Diritto internazionale
Soggetti di diritto internazionale
Quando si parla di soggettività a livello giuridico si fa riferimento a un concetto che è paragonabile a una medaglia a due facce: la prima è quella dei diritti spettanti al soggetto considerato, la seconda quella delle responsabilità in capo sempre a quest’ultimo di fronte al diritto. Capire i soggetti non è importante solo per capire chi fa le regole ma anche per capire a chi si applicano queste.
Tra i vari soggetti del diritto internazionale, lo stato è l’unico ad avere piena soggettività. Per definizione con soggettività si intende l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri in un determinato ordinamento giuridico, in questo caso quello internazionale. La pluralità di prassi ha evidenziato che la comunità internazionale è costituita da soggetti che partecipano con intensità diversa all’ordinamento giuridico, per cui le prerogative tra soggetti diversi come stato e individuo saranno diverse. Tale intensità determina una soggettività piena o parziale che riflette l’evoluzione nel tempo dell’ordinamento giuridico internazionale.
Il diritto internazionale origina dai rapporti interstatali, ovvero dai rapporti tra entità organizzate indipendenti formalmente eguali “Superiorem non recognoscent”, perciò nell’esercizio interno delle loro tre funzioni sovrane non vogliono intrusioni esterne, allo stesso tempo riconoscendo anche gli altri stati come eguali e titolari di diritto alla non intrusione (anche se indiretta) da parte altrui. Dalla pace di Westfalia (1648) fino alla fine del XIX sec. gli Stati, oltre a creare il diritto internazionale, sono stati gli unici soggetti, ovvero gli unici destinatari di diritti e obblighi. La definizione moderna (S. Romano) descrive quest’ultimo come un ente dotato di un ordinamento giuridico che esercita in modo autonomo e indipendente il suo potere di governo su un territorio e un popolo (nella sua moderna accezione è considerato l’elemento personale dello stato).
In questo contesto è importante ricordare il concetto di giurisdizione, riferendosi al fatto che uno stato ha la facoltà di far valere le proprie norme al suo interno indipendentemente dal possedimento di una cittadinanza di tale stato o meno, controllo diretto ed effettivo che lo stato e i suoi organi esercitano sull’individuo. I requisiti necessari per la soggettività dello stato sono due:
- Effettività: l’organizzazione di governo, per essere tale, deve esercitare concretamente e in modo efficace il suo potere sulla comunità territoriale; l’ordinamento deve essere realmente applicato e osservato nella e dalla sua comunità stanziata entro un ambito territoriale definito.
Enti in difetto del requisito di effettività sono:
- Governi in esilio (es. governi dei territori occupati dalla Germania che durante la II GM trovano rifugio a Londra);
- Stati falliti: stati pur formalmente esistenti ma incapaci di esercitare in modo significativo le funzioni di governo sulla totalità della comunità territoriale;
- Movimenti di liberazione nazionale: gruppi organizzati in lotta in nome di un popolo intero per la realizzazione del diritto di autodeterminazione dei popoli (in particolare liberazione dai regimi di colonialismo). A differenza dei movimenti insurrezionali la loro lotta è legittimata dal diritto internazionale in virtù del fatto che l’obiettivo è la realizzazione del principio di autodeterminazione.
Il controllo effettivo di un territorio non è un requisito necessario al riconoscimento internazionale, tant’è che spesso sono stati ospitati da paesi amici. In sostanza si può affermare che i MLN hanno status giuridico internazionale rilevante in virtù degli scopi politici da essi perseguiti, cioè la lotta per la liberazione dei popoli dai tre casi esplicitati per il ricorso al diritto all’autodeterminazione. Tuttavia, questi per essere considerati soggetti di diritto devono disporre di apparati istituzionali che consentano di gestire relazioni internazionali, mentre non è necessario ai fini della soggettività il riconoscimento di altri soggetti della comunità internazionale.
