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Appunti diritto internazionale A.A. 2020/2021

Diritto internazionale —> è il diritto della comunità internazionale, indica il complesso di vincoli che gli Stati stessi impongono alla loro sovranità nella consapevolezza che il mito della sovranità assoluta dello Stato e del libero perseguimento dei propri interessi anche a scapito degli interessi degli altri Stati non è compatibile con la risoluzione di alcuni problemi che vanno oltre alla singola nazione.

Si tratta dell’insieme di norme che regolano i rapporti tra i soggetti internazionali, oltre che i rapporti interni delle varie comunità statali, e che vanno a costituire l’ordinamento internazionale.

Soggetti del diritto internazionale

Sono anche le organizzazioni internazionali e in parte gli individui oltre agli Stati. L’ordinamento si crea al di sopra degli Stati creando dei diritti e degli obblighi che vincolano i vari soggetti.

Bisogna distinguere tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato: il primo è appunto il complesso di regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale, mentre il secondo è il complesso di regole che ciascuno Stato si dà per regolare le situazioni/fattispecie che presentano degli elementi di transnazionalità/estraneità al fine di individuare lo Stato al quale spetta la giurisdizione per pronunciarsi su quei casi, la legge applicabile al rapporto sostanziale e le procedure per il riconoscimento degli atti e delle sentenze rese in un determinato Stato in altri Stati (ad es. in Italia l’art. 20 l. 218/95 dice: “la capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale”).

Non si tratta di norme internazionali, sono norme statali che ogni Stato si dà anche se il diritto internazionale privato è tradizionalmente una materia che rientra nelle competenze degli internazionalisti perché gli Stati hanno cercato di coordinare le rispettive discipline; ci sono molte convenzioni internazionali che dettano regole omogenee con criteri comuni fra i vari paesi (in particolare nell’U.E. ci sono norme comuni all’interno di alcuni atti che dettano regole comuni sul diritto internazionale privato).

Le norme del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale privato sono norme che appartengono ad ordinamenti totalmente diversi: l’ordinamento della comunità degli Stati il primo, l’ordinamento statale il secondo.

Diritto internazionale generale vs diritto internazionale particolare —> il primo indica le norme del diritto internazionale che vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale, si tratta di una categoria di norme non scritte e sono riconducibili a questa categoria due fonti del diritto internazionale che sono le consuetudini e i principi generali: le prime sono norme non scritte derivanti dalla ripetizione di un comportamento da parte di un grande numero di Stati membri per un certo periodo di tempo e con la convinzione della validità di quel comportamento (conforme a diritto e obbligatorio), mentre i secondi (principi generali) sono principi del diritto (spesso di logica giuridica) riconosciuti dagli ordinamenti interni e affermati spesso in norme costituzionali che gli Stati considerano vincolanti sul piano internazionale.

Invece il diritto internazionale particolare indica tutte quelle norme che vincolano una stretta cerchia di soggetti.

Funzione normativa del diritto internazionale

Fonti del diritto internazionale —> scala articolata su tre gradini: sul primo sta il diritto internazionale generale costituito dal diritto consuetudinario e dai principi generali del diritto internazionale (non scritti).

Una particolare categoria di norme consuetudinarie è lo ius cogens, ovvero una cerchia ristretta di norme consuetudinarie considerate obbligatorie e inderogabili dagli Stati (non possono derogarvi concludendo fra loro un accordo internazionale).

Nel secondo gradino ci sono gli accordi internazionali/trattati/convenzioni internazionali, ovvero incontri di volontà fra due o più Stati i quali decidono di regolare i loro rapporti in una determinata maniera, che traggono la loro forza giuridica di norme vincolanti da un principio generale secondo cui pacta sunt servanda (coloro che stipulano un accordo devono rispettarlo); questi accordi sono fonti di diritto internazionale particolare perché appunto vincolano solo gli Stati che li hanno conclusi.

Una particolare categoria di accordi internazionali sono i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali (creano organizzazioni internazionali); normalmente si tratta di accordi multilaterali cioè conclusi da una pluralità di Stati (se sono solo due si parla di accordi bilaterali). Ad esempio i trattati istitutivi dell’Unione Europea.

