Libro sesto: Come attuare e tutelare l’esercizio dei diritti dei libri precedenti
LA PUBBLICITA (disciplinato nel numero sesto del codice civile)
Strumenti predisposti dall’ordinamento per assicurare la conoscibilità di fatti e atti
giuridici riguardanti sia i soggetti che i beni (determinati atti o fatti giuridici devono
essere resi pubblici).
Ratio: chiarezza e certezza nella circolazione di beni: principio di politica economica di
libera circolazione di beni. Il legislatore si preoccupa che colui che acquista il bene sia
in grado di sapere che il bene appartiene a chi glielo sta trasferendo e che il soggetto
che lo trasferisce sia capace. Vuole che chi acquista il bene lo acquisti con certezza. Se
io vendo qc ma non sono titolare del bene, colui che acquista non acquista e il negozio
è nullo. (tutela dell’affidamento di chi compra). Il legislatore vuole facilitare la
circolazione dei beni. Vuole che i soggetti concludano con sicurezza.
I mezzi di pubblicità più importanti hanno natura formale o documentale.
Principali strumenti (registri che si rivolgono alla comunità)
Registro di stato civile (presso il comune, vengono indicati i principali
avvenimenti che riguardano le persone fisiche di quel comune: nascita,
matrimonio, morte)
Registri immobiliari (vengono indicati gli atti che riguardano i trasferimenti o
altri diritti reali di beni immobili)
Registro automobilistico (registro dove si immatricolano gli autoveicoli)
Registro delle imprese (presso la camera di commercia)
Registro delle persone giuridiche (enti no profit che vogliono acquistare
personalità giuridica)
Tipi di pubblicità (efficacia della pubblicità crescente nei tre tipi)
1) (meno efficiente) NOTIZIA: Tipo di pubblicità che garantisce la conoscibilità
legale dell’atto. La mancanza della pubblicità non impedisce al fatto o atto di
esistere e produrre i suoi effetti.
Esempio: Registro dello stato civile: la pubblicazione matrimoniale avviene
presso il comune dove i soggetti intendono sposarsi. Cosa succede se un
soggetto non fa queste pubblicazioni? Comporta sanzioni, ma non l’efficacia
dell’atto. La mancanza di questa forma di pubblicità non determina l’inefficacia
dell’atto. L’atto è comunque pienamente efficace.
2) COSTITUTIVA (efficacia maggiore): è necessaria affinché l’atto esista. Se non c’è
la pubblicità è un atto inefficace. Esempio: Iscrizione delle società dei capitali.
Ipoteca (se si chiede un finanziamento l’ipoteca sull’immobile costituisce una
garanzia. Se non avviene la restituzione del finanziamento si vende
l’immobile) se non viene iscritte nei registri immobiliari non è efficace
3) DICHIARATIVA: Rende l’atto opponibile ai terzi. L’atto è efficace anche nei
confronti dei terzi. Esempio: Trascrizione nei registri immobiliari. Concetto di
trasferimento/consenso traslativo: Ai fini di trasferire la proprietà è sufficiente il
consenso delle parti. Il consenso traslativo trasferisce la proprietà. (io
trasferisco a Ettore un garage, ci accordiamo per 20000 euro. Essendo un
immobile va fatto per un atto scritto. Se tutti e due sono d’accordo e
sottoscrivono il foglio il trasferimento è fatto, prima di avere le chiavi del
garage. Se faccio lo stesso pochi minuti dopo con Giovanni chi prevale? Prevale
il primo che ha fatto la trascrizione nei registri immobiliari.) La trascrizione nei
registri immobiliari rende l’atto opponibile ai terzi.
Trascrizione immobiliare:
Funzione principale: Pubblicità relativa a beni immobili al fine della
risoluzione delle controversie tra più acquirenti dello stesso diritto dal
medesimo dante causa. Dunque: Se più soggetti acquistano lo stesso immobile
prevale colui che ha trascritto per primo (in più con la trascrizione si controlla se
il venditore è effettivamente in possesso del bene)
Modalità: Richiesta presso le conservatorie dei registri immobiliari nella
circoscrizione in cui si trova il bene, in forza di un contratto o di una sentenza.
La registrazione avviene su base personale (viene fatto contro chi vende e a
favore di chi acquista catena continua fino all’originari proprietario
dell’immobile)
Oggetto: Atti che trasferiscono la proprietà o costituiscono altri diritti
Effetto giuridico: Opponibilità dell’atto trascritto, ossia prevalenza della prima
trascrizione (nonostante sia la seconda alienazione). A prescindere dal fatto che
il secondo sapesse chi fosse il secondo acquirente (a prescindere dalla
buonafede di chi ha trascritto).
