Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA
Corso di
DIRITTO DEL LAVORO A
(Cognomi H-Z)
Docente
MARIA PAOLA MONACO
2° SEMESTRE © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
Tutto ciò che è riportato all’interno di questo
documento è di proprietà esclusiva di Ulivoli Giorgia,
in quanto frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore
stesso. Il materiale è protetto dal diritto d’autore,
nonché dal diritto di proprietà intellettuale.
È quindi assolutamente vietato diffondere
gratuitamente o dietro compenso il presente documento
senza l’espressa autorizzazione dell’autrice.
È altresì vietata la pubblicazione di detto documento
su siti e piattaforme online. L’unica pubblicazione
autorizzata è quella dell’autrice.
Qualsiasi trasgressione sarà punita ai sensi della legge.
© Copyright 2026 Giorgia Ulivoli © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
Corso di
DIRITTO DEL LAVORO A
dal manuale “Diritto del Lavoro” di Riccardo del Punta
Sezione 4
IL LAVORATORE
E IL DATORE DI
LAVORO
1 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
Corso di
DIRITTO DEL LAVORO A
dal manuale “Diritto del Lavoro” di Riccardo del Punta
Capitolo 1
IL LAVORO
SUBORDINATO
2 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
1. IL LAVORO SUBORDINATO
PARTE I: LE COORDINATE STORICO-NORMATIVE DELLA SUBORDINAZIONE
LE COORDINATE STORICO-NORMATIVE DELLA SUBORDINAZIONE
Il diri o del lavoro non è il diri o di tu i lavoratori, bensì il diri o dei lavoratori subordina , che rappresentano
la componente più consistente della massa dei lavoratori. La subordinazione rappresenta la fa specie di accesso
alla norma va prote va, nella quale il diri o del lavoro consiste. La logica seguita dal nostro ordinamento è
stata quella del tu o o niente: al lavoratore subordinato, o dipendente, la norma va appresta una serie di
protezioni tendenzialmente immancabili, mentre il lavoratore autonomo gode di poche tutele.
Chi è il lavoratore subordinato? Il pensiero va innanzitu o a figure sociali piche della subordinazione (es:
l’operaio di fabbrica, l’impiegato di media o bassa qualificazione), nelle quali la debolezza giuridica (cristallizzata
dalla disciplina di un contra o per effe o del quale un sogge o si subordina a un altro) coincide con una
debolezza di cara ere economico-sociale. Tu avia, l’equazione tra lavoratori subordina e lavoratori deboli può
incontrare delle smen te: esistono lavoratori subordina non deboli (es: dirigen o quadri) e lavoratori non
subordina deboli (es: lavoratori autonomi di bassa professionalità e limitata capacità di stare sul mercato /
lavoratori versan in una condizione di dipendenza economica da un imprenditore).
Quale delle debolezze di cui sopra rileva giuridicamente al fine di iden ficare il lavoratore subordinato? La
risposta legisla va è sempre stata alquanto ne a: il lavoratore subordinato non è iden ficato da cara eris che
di natura economico-sociale, bensì dal po di relazione contra uale che intra ene con il sogge o che gli chiede
lavoro e dal modo in cui presta tale a vità di lavoro. Nella fa specie giuridica della subordinazione, il dato della
condizione economico-sociale resta implicito: l’ordinamento presume che chi si rapporta in un determinato
modo al datore di lavoro e lavora con certe modalità nell’interesse dello stesso sia compara vamente bisognoso
di una tutela in senso forte. La norma faro è ancora una volta l’art. 2094 c.c., che ha fornito per la prima volta
una base unitaria e aggregante a una disciplina che aveva proceduto tramite riferimen più o meno occasionali
a par colari categorie di lavoratori. Il merito del salto di qualità operato con l’art. 2094 c.c. deve anche essere
ascri o agli sforzi di quella do rina il cui esponente principale è stato il civilista Lodovico Barassi: ques (a par re
dalla vecchia e ormai inadeguata loca o operarum) ha enucleato una nozione più adeguata alla realtà del lavoro
di massa dell’industria (nella locazione di opere era infa assente il dato della so oposizione del lavoratore al
potere dire vo dell’imprenditore, che invece ha acquisito un ruolo centrale nella nozione di subordinazione).
