Diritto del lavoro
Divisione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro (in senso ampio) si suddivide in:
- Diritto del rapporto di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto): disciplina le obbligazioni nascenti dal contratto stipulato fra lavoratore e datore di lavoro e le tutele individuali del lavoratore approntate dall’ordinamento.
- Diritto delle relazioni industriali e sindacali: disciplina la tutela collettiva del lavoratore, la costituzione, la struttura, l’attività delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, la contrattazione collettiva, l’esercizio del diritto di sciopero.
- Diritto della previdenza sociale: disciplina i diritti nascenti dalle assicurazioni sociali (pensionistica, infortuni sul lavoro e malattie, invalidità, disoccupazione, ecc.).
Principio di inderogabilità del diritto del lavoro
Il diritto del rapporto di lavoro si discosta dal diritto civile, pur rimanendo in esso radicato, in ragione della «disparità sostanziale» esistente tra datore e lavoratore sia sul mercato del lavoro che all’interno dell’impresa. Disparità che mette in discussione il classico principio di «parità formale» tra contraenti nei normali contratti civilistici (datore parte forte e lavoratore parte debole).
Il diritto del lavoro nasce come «diritto diseguale» e tende a cercare di portare un equilibrio nella conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto di lavoro, prefissando dei contenuti minimi «tutelati» e sottratti alla «disponibilità» dei contraenti in quanto inderogabili.
La debolezza del lavoratore deriva dal fatto che:
- Lo stipendio è (normalmente) fonte esclusiva di sostentamento per il lavoratore e per la sua famiglia.
- È soggetto al potere organizzativo-direttivo e disciplinare del datore.
Da qui la volontà del legislatore di definire garanzie inderogabili da entrambe le parti.
La tutela giuridica del lavoro
- Art. 1 Cost.: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
- Art. 4 Cost.: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».
- Art. 35 Cost.: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni».
- Art. 2060 C.C.: «Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali».
Le fonti del diritto del lavoro
Sono fonti del diritto (art. 1 disp. prel. cod. civ.):
- Le Leggi, gli atti aventi forza di legge (DL, DLgs).
- Regolamenti (norme tecniche, esecutive, operative) DPR e DM, decreto interministeriale.
- DPCM: atto amministrativo che necessita di un provvedimento del parlamento che dichiara emergenza nazionale.
- Norme Corporative (sostituite dai CCNL) norme elaborate dalle corporazioni delle arti e mestieri istituite in epoca fascista.
- Usi e consuetudini: comportamenti leciti ripetuti perché sentiti come doverosi anche se non disciplinati da alcuna norma.
- Costituzione (art. 1, 3, 4, 35-41).
- Codice civile (in particolare, Libro V).
- Leggi Regionali (art. 117 co. 3 Cost. e Legge Cost. n. 3/2001: potestà legislativa concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro»).
- Fonti sovranazionali (artt. 11 e 35, co. 3, Costituzione)
- Convenzioni O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro - ONU).
- Regolamenti europei (sono obbligatori e direttamente applicabili; modificano la legislazione interna).
- Direttive C.E.E./U.E. (sono vincolanti per il risultato da raggiungere; devono essere recepite con leggi dagli Stati membri).
Il contratto collettivo
Le norme relative al contratto collettivo di lavoro sostituiscono le norme riferite al contratto corporativo.
Principali riferimenti normativi:
- Art. 39 Costituzione: L’organizzazione sindacale è libera e deve ottenere la personalità giuridica. Ai fini di tale riconoscimento, è condizione necessaria che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Problema: la mancata applicazione dell’articolo (non è stato fatto il riconoscimento) non ha permesso l’automatica applicazione del contratto collettivo erga omnes (validità obbligatoria per tutti) con la conseguenza che la sua applicazione è a discrezione del datore di lavoro.
- If il datore è iscritto all’organizzazione datoriale che lo ha prodotto congiuntamente col sindacato, il contratto collettivo si applica automaticamente. Altrimenti, il datore sarà libero di scegliere se applicare o meno la contrattazione collettiva, anche se rimane la possibilità per i lavoratori di richiedere l’intervento del giudice che può obbligare il datore di lavoro ad applicarla qualora il trattamento economico offerto sia inferiore a quello collettivo.
- artt. 2067-2081 c.c. (riferiti al contratto collettivo corporativo)
- Art. 51 D.lgs. n. 81/2015
Livelli di contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva si sviluppa su 3 livelli:
- Contratto interconfederale nazionale o territoriale: definiscono le regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza.
- Contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL o contratto di 1° livello): stabilisce le regole alle quali datori di lavoro e lavoratori sono obbligati in relazione alle categorie di appartenenza (es. CCNL settore metalmeccanico, energia, petrolio…).