Poi nel terzo gradino ci sono le fonti previste da accordi: in alcuni casi i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali attribuiscono agli organi che costituiscono queste organizzazioni il potere di adottare degli atti, normalmente atti non vincolanti chiamati raccomandazioni che si limitano a raccomandare ad alcuni Stati determinate condotte. In alcuni casi però i trattati attribuiscono agli organi il potere di adottare degli atti che creano regole di condotta vincolanti che prevedono dei diritti o degli obblighi per gli Stati membri dell’organizzazione e in questo caso si parla di fonti previste da accordi, che traggono la loro forza dagli accordi internazionali che li prevedono e vincolano solo gli Stati aderenti agli accordi medesimi.

Ad esempio gli atti vincolanti dell’Unione Europea sono i regolamenti, le direttive e le decisioni.

Non si tratta di una gerarchia delle fonti del diritto internazionale.

Per quanto riguarda la funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale questa ha una funzione di carattere prevalentemente arbitrale; l’arbitrato poggia sull’accordo tra le parti diretto a sottoporre una controversia ad un determinato giudice.

Nell’ordinamento internazionale poi non esistono dei mezzi coercitivi per l’attuazione delle norme internazionali, non c’è un’autorità centralizzata internazionale capace di imporre agli Stati in maniera coattiva il rispetto delle regole internazionali.

Fondamento giuridico

Il fondamento giuridico del diritto internazionale è rappresentato da quelle norme costituzionali che gli stessi Stati si danno in forza delle quali lo Stato è obbligato a rispettare il diritto internazionale; nella nostra Costituzione due sono le principali norme che impongono questo vincolo alla Repubblica Italiana: l’art. 10 Cost. fa riferimento al diritto internazionale generale (“l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”) e l’art. 117 Cost. (“lo Stato e le Regioni nell’esercizio della loro potestà legislativa rispettano i vincoli derivanti dal diritto internazionale”).

Dunque il diritto internazionale è quel complesso di vincoli che gli Stati autonomamente e volontariamente si danno allo scopo di raggiungere obiettivi che non sono in grado di raggiungere attraverso la loro azione unilaterale (es. stabilità economica e finanziaria, sviluppo dei commerci), per salvaguardare tra di loro le relazioni pacifiche e per salvaguardare il rispetto di diritti fondamentali delle persone.

È inoltre maturata negli Stati la consapevolezza dell’esistenza di una cerchia di diritti fondamentali che spettano ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione degli Stati e che sono intangibili —> da ciò è derivata quest’autoimposizione di vincoli da parte degli Stati per far sì che i diritti fondamentali delle minoranze e delle singole persone potessero essere salvaguardati (v. convenzioni internazionali a tutela dei diritti fondamentali; norme costituzionali sul rispetto dei vincoli internazionali).

In ultima analisi le autorità che fanno rispettare il diritto internazionale nei singoli Stati sono le stesse autorità proprie degli Stati che si sono autoimposti il vincolo (in primo luogo i giudici ed i pubblici funzionari di ogni ordine e grado).

Soggetti dell’ordinamento internazionale

Stati —> sono innanzitutto gli Stati intesi come organizzazioni formate da più organi in grado di esercitare un potere di governo effettivo su una determinata comunità presente in un territorio (Stato-organizzazione). Invece non è considerato Stato l’insieme delle persone che vivono in un territorio.

Per organo di Stato si intende qualsiasi articolazione dei pubblici poteri (organi del potere esecutivo, organi centrali, gli organi locali…).

Per essere considerato un vero e proprio Stato soggetto di diritto internazionale (soggettività giuridica internazionale) sono necessari il requisito dell’effettività (sovranità interna) e dell’indipendenza (sovranità esterna) intesa sia in senso formale che in senso sostanziale:

  • Effettività (sovranità interna) —> quando una determinata organizzazione è capace di esercitare in maniera effettiva il proprio potere di governo su una determinata comunità territoriale.