A chi serviva l’invenzione della figura del lavoratore subordinato? L’invenzione di tale figura serviva:
ai lavoratori, potendo favorire lo sviluppo della legislazione prote va che avrebbe assunto il nome di diri o
del lavoro (il lavoratore vede riconosciuta dal diri o la propria protezione economico-sociale e beneficia
delle misure demandate ai pubblici poteri e ai sindaca );
agli imprenditori, che necessitavano di una solida forma giuridica, che perme esse loro risparmi in termini
di cos di transazione (risparmi di tempo, amministra vi, legali, etc…), di non ricorrere a con nue
contra azioni con collaboratori autonomi o piccoli imprenditori fornitori di servizi. Il contra o con un
lavoratore subordinato è infa s pulato una volta per tu e, e può durare per un periodo potenzialmente
indefinito, senza bisogno di rinegoziarlo ogni giorno. In questo modo, l’imprenditore consolida inoltre la
propria supremazia nell’impresa in vista del perseguimento dell’interesse economico di questo.
Il po contra uale del lavoro subordinato è dunque mutua convenienza.
Le collaborazioni eterorganizzate: qualora altre figure emergano come egualmente o persino più deboli e
bisognose di protezione a paragone dei lavoratori subordina si pone l’esigenza poli ca, giuridica e
cos tuzionale di una più equa redistribuzione delle tutele. Per lungo tempo, la pista seguita è stata quella di
individuare una zona grigia del lavoro autonomo, in cui tale lavoro ha cara eris che più simili a quelle della
subordinazione (c.d. lavoro parasubordinato), per des narvi alcune misure prote ve. Con il d.lgs 81/2015, la
cifra dell’intervento è cambiata: il legislatore ha tentato di assogge are le forme di collaborazione lavora va
para-subordinata maggiormente integrate nell’organizzazione di impresa (le c.d. collaborazioni eterorganizzate)
all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Nell’area della parasubordinazione, stanno suscitando
discussioni in tu o il mondo i c.d. gig workers / lavoratori su pia aforma (es: i conducen di Uber o riders di
3 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
Glovo), i quali si coordinano dire amente col cliente mediante un’applicazione informa ca collegata a una
pia aforma digitale ges ta dall’impresa. Una volta che il lavoratore si è loggato alla pia aforma, essa gli
trasme e la richiesta di intervento del cliente, rispe o alla quale il lavoratore ha la facoltà di dichiararsi o no
disponibile, venendo poi pagato a intervento effe uato senza garanzia di con nuità nell’u lizzazione; la misura
del corrispe vo può inoltre variare a seconda delle condizioni del mercato. Si tra a, in generale, di lavoratori
inquadra come collaboratori autonomi o coordina e con nua vi, poco paga e caren (se non privi) di
garanzie. Ovunque si discute se queste situazioni siano riconducibili o no alla fa specie del lavoro subordinato,
non essendo so opos a un potere dire vo in senso proprio né essendo inseri fisicamente in una
organizzazione di impresa. Le prime sentenze italiane in argomento hanno escluso che i rider di Foodora possano
essere qualifica come subordina (sono liberi di acce are la richiesta di intervento). Nonostante ciò, hanno
cercato di a ribuire loro alcune tutele, considerandoli come collaboratori eterorganizza . Questa scelta è stata
confermata nel 2019 dal primo intervento legisla vo che ha riguardato i lavoratori su pia aforma.
ALCUNE PRECISAZIONI
Essere dentro o fuori dal mercato del lavoro significa essere dentro o fuori da una serie di tutele prote ve;
Nel se ore della PA, il livello di tutela è maggiore, sia in riferimento alla stabilità del posto di lavoro (se si
verifica la soppressione di un ente, il personale non viene licenziato, ma messo in mobilità e ricollocato in
altri en ), sia in riferimento alla retribuzione (nel se ore pubblico c’è una stabilità economica che non
necessariamente c’è nel sistema privato).
La do rina ha dis nto fra insiders (coloro che hanno tu o) e outsiders (coloro che non hanno niente perchè
al di fuori dell’area della subordinazione). Se chi ha tu o ridimensionasse le tutele, anche chi non ha niente
potrebbe entrare nella tutela. Ci sono state delle proposte norma ve per la rimodulazione delle tutele del
lavoro subordinato (anche se mol studi economici hanno evidenziato che non è vero che la destru urazione
delle tutele necessariamente implica una maggiore occupazione). E allora l’a enzione del legislatore negli
ul mi anni si è rivolta all’abba mento del c.d. cuneo fiscale (=costo del lavoro). Il volano del lavoro è
rappresentato dall’economica (i lavoratori subiscono l’influenza dell’andamento dell’economia).
