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Diritto amministrativo

Diritto e ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico: insieme di regole-norme giuridiche che vanno rispettate in un certo ambito territoriale-storico da individui che compongono una comunità.

Norme giuridiche: sono esclusivamente quelle norme che nascono da un determinato atto/fonte o fatto/consuetudine (questi hanno il potere di creare norme giuridiche) che si ripete e deve essere osservato. Ciò che differenzia le norme giuridiche da altri tipi di norme non è il contenuto (spesso il contenuto di una NG e di un altro tipo di norma si sovrappone: può contenere caratteristiche simili) sono le origini/fonti e le ragioni delle norme. Le NG devono essere osservate-rispettate, inosservanza di esse porta a conseguenze-sanzioni. L’obbligatorietà di rispettare le NG porta alla formazione di istituzioni pubbliche (autorità giudiziarie e pubbliche amministrazioni) che ne garantiscono l’osservanza.

Le NG hanno due caratteristiche fondamentali: la generalità (perché sono regole che vedono come destinatari tutti i componenti di una comunità di individui) e l’astrattezza (ha a che fare con l’applicabilità delle NG: che deve avvenire tutte le volte che un fatto concreto può essere riconducibile ad una NG).

Come possono essere introdotte le NG, possono anche essere abrogate (eliminate) e quindi non avranno più effetto giuridico.

Atto: un atto è fonte del diritto se c’è un altro atto che ci dice che il primo è fonte del diritto, tutti gli atti fonte sono quindi riconducibili ad un primo atto dell’ordinamento giuridico (regola base) che quindi non nasce da un atto fonte ma da un fatto storico avvenuto in modo consensuale (o violento).

Costituzione

La costituzione italiana è composta da 139 articoli (alcuni abrogati) più le disposizioni finali transitorie:

  • Principi fondamentali (art 1-12)
  • Parte prima (art 13-54) -> diritti e doveri dei cittadini (rapporti civili, rapporti etico sociali, rapporti politici, rapporti economici)
  • Parte seconda (55-139) -> ordinamento della Repubblica (divisa in titoli: 1° Parlamento, 2° Presidente della Repubblica, 3° governo, 4° magistratura, 5° regioni-autonomie locali-province-comuni, 6° garanzie costituzionali)

La carta Costituzionale:

  • Non è concessa ma è votata, in modo mediato (non diretto), il popolo ha eletto persone per realizzarla;
  • È lunga: non si limita a indicare la struttura dello Stato ma descrive anche gli organi, le figure rappresentative e le loro funzioni, inoltre contiene disposizioni riguardanti i Diritti Fondamentali;
  • Contiene sia regole programmatiche (che devono essere attuate attraverso altre regole o attraverso i “legislatori”) che regole immediatamente precettive (attuabili);
  • È un atto fonte storicamente determinato (è una e ben identificata storicamente);
  • È rigida cioè non è modificabile con una legge ordinaria dal legislatore ordinario, ma è modificabile attraverso la revisione costituzionale secondo l’art 139.

Processo di revisione costituzionale

Il processo di revisione costituzionale è un procedimento gravoso (più gravoso di un procedimento legislativo ordinario) che prevede la possibilità di modificare la Costituzione. Il procedimento prevede che una volta presentata la proposta (disegno) di legge di revisione costituzionale alle due camere, essa deve essere approvata due volte da entrambe:

  • A distanza di un tempo minimo di almeno tre mesi tra un’approvazione delle camere e l’altra;
  • Nella seconda approvazione in entrambe le camere è necessario raggiungere la maggioranza assoluta (metà + 1 dei componenti totali – non di quelli presenti quel giorno) per procedere con il processo;
  • Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta potrebbe essere chiesto un referendum costituzionale (che può sospendere o confermare la riforma costituzionale); il referendum può essere richiesto da 1/5 dei membri di una delle due camere, da cinque consigli regionali o dagli elettori con una raccolta di 500 mila firme. Se invece la seconda votazione raggiunge la maggioranza qualificata (2/3 dei componenti totali) il referendum può non essere richiesto.

