Estratto del documento

Nota per l’esame

NB. Le parti in grassetto viola sono quelle che il prof riteneva particolarmente importanti per l’esame.

12/01/2023

Di cosa si occupa il diritto privato?

Quali norme o istituti giuridici studiamo nel ramo del diritto privato?

Differenze tra diritto privato, pubblico e penale.

Il diritto privato è quel settore del diritto che disciplina e regolamenta i rapporti tra soggetti privati e tra privati ed enti pubblici quando questi intervengono e agiscono come soggetti di diritto privato; rapporti che possono avere una qualsiasi natura, ad esempio patrimoniale o non patrimoniale.

Noi costituiamo quotidianamente oggetto di studio del diritto privato perché instauriamo continuamente rapporti (es. barista quando ordino caffè, incidente d’auto, matrimonio con fidanzata).

La gran parte delle attività che compiamo durante il giorno, nella nostra essenza di soggetti privati, vengono in rilievo per il diritto e quindi l’ordinamento giuridico si preoccupa di disciplinarle.

Il diritto privato si affianca a diritto pubblico e diritto penale.

La funzione del diritto pubblico è quella di organizzare, disciplinare e regolare i rapporti in senso verticale tra gli enti pubblici e tra gli enti pubblici e i cittadini.

Nei rapporti tra l’ente pubblico ed il soggetto privato il diritto pubblico ha una posizione verticale (di supremazia rispetto al cittadino), nei rapporti di diritto privato invece non c’è un soggetto che si trova in una situazione di supremazia rispetto all’altro, dunque c’è un ambito di applicazione orizzontale.

Il terzo settore è quello del diritto penale.

Attraverso il diritto penale lo stato si occupa (con il potere punitivo) di sanzionare i comportamenti che il nostro ordinamento ritiene di una gravità tale da tipizzare come reati e questa sanzione avviene tramite un’erogazione della pena la cui funzione non è solo punitiva ma anche rieducativa (reinserimento dell’attore del reato all’interno della società).

Gli attori nel diritto privato

Nel diritto privato quello che viene in rilievo è il rapporto che intercorre tra soggetti privati, dunque è fondamentale individuare il concetto di “persona”.

Gli attori del diritto privato sono le persone che possono assumere due diversi connotati: persone fisiche e persone giuridiche.

Un rapporto di diritto privato può essere omogeneo se intercorre tra due persone fisiche o tra due persone giuridiche, ma anche eterogeneo, infatti il diritto privato ammette anche i rapporti tra persona fisica e persona giuridica (ad es. apro un conto in banca).

Le persone giuridiche sono quei soggetti (quasi sempre con struttura collettiva) cui la legge riconosce la personalità giuridica attraverso l’assolvimento di un onere pubblicitario (registrazione nel registro dell’impresa). (Es. società spa srl snc).

Le persone fisiche sono i singoli individui nella loro soggettività.

La capacità giuridica e la capacità di agire

Strettamente collegato al concetto di persona fisica vi sono ulteriori due nozioni istituzionali fondamentali che è fondamentale dividere: la capacità giuridica e capacità di agire.

La capacità giuridica (art. 1 cc) è la capacità di un soggetto di essere centro di imputazione di effetti giuridici.

Dunque, la capacità giuridica si acquista sin dal momento della nascita (es. una bambina di due anni può ricevere una donazione).

Più complessa è la nozione di capacità di agire.

La capacità di agire (art. 2 cc) si sostanzia nella capacità che un soggetto ha di acquistare diritti ed assumere obbligazioni mediante valide manifestazioni di volontà; si acquista con il compimento della maggiore età.

I soggetti privi della capacità di agire sono, per il nostro ordinamento, soggetti incapaci.

Incapacità legale e incapacità naturale

Nell’ambito della categoria dell’incapacità, dobbiamo distinguere due diverse categorie: incapacità legale ed incapacità naturale.

Nell’incapacità legale la legge pone una presunzione assoluta di incapacità in capo a determinati soggetti (la legge presume che questi soggetti siano incapaci di manifestare validamente la loro volontà).

Tali soggetti sono i minori, gli interdetti, gli inabilitati e soggetti che hanno riportato (sono stati condannati) una pena detentiva superiore ai 5 anni di reclusione.

Ma se la legge presume che non siano in grado di manifestare le proprie opinioni, chi lo fa al posto loro?

