Bilanci aziendali
Soggetti interessati al bilancio
I soggetti interessati al bilancio sono gli azionisti, gli investitori, le banche e tutti quei soggetti che hanno necessità di sapere in che condizioni versa la società. In generale, tutti gli stakeholder, sia fisici che giuridici, avrebbero interesse a conoscere le dinamiche dell’azienda. Attraverso il bilancio riusciamo a capire le scelte di fondo che orientano le attività.
Distinzione tra azienda e impresa
C’è una distinzione tra azienda e impresa. L’azienda è qualcosa di oggettivo, è il complesso di beni messo a disposizione dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Questi beni sono funzionali e strumentali all’esercizio dell’impresa, distinguono inoltre l’azienda dall’impresa. L’azienda si caratterizza per immobilizzazioni anche, richiama una dimensione fortemente oggettiva, mentre l’impresa, o “intrapresa”, è un concetto che si ispira a una componente immateriale e soggettiva.
Mentre nell’azienda evochiamo staticità, con l’impresa, che è un’iniziativa, revochiamo dinamicità. Il bilancio ci deve far capire come si combinano le risorse che entrano nel sistema aziendale, alimentando combinazioni produttive. I fattori elementari possono essere ricondotti a poche elementari categorie. Possiamo stereotipizzare i fattori in input in stereotipi di riferimento, ovvero le risorse umane, le risorse finanziarie (tutti i capitali che rientrano come capitali di rischio che di prestito), la categoria di risorse tecnologiche ha subito un’estensione, divenendo risorse tecnologiche informatiche. Infine, abbiamo le risorse naturali.
Queste 4 tipologie esauriscono le risorse in input, ma al loro interno sono suddivise in modo più o meno complesso, non abbiamo un mix universale unico, ma risorse opportunamente selezionate che entrano nel sistema e alimentano, combinandosi, i processi produttivi. Più è abile e capace l’imprenditore di combinare le risorse, più l’impresa sviluppa capacità competitiva sui mercati.
Combinazione dei fattori e tipi di trasformazione
Dobbiamo conoscere il costo dei fattori e come si combinano, per giungere alla produzione dell’output. Abbiamo tre tipi di trasformazione:
- Fisico/tecnica.
- Finanziaria: ad esempio, la trasformazione degli input in output che avviene nelle banche è da natura debitoria del capitale a natura creditoria dello stesso.
- Monetaria.
La capacità imprenditoriale di scegliere gli input può creare una forte differenza, ma è necessario avere buona efficienza, efficacia ed economicità. Il termine efficienza fa riferimento all’attitudine che il sistema, azienda, ha di produrre il più possibile con meno possibile, ovvero di rendere massimo il differenziale input-output.
Linee generali di intervento per l'efficienza
Come si può fare? Attraverso le 3 linee generali di intervento:
- Mantenendo costanti gli input e cercando di intervenire sui processi produttivi per massimizzare gli output, ad esempio minimizzando gli scarti e gli sprechi.
- Minimizzare l’input mantenendo costante l’output.
- Minimizzare gli input e massimizzando gli output.
L’efficacia è la capacità del sistema (sistema aziendale nel suo complesso) di raggiungere gli obiettivi, nel rispetto dei tempi stabiliti da piani e programmi. L’economicità è la capacità del sistema di mantenere un differenziale positivo tra ricavi e costi, così da mantenere in autonomia il sistema. Questo richiama il concetto di teleonomia del sistema, che spiega come l’azienda riesca nel tempo a soddisfare i propri obiettivi, mantenendo la sua autonomia.
Efficienza, efficacia ed economicità del sistema
Un sistema efficiente ma non efficace, non è teleonomico, ovvero non dura nel tempo; tuttavia, non è vero il contrario, ovvero che un sistema efficace ma non efficiente dura, anche se deve essere migliorato. Può esistere un’azienda senza impresa? No, può durare poco nel tempo. Al contrario, un’impresa può sorgere anche senza azienda, anche se in una forma minima aziendale. Un imprenditore che non ha i mezzi, può utilizzare i propri essenziali per fare impresa.
Domanda d’esame
Il bilancio d’esercizio è un modello economico-finanziario a contenuto tecnico, definito dal legislatore. Questo modello esprime in modo sistematico e sintetico le operazioni di gestione, ovvero i fatti e gli accadimenti aziendali che si manifestano in un esercizio. Il legislatore ha stabilito agli art.2423-2423 bis a cui tutti gli amministratori di bilancio devono attenersi: qui è definita la clausola generale. Il bilancio è uno strumento di conoscenza e comportamento per fini interni, e strumento di informazione per fini esterni.
Composizione e obiettivi del bilancio
Il bilancio dimostra il risultato economico conseguito nell’esercizio e la composizione quali/quantitativa del capitale di funzionamento: rappresenta il capitale che serve al funzionamento di quella specifica impresa. È dato dal totale, non in forma algebrica, di tutte le poste presenti nello stato patrimoniale ovvero dalla somma, non algebrica, di attivo e passivo. Con un capitale di funzionamento più basso riesco a ottenere un utile più elevato. In un bilancio ci sono valori certi, valori stimati e valori congetturati.