Non sono considerati Stati come soggetti del diritto internazionale i governi in esilio, autorità di governo che in situazioni particolari lasciano il loro territorio ad esempio in seguito ad un’occupazione militare straniera (es. il Governo francese trasferito a Londra dopo l’occupazione nazista); e i comitati di liberazione, gruppi organizzati di persone che operano a livello politico anche con l’uso della forza per la liberazione di territori sottoposti all’occupazione straniera; degli esempi sono il Fronte Polisario ovvero un comitato di liberazione che opera per l’autodeterminazione del popolo Saharawi e per la liberazione del Sahara Occidentale dall’occupazione del Marocco e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina - OLP.

L’OLP inizialmente aveva sede a Tunisi e per molti anni ci si è chiesti se dovesse essere considerata ai fini del diritto internazionale come un soggetto di diritto internazionale soprattutto in termini di immunità in favore del leader dell’organizzazione che caratterizza normalmente gli organi di Stato.

La sentenza della Cassazione n° 1981/85 afferma la tesi della soggettività limitata dell’OLP —> ai leader dei comitati di liberazione internazionale dovrebbero essere riconosciute alcune prerogative soprattutto per consentirgli di poter negoziare su un piano di parità l’autodeterminazione del loro popolo e la liberazione del loro territorio; tuttavia non potrebbero essere considerati Stati ai fini del diritto internazionale e di conseguenza i loro leader politici non potrebbero vedersi riconosciuta l’immunità tipica dei Capi di Stato.

A seguito di una serie di accordi conclusi tra l’OLP e Israele all’inizio degli anni ‘90 la situazione della Palestina è cambiata, all’autorità palestinese è stato riconosciuto un ampio margine di autogoverno della Cisgiordania e della striscia di Gaza; inoltre l’autorità palestinese da molto tempo viene invitata come osservatore nei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite quando si discute di questioni che riguardano la Palestina.

Infine con la risoluzione dell’Assemblea Generale 6719/2012 alla Palestina è stato riconosciuto lo status di Stato non membro delle Nazioni Unite con funzione di osservatore e nel 2011 l’Assemblea Generale dell’UNESCO ha ammesso la Palestina come Stato membro a titolo pieno.

Ancora oggi ci si chiede se la Palestina dovrebbe essere considerata un vero e proprio Stato ai fini del diritto internazionale; la dottrina maggioritaria ritiene di no per mancanza del requisito dell’effettività.

Ci sono poi stati diversi casi di Stati falliti, ovvero nei quali a seguito di una guerra civile e problemi gravissimi interni si è arrivati ad una pericolosa situazione di caos e di collasso dell’autorità centrale (es. Somalia fino al 2012; Libia). Si tende a considerare questi Stati come Stati effettivi per evitare problemi a livello internazionale (es. mantenimento della sicurezza internazionale; territorio come res nullius).

Un altro caso sono i governi insurrezionali, gruppi armati organizzati che acquisiscono il controllo di porzioni sempre più ampie del territorio. Anche qui si tende a dire che nella misura in cui non hanno un potere di controllo effettivo sul territorio non possono essere considerati veri Stati.

—> Problema della successione degli Stati nei trattati: se si insedia un’organizzazione di Governo completamente diversa dalla precedente ci si chiede se questa sarà vincolata ai trattati in precedenza stipulati dallo Stato.

  • Indipendenza (sovranità esterna) —> un’organizzazione di Governo per essere considerata Stato a livello internazionale deve essere indipendente da Stati terzi, non deve essere sottoposta al loro controllo.

L’indipendenza va valutata innanzitutto in senso formale - indipendenza formale: uno Stato è indipendente quando il suo ordinamento è originario, trae la sua forza dalla propria Costituzione e non dalla Costituzione di un altro Stato (ordinamento autonomo).

Negli Stati Federali lo Stato a livello internazionale è la Federazione non i singoli Stati Federali (es. USA, non California, Florida..).