In seguito al referendum costituzionale (che non richiede un numero minimo di elettori-quorum), per entrare in vigore, una legge di revisione costituzionale, deve essere promulgata dal Capo dello Stato (Presidente della Repubblica) e poi essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana per entrare ufficialmente in vigore.

I padri costituenti hanno reso così “complicato” il procedimento per modificare la costituzione per soppesarlo, proprio perché la Costituzione è l’elemento portante della Repubblica e il peso di modificare una legge all’interno di essa deve essere quindi maggiore di quello per modificare una semplice legge al di fuori di essa.

Una cosa che non è possibile modificare o mettere in discussione è la forma repubblicana (art 139), quest’ultima non può subire un processo di revisione costituzionale, ma può solo cambiare il tipo di repubblica (ad esempio repubblica parlamentare -> repubblica presidenziale).

Inoltre, non possono subire revisione costituzionale i principi cardinali ispiratori (principi supremi cioè i valori su cui si fonda la Repubblica): perché se dovessero essere modificati si andrebbe incontro al rovesciamento della Corte Costituzionale (infatti il giudice della CC si occupa di verificare-giudicare la compatibilità di una revisione costituzionale con i principi cardine, cioè che quest’ultimi non vengano modificati).

Alcuni principi cardine e le conseguenze nel caso dovessero subire modifica sono ad esempio:

  • Principio di eguaglianza: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge -> limitando l’uguaglianza si limita lo sviluppo della persona umana e la partecipazione civica di quest’ultima;
  • Principio di unità nazionale -> non è possibile ad es. rimuovere una regione dalle 20 italiane;
  • Principio di sovranità popolare -> se venisse modificato verrebbe modificato anche il sistema di governo di Stato e ciò andrebbe contro l’art 138.

Legge ordinaria

Legge in senso formale: ogni atto normativo prodotto collettivamente, ovvero dalle due camere componenti il parlamento, che sia posto in essere da colui che è il detentore del potere legislativo (parlamento) attraverso uno specifico procedimento legislativo. Si parla infatti di bicameralismo (perfetto nel nostro caso).

  • La legge costituzionale (come atto normativo) è prodotta dal parlamento attraverso uno specifico processo legislativo gravoso.
  • La legge ordinaria è prodotta da un processo legislativo ordinario.

Atto: manifestazione di volontà —> la legge è atto del parlamento; il parlamento esprime la sua volontà tramite la legge, ovvero secondo un atto normativo prodotto collettivamente dalle due camere del parlamento.

Legge sostanziale: qualunque regola giuridica a prescindere dal suo rango - sinonimo di norma giuridica - per indicare la sostanza delle cose guardando al contenuto, ovvero definendole come leggi giuridiche (non per indicare la manifestazione del parlamento).

Legge in senso meramente formale: atto del parlamento che non produce norme giuridiche generali o astratte; il parlamento è chiamato a utilizzare questa forma legislativa per adottare decisioni specifiche e concrete. Es. trattato internazionale, il capo dello stato può ratificare un trattato internazionale perché autorizzato dal parlamento tramite la legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale: con questo atto, il parlamento non sta producendo norme generali o astratte, si limita ad autorizzare il capo dello stato a ratificare un trattato.

Legge-provvedimento: atto che formalmente appare come una legge ma nel contenuto non ha nulla di essa; ha un effetto limitato a determinati soggetti in un determinato momento. Non ha né generalità né astrattezza, si rivolge a pochi soggetti e non è capace di essere riapplicata nel tempo. Ci sono dei casi in cui il parlamento assegna dei benefici economici - es. concessione di benefici economici (borsa di studio) che viene approvata tramite una graduatoria con un atto amministrativo - es. se vittima di un evento catastrofico o di un attentato è un provvedimento limitato a specifici soggetti in un determinato tempo.