Ratio: Esigenza di salvaguardia della libera e sicura circolazione dei beni.
DIRITTI DELLA PERSONA
Fondamentali attributi che vengono riconosciuti alla persona e che sono immanenti
nella persona stessa, cioè il diritto li trova, non li crea. Un soggetto nasce già titolare di
questi diritti, il diritto li riconosce e li tutela. (anche il concepito ha già diritti vedi
lezioni precedenti). Questi diritti spettano alla persona fisica nata, ma anche al
concepito. Alcuni diritti della persona spettano anche alle persone giuridiche, agli Enti
(diritto al nome…).
Caratteristiche comuni dei diritti alla persona:
Non patrimonialità: non economicamente quantificabile, se viene leso però
otterrò un risarcimento
Assolutezza
Indisponibilità: Non posso venderli per intero (per esempio il diritto
dell’immagine può essere parzialmente ceduto)
Irrinunziabilità
Intrasmissibilità: Non possono essere ereditati dopo la morte
Imprescrittibilità
Tipologie:
Diritto alla vita (codice penale)
Diritto all’integrità fisica: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati se
diminuiscono in modo permanente l’integrità fisica. Es. Il sangue si può donare
solo in modo gratuito e perché si rigenera. Gli organi possono essere prelevati
da una persona defunta se: la morte è accertata, non contrasta la volontà
dell’interessato, a titolo gratuito.
Diritto alla salute (Art. 32): Risarcimento dei danni a seguito della lesione sulla
sua salute. Nessuno può essere obbligato al trattamento sanitario se non è
previsto dalla legge. Un medico non può imporre un trattamento sanitario senza
il consenso del paziente. Quando un soggetto subisce un trattamento deve
essere informato e dare il consenso. Se il soggetto è incosciente il medico può
intervenire. È vietato l’accanimento terapeutico, cioè trattamenti inutili su
pazienti prossimi alla morte sicura.
Diritto al nome (art. 6 e 7 del cc): la legge tutela contro due tipi di aggressione:
La contestazione del nome (un estraneo contesta alla persona il diritto all’uso
del proprio nome) e l’usurpazione (un estraneo si appropria del nome o ne
abusa in modo da causare pregiudizio al titolare). Rimedil’inibitoria, con cui il
giudice ordina di cessare il comportamento lesivo, la pubblicazione in giornali o
il risarcimento del danno
Diritto all’immagine (art. 10): L’immagine di un soggetto non può essere mai
utilizzata senza il suo consenso. È sempre vietate la pubblicazione
dell’immagine altrui quando giudica l’onore, la reputazione e il decoro del
soggetto. L’immagine può essere utilizzata se
c’è un interesse sociale di atti e fatti di quel determinato soggetto
o notorietà pubblica della persona
o se l’immagine riguarda un contesto pubblico, cioè se l’immagine è stata
o ripresa in occasione di un avvenimento pubblico
Diritto all’integrità morale:
Diritto all’identità personale: Esempio: risarcimento dell’identità personale al
presidente di un partito che era contro la caccia perché era stato falsamente
detto che avesse partecipato a un safari tradisce il suo credo
Se violazione: Inibitoria, risarcimento
Diritto alla riservatezza: difende il riserbo della sfera personale e familiare di
ciascun individuo, contro due tipi di aggressioni:
Contro le ingiustificate intromissioni: norme che tutelano l’inviolabilità del
o domicilio, no registrazione/foto vita privata
Contro divulgazione all’estero di fatti che appartengono alla sfera intima
o della persona stessa
Il problema più delicato consiste nel definire i limiti. (notorietà del soggetto ed
esigenze culturali)
C’è una grande varietà di fonti. In quanto non patrimoniali i diritti della persona sono
poco tutelati nel codice civile. Nel 48 la costituzione tutela i diritti della persona art.
2 prevede una clausola generale: “la repubblica riconosce i diritti inviolabile
dell’uomo…) Clausole previste dal legislatore in modo volutamente
generico/impreciso. Il legislatore vuole lasciare respirare il diritto in modo che si possa
evolvere e adattare al contesto sociale attuale.
Mezzi di tutela:
Risarcimento dei danni (è difficile tradurre il danno in una somma di denaro, la
somma non ripara la lesione)
Inibitoria (si può chiedere la cessazione dell’evento lesivo)
Pubblicazione sentenza di condanna
Rettifica: la vittima ha diritto di diffondere sullo stesso mezzo di comunicazione
per ristabilire la verità
PRESCRIZIONE
Modo di estinzione del diritto soggettivo basato sulla prolungata inerzia del titolare
(colui a cui appartiene un diritto soggettivo). Il diritto soggettivo viene meno senza
essere trasferito a un altro soggetto. Questo istituto estingue un diritto. Qualsiasi
diritto si estingue per prescrizione se un soggetto non lo esercita per un determinato
periodo previsto dalla legge questo soggetto può perdere questo diritto. Ordine
pubblico.
