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Diritto privato

Introduzione

L'insieme del diritto privato è costituito dalle regole giuridiche destinate a disciplinare i rapporti tra privati, tenendo presenti gli interessi della collettività. Ha diversi approcci:

  • Approccio formalista: si occupa delle regole di adesione alla lettera dei codici.
  • Approccio funzionale: si occupa delle regole e implica la ricerca/funzione della ratio (norma).
  • Approccio realista: tiene conto della ratio, ma si focalizza di più sul caso/sentenza (usato maggiormente in un e usa).
  • Approccio economico: cerca di capire se le norme sono efficienti dal punto di vista economico; non è detto che l'efficienza sia legata alla giustizia - diritto vs giustizia = non ci saranno mai comportamenti/regole umanamente giuste (es: leggi razziali).

L'ordinamento giuridico

Ogni società, ogni comunità umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra gli individui. A tal fine occorrono tre condizioni:

  • Che l'agire dei consociati sia disciplinato da regole di condotta, che governino il comportamento che ogni membro del gruppo deve osservare per assicurare una pacifica convivenza.
  • Che tali regole siano stabilite e attuate da appositi organi.
  • Che sia le regole di condotta, che quelle di struttura vengano effettivamente osservate.

Il sistema di regole mediante le quali è organizzata una determinata collettività costituisce l'ordinamento giuridico. L'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole; ciascuna di queste regole si chiama norma giuridica. La norma giuridica si distingue dalla norma morale, anche quando l'una e l'altra abbiano identico contenuto. Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che obbliga solamente l'individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi, ed è perciò anche autonoma.

La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare si definisce fattispecie. Si parla di fattispecie astratta e concreta. La fattispecie concreta consiste nel singolo fatto che realmente si verifica; parliamo, invece, di fattispecie astratta con riferimento ai fatti previsti dalla norma in via astratta, a cui sono ricollegati gli effetti giuridici.

Fonti delle norme giuridiche

Per quanto riguarda le fonti dalle quali vengono prodotte le norme, sono innumerevoli e sono suddivise in fonti atto e fonti fatto.

  • Fonti-atto: caratterizzate da un atto giuridico scritto.
  • Fonti-fatto: comportamenti, vicende che producono regole, come una consuetudine affermatasi nel tempo come regola giuridica.

Dalle fonti di produzione si distinguono le fonti di cognizione, ossia i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza (es. gazzetta ufficiale). Le fonti del diritto si dividono in interne ed esterne.

Le fonti sono:

  1. Costituzione: È in vigore dal 1° gennaio 1948, regola il procedimento delle leggi disciplinando anche gli atti normativi. Pone anche regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali del legislatore. Essa presenta diverse caratteristiche:
    • È rigida, in quanto una legge ordinaria dello stato non può né modificare la costituzione, né contenere disposizioni in contrasto con norme costituzionali. A presidio di questa rigidità è stato istituito un apposito organo, la Corte costituzionale, cui è affidato il compito di stabilire se disposizioni di una legge ordinaria siano in conflitto con norme costituzionali.
    • È lunga: poiché è formata da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finale a differenza delle Costituzioni di un tempo che erano molto corte, come lo Statuto Albertino.
  2. Leggi dello stato e leggi regionali: le leggi statali ordinarie sono approvate dal parlamento con una procedura disciplinata dalla carta costituzionale. La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva. Alle leggi statali sono equiparati i decreti legislativi delegati e i decreti-legge di urgenza. Si tratta di provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Parlamento. Lo stato, invece, ha potestà esclusiva in un insieme di materie enumerate dall'art.117. Nel 2001 è avvenuta la riforma del Titolo V della Cost. che disciplina i rapporti tra Stato e Regioni. Per cui ad oggi ci sono materie di competenza statale (riguardano solo lo stato) e di competenza trasversale (sia lo stato che le regioni possono intervenire). NB: nel caso di conflitti fra stato e regioni ci si rivolge alla Corte costituzionale.
  3. I regolamenti: Sono fonti secondarie, adottate dal Governo o dagli Enti autonomi (regioni, comuni, città metropolitane). Disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici. Essi sfuggono dal controllo di legittimità costituzionale.
  4. Le fonti comunitarie: sono le norme attraverso cui si attuano e si delineano le politiche comunitarie nei confronti degli Stati membri. L'art. 249 del Trattato della Comunità Europea individua gli strumenti per attuare le politiche comunitarie; Vediamo questi strumenti:
    • Regolamento: atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi; si caratterizza per il fatto di essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una legge nazionale per la sua attuazione.
    • Direttiva: atto che vincola gli Stati membri in merito al risultato da raggiungere.
    • Decisione: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari in esso indicati.
  5. La consuetudine: Si ritiene che la consuetudine sia un insieme di regole consolidate, in funzione della ripetizione di certi comportamenti che regolano importanti aspetti della quotidianità. Le prime raccolte di leggi erano proprio le consuetudini, che dopo la nascita dello stato nazionale hanno perso la loro importanza. Ciò non toglie che sono ancora considerate di efficacia vincolante quelle che presentano due caratteristiche:
    • Fattore temporale: quando è rispettato dalla comunità da molto tempo.
    • Il comportamento è avvertito come obbligo comunitario.