In ragione della legittimazione conferita dal principio di autodeterminazione molti MLN sono osservatori ONU, e questo status accorda ai movimenti forte legittimazione politica. In quanto soggetti sono destinatari di alcune norme:
- Autodeterminazione sia nei confronti dello stato contro cui lottano sia rispetto a tutti gli altri stati della comunità internazionale;
- Norme che regolano i conflitti armati internazionali;
- Norme sulla stipulazione di trattati;
- Norme sulla protezione e immunità di individui che agiscono in nome e per conto loro (tuttavia, la giurisprudenza di alcuni stati ha assunto diverso orientamento, come nel caso Arafat Salah, in cui si afferma che tali norme valgano solo per soggetti pieni);
- Non hanno diritto di disporre del territorio oggetto di contesa o delle sue risorse naturali;
Il caso OLP
Sentenza italiana: Cassazione penale 28.6.1985 n. 1981 (Arafat e Salah intimati): il giudice istruttore del Tribunale di Venezia emette un mandato di cattura nei confronti di Yasser Arafat (e di Kalaf Salah, preposto ai servizi di sicurezza della fazione Al Fatah), accusati di avere messo a disposizione armi da guerra ed esplosivi alla colonna veneta delle BR, in qualità di capo dell’OLP, per finalità eversive. La difesa oppone l’inviolabilità personale (sottrazione a tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale) e l’immunità dalla giurisdizione penale italiana di Arafat in quanto presidente dell’OLP, ente soggetto di DI e parificabile a uno Stato. È richiesto alla Corte Cassazione (penale) di pronunciarsi sulla giurisdizione italiana: può il Trib. Venezia conoscere della causa?
La Corte deve valutare se Arafat sia il capo di un governo equiparabile a uno Stato al quale, secondo DI, spetterebbe l’inviolabilità personale. La Corte ravvisa l’impossibilità di considerare l’OLP come soggetto pieno di diritto in quanto in difetto del requisito di effettività (mancando ancor prima il territorio su cui esercitarla). La Corte definisce lo Stato come un ente che in piena indipendenza esercita il proprio potere di governo effettivo nei confronti di una comunità stanziata su un territorio definito. OLP aveva sede a Tunisi: quindi non esercitava controllo effettivo e diretto sul territorio che sosteneva appartenerle. Il riconoscimento da parte di alcuni Stati ha solo rilievo politico e non rileva giuridicamente. Ciononostante, la Corte esamina se un movimento di liberazione nazionale possa avere soggettività limitata.
Sul presupposto che la comunità internazionale ritiene l’uso della forza nelle relazioni internazionali come illecito:
- Deve essere concesso a un MLN di affermare il proprio diritto all’autodeterminazione in modo pacifico in quei contesti internazionali in cui si discute della sua indipendenza su un piano paritario;
- Deve riconoscersi ai MLN una soggettività limitata e funzionale all’acquisizione degli elementi mancanti per diventare soggetto pieno in modo pacifico secondo il principio di autodeterminazione dei popoli;
- La Corte si chiede se nel caso di specie l’OLP stesse agendo pacificamente per la sua autodeterminazione;
La Corte verifica che nel caso concreto l’OLP NON aveva agito pacificamente per la sua autodeterminazione (e anzi aveva fornito armi per azioni di aggressione contra la sicurezza e l’ordine pubblico di uno Stato sovrano, l’Italia):
- Non può riconoscersi una soggettività limitata all’OLP nel caso di specie;
- Non può riconoscersi l’immunità ad Arafat (e Salah);
Resta l’importanza della sentenza per il principio del possibile riconoscimento di una soggettività limitata e funzionale ai MLN. Sulla base della teoria della soggettività limitata e funzionale dei MLN, all’OLP è stato riconosciuto in passato lo status di osservatore in molte organizzazioni internazionali (inclusa ONU). Il diritto a ottenere quei fattori mancanti all’ottenimento di soggettività piena è garantito solo se la ricerca di quest’ultima è intrapresa in modo pacifico.
