Diritto internazionale
Prof. Rossi 10/10/2022
Introduzione e principali differenze tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato
Diritto internazionale pubblico
Diritto internazionale pubblico. Ogni ordinamento ha le sue fonti, che in quanto tali sono idonee a produrre norme giuridiche e si distinguono dalle regole non giuridiche. Nell’ordinamento internazionale, ciò che è considerato come fonte, può essere diverso da ciò che un altro ordinamento considera come fonte. La distinzione tra fonti produttrici di norme giuridiche e norme non giuridicamente vincolanti sta nel fatto che le prime devono essere rispettate e sono indirizzate a tutte le persone sia fisiche che giuridiche e quindi a tutti i titolari di situazioni attive e passive, cioè di diritti e doveri. La stessa cosa accade nell’ordinamento internazionale.
Stiamo parlando di una relazione tra soggetti internazionali, vale a dire gli stati (= entità singola) e le organizzazioni internazionali (es. UE).
Diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato, invece, non si occupa di disciplinare rapporti tra stati, ma si occupa sempre di rapporti tra privati, che possono essere anche stati, che però agiscono come privati. Questa disciplina si differenzia dalle altre poiché ha come oggetto rapporti tra privati nell’ambito di situazioni di transnazionalità. Una situazione è rilevante per il diritto internazionale privato quando presenta un elemento di estraneità: vale a dire, una circostanza, giuridica o di fatto, che consente di localizzarlo oltre i confini nazionali, o meglio, che impediscono di limitare l’analisi di quella situazione ad un solo ordinamento giudico nazionale (es. contratti tra soggetti di diversi paesi).
Quando si presenta l’elemento di estraneità vanno capite tre cose, che sono le tre grandi funzioni di questa materia:
- Il diritto internazionale privato cerca di individuare la legge di un certo ordinamento che è più idonea a disciplinare quel particolare rapporto. Il primo problema è quindi capire la legge applicabile.
- Il secondo problema si evidenzia nella fase patologica del rapporto; infatti, la seconda funzione del diritto internazionale privato è quella di determinare qual è il giudice nazionale competente per regolare quel rapporto.
- Il terzo problema di cui si occupa il diritto internazionale privato è quello di capire che valore ha la sentenza emessa dal giudice nazionale all’estero.
12/10/2022
Il diritto internazionale pubblico
Definizione
Definizione → il diritto internazionale pubblico è quel corpo normativo che regola i rapporti giudici tra stati sovrani. Questa definizione deve essere integrata parlando anche di organizzazioni internazionali, poiché i soggetti di diritto internazionale non sono solo gli stati, ma sono anche le organizzazioni internazionali.
Per quanto riguarda il diritto internazionale privato. Facciamo riferimento alle relazioni tra individui di differenti ordinamenti. Si parla infatti di relazioni private transnazionali. Il diritto internazionale privato ha tre funzioni:
- Il diritto internazionale privato cerca di individuare la legge di un certo ordinamento che è più idonea a disciplinare quel particolare rapporto. Il primo problema è quindi capire la legge applicabile.
- Il secondo problema si evidenzia nella fase patologica del rapporto; infatti, la seconda funzione del diritto internazionale privato è quella di determinare qual è il giudice nazionale competente per regolare quel rapporto.
- Il terzo problema di cui si occupa il diritto internazionale privato è quello di capire che valore ha la sentenza emessa dal giudice nazionale all’estero.
Ordinamento giuridico, soggetti e fonti
Entrando nel diritto internazionale pubblico, è importante correlare tre categorie: cos’è un ordinamento giuridico, quali sono i soggetti e quali sono le fonti. Questi tre elementi sono in forte correlazione tra loro. L’ordinamento giuridico italiano riconosce a determinate fonti la capacità di produrre norme giuridiche, le quali sono indirizzate verso soggetti di quell’ordinamento, che nel nostro caso sono persone fisiche e giuridiche. Nell’ordinamento internazionale possiamo fare un ragionamento in parallelo. L’ordinamento internazionale corrisponde alla comunità internazionale, detta anche “comunità degli stati”.
