APPUNTI DI DIRITTO PRIVATO.
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STUDIO.
L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LA NORMA GIURIDICA
1. Nozione di ordinamento giuridico
Il punto di partenza di ogni riflessione sul fenomeno
ubi societas, ibi ius:
giuridico è l'assioma dove esiste una
società, esiste il diritto. Una comunità umana stabile non
può darsi senza un insieme di regole che disciplinino i
comportamenti dei suoi membri e senza apparati che le
facciano rispettare.
Occorre tuttavia precisare che non ogni aggregazione di
societas
individui costituisce una in senso proprio. La
dottrina richiama qui, a titolo di chiarimento concettuale, la
natio
distinzione classica tra la — una collettività unita da
vincoli di sangue, lingua o tradizione, ma priva di un ordine
l'urbs,
giuridico-politico organizzato — e cioè la comunità
che si dà una struttura istituzionale e ordinata: soltanto
quest'ultima integra la nozione tecnica di società rilevante
per il diritto. Perché un gruppo umano possa dirsi
organizzato in questo senso, devono concorrere tre
condizioni cumulative.
In primo luogo occorrono regole di condotta: i consociati
devono essere disciplinati da norme che governino i
comportamenti doverosi o vietati, al fine di assicurare una
convivenza ordinata e pacifica. In secondo luogo sono
necessari organi di attuazione: tali regole devono essere
poste, attuate e fatte rispettare da appositi organi, i quali
operano in base a precise regole di struttura (dette anche
regole di competenza o organizzative). In terzo luogo deve
sussistere il principio di effettività, secondo cui tanto le
regole di condotta quanto quelle di struttura devono essere
effettivamente osservate.
Il principio di effettività è una nozione tecnica di
importanza centrale, e va intesa correttamente: esso non
esige un'osservanza assoluta e universale delle norme,
essendo fisiologico che alcune di esse siano trasgredite o
cadano in desuetudine. Ciò che il principio richiede è che
l'intero sistema sia complessivamente capace di
funzionare. Se in un determinato momento storico — ad
esempio in seguito a una rivoluzione — l'organizzazione
non è più in grado di fare rispettare le proprie norme,
occorre concludere che la collettività si è sciolta, oppure
che è sorto un nuovo ordinamento in sostituzione del
precedente. Nei sistemi democratici la legittimazione
dell'autorità deriva dal consenso dei consociati.
Il sistema di regole mediante cui una collettività è
ordinamento giuridico:
organizzata si chiama espressione
che evoca immediatamente la finalità "ordinatrice" propria
del fenomeno giuridico.
2. Diritto in senso oggettivo e diritto soggettivo
È necessario tenere sempre presente, come prerequisito
concettuale di ogni ulteriore ragionamento, la distinzione
diritto in
tra due significati dell'espressione "diritto". Il
senso oggettivo designa il sistema delle regole che
organizzano la vita sociale, ossia l'ordinamento giuridico
diritto
della collettività considerato nel suo complesso. Il
soggettivo, invece, designa la situazione giuridica facente
capo a un determinato individuo — ad esempio il diritto di
proprietà di Tizio su uno specifico bene. Di questa seconda
nozione, e delle figure ad essa affini, si tratterà
diffusamente più avanti, nella parte dedicata alle situazioni
giuridiche soggettive.
3. L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità
degli ordinamenti
Tra tutte le forme di collettività organizzata, una
preminenza assoluta spetta alla società politica, definita —
secondo la nota formulazione di Mortati — come quella che
si propone finalità di ordine generale, assicurando i
presupposti necessari affinché le varie attività dei
consociati possano svolgersi in modo ordinato e pacifico.
In epoca moderna lo Stato ha progressivamente ampliato i
propri compiti: non si limita più a garantire sicurezza e
ordine pubblico, secondo il modello dello Stato minimo, ma
interviene attivamente per promuovere il pieno sviluppo
della persona (art. 3, comma 2, Cost.), eroga servizi
essenziali in materia di sanità, istruzione e previdenza — il
cosiddetto stato sociale — e interviene direttamente
nell'economia.
