Riassunto dispensa
Diritto pubblico vs privato
Diritto pubblico: regola i rapporti tra Stato e cittadini (es. diritto costituzionale, amministrativo, penale).
Diritto privato: regola i rapporti tra soggetti su un piano di parità (es. diritto civile e commerciale). I diritti assoluti possono essere fatti valere nei confronti di tutti gli altri soggetti, mentre i diritti relativi possono essere fatti valere solo verso un soggetto determinato.
Concetti fondamentali
Diritto oggettivo: insieme di norme poste dallo Stato.
Diritto soggettivo: potere riconosciuto al singolo di far valere un proprio interesse. Hanno una valenza economica.
Giuridici degli conosubilità atti.
Pubblicità legale
Notizia: rende conoscibile un fatto (es. nascita).
Dichiarativa: opponibilità verso terzi (es. usucapione).
Costitutiva: necessaria per il perfezionamento dell’atto (es. ipoteca). Pubblici)
Trascrizione: forma di pubblicità dichiarativa per beni immobili. Atti.
Soggetti di diritto
Associazione: organizzazione non lucrativa per scopi sociali; società: organizzazione per attività economica con scopo di lucro; fondazione: ente creato per uno scopo di utilità sociale.
Persone fisiche: tutti gli esseri umani. Associazioni non riconosciute: senza personalità giuridica, ma non illegali, maggiore autonomia.
Persone giuridiche: enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, società).
Capacità
Carania Totale Giuridica: si acquista alla nascita. Infermità V Di agire: si acquisisce a 18 anni. Permanente Grave INTERNATIONS e: Se migliora in TEMPORGNedINFERMITÀ Parte OINABILITAZIONE, :PU-GUART ~Incapacia Partiale Revocarle Incapacità legale autorittatione anni con Minori emancipazione 16 DI: Minorenni: rappresentati dai genitori o tutore. Catania sposarsi unitàa, (UBraldInCatania Stato TRANSITONONaturale :
Amministrazione di sostegno: per chi ha difficoltà parziali.
Rappresentanza
Legale: per legge (es. genitori).
Volontaria: tramite procura.
Commerciale: nei contratti d’impresa.
Diritti della persona
Indisponibili: non puoi rinunciarvi o trasferirli, imprescrittibili: non scadono.
Indisponibili, intrasmissibili, imprescrittibili.
Esempi: diritto al nome, vita, identità sessuale, privacy, immagine, onore.
Diritti reali
7 diritti: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, enfiteusi, superficie.
Caratteristiche: assoluti, patrimoniali, su beni.
Avere il titolo e l’animus = comportarsi come titolare del diritto.
Proprietà
Piena ed esclusiva, con limiti (atti emulativi, immissioni).
Tutela tramite:
- Azione di rivendicazione.
Commorienza
Quando più persone muoiono nello stesso evento (es. disastro aereo) e non è possibile stabilire chi sia deceduto prima, il Codice Civile presume che siano morte simultaneamente, salvo prova contraria.
Questa regola è importante per determinare le successioni ereditarie:
- Se due coniugi senza figli muoiono insieme, i loro beni vengono divisi tra i parenti di ciascuno.
- Se invece uno muore dopo l’altro, anche di poco, eredita una parte del patrimonio del coniuge, che a sua volta passa ai suoi eredi.
Scomparsa, assenza e morte presunta
- Scomparsa: una persona sparisce dal proprio domicilio/residenza e non se ne hanno notizie. Il tribunale nomina un curatore per proteggere il suo patrimonio, in attesa di un possibile ritorno.
- Assenza: dopo 2 anni dalla scomparsa, chi ha interesse può chiedere la dichiarazione di assenza. Gli eredi ottengono possesso temporaneo dei beni ma non possono venderli o ipotecarli senza autorizzazione del giudice. Se la persona riappare, i beni vanno restituiti; se ne è provata la morte, la successione diventa definitiva.
- Morte presunta: dopo 10 anni di assenza, il tribunale può dichiarare la morte presunta, con effetti legali come una vera morte. Gli eredi ne diventano proprietari definitivi, i debiti si estinguono e il coniuge può risposarsi. Se la persona ritorna, può riottenere ciò che rimane dei beni e il nuovo matrimonio del coniuge viene annullato.
Domicilio, residenza e dimora
- Domicilio: sede principale degli interessi e affari della persona.
- Residenza: luogo di dimora abituale, registrato ufficialmente.
