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Diritto internazionale

AA 2008-09

Prof. Nicola Colacino

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Indice

  • Diritto internazionale. .......................................................................................................................... 5
  • Evoluzione del D.I. .......................................................................................................................... 5
  • Ordinamento giuridico internazionale. ............................................................................................... 6
  • Personalità giuridica internazionale o soggettività internazionale. .................................................... 6
  • Il riconoscimento. ........................................................................................................................... 7
  • Altri enti. ......................................................................................................................................... 7
  • Le fonti .............................................................................................................................................. 10
  • I principi generali del diritto. ......................................................................................................... 14
  • Atti unilaterali degli Stati................................................................................................................ 16
  • Diritto dei trattati .............................................................................................................................. 16
  • Procedura di formazione del trattato............................................................................................. 18
  • Le riserve ............................................................................................................................. 22
  • L’interpretazione degli accordi internazionali. ................................................................................. 24
  • Cause di invalidità. artt. 46 e ss. ........................................................................................................ 27
  • Cause di estinzione e di sospensione dei trattati ................................................................................ 29
  • L’adattamento .................................................................................................................................. 33
  • Adattamento alle norme consuetudinarie. ..................................................................................... 34
  • Adattamento ai trattati internazionali. ........................................................................................... 36
  • Adattamento alle fonti di terzo grado. Adattamento agli atti adottati da organizzazioni internazionali. ................................................................................................................................. 38
  • Sovranità territoriale, “jurisdiction” e regole di immunità ............................................................... 40
  • L’immunità..................................................................................................................................... 40
  • 1. Immunità statale in senso stretto: a) immunità dalla giurisdizione di cognizione. ................ 41
  • 1. Immunità statale in senso stretto: b) immunità dalla giurisdizione esecutiva. ....................... 42
  • 2. Immunità funzionale .............................................................................................................. 43
  • 3. Immunità personale ............................................................................................................ 44
  • 4. Inviolabilità personale ........................................................................................................ 45
  • Immunità dei soggetti diversi dagli Stati: Ordine di Malta e Santa Sede. ................................. 45
  • Risoluzione pacifica delle controversie internazionali. ..................................................................... 47
  • I mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie: il negoziato. .............................................. 47
  • Gli altri mezzi diplomatici: i buoni uffici, mediazione, conciliazione ........................................... 47
  • I buoni uffici............................................................................................................................... 48
  • Mediazione ................................................................................................................................. 48
  • Conciliazione ............................................................................................................................. 48
  • I mezzi giudiziali (non diplomatici) di risoluzione delle controversie .......................................... 48
  • Il compromesso, a differenza della clausola compromissoria, è l’accordo attraverso il quale, le parti, che hanno già una controversia in atto, decidono di rivolgere la soluzione ad un organo giudiziale. In questo caso, la differenza fondamentale con la clausola compromissoria è che la controversia è già esistente. ....................................................................................................... 49
  • L’arbitrato. ................................................................................................................................ 49
  • La Corte internazionale di giustizia .............................................................................................. 50
  • I tribunali internazionali specializzati. ........................................................................................... 53
  • Illecito e responsabilità ...................................................................................................................... 54
  • Elemento soggettivo dell’illecito. .................................................................................................. 55
  • Elemento oggettivo dell’illecito ..................................................................................................... 57
  • Cause di esclusione dell’illecito e della responsabilità .................................................................. 57
  • Il consenso dello Stato leso ........................................................................................................ 57
  • La legittima difesa o autotutela .................................................................................................. 57
  • La legittima contromisura (o rappresaglia) ................................................................................ 58
  • La forza maggiore ...................................................................................................................... 58

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  • L’estremo pericolo ..................................................................................................................... 58
  • Lo stato di necessità ................................................................................................................... 58
  • Conseguenze dell’illecito ............................................................................................................... 58
  • Violazione di norme imperative (responsabilità aggravata) ......................................................... 59

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Informazioni generali

Importante in sede di esame: il concetto, gli istituti propri del diritto internazionale. Ragionare di diritto. Niente numeri degli articoli.

Ricevimento: lunedì mattina 11-13 stanza 1 piano terra email: nicola.colacino@uniroma1.it

Chi studia sul Carbone:

  • Tutta la I parte escluso Cap. V
  • No II parte (ultimi 4 capitoli)

Date esami

16 Gennaio 9.30

30 Gennaio 9.30 (Colacino)

6 Febbraio 9.30 (Colacino)

27 Febbraio 9.30

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Diritto internazionale

È il diritto che regola i rapporti, le relazioni tra gli Stati. È un diritto che nasce per gli Stati (da loro creato) e tra gli Stati.

In antichità il diritto internazionale era ridotto a poche norme per regolare le modalità con cui gli Stati (o presunti tali) si dichiaravano guerra. Non erano regolati gli scambi internazionali che sono invece alla base del D.I. moderno.