I soggetti legalmente incapaci agiscono mediante il loro legale rappresentante:

  • Per i minori i legali rappresentanti sono i genitori;
  • Per l’interdetto è il curatore;
  • Per gli inabilitati è il tutore;
  • Per i condannati è il curatore speciale, ossia un soggetto che viene nominato dal giudice per permettere al soggetto condannato da una pena superiore ai 5 anni di compiere un determinato atto.

L’incapacità naturale si identifica con lo stato di incapacità che anche per un motivo transitorio rende un soggetto legalmente capace privo della capacità di intendere e di volere.

L’incapacità naturale è quella situazione di incapacità di intendere e di volere che per un motivo anche solo transitorio affligge la dichiarazione di volontà di un soggetto di regola legalmente capace (ad es. persona che si ubriaca ma a seguito di una situazione transitoria vede scemata la capacità di intendere e di volere e in quella situazione vende per un euro la sua macchina da 150mila euro. Si tratta di un atto compiuto da un soggetto non legalmente incapace ma in una situazione di capacità transitoria).

Gli atti compiuti dai soggetti incapaci sono atti annullabili. (ad es. bambina di due anni che stipula un contratto col vicino per vendere la casa perché soggetto incapace, dunque, l’atto può essere invalidato).

Il diritto soggettivo

I diritti patrimoniali e non patrimoniali.

Nei rapporti di diritto privato che queste persone, siano esse fisiche o giuridiche, instaurano, vengono in rilievo diverse posizioni giuridiche.

Che cosa si preoccupa di disciplinare il diritto privato nel regolamentare rapporti?

Es. compro un telefono e divento proprietario, dunque ho acquistato il diritto di proprietà; se ti urto e ti rompo un braccio hai diritto al risarcimento; la posizione giuridica che viene in rilievo è quella del diritto soggettivo.

Se nel diritto pubblico la posizione giuridica è quella dell’interesse legittimo perché c’è verticalità del rapporto, nel diritto privato la posizione giuridica è quella del diritto soggettivo.

Il diritto soggettivo è costituito, sia che sia un diritto reale sia che sia un diritto di credito, da una serie di facoltà che attribuiscono al titolare del diritto di pretendere nei confronti di un soggetto determinato (o nei confronti di una serie indeterminata di soggetti) il rispetto delle prerogative che formano il contenuto del diritto stesso.

Nell’ambito della categoria dei diritti soggettivi dobbiamo distinguere i diritti a contenuto patrimoniale (diritti soggettivi patrimoniali) da quelli a contenuto non patrimoniale.

I diritti soggettivi patrimoniali sono quei diritti suscettibili di valutazione economica. (es. diritto di credito).

I diritti soggettivi non patrimoniali sono invece quei diritti insuscettibili di valutazione economica.

Quelli patrimoniali nel diritto privato sono più trattati in quanto nelle società moderne la stragrande maggioranza dei rapporti hanno un contenuto patrimoniale e quindi, altrettanto, i diritti che vengono in rilievo sono quelli a contenuto patrimoniale.

Diritti patrimoniali: i diritti reali

La categoria dei diritti patrimoniali è formata dai cosiddetti diritti reali e dai cosiddetti diritti di credito.

I diritti reali a loro volta si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

I diritti reali di godimento sono la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi, la superficie e le servitù prediali.

I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca.

I diritti reali sono:

  • Degli ius in re, ossia il diritto su una cosa;
  • Diritti tipici cioè possiedono il requisito di tipicità, ossia gli unici diritti reali che riconosce il nostro regolamento sono quelli previsti dal cc;
  • Negli articoli che vanno dall’832 al 1027 troviamo elencati tutti i singoli diritti reali tipici.
  • Costituiti da un numero chiuso (nei diritti di credito è l’opposto); i privati non possono costituire reati dei diritti reali diversi da quelli stabiliti dal cc;
  • Diritti assoluti; il requisito dell’assolutezza sta ad indicare l’opponibilità erga omnes del diritto reale. Opponibile erga omnes significa che il diritto reale può essere fatto valere verso tutti e riceve tutela a vantaggio del suo titolare e nei confronti di chiunque lo minacci.
  • Diritti immediati o autodeterminati; il requisito dell’immediatezza o dell’autodeterminazione significa che il titolare di un diritto reale può esercitare il diritto e trarne tutte le utilità che la legge ad esso riconnette senza che sia necessaria la cooperazione da parte di altri soggetti (es. passo sul terreno di un’altra persona perché ho il diritto di usufrutto senza necessità che lui cooperi).
  • Diritti muniti del cosiddetto diritto di seguito o sequela; significa che inerendo il diritto a un bene, qualora il bene formi oggetto di un atto di disposizione, il diritto reale segue il bene in capo al nuovo proprietario (es. io sono titolare di un diritto di servitù su un terreno di proprietà di Alessandro. Alessandro vende il bene a Marco. La priorità viene trasferita a Marco. Il mio diritto di servitù segue la cosa quindi l’atto di disposizione non estingue il mio diritto di servitù ma io posso esercitare il mio diritto nei confronti di Marco).