Esempio: Ho prestato 100€ a qualcuno. Se non me li restituiscono e io non li chiedo
per un periodo prolungato, dopo un po’ ho perso il diritto di richiederli, non posso più
fare valere il mio diritto.
Ratio: Esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Se per un lungo periodo di tempo
(termine ordinario di 10 anni) non richiedo l’adempimento si può ritenere che non ne
ho interesse. Dunque dopo 10 anni perdo il diritto. Il controinteressato si regola come
se il diritto non esistesse. In più dopo molti anni è più difficile provare l’esistenza e il
contenuto del diritto. In più non vanno utilizzate risorse (se il creditore non chiede
1000 euro, il debitore non è libero di utilizzarlirisorse bloccate)
Oggetto: Tutti i diritti salvo: Diritti indisponibilità (es. diritti della persona), Diritto di
proprietà (io posso sempre fare valere questo diritto perché non ha limiti, è un diritto
pieno), Diritto di chiedere la nullità del contratto
Inizio: Momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso del credito la
prescrizione comincia a decorrere dalla sua scadenza.
Durata: Termine ordinario 10 anni. Solo il legislatore può prevedere termini più lunghi e
termini più brevi. (risarcimento del danno extracontrattuale 5 anni, diritti reali su cosa
altrui 20 anni)
Vicende: Interruzione, Sospensione. Questi due istituti incidono sul decorrere del
termine della prescrizione. In caso di interruzione c’è un atto che interrompe il decorso
del termine di prescrizione (quando un soggetto si attiva, non è più inerte, fa valere il
suo diritto oppure se c’è l’affidamento di controparte circa la cancellazione del diritto).
La sospensione riguarda il rapporto tra le parti: es. se un soggetto viene interdetto e al
momento non ha un tutore non può far valere il suo diritto dunque la prescrizione è
sospesa. La sospensione è una parentesi si sospende il termine, quando inizia poi a
decorrere il termine si somma con quello anteriore alla sospensione.
Le circostanze che determinano la sospensione: Rapporti esistenti fra le parti (es.
marito-moglie), particolari condizioni soggettive del titolare del diritto (es. militari in
guerra).
DECADENZA
Perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine
perentorio
Ratio: Esigenza di accelerare determinate procedure. (es. puoi fare ricorso entro i 30
giorni). La decadenza è prevista a giorni o a mesi (la prescrizione in anni). Non è un
istituto di ordine pubblico, le parti possono prevedere una decadenza purché riguardi
diritti disponibili. Se la decadenza riguarda diritti indisponibili, le parti non possono
modificarla né rinunciarvi (inderogabilità). Non si applica la sospensione o
l’interruzione.
LIBRO III: I BENI
Art. 810: Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Il concetto di bene
giuridico non coincide con il concetto di bene materiale. Non solo le cose che si
toccano sono beni giuridici.
Sono beni le cose: Le cose (entità materiali), Le energie naturali, Le utilità economiche
(es. diritto d’autore), Le utilità non economiche (diritti della persona come la privacy)
Il concetto di bene non coincide con il concetto di cosa. È qualsiasi interesse tutelato
dal diritto. Il diritto tutela un’entità utile all’uomo e la fa diventare un bene. Il diritto si
occupa solo delle cose che possono creare conflitti tra le persone perché vogliono
appropriarsene. La dove non può sorgere un conflitto il diritto non interviene Non
sono beni le cose comuni a tutti (es aria), le cose inaccessibili (es. giacimenti di altri
pianeti), le cose incommerciabili per legge (es. beni demaniali)
Rimangono un bene le cose che non appartengono a nessuno (res nullius), come per
esempio le cose mobili abbandonate.
DISTINZIONE DEI BENI
Beni materiali: cose capaci di formare oggetto di diritti
Beni immateriali: entità diverse dalle cose, utili all’uomo e suscettibili di aprire
conflitti di interessi regolabili dal diritto (es. marchio di una fabbrica)
Beni immobili (art. 812): il suolo, gli edifici, gli alberi e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è unito/incorporato al suolo (anche a scopo
transitorio). Questi sono i beni immobili per natura. I beni immobili per legge
sono i mulini, gli edifici galleggiantisaldamente assicurati alla riva o all’alveo
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