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Diritto ecclesiastico

Indice

  • Diritto ecclesiastico e diritto canonico
  • Storia e religione
  • Eretici ed infedeli
  • La rottura dell’unità religiosa in Europa
  • Guerra d’indipendenza americana e rivoluzione francese
  • Politica ecclesiastica nel Regno d’Italia
  • Politica ecclesiastica nell’epoca del fascismo
  • Politica ecclesiastica nella costituzione e nel diritto
  • Positivo odierno
  • Islam in Italia
  • Diritto di libertà religiosa
  • Principio di laicità
  • Matrimonio

Diritto ecclesiastico e diritto canonico

Diritto ecclesiastico studia i rapporti fra Stato e Chiesa, fa parte del diritto dello Stato.

Diritto ecclesiastico è insegnato da professori appartenenti a un settore scientifico disciplinare: diritto ecclesiastico e diritto canonico. Questi settori sono settori dell'ordinamento giuridico italiano. Diritto ecclesiastico è un settore dell'ordinamento giuridico italiano, diritto positivo dello Stato italiano che disciplina il fenomeno religioso. Lo Stato con la sua legge dà rilevanza giuridica a un diritto esterno. Da una parte vi è lo Stato, dall'altra parte la Chiesa e le altre religioni. Vi è una legislazione che si occupa di tale disciplina.

Dopo il 1861 veniva insegnato il diritto della Chiesa nelle università. Però per una scelta politica, culturale, non si insegnò più il diritto della Chiesa. L'aggettivo “ecclesiastico” vuol dire: assemblea dei credenti, fedeli, soprattutto cristiani cattolici. Si tratta di una denominazione un po' stretta rispetto ai temi di cui si occupa il diritto ecclesiastico.

Si chiama “ecclesiastico” perché dopo il 1861, Francesco Scaduto insieme ad altri studiosi, riflettendo sui problemi da studiare, decise di studiare il diritto ecclesiastico, a quei tempi: diritto della Chiesa, in senso moderno, cioè si deve studiare un settore dell'ordinamento italiano, si tratta di un diritto che si deve confrontare con il diritto della Chiesa.

Contemporaneamente a Scaduto, Francesco Ruffini fu l'altro padre fondatore del diritto ecclesiastico con Scaduto, mette al centro della sua riflessione la libertà religiosa, configurata come idea fondamentale. La libertà è un'eccezione della storia. Il diritto ecclesiastico deve promuovere la libertà religiosa come un diritto soggettivo pubblico da fare valere di fronte all'autorità religiosa.

Altri studiosi, giuristi importanti del diritto ecclesiastico furono: Jemolo; Finocchiaro, il quale legge il diritto ecclesiastico italiano alla luce del valore costituzionale dell'uguaglianza. Tali giuristi si occuparono, inoltre, della sistemazione delle fonti di natura ecclesiastica.

Le basi del diritto ecclesiastico nella costituzione sono l’art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze: dalla loro natura emergono vari principi.

Diritto canonico è il diritto proprio della Chiesa cattolica.

Storia e religione

Presenza della religione nella vita delle persone comporta dei problemi, es. Iran: discriminazioni, persecuzioni nei confronti delle minoranze.

Perché la politica si deve occupare della religione? In teoria, la politica e il diritto non dovrebbero mettere parola all'interno della sfera religiosa. Non è mai stato così nella storia. Il potere politico, l'ordinamento dello Stato si è sempre interessato alla religione, addirittura è stato pervaso da essa. È difficile immaginare uno Stato che si disinteressi del fenomeno religioso.

Oggi lo Stato disciplina in un certo modo il fenomeno religioso. Non esiste alcun ordinamento giuridico che non prenda posizione sul fenomeno religioso. In Italia, lo Stato finanzia le questioni religiose con la partecipazione del cittadino, es. 8x1000. La politica non si disinteressa della religione, anzi nell'esperienza greca e romana vi era una fusione: il mondo del diritto era pervaso dalla religione. È inconcepibile un diritto senza la religione.

Il diritto dell'Occidente continentale nasce dal diritto romano e dal diritto della Chiesa. Giustiniano voleva restaurare l’Impero Romano attraverso il diritto, raccogliendo il diritto romano nel suo codice, Corpus Iuris Civilis. Digesto, raccoglie la giurisprudenza degli iuriconsulti romani, 1.1.1.2., redatto quando già il cristianesimo era religione di Stato, riprende la distinzione di Ulpiano, il quale professava il paganesimo, tra diritto: “Il diritto pubblico è quello che riguarda lo Stato della di Roma... pubblico res publica. Il diritto pubblico consiste nelle cose sacre, nei sacerdoti e nei magistrati”, e diritto privato.