Mentre, gli usi riguardano i rapporti economici. Esistono delle prassi che in determinati settori si sono ormai consolidate, nonostante non siano recepite da un testo di legge. Essi devono rispettare le norme superiori, perciò non possono essere non conformi alla legge. Gli usi vanno a disciplinare le regole dell’ordinamento statale.

Fonti sovranazionali

L'art.10 Cost. sancisce che l'ordinamento italiano si conforma con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria, vale a dire che trae origine dalle relazioni tra gli stati.

L'Unione Europea è un'organizzazione sovranazionale che produce norme attraverso i suoi organi che sono: il Parlamento (potere legislativo), Consiglio dell'UE (potere esecutivo) e la Corte di Giustizia UE (potere giurisdizionale). Il Parlamento emette delle norme che sono i regolamenti e le direttive:

  • I regolamenti contengono norme applicabili dai giudici degli Stati membri, come se fossero leggi dello Stato, senza bisogno di recepimento. (REGOLAMENTO PRIVACY REG.2016/679).
  • Direttive: definiscono obiettivi comuni rivolti agli Stati, i quali adottano leggi di attuazione. Esse possono uniformare gli ordinamenti nazionali o armonizzarli. Nel caso di inadempimento di uno Stato, esso ricorre a una sanzione. (es: caso urgendo, un'associazione di giovani ambientalisti, ha denunciato l'Olanda per non aver attuato politiche ambientali che era tenuta a rispettare secondo quanto stabilito dalla direttiva UE).

Il Consiglio Europeo si caratterizza per la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il cui organo giudiziario corrisponde alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo). Essa verifica la conformità delle leggi nazionali, accogliendo i ricorsi dai cittadini o dagli Stati, che solo dopo essersi rivolti a tutti i loro gradi di giudizio nazionale possono porre la questione alla sua attenzione.

La Corte di Giustizia (Lussemburgo) verifica la conformità delle norme del diritto interno con le norme del diritto dell’unione. Il giudice nazionale nel momento in cui nota un’incompatibilità presenta la questione alla corte. Dopo essersene accertato deve disapplicare la norma interna. Si riconosce una prevalenza delle norme comunitarie sulle norme statali.

Altro problema in ambito sovranazionale dipende dai rapporti con gli elementi di estraneità, ovvero la presenza di testi di ordinamenti diversi. Per far fronte a ciò, esiste il diritto internazionale privato (legge del 218 del 1995). Il diritto internazionale privato si applica su tutti i cittadini e stranieri, coloro i quali si trovino nel territorio sul quale l’autorità politica eserciti la propria sovranità (applicazione della legge nello spazio). In sostanza è l’insieme delle norme del diritto interno che il giudice deve applicare per individuare la legge regolatrice della fattispecie, ossia l'ordinamento giuridico in base al quale deve essere decisa la controversia.