Nel mondo ci sono oltre 200 stati sovrani, i quali fanno parte dell’ordinamento giudico internazionale. La comunità internazionale ha caratteristiche molto diverse rispetto a tutti gli altri ordinamenti giuridici, ha delle caratteristiche che hanno conseguenze pratiche molto importanti per quanto riguarda:
- La funzione di produzione normativa (= come vengono prodotte le norme),
- L’accertamento e l’applicazione delle norme giuridiche,
- Come si può ottenere il rispetto di quelle regole.
Fonti del diritto internazionale
Nella comunità internazionale è riconosciuta la capacità di produrre norme giuridiche a tre tipi di fonti. Queste fonti hanno questa capacità solo in quanto la comunità internazionale ha attribuito loro questa capacità. Per l’ordinamento internazionale le fonti che possono produrre norme giuridiche vincolanti sono:
- Le consuetudini
- I trattati (anche corpi, convenzioni, patti)
- Principi generali riconosciuti dalle nazioni civili
Le norme prodotte nell’ambito di queste tre fonti sono vincolanti per i soggetti della comunità internazionale, che sono gli stati e le organizzazioni internazionali. La differenza tra persone fisiche e giuridiche, nel diritto pubblico: la persona fisica è un’entità singolare, unica (= stato); quando più persone fisiche si uniscono viene fuori una società, ossia una persona giuridica, la quale a sua volta diventa un soggetto nato sulla base di un incontro di volontà di più persone ed essendo un soggetto di diritto ha anche la capacità di concludere rapporti contrattuali. Lo strumento dell’ordinamento internazionale, che si utilizza per formare la comunità internazionale è il trattato.
I trattati sono una fonte del diritto internazionale che consente anche di costituire delle persone giuridiche internazionali, e cioè delle organizzazioni internazionali. Gli stati possono concludere trattati con i quali istituiscono organizzazioni internazionali, le quali diventano anch’esse soggetti di diritto internazionale che a loro volta possono concludere altri accordi internazionali. Il trattato nella comunità internazionale deve essere utilizzato per costituire soggetti di diritto internazionali collettivi. Le organizzazioni internazionali sono, ad esempio, UE, ONU, NATO, UNICEF, FAO, OMS, OMC (= organizzazione mondiale del commercio). Amnesty International, Emergency, Medici senza frontiere, invece, non sono organizzazioni internazionali, poiché non sono nate da un trattato tra stati.
Perché creare un’organizzazione internazionale? L’obiettivo è perseguire una finalità comune che individualmente non avrebbero potuto perseguire. Quando più stati hanno una o più medesime finalità costituiscono un’organizzazione internazionale.
Cosa deve esserci scritto nel trattato istitutivo dell’organizzazione internazionale? Vanno, innanzitutto, scritti gli stati firmatari del trattato e i loro rappresentanti. Vanno poi scritte le finalità, condivise tra tutti gli stati che hanno firmato il trattato.
Gli stati sono sovrani, sono al vertice della struttura della comunità internazionale, niente al di sopra degli stati; quindi, possono recedere dal trattato qualora le finalità non vogliano più essere perseguite.
I trattati hanno la caratteristica di essere le fonti del diritto internazionale, con forma scritta e qualora uno stato non abbia firmato il trattato non è vincolato ad esso. Quindi sono scritti vincolanti e solo per i soggetti contraenti. Queste sono le due più grandi differenze che distinguono i trattati dalle consuetudini internazionali.
Le consuetudini non sono scritte e non vincolano solo alcuni stati, ma li vincolano tutti. Le consuetudini internazionali non vanno confuse con le consuetudini interne, poiché nel diritto internazionale, le consuetudini sono fonti vincolanti a tutti gli effetti e hanno la capacità di vincolare tutti i soggetti delle comunità internazionali e sono orali. La consuetudine internazionale nasce sulla base di comportamenti ripetuti degli stati che sono nel tempo in maniera uniforme e costante (es. uno stato costiero può considerarsi sovrano, per consuetudine, per 12 miglia nautiche, poiché in epoche remote questa è la distanza entro la quale cadeva la palla del cannone). La difficoltà sta nell’accertare il contenuto delle consuetudini internazionali, poiché non si ha la certezza del diritto; inoltre, le consuetudini hanno queste caratteristiche, ma non si sa con esattezza la data di entrata in vigore di quest’ultima e questo perché nel diritto internazionale i limiti non sono ben definiti.