I valori certi possono essere misurati. I valori stimati sono frutto di una stima, ad es. in caso di rischio, stima dei danni. Il valore congetturato offre uno spazio di aleatorietà maggiore rispetto alla stima, il percorso di valutazione è più azzardata rispetto alla stima. Basta che nel bilancio di esercizio ci sia una sola voce stimata che porta a una congettura per non rendere più certo il risultato. Il reddito di esercizio è un valore congetturato.
Obiettivi del bilancio di esercizio
Quali sono gli obiettivi del bilancio di esercizio? Fornire minima comune informazione a tutti i soggetti interessati, presentando i caratteri qualitativi dell’attendibilità, neutralità e verificabilità. L’attendibilità deriva dall’osservanza delle norme, Art. 2423 e seguenti, dalla ragionevolezza delle stime ed al fatto che è orientata dalla soggettività razionale. La neutralità consiste nel rispetto di principi e regole vincolanti e standardizzate (uniformi per la generalità delle imprese), i principi contabili sono indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari.
La verificabilità è la possibilità di avere una indipendente ricostruzione del procedimento contabile, incluso nel processo di attribuzione di valore. Quando parliamo di bilanci facciamo riferimento a 5 documenti:
- Stato patrimoniale,
- Conto economico,
- Nota integrativa,
- Rendiconto finanziario.
Questi primi 4 sono previsti dal legislatore, e viene aggiunta la relazione sulla gestione, da fornire a completamento del bilancio in certe situazioni (es. se un’azienda è quotata). Dunque, sia documenti a natura quantitativa che a natura più esplicativa.
Domanda d’esame: la clausola generale
Ci concentriamo sugli art. 2423 e 2423 bis. La clausola generale per la redazione del bilancio (art.2423) d’esercizio è di riferimento, in quanto fornisce principi (art.2423 bis) di redazione del bilancio che non possono essere disattesi. All’art.2426 vengono fissati criteri di valutazione particolari.
Art. 2423 (Redazione del Bilancio)
- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
- Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
- Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Comma 1 e 2 dell'Art. 2423
Il Comma 1 stabilisce la composizione del Bilancio d’Esercizio. Il Comma 2 fissa i 3 requisiti fondamentali del bilancio: chiarezza, verità e correttezza. Questi devono informare la redazione di ogni singolo elemento del bilancio di esercizio: situazione patrimoniale, finanziaria e risultato economico.
La chiarezza si ottiene quando 1) l’amministrazione non effettua compensazioni di voci, trattando ogni operazione che serva in qualche modo a bilanciare una differenza, un effetto o un risultato: compensazioni di un deficit, di una differenza di peso, compensazioni di un errore di calcolo; 2) si fa un’adeguata separazione delle voci, in una forma sufficientemente analitica.
Principio di correttezza
Il principio di correttezza è funzionale a quello della verità ed implica il rinvio a quei “corretti principi contabili” che sono stati elaborati nel tempo, e sempre aggiornati. La rappresentazione veritiera e corretta riguarda l’attendibilità dei valori e la conseguente correttezza delle valutazioni. Questi 3 requisiti tendono ad essere ricondotti al concetto più generale e più pregnante di intelligibilità, che rappresenta il vero scopo della redazione del bilancio di esercizio.
Comma 3 dell'Art. 2423
Il Comma 3 sancisce, in clausola generale, l’intellegibilità del bilancio: se i dati scritti in bilancio non sono sufficienti, cade l’obbligo agli amministratori di fornire ulteriori informazioni in nota integrativa più una relazione sulla gestione (se il documento precedente non fosse sufficiente). Con la relazione sulla gestione si possono evidenziare particolari fatti e avvenimenti inerenti alla gestione, ad es. la pandemia.
Comma 4 e 5 dell'Art. 2423
Il Comma 4 è stato introdotto nel 2015 e integra il contenuto dell’articolo ai Commi 2 e 3. Al fine del conseguimento delle finalità indicate nel Comma 2, il legislatore ha privilegiato gli aspetti idonei a configurare la verità sostanziale che il bilancio deve esprimere in contrapposizione a una supposta verità giuridica. Il Comma 5 sottolinea che la finalità del bilancio, indicata come la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla chiusura dell’esercizio, ha il carattere di norma programmatica generale rinunciabile. Infatti, qualora l’applicazione dei principi di redazione del bilancio o singole regole di valutazione contrastino con queste finalità del bilancio (rappresentazione veritiera e corretta), occorre derogare dalla norma particolare. In nota integrativa occorre motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.
Comma 6 dell'Art. 2423
Al comma 6 si stabilisce l’unità monetaria di riferimento; in questo caso l’euro. I valori riportati nel bilancio sono tutti al netto dell’IVA. Questa clausola dispositiva e generale caratterizza e condiziona tutta la formazione del bilancio.