- Dimora: luogo in cui la persona si trova temporaneamente (es. soggiorno all’estero).
Rappresentanza
È l’istituto giuridico in cui un rappresentante agisce in nome e per conto di un rappresentato per compiere atti giuridici (es. contratti), esclusi gli atti personalissimi (matrimonio, testamento, donazione).
Tipi di rappresentanza:
Legale: prevista dalla legge per tutelare soggetti incapaci (es. minori, interdetti); esercitata da genitori o tutori.
Commerciale: es. il commesso che agisce per conto del datore di lavoro.
Volontaria: basata sulla volontà del rappresentato, es. tramite procura o mandato.
Procura
È un atto unilaterale con cui si conferisce il potere di rappresentanza.
Deve avere la stessa forma dell’atto che si deve concludere.
Se il rappresentante agisce senza poteri o oltre i limiti (falso rappresentante), il contratto è inefficace per il rappresentato, salvo ratifica successiva.
La revoca o modifica della procura va resa nota ai terzi; in caso contrario, non è opponibile se i terzi ne erano all’oscuro.
Mandato
È un contratto con cui il mandatario si impegna a compiere atti giuridici per conto del mandante.
Può essere:
- Con rappresentanza: il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (serve anche la procura).
- Senza rappresentanza: il mandatario agisce solo per conto, ma non in nome del mandante (gli effetti giuridici si producono prima sul mandatario, poi si trasferiscono al mandante).
Differenza chiave:
Mandato: regola i rapporti interni tra mandante e mandatario.
Procura: regola i rapporti esterni tra mandatario e terzi.
- Azione negatoria.
- Azione di regolamento di confini.
Acquisto della proprietà
Titolo derivativo: compravendita, donazione.
Titolo originario: usucapione, occupazione, accessione, specificazione, invenzione.
Classificazione dei beni
- Beni in senso lato: sono tutti quelli che soddisfano le esigenze dell’uomo (compresa l’aria, luce solare).
- Beni in senso giuridico: sono i beni suscettibili di valutazione economica.
Immobili, mobili, mobili registrati, beni pubblici/privati, beni comuni, beni produttivi/di consumo.
Pertinenze: beni destinati stabilmente a servizio di un altro bene.
Universalità di beni mobili: insieme omogeneo con la stessa funzione.
Proprietario, possessore e detentore
Proprietario: ha titolo, animus (intenzione di agire da proprietario) e corpus (possesso materiale).
Possessore: ha animus e corpus, ma non ha titolo. Esempio: ladro.
Detentore: ha solo corpus, riconosce un altro come proprietario. Esempio: inquilino.
Proprietà
È il solo diritto reale pieno, con poteri di godimento e disposizione, esclusività e pienezza.
Limiti:
- Atti emulativi: atti compiuti solo per danneggiare.
- Immissioni (es. rumori, fumi): vietate se oltre la normale tollerabilità (art. 844 c.c.).
Tutela della proprietà (azioni petitorie)
- Azione di rivendicazione: per riottenere il bene prova gravosa (catena dei titoli).
- Azione negatoria: per far accertare che altri non hanno diritti sul proprio bene.
- Azione di regolamento dei confini: quando i limiti tra due fondi sono incerti.
Acquisto della proprietà
A titolo derivativo (trasferimento da un altro soggetto)
Esempi: compravendita, successione, donazione, esproprio.
A titolo originario (senza un precedente proprietario)
- Occupazione: beni abbandonati o res nullius.
- Invenzione: ritrovamento di oggetti smarriti (regole su consegna e ricompensa).
- Accessione:
- Mobile a immobile: costruzione su terreno altrui il terreno “attrae” l’edificio.
- Immobile a immobile: alluvione (ingrandimento naturale) o avulsione (distacco violento).
- Mobile a mobile: unione (parti distinguibili) o commistione (parti non distinguibili).
- Specificazione: chi trasforma materia altrui in nuova cosa può diventare proprietario → compensazione economica.
- Usucapione: possesso continuato e ininterrotto nel tempo, anche senza buona fede.
Finalità: garantire certezza nei rapporti giuridici relativi ai diritti reali.
Tipologie di usucapione
1. Usucapione ordinaria
Immobili e universalità di mobili: 20 anni.
Mobili registrati: 10 anni.
2. Usucapione abbreviata
Richiede requisiti aggiuntivi:
Durata:
- Immobili e universalità di mobili: 10 anni.