Il diritto internazionale per come siamo abituati a studiarlo in epoca moderna è un diritto tra pari. Ossia un diritto tra enti (di natura statale) che si considerano posti tutti sullo stesso piano. Questo è il principio fondamentale che regola il D.I. moderno a partire dal Trattato di Westfalia del 1648.

È il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati: tutti gli Stati si riconoscono uguali dal punto di vista giuridico, non politico ovviamente. Tutti gli Stati sono uguali e sono tutti sovrani, cioè, non possono subire ingerenze dall’esterno da parte di altri Stati.

Evoluzione del D.I.

Su questa base di uguaglianza sovrana tra gli Stati, si innesta il D.I., che, in una prima fase, è un diritto (cosiddetto) della coesistenza: conosce poche regole di natura consuetudinaria che servono a regolare le modalità con cui gli Stati entrano in rapporto tra di loro. Gli Stati si rendono conto che sono costretti ad entrare in rapporto con gli altri Stati. Un aspetto fondamentale dello sviluppo del D.I. è l’opportunità, cioè, gli Stati hanno convenienza a dettare delle regole perché queste consentono un maggiore sviluppo. Evidentemente è un processo lento, dettato dall’esigenza.

Dopo circa due secoli, alla fine dell’800, con la creazione degli Stati-nazione, con l’intensificarsi dei traffici, a sviluppare un nuovo D.I.: il diritto della cooperazione. Gli Stati, aumentando sempre di più le materie che non possono essere regolate in materia autonoma, creano delle regole comuni.

Il diritto della cooperazione si sviluppa quindi quando il diritto della coesistenza non può più essere considerato sufficiente ed adeguato all’intensificarsi dei rapporti internazionali. Il diritto della cooperazione arriva alla sua massima espansione all’indomani della II guerra mondiale, quando il fallimento dei regimi totalitari, che puntavano a sovvertire il principio dell’uguaglianza sovrana, per introdurre una nuova visione egemonica, determina la necessità attraverso la creazione delle Nazioni Unite, di immaginare una sorta di governo mondiale. Immaginare che tutti gli Stati a poco a poco, abbiano un punto di riferimento, costituito da una organizzazione internazionale, che si faccia carico degli interessi di tutti, primo fra tutti l’obiettivo di stabilire un nuovo ordine internazionale - mondiale il più possibile votato al mantenimento della Pace. Quindi la prima esigenza individuata subito dopo la II guerra mondiale, che dà il via alla nuova stagione della cooperazione internazionale è proprio il mantenimento della pace, in quanto. Solo mantenendo la pace possono proliferare i rapporti e gli scambi.

Abbiamo quindi individuato 2 fasi del D.I., una classica, della coesistenza, dove prevalgono regole di natura consuetudinaria che impongono agli Stati il rispetto di poche cose essenziali. Le regole di coesistenza non erano finalizzate ad una coesistenza pacifica, gli Stati ammettevano la dichiarazione di guerra, era legittima da un punto di vista giuridico, laddove si voleva cambiare queste regole. La guerra era utilizzata legittimamente come modo di ricambio delle regole internazionali. Questo diritto rimane vivo fino a dopo la II guerra mondiale, e bandito con la Carta

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delle Nazioni Unite. La coesistenza non è più un fattore sufficiente, la guerra viene considerata illegittima.

Ordinamento giuridico internazionale

Nel momento in cui ammettiamo che esiste un D.I. che regola i rapporti tra gli Stati, ammettiamo anche l’esistenza di un ordinamento giuridico internazionale (Ordinamento Giuridico – da Diritto Privato = Insieme di norme ed istituzioni che regolano i rapporti..).

“Ubi societas ubi ius” (dove c’è una società c’è un diritto), quindi anche nella comunità internazionale c’è un diritto e quindi un ordinamento, ossia un sistema di norme ed istituzioni per regolare i rapporti tra i soggetti (gli Stati).

Personalità giuridica internazionale o soggettività internazionale

La personalità giuridica internazionale o soggettività internazionale (domanda d’esame: “chi sono i soggetti di diritto internazionale”) - una sorta di sintesi di ciò che c’è nel diritto privato per i soggetti, tra la capacità giuridica e la capacità di agire - , è la titolarità di rapporti giuridici nell’ambito di rapporti internazionali (dell’ordinamento internazionale).

Bisogna quindi stabilire quali sono i soggetti del D.I., chi, a parte lo Stato può assumere obblighi ed esercitare diritti nell’ambito dei rapporti internazionali.

Completiamo prima il discorso sulla soggettività internazionale dello Stato.

Lo Stato è sicuramente un soggetto di diritto internazionale.

Come facciamo a sapere se uno Stato è tale? Vediamo quali sono gli elementi che costituiscono uno Stato.

Tre elementi fondamentali caratterizzano lo Stato (sovranità interna):

  • Popolo
  • Governo
  • Territorio

Il Governo (autorità politica organizzata) è l’elemento fondamentale, in quanto quella data popolazione che insiste su un dato territorio, ha formato un apparato pubblico che esercita determinati poteri (il sistema di governo non ci interessa).