Art. 2423 bis (Principi di redazione del bilancio)
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe e continuità nell'Art. 2423 bis
Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Al Punto 1 si fissa il postulato di continuità (going concern principle), accanto al postulato di prudenza. In continuità abbiamo una non sospensione dei valori su ipotesi della continuità aziendale. Avremo, ad esempio, valori in sospensione la cui competenza è dell’esercizio in corso ma la cui manifestazione di cassa è nell’esercizio futuro, come i ratei. Il principio di continuità deve essere considerato a 2 differenti livelli:
- In un primo momento come controllo delle possibilità di normale funzionamento dell’impresa, con esclusione pertanto dell’ipotesi di liquidazione di altre che comportino la cessazione dell’attività di gestione tipica (tradotto: controllo l’economicità dell’impresa, nell’ipotesi di continuazione dell’attività e non di liquidazione);
- In un secondo momento nella prospettiva dei programmi di gestione per la valutazione dei fattori di produzione destinati a partecipare a tale programmata attività.
Sostanza e forma nel principio 1-bis
Il principio all’1-bis ci dice che prevale la sostanza sulla forma, in riferimento al contratto o operazione e non già alle voci di attivo o passivo. Ovvero, se abbiamo una dimensione contrattuale che dispone una certa quantità di materia prima, non si opera sulla dimensione contrattuale (forma), ma si guarda la sostanza dell’operazione.
Principio di prudenza
Al punto 2, per quanto riguarda il principio di prudenza: nella determinazione dei valori di bilancio, alla fine del periodo amministrativo, occorre includere tra i valori di esercizio i margini negativi, o perdite, anche se non sono ancora stati realizzati, mentre i margini positivi, cioè gli utili o i profitti possono essere attribuiti all’esercizio solo se realizzati. Un costo si definisce realizzato quando è definitivamente quantificato con un prezzo d’acquisto, mentre un ricavo è realizzato quando è definitivamente quantificato con un prezzo di vendita. (Obbligo di svalutazione dei beni in uso quando il loro valore si riduce. Al contrario, si effettua una rivalutazione).
Reddito di esercizio
Il reddito di esercizio può essere rilevato nel bilancio solo quando i ricavi sono realizzati con evidenza verificabile, dunque la loro determinazione è oggettiva in quanto misurata dal prezzo di vendita che si è formato nello scambio. Tuttavia, anche il principio di prudenza è condizionato dal requisito della rappresentazione veritiera e corretta che, come si è osservato, lo precede logicamente e orienta l’applicazione impedendone qualsiasi possibile deroga. Valutare e attribuire valore alle singole voci, soprattutto quando siamo in ipotesi di stime o congetture, la prudenza e il principio di continuità sono molto importanti per la corretta esposizione dei valori stessi. Quando, per la configurazione di determinati valori di bilancio, questi siano tra loro in contrasto, il requisito della rappresentazione veritiera e corretta deve prevalere sul principio di prudenza.
Principio di competenza economica
Il punto 3 è molto dibattuto in dottrina, in quanto si sostiene che il reddito d’esercizio non sia un valore oggettivamente determinabile, ma un valore congetturato: sarebbe meglio indicare il termine “realizzato”, anziché agli utili, ai costi e ai ricavi, in quanto il termine “utile” non è oggettivamente determinabile. In ogni caso, per la continuità della gestione d’impresa, l’utile a cui si riferisce il legislatore è il risultato economico attribuibile ad un periodo amministrativo, isolato convenzionalmente per esigenze conoscitive del sistema informativo esterno dell’azienda. L’utile realizzato alla data di chiusura dell’esercizio coincide con il reddito che, come è noto, è un valore non certo ma congetturato.
Il legislatore sancisce il principio di competenza economica dei costi e dei ricavi, principio cardine per la formazione del bilancio d’esercizio. Quindi i valori riportati nel bilancio d’esercizio, riportati nelle voci “costi” e “ricavi”, fanno esplicito riferimento ai costi e ricavi di competenza di quell’esercizio, anche se non vi è ancora stata la loro manifestazione numeraria. Questo significa che è prevalente il principio di competenza su quello di cassa. Prevale la competenza economica su quella temporale. Se io, ad esempio, ho ricevuto un ricavo, la cui competenza non è dell’esercizio in corso ma dell’esercizio successivo, questo ricavo dovrò considerarlo in base al principio di competenza e quindi considerare questo riscontro in modo tale da non doverlo farlo pesare sull’esercizio e stornando la partita con il gioco dei ratei e dei risconti.
Domanda d'esame
Nell’ambito dell’analisi dell’Art. 2423 bis, il legislatore cos’ha stabilito in merito a costi e ricavi?
Il legislatore ha stabilito che il principio cardine da seguire per costi e ricavi è quello della competenza economica (poi spiegare che significa, ecc).
Considerazione di rischi e perdite
Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Qui c’è la combinazione di due principi fondamentali, la competenza con la pertinenza. Ad esempio, se, dopo la chiusura a gennaio, vengo a conoscenza di rischi/possibili perdite che sono di competenza dell’esercizio, anche se ne vengo a conoscenza dopo la chiusura, ne devo tenere conto.
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