- Contratto collettivo territoriale o aziendale di categoria (CCTL, CCAL o contratto di 2° livello): i livelli “gerarchicamente superiori” di contrattazione collettiva (interconfederale e di primo livello) definiscono (spesso) le forme e i limiti entro cui si svolge la contrattazione di livello “inferiore” (interconfederale territoriale e di categoria territoriale e aziendale).
Il contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL)
La contrattazione collettiva consiste nel processo di regolamentazione congiunta dei rapporti di lavoro tra associazioni di categoria datoriale (es. Confindustria) e organizzazioni sindacali dei lavoratori (es. CGIL, CISL, UIL). L’ordinamento giuridico italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL) la fonte normativa attraverso la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono di comune accordo le regole che disciplinano il rapporto di lavoro alle quali devono conformarsi i contratti individuali di lavoro.
Il contratto collettivo contiene al suo interno 2 parti:
- Parte obbligatoria: contiene le clausole pre-determinatrici del contratto stesso, disciplinando le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso (sindacati e organizzazioni datoriali) (clausole di raffreddamento sindacale, regole scioperi, obblighi di informazione, …).
- Parte normativa: stabilisce il trattamento economico e normativo minimo.
Il contratto collettivo aziendale di categoria (CCAL, CCTL - di 2 livello)
È l’accordo stipulato tra un singolo datore, eventualmente assistito dall’associazione di imprese alla quale aderisce, e una rappresentanza dei suoi lavoratori. In mancanza di una disciplina legale dei soggetti abilitati alla contrattazione vale, anche per la stipulazione del CCAL, il principio secondo cui la rappresentanza dei lavoratori può essere costituita da una qualsiasi coalizione di lavoratori, non necessariamente organizzata in modo stabile e formale. La rappresentanza dei lavoratori deve tutelare l’interesse collettivo di tutto il personale (attuale e futuro) dell’azienda o, comunque, di gruppi omogenei (singoli stabilimenti, reparti, unità o specifiche qualifiche).
Il rinvio alla contrattazione collettiva
Il perimetro e l’ambito di applicazione della contrattazione collettiva nazionale e aziendale
La legislazione giuslavoristica ha spesso rinviato la regolazione e operatività della disciplina di molti (e controversi) istituti alla contrattazione collettiva di primo e/o secondo livello nella speranza che le parti sociali riuscissero a trovare soluzioni condivise ed equilibrate e nella consapevolezza che, laddove tali soluzioni non fossero state rintracciate, i «congegni giuridici» individuati avrebbero potuto rimanere «lettera morta».
Analizzando alcuni dei più significativi istituti normativi derogabili o integrabili dalla contrattazione collettiva, pare che il legislatore più che dare maggior libertà alla contrattazione collettiva lo abbia fatto a causa dell’opportunità e debolezza politica del legislatore.
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
Art. 8 D.L. N. 138/2011 CONV L. N. 148/2011
Ambito: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese in deroga alle disposizioni di legge con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.
Obiettivo: maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; emersione del lavoro irregolare; incrementi di competitività e di salario; gestione delle crisi aziendali e occupazionali; investimenti; avvio di nuove attività.
Oggetto delle intese: la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
- Agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie.
- Alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale.
- Ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro.
- Alla disciplina dell'orario di lavoro.
- Alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio).
Le tipologie di lavoro
Le tipologie di lavoro disciplinate e tutelate dall’ordinamento giuridico sono:
- A) Subordinato art. 2094 c.c.
- B) Autonomo art. 2222 c.c. (c. d’opera) – art. 2229 (c. d’opera professionale) – art. 409 c.p.c. (co.co.co)
- Coordinato e continuativo
- Collaborazione
- C) Gratuito/volontariato D.lgs n. 117/2017 (Titolo III).
- D) Somministrazione (artt. 30-40 D.lgs. n. 81/2015)
- Si compone di 2 contratti:
- Commerciale di agenzia tra agenzia e azienda che necessita di manodopera.
- Di lavoro subordinato consente all’agenzia di prestare il lavoratore assunto ad aziende che ne hanno bisogno (forniscono manodopera).
- E) Lavoro occasionale artt. 48-50 D.lgs. n. 81/2015 (abrogati dal D.L. n. 25/2017 convertito nella legge n. 49/2017: utilizzo fino a fine 2017)
Entro i limiti stabiliti dalle norme, questa tipologia di lavoro è irrilevante se viene svolta con o senza vincolo di subordinazione perché il pagamento avviene attraverso i buoni con limiti di utilizzo (libretto famiglia; contratto di prestazione occasionale).
Non costituiscono rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o gratuito)
- A. Tirocini formativi e di orientamento (stage)
- L. n. 92/2012; Accordo Conferenza Stato-Regioni 24/01/2013 aggiornato e sostituito ad opera dell’accordo della Conferenza Stato – Regioni del 25 maggio 2017 e Leggi Regionali.