Confederazione vs Federazione —> la prima è un’organizzazione di Stati che restano sovrani al fine di dare alla confederazione alcuni compiti ad esempio a livello di politica estera e difesa (es. Confederazione degli Stati Uniti d’America fra il 1778 e il 1787; Confederazione Elvetica tra il 1815 e il 1848; Confederazione Germanica tra il 1815 e il 1871) mentre la seconda è un vero e proprio Stato.

Ci sono stati anche casi inversi ovvero di una Federazione che si è dissolta dando vita ad una Confederazione, è il caso ad esempio dell’Unione Sovietica (v. CSI).

Poi si parla di indipendenza sostanziale: l’organizzazione di Governo non deve subire l’influenza e il controllo determinante da parte di uno Stato straniero; si valuta attraverso un canone di ragionevolezza poiché in realtà nessuno Stato è realmente indipendente visto che il fenomeno delle relazioni internazionali contemporanee è basato sulla reciproca dipendenza su vari profili.

Si esclude la statualità dei cosiddetti Governi fantoccio, ovvero situazioni in cui uno Stato è tale solo di facciata, il Governo si trova in realtà sotto il controllo determinante di una potenza straniera (es. Repubblica sociale italiana con a capo Mussolini dove però la vera forza era esercitata dal Reich tedesco; Federazione turca di Cipro - Corte EDU, sent. 18.12.1996, Loizidou c. Turchia —> ha riconosciuto che la Turchia esercita un potere di controllo effettivo sulla parte Nord dell’Isola di Cipro con la conseguenza che la Turchia è responsabile di eventuali violazioni di diritti fondamentali poste in essere da parte delle autorità pubbliche in quella zona). Questi Governi non possono essere considerati Stati ai fini del diritto internazionale.

Problema del Kosovo

Problema del Kosovo (indipendenza in senso sostanziale) —> era una regione autonoma nell’ambito dell’ex Repubblica Federale della Iugoslavia e storicamente in questo territorio hanno convissuto una minoranza serba e una maggioranza di origine albanese. Nel 1995 il Governo Serbo ha avviato una repressione (pulizia etnica) contro la minoranza albanese che ha portato a numerose vittime e all’esodo verso l’Albania.

Di fronte a questa situazione la NATO decise di intervenire militarmente con attività di bombardamento aereo sulla Serbia (tra marzo e inizio giugno 1999) e il 10 giugno 1999 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che sottopone all’amministrazione internazionale la regione del Kosovo nominando un governatore con anche la previsione di un Governo e un Parlamento locale provvisorio; si riafferma così l’obbligo di tutte le Nazioni Unite di rispettare la sovranità sul Kosovo e l’integrità della Repubblica Federale Iugoslava (che poi si è pian piano dissolta e ad oggi la regione del Kosovo è rivendicata dalla Serbia) nell’attesa di un accordo fra tutte le parti coinvolte sullo status di questa regione.

La situazione si è ulteriormente complicata a seguito della dichiarazione unilaterale di indipendenza dalla Serbia da parte del Parlamento del Kosovo (Pristina) avvenuta il 17 febbraio 2008. In seguito numerosi Stati hanno riconosciuto come Stato il Kosovo.

È intervenuta anche la Corte Internazionale di Giustizia, un organo delle Nazioni Unite di natura giurisdizionale che ha due competenze principali ovvero una contenziosa (può essere chiamato a risolvere controversie fra Stati) e una consultiva (può essere chiamato ad esprimere pareri su questioni di diritto internazionale).

C’è un parere di questa corte, rilasciato il 22 luglio 2010 con ad oggetto la conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo in cui si chiedeva se questa fosse conforme alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del ’99. La corte affermò che non c’era una violazione di questa risoluzione (molti non sono d’accordo).

Resta irrisolto il dubbio se il Kosovo possa essere considerato un vero e proprio Stato e l’opinione prevalente è negativa in ragione del fatto che il potere effettivo di quel territorio è ancora in larga parte riservato all’ONU, alla NATO e all’Unione Europea.

Riconoscimento degli Stati —> 96 Stati hanno operato il riconoscimento del Kosovo.

È un atto che ha una rilevanza politica attraverso cui altri Stati manifestano la volontà di stringere relazioni

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alecalzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Spitaleri Fabio.
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