Con legge ordinaria si intende ogni tipo di atto normativo (in senso formale) che sia posto in essere collettivamente dalle due camere del Parlamento, quest’ultimo infatti manifesta la propria volontà legislativa attraverso un preciso procedimento legislativo ordinario, composto da una serie concatenata di atti. È un gradino più in basso rispetto alle leggi di revisione costituzionale; può indicare anche delle decisioni (chiamate leggi provvedimento) su specifici soggetti da parte del Parlamento che di solito bisognerebbe adottare con le leggi ordinarie, ma che nel contenuto non contengono delle norme giuridiche, infatti si usa la parola legge anche per un senso semplicemente formale, cioè un atto del Parlamento che non contiene e non produce norme giuridiche (ad esempio autorizzazioni nei confronti di altre figure dello stato come ad esempio il Presidente della Repubblica).

La legge quindi (nel senso sostanziale) identifica qualsiasi decisione giuridica a prescindere dal proprio rango.

Procedimento legislativo ordinario

Il procedimento legislativo ordinario è ciò che porta alla creazione di una legge ordinaria, ed è descritto nella seconda parte della Costituzione (1° titolo – Parlamento art 71-72) e nelle disposizioni delle camere. Nell’articolo 70 è spiegato il bicameralismo perfetto, cioè la funzione legislativa effettuata collettivamente dalle due camere (per essere eletto nella Camera almeno 25 anni di età, per il Senato 40), ed è necessario per far esistere una legge: che deve essere approvata dalle due camere (prima in una e poi nell’altra, l’ordine è indifferente).

Inoltre per garantire l’efficacia della legge interviene il Presidente della Repubblica che ha il compito di promulgarla.

Fasi del procedimento legislativo ordinario:

  • Fase dell’iniziativa legislativa: con cui si “apre” il procedimento -> viene presentato alle Camere un progetto di legge: un testo già strutturato secondo un articolato normativo (già diviso in articoli); il progetto può essere presentato dal governo, da ciascun membro delle camere, ciascun consiglio regionale o da altri organi ed enti ai quali sia stato conferito con una apposita legge costituzionale;
  • Fase dell’approvazione (fase costitutiva): con cui la legge viene all’esistenza -> le due Camere devono votare per l’approvazione del disegno-proposta di legge in legge;
  • Fase dell’entrata in vigore: con cui viene garantita l’efficacia della legge -> per ottenere ciò intervengono organi esterni al Parlamento: il Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgarla.

Tipi di iniziative legislative

Iniziativa legislativa del governo

Il disegno di legge proposto dal governo ha maggiore probabilità di diventare legge. Il governo ha un’iniziativa legislativa esclusiva rappresentata dal potere di convertire un decreto-legge in legge.

Decreto di legge: atto avente forza di legge, atto diverso dalla legge ma che ne ha la stessa forza approvato non dal parlamento ma dal governo. Hanno una durata limitata, effetti a scadenza, di 60 giorni entro i quali devono essere convertiti in legge attraverso un disegno di legge presentato dal governo alle due Camere. Nella predisposizione dei disegni di leggi, il governo può fare pieno affidamento sulle competenze amministrative e tecniche dei singoli ministeri.

Perché il governo stia in piedi è necessario un nesso-una base di fiducia, vale lo stesso per l’approvazione di un disegno di legge, se le camere non votano a favore di fronte ad esso ciò potrebbe essere sinonimo di una crisi di governo; per verificare la fiducia il governo è chiamato a presentarsi alle camere e attraverso una votazione verificare che la maggioranza dei deputati e dei senatori votino a favore la fiducia nei confronti del governo, se ciò non dovesse accadere il presidente del consiglio deve salire al colle dal pres della repubblica e presentare la richiesta di sciogliere il governo, il pres della rep avvia le consultazioni: con le altre cariche dello stato (capo del senato-camera e anche con i delegati delle forze politiche, rappresentati che potrebbero anche non essere in parlamento, dalle meno rilevanti alle più rilevanti); verificando che in parlamento sia presente una maggioranza, una nuova maggioranza, che si sia resa disponibile a formare un nuovo governo. Se non riesce a trovare nessuna maggioranza scioglie anticipatamente le camere per poi indire nuove elezioni.

Iniziativa legislativa parlamentare

I parlamentari attraverso l’iniziativa legislativa dimostrano al proprio elettorato in quanto rappresentanti del popolo di portare avanti i propri atti legislativi e dimostrare interesse nei confronti di un certo tema. Quando attorno ad una proposta si vanno a coagulare diversi-più parlamentari, la proposta assume una maggiore rilevanza, quindi aumenta la facilità con cui la legge possa essere approvata.