I principi generali hanno una funzione di supporto, a volte anticipano la nascita della consuetudine, a volte fungono da base per redigere un accordo internazionale, altre volte ancora hanno lo scopo di aiutare l’interprete.
Caratteristiche della comunità internazionale
Anorganicità
La prima caratteristica della comunità internazionale è la sua anorganicità: è la mancanza di una o più autorità centrali; infatti, la comunità internazionale è una comunità c.d. “anorganica”, ossia sprovvista di organi, questo vuol dire che le funzioni tipiche dello stato (legislative, esecutive, giudiziarie) nella comunità internazionali non sono svolte da un’autorità centrale. È giusto parlare di comunità anorganica poiché gli organi internazionali che conosciamo sono organi interni di una organizzazione internazionale, come ad esempio la corte internazionale di giustizia che è un organo interno delle nazioni unite.
Paritarietà
La seconda caratteristica della comunità internazionale è la sua paritarietà: non c’è una struttura gerarchica, ma è una struttura puramente orizzontale. Tutti i membri della comunità internazionale sono soggetti di diritto internazionale, i quali hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non esiste un potere superiore alla sovranità che spetta agli stati.
Come può una comunità strutturata in questo modo autoregolamentarsi, risolvere dispute, garantire l’attuazione del diritto che regola i rapporti tra i suoi membri? Lo fa in modo diametralmente opposto a quello degli ordinamenti interni sia in relazione alla funzione di produzione normativa, sia in relazione alla funzione giurisdizionale, sia in relazione all’attuazione, anche coercitiva, del diritto internazionale.
Funzione normativa
Funziona normativa: possiamo dire che noi come soggetti di diritto dell’ordinamento italiano abbiamo diritti riconosciuti dal diritto italiano e abbiamo anche doveri enunciati nelle stesse fonti del diritto italiano. Quindi noi soggetti di diritto italiano rispettiamo regole dettate dal parlamento. Nella comunità internazionale, non essendoci un’autorità legislativa centrale, chi produce le norme? Quelle norme che i soggetti di diritto internazionale devono rispettare sono prodotte dagli stessi soggetti che le hanno prodotte: è una forma di autoregolamentazione che non presuppone l’esistenza di un’autorità legislativa centrale. Questo è possibile perché basta pensare alla struttura delle due principali fonti del diritto (trattati e consuetudini). Infatti, sono gli stati che, con i trattati, autoregolamentano i propri rapporti reciproci. Gli stati spontaneamente decidono di stipulare e rispettare i trattati e possiamo dire la stessa cosa anche per le consuetudini.
Funzione giudiziaria
Funzione giudiziaria: nella comunità internazionale possiamo avere un giudice? Di regola la risposta è negativa, poiché non esiste niente di superiore agli stati; quindi, nessuno li può giudicare. L’unico modo per avere un organo giudicante è che gli stati accettano di sottoporsi volontariamente al sindacato giurisdizionale di una certa corte internazionale. Di volta in volta, solo se gli stati hanno accettato la giurisdizione di quell’organo giurisdizionale, potranno essere sottoposti ad un procedimento. Tutti i tribunali internazionali sono tribunali arbitrari.
Come fanno gli stati ad attribuire questo potere ad un tribunale arbitrale? È il trattato che fonda il potere giurisdizionale del tribunale arbitrale. Esempi di tribunale internazionale arbitrale, che traggono la loro legittimazione dai trattati, sono: corte di giustizia dell’unione europea; corte europea dei diritti dell’uomo; corte internazionale di giustizia; tribunale di Amburgo (= tribunale per il diritto internazionale del mare).
Cosa succede se uno stato non rispetta le norme pattizie e consuetudinarie internazionali? L’unico mezzo esistente è cercare di indurre e convincere il soggetto violante del diritto internazionale a rispettarlo e questo lo si fa attraverso le c.d. “reazioni collettive”. Più ampia e solidale è la reazione della comunità internazionale, più può avere frutti. Le reazioni collettive sono finalizzate a ripristinare l’equilibrio della comunità internazionale.