Indipendenza
L’ordinamento giuridico dello Stato non deve essere mutuato da altri soggetti ma deve essere originario, ovvero trarre la forza giuridica da una propria Costituzione. Il governo non deve subire ingerenze esterne tali per cui le azioni non sarebbero riconducibili allo Stato territoriale ma allo Stato che esercita l’ingerenza. Enti in difetto del requisito di indipendenza sono:
- Stati membri di Stati federali;
- Governi fantoccio, pur avendo un ordinamento proprio ed effettività, potrebbero operare secondo direttive che corrispondono al volere di soggetti esterni;
Caso di governo fantoccio, Corte EDU, Loizidou c. Turchia [1995] Application no. 15318/89: la cittadina cipriota Loizidou, titolare di proprietà nel Nord di Cipro, lamenta che le è stato impedito sin dal 1974 il pieno godimento del suo diritto di proprietà sui suoi terreni e sulla sua abitazione nella zona di Kyrenia, dalle forze di occupazione militare, in violazione del diritto al rispetto della proprietà privata tutelato dal Protocollo 1 art. 1 CEDU e dell’art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare). Si deve valutare quale Stato abbia effettivamente giurisdizione su Cipro Nord al fine di identificare lo Stato responsabile della violazione lamentata e verificare anche quale Stato deve pagare i danni conseguenti.
Sentenza sul merito 18.12.1996: Repubblica Turca di Cipro Nord (TRNC) non è uno Stato ma è un governo fantoccio, e quindi non è un soggetto internazionale/Stato indipendente al quale imputare le violazioni. La Turchia ha esercitato controllo diretto con le sue truppe: “It is evident from international practice and the various, strongly worded resolutions referred to above (see paragraph 42) that the international community does not regard the "TRNC" as a State under international law and that the Republic of Cyprus has remained the sole legitimate Government of Cyprus - itself, bound to respect international standards in the field of the protection of human and minority rights (para 44)”
La Repubblica Turca di Cipro Nord, essendo posta sotto il controllo del governo turco in modo pervasivo, è un governo fantoccio, e quindi non è un soggetto internazionale/Stato indipendente al quale imputare le violazioni. Tutto ciò che è compito dalla RTCN ricade sotto la giurisdizione (controllo diretto ed effettivo) turca ai sensi dell’art 1 CEDU: “The continuous denial of the applicant’s access to her property in Northern Cyprus and the ensuing loss of all control over the property is a matter which falls within Turkey’s ‘jurisdiction’ within the meaning of Article 1 and is thus imputable to Turkey” (the principal judgment, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, p. 2236, § 57)
“La signora Loizidou è sempre rimasta proprietaria degli immobili nel Nord dell’Isola ma le è stato impedito, sin dall’occupazione delle truppe turche del 1974, l’esercizio pieno del suo diritto di proprietà. Ciò costituisce una interferenza ingiustificata con il suo diritto di proprietà ai sensi dell’art. 1 Prot. 1 CEDU: “Applicant must be regarded to have remained the legal owner of the land for the purposes of Article 1 of Protocol No. 1 and that ‘as a consequence of the fact that [she] has been refused access to the land since 1974, she has effectively lost all control over, as well as all possibilities to use and enjoy her property’ (ibid., p. 2237, § 63). It concluded that the continuous denial of access to her property was an unjustified interference with her property rights in breach of Article 1 of Protocol No. 1 (ibid., pp. 2237–38, § 64).”
La Turchia deve rispondere direttamente della violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU. Non viene invece riconosciuta la violazione dell’art. 8 CEDU sulla vita privata e familiare perché la ricorrente si era già trasferita col marito nel Sud dell’isola, a Nicosia nel 1972, prima dell’invasione, ivi stabilendo l’abitazione familiare (che non fu mai invece costruita al Nord, come pianificato dopo il matrimonio).
Sentenza sulla riparazione ex art. 50 CEDU del 28.7.1998: La Turchia deve pagare alla signora Loizidou:
- I danni pecuniari (per avere impedito il pieno godimento della proprietà sui suoi terreni) per 300.000 CYP;
- I danni morali (per lo stato di ansia e frustrazione causato come diretta conseguenza della violazione palese del suo diritto di proprietà) per 20.000 CYP;
L’organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su una comunità territoriale è un soggetto di per sé. La pratica del riconoscimento non ha rilevanza giuridica, non è un elemento costitutivo di personalità giuridica internazionale, ha solo valore politico (negativo qualora non arrivasse).