L'art. 16 del codice è intitolato "Trattamento dello straniero": lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, a condizione di reciprocità e salve disposizioni contenute in leggi speciali.

Codice civile

Il termine codice ha molteplici significati. Nel linguaggio giuridico inizialmente si intendeva una raccolta di materiali normativi. La successiva evoluzione ha portato ad individuare come codice non più una raccolta di leggi precedenti, bensì una legge del tutto nuova, che si caratterizzi per i requisiti dell'organicità, della sistematicità, dell’universalità e dell’uguaglianza.

Il primo codice dell’età moderna è stato il Codice Napoleonico emanato nel 1804, in Francia. È stato il primo codice a favorire efficacemente la diffusione dei principi di eguaglianza, del diritto di proprietà ecc., tanto da essere stato adottato in numerosi paesi e da essere vigente in Francia.

Nel nostro Paese la vita dei codici è stata particolarmente travagliata. Il primo codice è stato emanato nel 1865 (ispirato al cod. francese), insieme ad un codice separato di commercio (sostituito poi nel 1882). Era formato così:

  • Il libro: delle persone
  • Il libro: dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni
  • III libro: dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose

Il primo codice pose le basi per il codice che abbiamo in vigore ancora oggi, che è stato emanato nel 1942 sotto il dominio fascista che ha introdotto l’instaurazione dell’ordine corporativo, ovvero, l’organizzazione che mescolava lavoratori e datori di lavoro (poiché i sindacati erano stati eliminati). Era regolato da leggi speciali ma la rappresentazione dei lavoratori era del tutto inefficiente poiché non erano rappresentati egualmente.

Nel dopoguerra ci sono state diverse riforme del testo, il primo cambiamento avvenne nel 1948 (entrata in vigore della Cost) in cui avvenne la defasticizzazione riferita all’ordine corporativo e ad altre norme abrogate. Il secondo cambiamento avvenne nel 1975 con la riforma del libro primo del diritto di famiglia (sessuale, patriarcato, donna nella società, diritto d'onore, ecc.). Inoltre, i libri sono aumentati da 3 a 6 con l’accorpamento del codice di commercio.

Tutt’ora il codice è diviso così:

  1. Persona fisica e diritto di famiglia
  2. Successioni
  3. Proprietà e diritti reali minori
  4. Obbligazioni e contratti
  5. Società e lavoro
  6. Tutela dei diritti

I codici sono soggetti al controllo della Corte costituzionale e possono essere sempre modificati (con la tecnica della "Novella", ossia sostituendo interamente l’articolo ovvero aggiungendone di nuovi) o abrogati da leggi ordinarie successive.

I criteri di interpretazione

L’interpretazione è attività tipica del giurista, che deve confrontarsi con il testo normativo per comprenderne il valore precettivo, ossia la regola affermata dall’enunciato legislativo. Le regole sono generali ed astratte: il giudice ha un caso concreto ed una norma astratta. Egli deve, così, darle un significato. È "buche de la Lois", non deve creare diritto, ma interpretare le leggi del legislatore = approccio formalista.

I criteri sono stabiliti nelle disposizioni preliminari del Codice civile, per limitare l’attività del giudice e garantire il diritto per i cittadini. Interpretare un testo non vuol dire accertare (conoscere) un significato, bensì attribuire un senso, decidere che cosa si ritiene che il testo effettivamente significhi, e conseguentemente, come vadano risolti i conflitti che possono insorgere nella sua applicazione. L’attività di interpretazione non può mai esaurirsi nel mero esame dei dati testuali. Infatti, lo stesso legislatore (art.12 disp. preliminari) dopo aver prescritto di attribuire alle parole il loro significato proprio, impone di tener conto dell’intenzione del legislatore; l’interprete non può ricostruire se non avvalendosi di elementi extra-testuali.