PARTE II: LA NOZIONE DI LAVORO SUBORDINATO
ART. 2094 C.C. -> PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO
1. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intelle uale o manuale alle dipendenze e so o la direzione dell'imprenditore.
LA NOZIONE DI LAVORO SUBORDINATO
L’art. 2094 c.c. con ene la definizione di lavoratore (prestatore di lavoro) subordinato ed è collocato nel libro V
del Codice civile. La disposizione non fa riferimento al contra o di lavoro subordinato, bensì al lavoratore
subordinato (per questo, un filo minoritario della do rina nega che il rapporto di lavoro subordinato nasca da
un contra o). Analizziamo meglio la disposizione:
“Collaborare nell’impresa”: collaborare significa lavorare con altri. Nel caso di specie, però, la collaborazione
non è con l’imprenditore, bensì nell’impresa. Prestando un’a vità nell’impresa, il lavoratore subordinato
collabora in vista della realizzazione degli scopi della medesima. L’elemento della collaborazione non può
però essere ritenuto esclusivo, e perciò cara erizzante della subordinazione (figura anche nella fa specie
della collaborazione coordinata e con nua va di cui all’art. 409 c.p.c., in cui il collaboratore si limita in modo
autonomo a coordinarsi con l’organizzazione del commi ente);
“Prestando il proprio lavoro manuale o intelle uale”: l’ogge o dell’obbligazione può essere di natura
“manuale o intelle uale“. Inoltre, il lavoro deve essere “proprio”, ossia prestato personalmente. In tale
locuzione è condensata l’unificazione norma va del lavoro operaio, impiega zio e dirigenziale (privato),
grazie alla quale è stata superata la condizione di privilegio di cui godevano gli impiega . Ciò ha cos tuito il
presupposto del riassorbimento delle differenziazioni di discipline esisten tra operai e impiega ;
“Lavoro manuale o intelle uale”: questa dis nzione è venuta meno nel 1971, quando la contra azione
colle va ha inquadrato su un unico livello sia il lavoro manuale che quello intelle uale. Ma quando questa
4 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
norma è stata scri a, esisteva una dis nzione tra impiega (solo loro godevano di alcune tutele; solo a loro
spe ava la retribuzione) e operai (erano paga a giornata con un salario).
“Proprio lavoro”: la parola “proprio” è importante, perché sta a significare che il lavoratore subordinato
presta la sua a vità di lavoro personalmente (non ci può essere un altro che con lo stesso contra o di lavoro
si presenta al suo posto; non è ammessa la sos tuzione dei lavoratori all’interno dello stesso rapporto di
lavoro -> questa è ammessa se tramite un altro contra o/rapporto di lavoro). Ne deriva che il rapporto di
lavoro è personale. Nel lavoro autonomo, invece, la prestazione può essere resa indifferentemente da più
sogge . Su questa connotazione di lavoro subordinato ha inciso la riforma che ha introdo o il job sharing
(=una stessa prestazione può essere adempiuta da 2 sogge in modo differente -> 2 persone entrano nello
stesso contra o e rapporto e poi si decide quando va a lavorare una e quando l’altra). Questa pologia di
rapporto non ha avuto successo nel nostro ordinamento giuridico ed è stata espulsa.
“Alle dipendenze… dell’imprenditore“: questa locuzione, secondo la prevalente opinione, è poco più che
tautologica, e non serve a iden ficare la subordinazione. La dipendenza può essere considerata espressiva
del fa o che il lavoratore subordinato si obbliga a prestare un’a vità rivolta al perseguimento di un interesse
altrui, e non assume alcun rischio di impresa. Se un sogge o è alle dipendenze di qualcun altro non sarà lui
ad assumersi il rischio di impresa (la sua a vità soddisfa le esigenze di qualche altra persona).
L’organizzazione di tu e le a vità è supportata da chi organizza le a vità lavora ve dei dipenden . La
dis nzione fra rischio di impresa e rischio del prestatore di lavoro è importante: il rischio del prestatore si
riverbera sul prestatore stesso; il rischio di impresa (collegato al fa o di essere alle dipendenze di un altro)
comporta che sia quest’altro a sopportare il fallimento dell’impresa. La retribuzione può anche essere
corrisposta (almeno per una parte) in base agli u li dell’impresa (c.d. premi di produ vità). Se la produ vità
è pari a 0 o so o 0, non saranno però eroga i premi di produ vità.