Insorti
Sudditi ribelli contro un governo costituito: come obiettivo principale mirano a sovvertire quest’ultimo (non puntano a costruire uno stato nuovo). In quanto tali non sono soggetti di diritto internazionale. Il governo legittimo può prendere i provvedimenti che considera opportuni. Tuttavia, se diventano in grado di controllare effettivamente una porzione di territorio (e quindi di una parte della popolazione) e siano dotati di un ordinamento anche embrionale per autodeterminarsi, non si può negare loro soggettività. Per loro il valore del riconoscimento è più alto perché in primo luogo hanno natura transitoria (indipendentemente dal successo o meno dell’insurrezione) e in secondo luogo perché spesso si associano a stati preesistenti che ammettono che i ribelli sono in possesso di tutte le caratteristiche necessarie alla soggettività internazionale.
Le norme internazionali applicabili agli insorti sono scarse:
- Regole in materia di condotta delle ostilità contro il governo legittimo che tutelano anche gli insorti, come ad esempio norme sulla protezione di civili e non partecipanti alle ostilità oppure regole in materia di mezzi e metodi di combattimento e responsabilità penale per le violazioni gravi del diritto umanitario;
- Norme convenzionali sui trattati interni;
- Stipulazione di accordi con gli stati che intendano stabilire rapporti con essi;
- Norme sul trattamento degli stranieri sulla base del trattamento previsto dal diritto internazionale;
- Norme sull’immunità degli organi di stato esteri, i ribelli devono garantire a tali organi il trattamento previsto dal diritto internazionale;
Organizzazioni internazionali
Altro ente sul quale si discute della soggettività internazionale sono le Organizzazioni internazionali, costituite per trattato da diversi Stati ma con personalità giuridica distinta da essi. Sono state create dagli stati che hanno deciso di negoziare su un piano paritario i loro accordi istitutivi, definendo quanta e quale parte della loro sovranità cedere, in alcuni casi prefigurando un potere normativo per tali organizzazioni, distinguendo sempre da materie a competenza esclusiva dell’organizzazione e altre in cui è ripartita la responsabilità tra gli organi dell’organizzazione e gli stati. L’obiettivo era quello di facilitare il raggiungimento e la gestione di interessi comuni.
Gli stessi stati, essendo parte di enti nati da stipulazione volontaria di accordi multilaterali (come appunto i trattati), sono sempre liberi di uscire. Di norma sono composte da un segretariato permanente, un organo assembleare (cui partecipano tutti coloro che prendono parte all’accordo) e un organo esecutivo (composto da un numero limitato di stati membri) con compiti di gestione. La soggettività delle OI, seppur limitata e funzionale alle materie di competenza e al raggiungimento degli scopi posti dagli stati nei trattati che li hanno creati, sembra essere un dato ormai ricavabile dalla prassi internazionale, ma la giurisprudenza della CIG ha contribuito in modo significativo, già dopo la II GM, non appena le Nazioni Unite iniziarono l’attività, a chiarire se le OI fossero o meno soggetti di diritto internazionale.
Le organizzazioni dispongono di principii di specialità rispetto all’ambito che è ben specificato e “i poteri che sono ad esse attribuiti dagli stati che le hanno istituite incontrano limiti stabiliti in funzione degli interessi comuni che le organizzazioni devono promuovere su affidamento degli stati membri”. Uno dei requisiti fondamentali e necessari per la soggettività internazionale di un’organizzazione internazionale è il fatto di rappresentare interessi comuni tra gli stati; infatti, si può parlare di soggetti “secondari” o “derivati” della comunità internazionale dal momento che sono un prodotto degli stati che le hanno istituite e cessano di esistere nel momento in cui gli stati decidono in tal senso.
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