Conflitti tra fonti normative: le formulazioni delle leggi appaiono non di rado in conflitto tra loro: conflitti che si superano ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti (le norme costituzionali prevalgono sulle norme ordinarie), a criteri cronologici (la norma posteriore prevale su quella anteriore), a criteri di specialità.

Criteri di interpretazione:

  • Sistematica: di fronte a ciascun caso singolo difficilmente si può applicare un’unica norma, ma occorre utilizzare un’ampia combinazione di disposizioni, opportunamente ricomposte per adattarle al caso, secondo appunto delle operazioni sistematiche, ossia sulla base dell’intero sistema dell’ordinamento.
  • Letterale: individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse. Può essere restrittiva, quando si restringe il significato della parola usata dal legislatore (es. buon costume, limitatamente al pudore sessuale) o estensiva, quando si estende il significato delle parole oltre cui sono normalmente destinate (Es. dischi come vinili e come dischi).
  • Teleologica: impone di valutare non solo il significato proprio delle parole, ma anche l’intenzione del legislatore. Viene ricostruito lo scopo che il legislatore intendeva perseguire con quella norma, si tratta quindi di indagare la finalità obiettiva della norma.
  • Storico: spesso accompagna quella teleologica e studia gli atti preparatori.
  • Analogica: qualora si presentassero dei casi che nessuna norma di legge ha espressamente previsto e regolato (le c.d. lacune dell’ordinamento), il giudice deve procedere applicando per analogia le "disposizioni che regolino casi simili" (analogia legis), e qualora il caso rimanga ancora dubbio, deve applicare "i principi generali giuridico dell’ordinamento dello stato" (analogia iuris). L’analogia nell’ambito del diritto penale incontra diversi limiti e non può essere utilizzata nel caso provochi un peggioramento per l’imputato. Il divieto è stato voluto per evitare facili abusi, nel caso delle leggi penali, e per evitare che attraverso l’interpretazione analogica si ponessero in crisi i principi generali.

Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l’attività interpretativa distinguiamo:

  • Interpretazione giudiziale: compiuta dal giudice nell’ambito di un giudizio, e vincolanti solo per le parti in causa. Una sentenza però viene considerata idonea ad assumere anche valore di precedente nei confronti di altri casi simili, cioè vengono analizzate le sentenze e si regolano le seguenti sulla loro base (come nei paesi di common law, ove i giudici sono obbligati a seguire quanto stabilito dai precedenti). Recenti leggi hanno rafforzato il valore del precedente; in relazione all’art 374, se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata la decisione del ricorso. Del tutto peculiare è il ruolo attribuito alle sentenze emanate dalla corte europea dei diritti dell’uomo, la cui vincolatività nei confronti dei giudici nazionali è anche di tipo ermeneutico, nel senso che i giudizi nazionali devono far riferimento alle norme della CEDU nell’applicare le norme dell’ordinamento italiano e di quello comunitario.
  • Interpretazione dottrinale: effettuata dagli studiosi di diritto, non è vincolante ma costituisce un orientamento per i pratici di diritto.
  • Interpretazione autentica: Il termine "autentica" deriva dal fatto che questa interpretazione giuridica viene fornita dallo stesso organo che ha emesso le norme giuridiche in questione, sulle quali si cerca di fare chiarezza. A differenza degli altri tipi di interpretazione giuridica, l'interpretazione autentica è vincolante per tutti (erga omnes) ed ha efficacia retroattiva.

Le situazioni giuridiche soggettive

Per semplicità consideriamo in questo rapporto solo due soggetti (ma ve ne potrebbero essere molti di più). Soggetto attivo è colui cui l'ordinamento attribuisce un potere (o diritto soggettivo).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebbb17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Quarta Alessandra.
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