“So o la direzione (dell’imprenditore)”: con tale locuzione, che iden fica quello che è stato ritenuto dai più
l’elemento cara erizzante della fa specie, si intende che il lavoratore è subordinato quando si obbliga a
prestare un’a vità lavora va eterodire a, cioè dire a dall’imprenditore mediante l’esercizio del potere
dire vo. L’essenza della sua subordinazione risiede nel fa o che il lavoratore si obbliga non a svolgere una
certa opera o un certo servizio (loca o operis), ma a me ere a disposizione di un altro le proprie energie
lavora ve, prestando un lavoro astra o composto da una dose indefinita di opere (loca o operarum), che
diviene concreto nel momento in cui l’imprenditore, esercitando il potere dire vo, gli prescrive che cosa
fare, e come, dove e quando farla. La messa a disposizione delle energie (presupposto dell'espletamento
dell’a vità lavora va vera e propria) si svolge per natura in una dimensione allungata nel tempo, ed è quindi
intrinsecamente con nua va. Nel lavoro autonomo, così come definito dall’art. 2222 c.c., il prestatore si
obbliga a compiere una certa opera o un certo servizio, cioè a fornire un dato risultato lavora vo finale, ma
non a prestare un’a vità eterodire a; il tempo non fa inoltre parte della dimensione obbligatoria di tale
rapporto. La dis nzione delineata non implica che, per aversi lavoro subordinato, il potere di specificare la
prestazione dovuta debba essere effe vamente esercitato in ogni giorno e istante (può anche rimanere allo
stato potenziale). In aggiunta a ciò, l’intensità della subordinazione è variabile: è a enuata in quelle figure
di lavoratori subordina che godono di una maggiore autonomia (es: dirigente); tu avia, anche in queste
figure di lavoratori deve ricorrere la so oposizione a un potere dire vo, sebbene di grado più rido o. Anche
al lavoratore autonomo, infine, possono essere impar te (da chi gli ha commissionato un lavoro) alcune
dire ve generali, purché concernen il po di opera o servizio che il commi ente si a ende e il termine
finale di esecuzione del lavoro. “So o la direzione” è dunque l’elemento che qualifica giuridicamente il lavoro
subordinato. È qui che si innesta il diba to dell’eterodirezione, il cui elemento sintoma co è il potere
dire vo (è il datore di lavoro che decide dove il lavoratore presta la sua a vità lavora va, quando svolge la
prestazione e le modalità a raverso cui la svolge). Esiste una graduazione dell’eterodirezione: essa è
massima nel caso dell’operaio adde o ad una catena di montaggio e minima nel caso del dirigente (alterego
dell’imprenditore). Questo conce o del 2094 cc deve essere le o assieme al 2104 cc, che fonda il potere
dire vo del datore di lavoro quale sogge o tolare dell’impresa.
“Dell’imprenditore”: dal fa o che l’art. 2094 si riferisce all’imprenditore non si deve dedurre che un
rapporto di lavoro subordinato possa essere a vato soltanto con un imprenditore. Esiste, infa , una
disposizione generale di rinvio (art. 2239 c.c.), in forza della quale le disposizioni dedicate al lavoro
5 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
subordinato nell’impresa sono estese “purché compa bili con la specialità del rapporto” anche ai datori di
lavoro non esercen un’a vità imprenditoriale.
“Mediante retribuzione“: è qui prefigurato il principale obbligo che la legge pone a carico del datore di
lavoro. La menzione di tale elemento consente di estrome ere dall’area della subordinazione il lavoro
gratuito (es: lavoro volontario, spontaneamente prestato per ragioni di solidarietà sociale; lavoro familiare
reso nell’ambito del contesto familiare per ragioni di affe o e benevolenza). Qualunque lavoratore a tolo
gratuito ha facoltà di provare che le prestazioni da lui rese sono da inquadrare nello schema del lavoro
subordinato (o, per il familiare, nella fa specie intermedia dell’impresa familiare). In virtù della presunzione
che ogni a vità ogge vamente configurabile come subordinata si reputa effe uata a tolo oneroso, la
riconducibilità della medesima
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti diritto del lavoro
-
Appunti di Diritto del lavoro B
-
Appunti Diritto del lavoro
-
Appunti di Diritto commerciale - modulo A