Diritti patrimoniali: i diritti di credito

Speculari sono le caratteristiche dei diritti di credito.

I diritti credito sono:

  • Ius ad rem, cioè è un diritto verso qualcosa, verso l’ottenimento di qualcosa;
  • Diritto ad ottenere una prestazione dal mio debitore, ossia il diritto che il creditore ha affinché il suo debitore tenga un determinato comportamento; non necessariamente la prestazione riguarda versamento di denaro;
  • Diritti atipici, ossia la legge cioè il cc non elenca quali sono i diritti di credito, lasciando le parti libere di costituirli come meglio ritengono conferente ai loro interessi.
  • Infatti, dal 1173 al 1320 (obbligazioni, diritti di credito e relativi) non troviamo l’elenco ma solo le caratteristiche che devono possedere per rientrare in una determinata categoria.
  • Diritti relativi in quanto possono essere fatti valere esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato, ossia il debitore; Il diritto di credito è opponibile esclusivamente dal creditore al suo debitore.
  • Diritti mediati o eterodeterminati in quanto il titolare di un diritto di credito per esercitare il diritto e soddisfare il proprio interesse necessita obbligatoriamente della cooperazione del debitore. Se il debitore non adempie, e quindi non coopera, il creditore non soddisfa il suo interesse.

La nozione di patrimonio

Altro concetto fondamentale per il diritto privato è il concetto o la nozione di patrimonio.

Il patrimonio riveste un’importanza fondamentale in quanto il nostro cc all’art 2740 cristallizza il c.d. Principio della responsabilità patrimoniale.

La responsabilità è un criterio di imputazione; responsabilità patrimoniale significa che il debitore risponde nei confronti dei suoi creditori per le proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio.

Il patrimonio dei privati ha una funzione di garanzia per i creditori.

Il patrimonio è ciò su cui i creditori di un soggetto possono soddisfarsi per vedere assolti i propri crediti (es. non ho 100 euro ma ha un telefonino che viene venduto e da cui prendo i soldi).

Il patrimonio di un soggetto è giuridicamente costituito da beni mobili, beni immobili e da tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferiti ad un determinato soggetto.

Analisi dei confini spaziali

Dove si producono gli effetti di un determinato rapporto? Dove la legge colloca i privati?

Esistono tre diversi luoghi dove gli effetti di un rapporto di diritto privato possono verificarsi:

  • 1. Residenza (dove un soggetto vive abitualmente);
  • 2. Domicilio (dove un soggetto ha il centro dei suoi affari);
  • 3. Dimora (dove un soggetto trascorre alcuni periodi della propria vita).

Per il diritto privato il luogo di maggior rilievo è il domicilio.

Questa distinzione tra domicilio, dimora e residenza ha valenza solo riguardo alle persone fisiche, mentre per le persone giuridiche l’unico luogo che ha rilievo è il domicilio, che si identifica con la sua sede legale.

Se questi rapporti riguardano delle persone e se queste persone hanno ad oggetto dei diritti e se questi diritti vengono tutelati attraverso il patrimonio e gli effetti di questi rapporti avvengono in determinati luoghi, questi rapporti da cosa sono regolati?

Da una serie di norme (del cc).

La norma giuridica

Una norma giuridica è una regola astratta che disciplina un determinato o dei determinati comportamenti che assume rilevanza per l’ordinamento giuridico tanto che l’ordinamento giuridico si preoccupa di disciplinarlo per il tramite della norma.

