da questo momento nasce, tra l’altro, tutta una serie di diritti successori. È poi ammesso, talvolta, il matrimonio per procura, ma soltanto nei limiti previsti dall’art.
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