Lo Stato è l’unico ente che dal punto di vista giuridico trova legittimazione solo in se stesso.

Non c’è nessun altro soggetto esterno allo Stato che è in grado di legittimare l’esistenza o meno dello Stato. Questa entità, nel momento in cui acquista queste caratteristiche diviene automaticamente membro della comunità internazionale: auto-legittimazione, è capacità di essere il fine di se stesso. Qualora si è in presenza di elementi di fatto, si crea un ente che è automaticamente soggetto di diritto internazionale, lo Stato.

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Es. il Kosovo: si proclama indipendente, in quanto ritiene di averne i requisiti. Alcuni Stati lo hanno riconosciuto, altri no. Ma bisogna avviare un’indagine sui requisiti, laddove i requisiti esistano, il Kosovo è uno Stato.

La cosa essenziale perché si abbia uno Stato, è capire che questo potere del Governo, che è il fulcro della legittimazione del potere statuale, ha due facce:

  • Sovranità interna: controllo effettivo sul popolo e sul territorio;
  • Sovranità esterna: Indipendenza giuridica, reale indipendenza dell’ordinamento giuridico dello Stato rispetto ad altri ordinamenti o sistemi normativi. Trova in se stessa la sua legittimità e non deve dipendere dall’ordinamento di un altro Stato o qualsiasi gruppo di Stati.

Es. il Ciskei: entità non autonome dal punto di vista giuridico dal Sud Africa, quindi ancorché si dotarono di una Costituzione, non avevano la sovranità esterna e quindi nessuna personalità giuridica internazionale.

Tutto questo consente di distinguere lo Stato da pseudo - soggetti del diritto internazionale, come ad esempio i movimenti di liberazione nazionale (OLP), gli insorti, ai quali il D.I. consente una “limitata soggettività internazionale”. Ossia alcuni diritti, ma non sono soggetti completi del diritto internazionale, lo sono solo per alcuni aspetti.

Evidente che il partito insurrezionale che vince l’insurrezione e si rende indipendente, costituisce un nuovo Stato, quindi diventa soggetto.

Il riconoscimento

Atto unilaterale attraverso il quale uno Stato dichiara di accettare una data situazione di fatto che si è venuta a creare. Dal momento in cui lo Stato dichiara di accettare quella nuova situazione, scatteranno una serie di situazioni nel diritto internazionale.

Il riconoscimento di uno Stato, è una specie di “biglietto di ammissione” ad effettivi ed intensi rapporti internazionali”. Il riconoscimento di uno Stato da parte di un altro Stato rivela null’altro che l’intenzione di stringere rapporti internazionali.

Il Riconoscimento non ha valore costitutivo, ma mero valore dichiarativo e non incide costitutivamente sull’attribuzione della personalità giuridica.

Il Diritto Internazionale è l’unico diritto in cui: il momento della formazione della norma coincide con quello della sua attuazione.

Altri enti

Il Diritto internazionale, oltre agli Stati, conosce degli Enti che hanno caratteristiche diverse dallo Stato e che sono considerati soggetti, ossia titolari di rapporti giuridici internazionali.

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  • Santa Sede (ente esponenziale della Chiesa Cattolica, attraverso il quale il Pontefice mantiene rapporti con gli altri Stati): è soggetto di D.I. È la Santa Sede che è soggetto, non lo Stato del Vaticano (non fare confusione!). Non è uno Stato
  • Sovrano Militare Ordine di Malta. È soggetto di D.I., anche se non tutti lo considerano così. Ognuno può considerarlo come vuole basta che venga motivata una o l’altra posizione (in sede di esame). Il prof. Non lo considera soggetto di D.I. in quanto la sua ampiezza di poteri non è sufficiente.
  • Organizzazioni Internazionali (imp.!) : È soggetto di diritto internazionale. Non ha una soggettività internazionale piena, ma limitata alle sue attribuzioni. Sono Enti Internazionali, non sono Stati. L’O.I, ha un apparato che ha lo scopo di far funzionare l’O.I. nel tempo. Questo aspetto la differenzia tra una semplice unione di Stati. Non tutte le O.I. sono titolari di una vera e propria personalità giuridica, a tal fine, devono: Essere dotate di adeguata autonomia distinta da quella degli Stati membri; Avere una propria missione (scopo) ben definita con attribuzione delle relative competenze; Presenza di Organi esecutivi attraverso i quali l’O.I persegue i propri fini (normalmente tre): Organo collegiale plenario di Stati Organo Esecutivo, nr di Stati ristretto Segretariato (organo complesso).

Principio di specialità: Le O.I. non sono dotate di una personalità internazionale (e pertanto di una somma di diritti e obblighi)) con effetti identici a qu

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Marchisio Sergio.
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