Aspetti terminologici
All’interno della comunità internazionale abbiamo organizzazioni internazionali e stati. Dentro agli stati abbiamo ordinamenti giuridici con proprie fonti e proprio soggetti autonomi.
Dentro ogni organizzazione internazionale, che nasce sempre con un trattato, abbiamo fonti, organi e soggetti. Le fonti sono quelle previste dal trattato, poiché nel trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale c’è anche scritto il funzionamento dell’organizzazione stessa.
L’ONU è l’organizzazione internazionale più grande, che comprende la quasi totalità degli stati della comunità internazionale. Tra gli organi più importanti dell’ONU troviamo la corte internazionale di giustizia, che ha sede all’Aja, ed è un organo giudicante arbitrale che si occupa di controversie tra stati per violazione di qualunque norma di diritto internazionale, ossia di trattati che le parti in causa devono aver stipulato e violazione di consuetudini.
La corte internazionale di giustizia non va confusa con la corte penale internazionale, anch’essa con sede all’Aja, che però si occupa solo di crimini contro l’umanità commessi da individui. La corte penale internazionale giudica questi crimini poiché molti stati hanno firmato lo statuto di Roma del 1998. Si tratta di un trattato internazionale che definisce i compiti della corte penale internazionale, con il quale gli stati hanno deciso di rinunciare ad una porzione del proprio potere giurisdizionale sovrano limitatamente alla repressione dei crimini contro l’umanità. Ci sono altri tribunali penali internazionali ad hoc per reprimere reati particolarmente gravi commessi da persone fisiche che sono il tribunale per i crimini in Ruanda e il tribunale per i crimini commessi in ex Jugoslavia.
In Europa abbiamo l’UE e il consiglio d’Europa (48 stati membri). Si tratta di due organizzazioni diverse da non confondere.
Nell’UE abbiamo delle fonti, dei soggetti e degli organi e la corte di riferimento è la corte di giustizia dell’UE con sede a Lussemburgo e si occupa di violazioni del diritto dell’UE.
Il consiglio d’Europa, nato con il trattato di Londra, si occupa solo di diritti umani, e la corte di riferimento è la corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo che si occupa solo di violazioni della CEDU e dei diritti fondamentali. La peculiarità di questa corte è che non può condannare individui, ma solo gli stati per non aver assicurato la tutela dell’individuo. Questa corte può essere attivata o sulla base di ricorsi statali (stato VS stato), o con un ricorso individuale come persone fisiche. Il consiglio d’Europa (COE) non va confuso con il consiglio europeo e il consiglio dell’UE che invece sono due istituzioni interne dell’UE.
17/10/2022
Soggettività di diritto internazionale
Ci sono situazioni in cui la soggettività di diritto internazionale è spesso discussa, non si sa con certezza se un determinato ente possa essere considerato un soggetto di diritto internazionale.
I soggetti di diritto internazionale principalmente sono due: stati e organizzazioni internazionale. Inizialmente le organizzazioni internazionali non erano considerati soggetti di diritto internazionale, poiché alla soggettività sono ricondotti diritti e doveri.
Stati
Quali sono gli elementi che uno stato deve avere per essere considerato tale? Se ci poniamo dal punto di vista del diritto internazionale gli elementi costitutivi dello stato sono 3:
- Territorio → il territorio ricomprende la terraferma delimitata dai confini nazionali, ma non è solo questo poiché territorio è anche la linea costiera che si estende per 12 miglia. Ciò che accade nelle acque di mare territoriale è come se si fosse verificato nella terraferma. Del territorio fanno parte anche le acque interne, ma ci sono anche altri elementi da ricomprendere nel territorio di uno stato, poiché la sovranità viene esercitata da uno stato sul suolo, su tutto ciò che c’è sopra e tutto ciò che c’è sotto. Un aereo può passare sopra i cieli di un certo stato poiché c’è stato un contratto tra lo stato e le compagnie aeree. Nel territorio rientrano anche le ambasciate che sono protet
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti internazionale
-
Diritto internazionale - Appunti
-
Appunti di Diritto internazionale
-
Appunti di Diritto internazionale