Lo Stato si identifica con una comunità di individui, i
cittadini, stanziata su un territorio sul quale si esercita la
sovranità statale, organizzata secondo un peculiare
ordinamento giuridico. L'oggetto di studio del diritto privato
italiano è per l'appunto il diritto vigente nella Repubblica
italiana: il sistema di regole che riceve forza e attuazione
nel territorio italiano o attraverso l'autorità dello Stato
italiano.
All'interno di uno stesso territorio possono peraltro
coesistere più ordinamenti: si parla in questo caso di
pluralità degli ordinamenti. Il cittadino cattolico, ad
esempio, è soggetto sia all'ordinamento italiano sia
all'ordinamento canonico della Chiesa; il tesserato a una
federazione sportiva è soggetto, oltre che all'ordinamento
statale, anche all'ordinamento federale.
4. Gli ordinamenti sovranazionali
Rispetto all'ordinamento italiano operano tre distinti livelli
sovranazionali, ciascuno con un proprio fondamento
costituzionale e un proprio meccanismo di rapporto con il
diritto interno.
Il primo livello è quello del diritto internazionale
generale, disciplinato dall'art. 10, comma 1, Cost.,
secondo cui l'ordinamento italiano si conforma alle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto
internazionale trae origine da due tipi di fonti: la fonte
consuetudinaria, che si forma dalla prassi degli Stati, e la
fonte pattizia, che deriva da accordi bilaterali o
multilaterali. Le norme consuetudinarie entrano
automaticamente nell'ordinamento italiano per effetto
dell'art. 10 Cost., mentre i trattati richiedono una procedura
di adattamento, che può consistere nel rinvio al testo del
trattato oppure nella sua riproduzione in un atto normativo
interno.
Il secondo livello è quello dell'Unione Europea, il cui
fondamento costituzionale è l'art. 11 Cost.: questa
disposizione consente all'Italia di assoggettarsi a
un'organizzazione sovranazionale, accettando le
conseguenti limitazioni di sovranità. Da tale norma
discende la partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
avviata con il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della
Comunità Economica Europea. Il diritto dell'Unione prevale
sulle leggi ordinarie interne, come si vedrà più
diffusamente trattando della gerarchia delle fonti.
Il terzo livello è costituito dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo (CEDU), firmata a Roma nel 1950. È
importante non confondere la CEDU con l'ordinamento
dell'Unione Europea: essa non dà vita a un'organizzazione
sovranazionale paragonabile all'UE o all'ONU, ma è un
trattato multilaterale che predispone un sistema
internazionale di tutela dei diritti umani. I singoli possono
ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo solo dopo avere esaurito i rimedi interni, come
richiede l'art. 35, § 1, della Convenzione stessa.
Tra la CEDU e il diritto dell'Unione Europea intercorre una
distinzione cruciale sul piano degli effetti interni. In caso di
conflitto tra una norma interna e una norma dell'Unione, il
giudice italiano disapplica direttamente la norma interna e
applica quella europea. In caso di conflitto tra una norma
interna e una norma CEDU, invece, il giudice italiano non
può disapplicare la norma interna, ma deve sollevare la
questione di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 117 Cost. (in questo senso si veda Cass., 6 giugno
2024, n. 15836). Le sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo hanno comunque valore vincolante
nell'interpretazione delle norme convenzionali, e nessuna
interpretazione difforme è consentita alle autorità nazionali.
5. La norma giuridica: nozione e caratteri
norma giuridica
La è ciascuna delle regole che
compongono un ordinamento. La sua giuridicità non
dipende dal contenuto della regola, ma dal fatto che essa
sia inserita nel sistema giuridico e resa vincolante per tutti,
secondo i criteri che ciascun ordinamento autonomamente
fissa.