Nell’ambito delle norme che regolano questi rapporti giuridici dettando regole astratte dobbiamo distinguere due diverse categorie di norme: le norme imperative (o inderogabili o cogenti) e le norme dispositive (o derogabili).

Le norme imperative sono quelle norme che i privati non possono derogare.

Le dispositive sono quelle norme che offrono ai privati un modello per la disciplina di un determinato rapporto ma permettono al privato, in deroga a quanto stabilito dalla norma, di disciplinare il rapporto anche in modo difforme da quanto previsto dalla norma. (ad es. salvo diverso accordo delle parti, le obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore).

Le norme imperative costituiscono il limite che il nostro ordinamento pone all’autonomia o libertà privatistica.

I privati possono disciplinare i loro rapporti come meglio credono con l’unico limite del rispetto e dell’osservanza delle norme imperative.

Spoiler:

Un atto compiuto in violazione di una norma imperativa è un atto giuridicamente nullo.

L’ordinamento sanziona la violazione della norma imperativa con la nullità dell’atto che la viola.

13/01/2023

Concetto di bene in senso giuridico

L’art 810 cc cristallizza la nozione del bene, stabilendo che sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto.

La nozione di bene è strettamente correlata a quella di diritto.

Giuridicamente il bene è tale quando, indipendentemente dalla sua materialità o immaterialità, può formare oggetto di un diritto, quindi può essere attribuita la titolarità di questo bene ad un determinato soggetto al quale è dato il diritto di esercitare tutte le facoltà che integrano la nozione di diritto soggettivo.

Una res (cosa) costituisce un bene in senso giuridico quando la cosa stessa può a sua volta formare un oggetto del diritto.

Beni mobili e immobili

La principale distinzione nel nostro ordinamento avviene tra i beni mobili e beni immobili.

In base all’art. 812 cc sono beni immobili le costruzioni e tutto quanto anche solo temporaneamente risulta ancorato al suolo.

Viceversa, costituiscono beni mobili tutti gli altri.

Mentre la definizione di bene immobile ha un contenuto descrittivo, nella norma il legislatore ci spiega, ci descrive quali sono i beni immobili indicando le costruzioni e tutti gli altri beni collegati al suolo, la definizione di bene mobile è una definizione, in senso tecnico giuridico, a contraris, ossia il legislatore non ci spiega quali sono i beni mobili ma ci spiega che i beni mobili sono tutti quelli che non appartengono alla categoria dei beni immobili.

Tutto ciò che non risulta collegato o ancorato al suolo costituisce un bene mobile.

La distinzione tra bene mobile e bene immobile è una distinzione importantissima, infatti il regime giuridico dei beni immobili differisce in modo sostanziale dal regime giuridico dei beni mobili (ai beni immobili si applicano delle regole giuridiche che non trovano applicazione riguardo ai beni mobili e ai beni mobili si applicano delle regole giuridiche che specularmente non trovano applicazione riguardo ai beni immobili).

Beni di genere e di specie

Vi è una distinzione tra i beni di genere e i beni di specie.

I beni di genere sono quelle res (quei beni) che appartengono ad un determinato genere.

Ad es. 100 kg di legno, nella classificazione giuridica, sono un bene di genere.

I beni di specie sono invece quei beni che all’interno del genere appartengono ad una determinata specie.

Ad es. nei 100 kg di legno (genere), 100 kg di quercia sono una specie.

Beni fungibili e infungibili

Occorre distinguere i beni fungibili e i beni infungibili.

I beni fungibili sono quei beni suscettibili di sostituzione con beni appartenenti al medesimo genere aventi identiche caratteristiche. (beni tra loro sostituibili).

I beni infungibili, viceversa, sono i beni che per le loro qualità e caratteristiche non possono essere sostituiti con altri beni.

Ad es. il denaro è per definizione fungibile. Se devo pagare 100 euro, se pago con banconota di 100 euro o con un’altra è irrilevante. Fra i due beni vi è sostituibilità e c’è anche sostituibilità nella specie (10,20,50,100).

N.B. la caratteristica dei beni fungibili è quella per cui la loro consegna non diventa mai impossibile proprio per la caratteristica della sostituibilità.

Altro esempio: abbiamo un cc edizione “la tribuna” e un orologio di una determi

Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 82
Appunti Diritto privato  Pag. 1 Appunti Diritto privato  Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 82.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato  Pag. 81
1 su 82
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher grazia.zasa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community