Iniziativa legislativa del popolo

Attraverso la presentazione di un progetto già suddiviso in articoli appoggiato da almeno 50 mila elettori il popolo può chiedere la presentazione di un disegno di legge (la sovranità appartiene al popolo). Una sorta di rappresentazione delle minoranze perché se no verrebbe proposta e discussa da una delle rappresentanze che compongono il parlamento.

Diritto di petizione: i cittadini si limitano a richiedere alle camere una necessità che potrebbe essere ascoltata e trasformata in disegno di legge, la petizione non è la proposta di legge, non è divisa in articoli non rispecchia un disegno di legge, non apre un processo legislativo ordinario.

Petizione diverso da progetto dei 50 mila elettori

Iniziativa legislativa dei consigli regionali

Stato e regioni condividono il potere di presentare leggi pero in modo diverso perché le regioni non possono approvarle (solo in determinati ambiti), il consiglio regionale può fare proposte di legge alle camere per attirare l’attenzione del parlamento su questioni di interesse per le regioni. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: Questo tipo di processo è pressoché irrilevante, non è praticamente mai stato presentato, nell’ultima richiesta di revisione costituzionale questo tipo di processo venne chiesta la soppressione proprio perché irrilevante.

Fase costituiva o dell’approvazione di un ddl

Procedura normale-procedura per commissione referente: Il presidente della camera o del senato (a seconda che la legge venga presentata prima in una/o o nell’altra/o) assegna il disegno di legge ad una o più commissioni parlamentari permanenti (organo composto dagli stessi parlamentari, distribuiti in degli organi ristretti, che si occupano di materie diverse, divisi in modo che rispettino la proporzione dei seggi occupati dai partiti nelle camere, essi svolgono un lavoro preliminare e sono 14) (può assegnarlo a più perché alcuni disegni nel contenuto potrebbero interessare più commissioni), quest’ultime esamineranno il disegno di legge e in alcuni casi potrebbero presentare delle proposte emendative per modificarne il contenuto; nel disegno di formazione di una legge normale il lavoro della/e commissione/i si ferma (le commissioni operano in sede referente) perché essa non ha il potere di decidere/deliberare di approvare ma di proporre/riferire rispetto all’esame svolto sul disegno; in seguito i membri illustreranno i contenuti e le eventuali modifiche (relazione di maggioranza e minoranza);.

Il disegno che verrà poi esaminato articolo per articolo dalla camera nel suo insieme (da tutti deputati), si apre quindi la discussione generale in cui le diverse forze politiche che siedono nel parlamento decidono se votare gli articoli alcuni come sono stati presentati, altri modificati con eventuali proposte legislative quindi alla fine del processo il disegno di legge finale potrebbe essere molto diverso da quello rilasciato dalla commissione.

Dopo la discussione verrà infine eseguita la votazione finale sul disegno finale nel suo insieme in cui i deputati decidono votare a favore o votare per l’arresto del disegno (non votano a favore e il disegno viene bocciato).

Il testo passerà poi alla seconda camera, se anche qui la votazione ha esito positivo (il disegno viene approvato) allora il processo di disegno legislativo ordinario terminerà, avviene quindi un delibera legislativo (giuridicamente la legge è nata), la legge verrà presentata al presid della repubblica (garante della costituzione valuta la costituzionalità delle leggi) che dovrà approvarla entro un mese dalla presentazione e quindi promulgarla oppure con il potere di rinvio della legge al parlamento può rimandare la legge alle camere e chiedere una nuova deliberazione (votazione): se le camere approvano nuovamente la legge, il pres è obbligato ad approvare la legge e promulgarla. Infine, la legge verrà pubblicata nella gazzetta della repubblica entro 30 giorni dalla sua promulgazione (termine ordinatorio -> anche se ciò dovesse accadere non accadrebbe nulla di fatto - se passano più di 30 giorni non succede nulla ritarderebbe solamente l’entrata in vigore).

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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