Da questa premessa discende la distinzione fondamentale
tra norma giuridica e norma morale. La norma giuridica
trae la propria forza vincolante dall'essere parte di un
ordinamento giuridico, ed è imposta da un'autorità esterna
capace di coercizione. La norma morale, al contrario, trova
la propria validità unicamente nel proprio contenuto, e
obbliga solo chi, riconoscendone il valore, decide
spontaneamente di adeguarvisi. Ciò non significa che il
diritto prescinda dalla morale: normalmente, anzi, il diritto
traduce in regole coercibili i principi etici propri di una
determinata collettività.
Le norme nascono da fonti — di cui si tratterà diffusamente
più avanti — di regola dalla volontà di organi investiti del
potere normativo, consacrata in documenti normativi quali
la Costituzione, le leggi, i regolamenti; vi è poi la
consuetudine, che costituisce una fonte non scritta.
Occorre infine non confondere due distinte coppie di
testo
concetti. La prima è quella tra — la formulazione
precetto
concreta dell'atto normativo — e — il significato,
cioè la regola che da tale testo si ricava attraverso
l'interpretazione: il precetto è dunque sempre frutto di
un'operazione interpretativa. La seconda coppia è quella
norma giuridica legge:
tra e la legge è un atto normativo
scritto elaborato dal Parlamento, mentre la norma è la
regola posta da tale atto (o da un altro atto normativo); una
singola legge contiene di regola una pluralità di norme.
6. Diritto positivo e diritto naturale
Occorre distinguere il diritto positivo dal diritto naturale. Il
diritto positivo (ius in civitate positum) è il complesso delle
norme che costituiscono un ordinamento in un dato
diritto naturale
momento storico. Il è invece l'idea,
ricorrente nella storia del pensiero giuridico, di un diritto
universale ed eterno, fondato sulla ragione, sulla natura
dell'uomo o su concezioni religiose, che funge da
fondamento o da criterio critico rispetto al diritto positivo.
Il richiamo al diritto naturale serve storicamente a impedire
che al rango di norma giuridica sia elevato qualsiasi
contenuto semplicemente approvato da chi detiene il
potere. Tuttavia, anche il diritto naturale non possiede un
fondamento obiettivo univoco: nel corso dei secoli il suo
contenuto è mutato profondamente — basti pensare che
nelle società antiche la schiavitù era considerata
"naturale". Oggi numerosi atti della comunità
internazionale proclamano l'esistenza di diritti umani
originari e inalienabili, che nessun legislatore può
legittimamente ledere.
La nozione di diritto richiama del resto quella di giustizia,
ius, iustitia iustus
dal momento che e hanno una radice
comune. Va tuttavia rilevato che in nessun ordinamento si
realizza un sistema unanimemente riconosciuto come
"giusto", e che la definizione stessa di giustizia incontra
difficoltà insuperabili, poiché ciascuno ne ha una
concezione soggettiva. Ciò non toglie che, sul piano
morale, l'ordinamento debba sempre essere sottoposto a
una valutazione critica alla luce di valori guida.
7. La struttura della norma: fattispecie ed effetto
giuridico
Tradizionalmente la norma giuridica si articola in due
elementi: la fattispecie e l'effetto giuridico.
fattispecie
La è la descrizione ipotetica di un fatto, o di un
complesso di fatti, al cui verificarsi la norma ricollega
determinati effetti giuridici. Si distingue tra fattispecie
astratta — il modello ipotetico descritto dalla norma, come
la descrizione di un reato — e fattispecie concreta, cioè il
fatto realmente verificatosi, che va confrontato con il
modello astratto attraverso il cosiddetto giudizio
giudizio sussuntorio
sussuntorio. Il è l'operazione logica con
cui il giudice confronta il fatto concreto con la fattispecie
astratta prevista dalla norma, per verificare se quel fatto vi
rientri: si tratta, in altre parole, del procedimento con cui si
"riconduce" il caso concreto alla regola astratta, così da
applicare la conseguenza giuridica prevista.