- Stage curriculare: l’attività di formazione avviene all’interno di un percorso di formazione istituzionale (università o scuola).
- Stage extracurriculare: sono stage che non si inseriscono all’interno di un percorso istituzionale di formazione ma che devono rispettare le prescrizioni regionali (no all’interno di scuole o università puramente privatistica la natura dello stage).
- B. Alternanza scuola-lavoro D.lgs. n. 77/2005; L. n. 107/2015
- C. Tirocini per la pratica professionale
Il lavoro subordinato
Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato
«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore/datore di lavoro».
L’articolo non definisce il contratto di lavoro subordinato ma il prestatore di lavoro. Questo perché la disciplina non si fonda sulla regolazione di un contratto ma sulle caratteristiche del prestatore di lavoro.
Elementi costitutivi del lavoro subordinato
- Contratto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive).
- Obbligazione di mezzi (non di risultato): il contratto fa sorgere un obbligo del lavoratore di prestare il proprio lavoro (non di raggiungere un risultato).
- Etero-organizzazione e etero-direzione: il lavoratore è alle dipendenze e sotto il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
- Previsione di una retribuzione: l’obbligo di subordinazione al datore ha come controprestazione la retribuzione.
Tipologie di lavoro subordinato
- Comune/normale/standard a durata indeterminata (continuo, full-time) (art. 1 D.lgs. n. 81/2015)
La forma comune di lavoro subordinato ha 3 caratteristiche fondamentali:
- ha durata indeterminata,
- prestazione continua,
- a tempo pieno/full-time.
Nel caso non siano presenti queste 3 caratteristiche, allora avremo forme flessibili di lavoro subordinato.
- Flessibile
- A tempo parziale/part-time (artt. 4-12 D.lgs. n. 81/2015): può essere a tempo indeterminato ma con un orario ridotto invece che pieno come nel caso della tipologia comune.
- A tempo determinato (artt. 19-29 D.lgs. n. 81/2015): con una scadenza rispetto all’indeterminatezza della tipologia comune.
- Intermittente (discontinuo) a chiamata (art. 13-18 D.lgs. n. 81/2015): lavoro discontinuo rispetto alla continuità della tipologia comune di lavoro subordinato.
- A causa mista retributivo-formativa (artt. 41-47 D.lgs. n. 81/2015) Apprendistato
Un contratto di apprendistato può essere relativo a: diploma di scuola dell’obbligo, professionalizzante, per l’alta formazione (laurea o post-laurea).
Indici della subordinazione
Come faccio a capire se una prestazione di lavoro è o no con vincolo di subordinazione? Ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta:
- in regime di subordinazione,
- in regime di autonomia.
Dottrina e giurisprudenza hanno formulato degli indici di riferimento per comprendere a quale tipologia normativa (subordinato o autonomo?) si può ricondurre una determinata fattispecie.
Indici generali
- Obbligazione di mezzi (subordinato) o di risultato (autonomo).
- Assenza (subordinato) o presenza (autonomo) del rischio economico organizzativo.
- Dichiarazione di volontà dei contraenti (nomen iuris scelto dalle parti per il contratto): se il giudice ritiene, attraverso analisi, che gli indici preponderanti indicano una certa fattispecie, il nome del contratto definito dalle parti non vale nulla.
- Tipo di interesse sotteso all’utilizzo della prestazione lavorativa
- risolvere un problema istantaneo (autonomo),
- interesse stabile (subordinato).
- Assoggettamento o no al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
- Modalità spaziali e temporali della prestazione (luogo e orario).
- Carattere personale della prestazione (= lavoro subordinato: il dipendente è unico e non può farsi sostituire da altri che non siano dipendenti dello stesso datore).
- Prestazione continuativa, istantanea o periodica.
Indici sussidiari di subordinazione
- Versamento dei contributi previdenziali da parte del datore.
- Pagamento periodico del retribuzione/corrispettivo.
- Utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro del datore di lavoro.
Per individuare una fattispecie di lavoro subordinato devono coesistere più indici pratici: trattasi, comunque, di un giudizio di approssimazione che necessita di opportuni bilanciamenti.
Sentenza Cassazione 22929/2004
Ciò che consente la distinzione tra subordinato e autonomo è la seguente:
La subordinazione va intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Potere che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste.
Il lavoro autonomo
Art. 2222 c.c. – Contratto d’opera
«Quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo …».
Proprio per le caratteristiche del contratto d’opera (niente vincolo di subordinazione, lavoro prevalentemente proprio, obbligazione di risultato, mancanza parziale o totale di condizione d’inferiorità economica rispetto al datore), questa fattispecie di rapporto di lavoro no…
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