- Mobili registrati: 3 anni.
Buona fede all’inizio del possesso.
Titolo valido ma inefficace (es. da non proprietario).
Trascrizione del titolo nei pubblici registri (costitutiva per beni immobili e registrati).
Beni mobili
Regola generale: “possesso vale titolo” (la proprietà si trasferisce subito).
Usucapione solo nei casi eccezionali:
Senza titolo idoneo: 10 anni.
In mala fede: 20 anni.
No usucapione per i detentori (es. chi usa un’auto aziendale per 30 anni non ne diventa proprietario).
Possesso
È una situazione di fatto giuridicamente rilevante, distinta dalla titolarità del diritto reale.
Elementi del possesso:
- Animus possidendi: intenzione di comportarsi da proprietario.
- Corpus: disponibilità materiale del bene.
Distinzione da detenzione
Il detentore non ha l’animus possidendi.
Esercita il potere per conto altrui (es. in base a un contratto).
Interversione del possesso
Si applica solo a beni immobili o mobili registrati. Una persona che inizialmente detiene un bene (es. un affittuario, un custode, un comodatario), può smettere di riconoscere il diritto del proprietario e comportarsi come se fosse lui stesso il proprietario.
La detenzione può essere:
- Nel proprio interesse es. conduttore (inquilino).
- Nell’interesse altrui es. depositario.
In quel momento, la sua detenzione si trasforma in possesso (tecnicamente: interversio possessionis).
La detenzione può diventare possesso, ma non proprietà.
Ci sono due casi di interversione:
- Il conduttore si oppone al possessore.
- Acquisto da non proprietario di un bene immobile o mobile registrato.
Tuttavia, questo non lo rende automaticamente proprietario del bene.
Possesso vale titolo (solo per beni mobili)
Il possesso può far acquistare la proprietà, ma solo se riguardo a beni mobili (NO immobili, NO mobili registrati).
Requisiti: DENARO IN CAMBIO A1
- Acquisto da non proprietario (a non domino) a titolo oneroso (es. compravendita).
- Titolo idoneo al trasferimento della proprietà (es. compravendita, NON deposito).
- Buona fede dell’acquirente al momento della consegna.
- Consegna effettiva del bene.
Se ci sono tutti e 4, l’acquisto è a titolo originario (cioè anche se chi vendeva non era proprietario).
Buona fede: l’ignoranza di ledere un diritto altrui, nel convincimento di avere un titolo valido.
Mala fede: chi possiede la cosa sapendo di non avere titolo per farlo.
Attenzione:
- La buona fede non vale se c’è colpa grave (es. compro un Rolex a 10 euro).
- Conta solo al momento dell’acquisto, non dopo.
Tutela del possesso – azioni possessorie
Le azioni possessorie servono a tutelare il possesso di un bene, in modo autonomo rispetto alla proprietà, per evitare che chi ne è privato ricorra alla forza.
Funzioni delle azioni possessorie:
- Impedire che ci si faccia giustizia da soli.
- Offrire una tutela rapida e semplificata rispetto a quella fondata sulla proprietà.
- Salvaguardare la funzione economica del bene per il possessore.
Tipi di azioni possessorie:
1. Azione di reintegrazione (o di spoglio)
Può essere esercitata da possessori e detentori qualificati che hanno perso il possesso violentemente o clandestinamente. (contro volontà, all’insaputa)
Termine di decadenza: 1 anno dallo spoglio o dalla sua scoperta (se clandestino).
Richiede l’intenzione dello spogliatore (animus possidendi).
2. Azione di manutenzione
Si usa in caso di turbativa del possesso, non spoglio.
Riguarda beni immobili, diritti reali su beni immobili o universalità di mobili.
Requisito → possesso da oltre 1 anno, continuativo e non violento/clandestino (o che tali condizioni siano cessate da oltre un anno).
Non può essere esercitata dal detentore.
Termine di decadenza: 1 anno dalla turbativa.
3. Azioni di nunciazione (denunce preventive)
Anche il possessore può esercitare queste azioni:
- Denuncia di nuova opera: se un'opera in costruzione può danneggiare la cosa posseduta; si può chiedere il blocco o cautele. Termine: 1 anno dall'inizio dei lavori.
- Denuncia di danno temuto: per eliminare un pericolo grave e imminente derivante da una cosa vicina al bene posseduto o altrui diritto reale.
Diritti reali minori
Diritti reali minori (o di godimento su cosa altrui)
Permettono di godere di una cosa altrui (non si ha la proprietà piena).