L'effetto giuridico è la conseguenza che la norma ricollega
al verificarsi della fattispecie. Può consistere nell'acquisto
di un diritto, nell'insorgenza di un obbligo, nell'estinzione di
un diritto, nell'applicazione di una sanzione, e così via. Tre
esempi tratti dal codice civile permettono di fissare il
meccanismo: l'art. 1158 c.c. prevede che chi possiede un
bene immobile per vent'anni ne acquisti la proprietà per
usucapione, sicché la fattispecie è il possesso ventennale e
l'effetto è l'acquisto della proprietà; l'art. 2043 c.c. prevede
che chi cagiona ad altri un danno ingiusto sia obbligato al
risarcimento, sicché la fattispecie è il fatto doloso o colposo
dannoso e l'effetto è l'obbligo risarcitorio; l'art. 1236 c.c.
prevede che la dichiarazione del creditore di rimettere il
debito estingua l'obbligazione, e in questo caso l'effetto —
l'estinzione dell'obbligazione — si ricollega direttamente
alla dichiarazione remissoria.
La fattispecie può essere semplice, quando è costituita da
un unico fatto — come la morte di una persona, che
determina l'apertura della successione ai sensi dell'art. 456
c.c. — oppure complessa, quando richiede una pluralità di
fatti, come nel caso del matrimonio, che presuppone sia il
consenso dei nubendi sia la dichiarazione dell'ufficiale di
stato civile (art. 107 c.c.). Nelle fattispecie complesse
l'effetto giuridico si produce soltanto quando tutti i fatti
costitutivi si siano verificati. In alcuni casi, tuttavia, si
producono effetti prodromici o preliminari già prima del
completamento della fattispecie: è quanto accade nel
contratto sottoposto a condizione sospensiva, in cui, prima
dell'avveramento della condizione, sorge già un'aspettativa
tutelata dall'ordinamento.
8. Il bilanciamento e le clausole generali
Va segnalata un'evoluzione recente e significativa nella
tecnica legislativa: il legislatore ricorre sempre più spesso a
principi e valori — tecnica tipica della Costituzione —
anziché a fattispecie precisamente delineate. Di fronte a
enunciati di questo tipo il giudice non può più limitarsi alla
sussunzione, cioè al ricondurre meccanicamente il fatto alla
bilanciamento:
norma, ma deve praticare il far prevalere un
valore su un altro in base alle circostanze del caso
concreto. Questo metodo comporta un maggior margine di
discrezionalità valutativa e riduce corrispondentemente la
prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Un ragionamento
analogo vale per le clausole generali presenti nel codice
civile, quali la buona fede, la correttezza, la meritevolezza.
clausola generale
Una è, per l'appunto, una norma
"aperta": anziché stabilire con precisione cosa sia lecito o
illecito, essa affida al giudice una valutazione elastica, da
compiere alla luce del caso concreto e dei valori
dell'ordinamento. Non basta più, in questi casi, verificare
che il fatto rientri automaticamente nella norma: occorre
valutare quale comportamento sia conforme al parametro
generico richiamato dalla clausola.
9. La sanzione
Secondo una concezione tradizionale, le norme giuridiche si
caratterizzerebbero per essere suscettibili di attuazione
forzata (coercizione), oppure per prevedere, in caso di
violazione, una sanzione a danno del trasgressore, la cui
minaccia produce una coazione psicologica dissuasiva. In
realtà il sistema è assai più articolato di quanto questa
concezione lasci intendere.
Accanto alle norme di condotta, dette anche norme
primarie, esistono norme sanzionatorie, dette secondarie.
L'osservanza delle prime è peraltro perseguita anche
mediante misure preventive, di vigilanza e di dissuasione,
come previsto dall'art. 614-bis c.p.c. Vi sono inoltre norme
che si limitano ad affermazioni di principio, prive di
sanzione in senso proprio — si pensi all'art. 315-bis, comma
4, c.c., secondo cui "il figlio deve rispettare i genitori" — le
quali svolgono una funzione di indirizzo comportamentale
piuttosto che sanzionatoria. Vi sono infine norme che
prevedono incentivi, come quelle a favore delle imprese
che avviino attività in zone economicamente depresse.
Quanto al modo di operare, la sanzione può essere diretta
oppure indiretta. È diretta quando, come previsto dall'art.
2933 c.c.
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