Sono più limitati rispetto al diritto di proprietà.
Sono suscettibili di possesso.
La proprietà di un bene è “spezzata” tra più soggetti: uno ha la nuda proprietà e un altro ha un diritto reale minore (come l’usufrutto). Il nudo proprietario è il titolare giuridico del bene, ma non può usarlo o trarne utilità. La “consolidazione” è l’evento per cui la nuda proprietà e l’usufrutto (o altro diritto reale minore) si riuniscono nella stessa persona.
Il proprietario ha la nuda proprietà, che può diventare piena per consolidazione (alla scadenza del diritto reale minore).
Il titolare del diritto minore limita l’uso della cosa da parte del proprietario, senza impedirgli la vendita o altri atti di disposizione.
Diritto di seguito: il diritto “segue la cosa” anche in caso di trasferimento a terzi. Prescrizione: tutti i diritti reali minori si prescrivono per inutilizzo dopo 20 anni.
Azioni a tutela
Stesse azioni possessorie (reintegrazione, manutenzione).
In più, l’azione confessoria: serve per far riconoscere in giudizio l’esistenza di un diritto reale minore su un bene (es. servitù, usufrutto).
1) Diritto di superficie (art. 952 c.c.)
Permette di costruire o mantenere una costruzione sul suolo altrui, acquisendone la proprietà (proprietà superficiaria). È una deroga al principio di accessione, per cui normalmente tutto ciò che è sul suolo è del proprietario del suolo.
Si può costituire per contratto o per usucapione (solo per il mantenimento, non per la costruzione).
Effetti e circolazione.
Il superficiario è proprietario della costruzione, ma non del terreno.
Il diritto può essere perpetuo o a termine; venduto, ipotecato, trasmesso per eredità.
Estinzione del diritto di superficie:
- Perimento del suolo.
- Consolidazione (diritto di superficie e proprietà si riuniscono).
- Prescrizione ventennale (per non uso).
- Scadenza del termine: la costruzione torna al proprietario del suolo (si riespande il principio di accessione).
2) Enfiteusi
È un diritto reale su cosa altrui che attribuisce all’enfiteuta poteri simili a quelli del proprietario, con due limiti principali:
- Pagare i canoni periodici.
- Migliorare il fondo, rispettando la sua destinazione economica (quando presente).
L’enfiteuta può disporre del diritto, cioè venderlo, donarlo o trasmetterlo per testamento.
Cause di estinzione:
- Prescrizione: per mancato uso per 20 anni.
- Consolidazione: quando enfiteuta e proprietario diventano la stessa persona.
- Scadenza del termine (se previsto).
- Affrancazione: l’enfiteuta può acquistare la proprietà del fondo pagando 15 volte il canone.
- Devoluzione: il proprietario torna pieno titolare se l’enfiteuta non paga almeno due annualità di canoni o non migliora il fondo.
3) Usufrutto
È un diritto reale minore che consente all’usufruttuario di godere dei frutti (naturali o civili) di un bene altrui, con due limiti: Nudo proprietario: colui che possiede la proprietà di un bene, ma non ne può fare uso né trarne i frutti, perché questi diritti spettano all’usufruttuario. Può vendere, donare o ipotecare la nuda proprietà (cioè la proprietà priva del diritto di godimento), ma chi compra dovrà rispettare l’usufrutto esistente. y
- Pagare il canone (salvo usufrutto gratuito).
- Rispettare la destinazione economica del bene.
Il nudo proprietario non può godere del bene, ma può disporne anche se è gravato da usufrutto.
L’usufruttuario può dare in locazione il bene senza il consenso del nudo proprietario, salvo accordi diversi.
L’usufrutto può avere per oggetto beni mobili o immobili e può essere acquistato per legge, contratto, testamento o usucapione.
Frutti
Naturali: derivano direttamente dalla cosa (es. frutta, legna) e diventano beni al momento della separazione.
Civili: derivano come corrispettivo per l’uso del bene (es. interessi, affitti) e si acquisiscono giorno per giorno.
Usufrutto – limiti temporali e obblighi
L'usufrutto ha limiti temporali perché priva il proprietario del godimento dei frutti del bene. Se non è previsto un termine di durata:
Per una persona fisica, la durata massima è la vita dell'usufruttuario (il primo titolare), per evitare un usufrutto perpetuo.
Per una persona giuridica, la durata massima è
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