La religione dei romani da pagana diventò cristiana: i cristiani furono all'inizio una minoranza perseguitata, sia dagli ebrei sia dai romani. Le persecuzioni iniziano con Nerone nel 64 e cessano con Diocleziano nel 303-304. I pagani, abitanti del villaggio, si chiamavano così perché originariamente erano rimasti nelle campagne, in quanto la conversione cristiana iniziò dalle città. In 4 secoli, il paganesimo, religione politeista, scompare. Il mondo romano diventa un mondo cristiano.

I cristiani non si inquadravano bene nel sistema romano, per questo venivano perseguitati. Il paganesimo divinizzava l'imperatore. Il problema consisteva nel fatto che il politeismo contrastava con il monoteismo. La svolta si ebbe sotto l'imperatore Costantino con l'editto di Milano del 313, il quale fu un editto di tolleranza. Inoltre, si ebbe il riconoscimento della libertà di tutti i culti.

Latanzio ci tramanda l'editto di Milano. Il cristianesimo si sostituisce al paganesimo e la situazione si rigira: es. confisca di beni a danno dei pagani. Costantino riconosce la possibilità di donare beni alla Chiesa o di istituirla come erede. Fu concessa alla Chiesa la possibilità di ricevere legati. Grazie a ciò si ha il continuo incremento del patrimonio della Chiesa. Inoltre, riconosce ai vescovi la possibilità di esercitare giurisdizione civile, episcopalis audientia.

Furono restituiti i beni confiscati. Vi fu l’istituzione dell’Episcopus externus, il quale era un titolo attribuito a Costantino da Eusebio di Cesarea, storico suo contemporaneo. Egli era il sorvegliante esterno della Chiesa, cioè della vita temporale della Chiesa. I vescovi, successori degli apostoli, iniziarono a governare. Tra i vari vescovi, vi è il vescovo di Roma, in quanto successore di Pietro che morì a Roma, al quale viene riconosciuta una preminenza tra gli altri vescovi.

Vi fu l’istituzione dei concili nei quali si redigevano le nuove leggi della Chiesa e si decideva su alcune questioni inerenti al patrimonio della fede. Col concilio di Nicea del 325, nel quale erano presenti vescovi, si ha la condanna dell'arianesimo come eresia, cioè credenza considerata dalla Chiesa come erronea, è una forma di dissidenza, e formulazione del credo di professione di fede cattolica.

L’arianesimo viene recepito come un delitto civile. Il credo di professione di fede cattolica viene recepito nel diritto pubblico dello Stato, il quale fissa determinate regole di comportamento da seguire. Il periodo delle persecuzioni dura quasi 300 anni. Il paganesimo è un pensiero filosofico non rozzo. Il diritto pubblico romano è strettamente legato al paganesimo. Questa situazione muta, il cristianesimo si sostituisce al paganesimo. Costantino favorisce la Chiesa.

Il cristianesimo nasce in Palestina, la quale era una provincia dell'impero. Si estende in tutto l'impero, soprattutto prima nelle città e poi nelle campagne. La conversione dell'impero avviene in 300-400 anni. Giuliano l'apostata, con il quale l'impero che si stava facendo cristiano rischiava di ritornare pagano, tentò di ripristinare il paganesimo ma il suo tentativo non andò in porto.

L’alleanza tra potere religioso e potere politico durò per almeno 1400 anni: questo modello prende forza con Costantino. Nel 389, Teodosio I promulga l'editto di Tessalonica. Si trattava di una costituzione, di una legge civile con la quale la religione cristiana diventava la religione ufficiale dell’Impero Romano.

Sussistevano forme di diversità dal cristianesimo: gli infedeli, pagani, ebrei, i dissidenti, cioè l’eresia, arianesimo, apostasia, abbandono del cristianesimo, scisma, coloro che operano la divisione della Chiesa. Poiché l'impero è diventato cattolico e il cristianesimo fa parte del diritto pubblico, discendono delle conseguenze civili.

Il diritto ecclesiastico nasce con Costantino, Teodosio I, Teodosio II, i quali disciplinano con leggi civili la religione in senso stretto e le conseguenze civili per chi è dissidente o infedele. Teodosio II parla nel suo codice del 438, nel 16 libro, del diritto ecclesiastico, cioè disciplina la vita della Chiesa e la religione in generale. La stessa cosa accade nel codice Giustiniano del 534.

Una parte del codice è il codex, che raccoglie le costituzioni dei romani. Nel codex, il primo libro tratta di questioni religiose. È inserito il codice di Teodosio nella prima legge del codex, il quale ordina che i dissidenti e gli infedeli vengano puniti ed ordina che il cristianesimo diventi la religione di tutti i cittadini dell’impero. Il delitto ecclesiastico è anche delitto civile.

Sono varie le pene per i dissidenti e gli infedeli. Le leggi civili pongono in essere anche persecuzioni e discriminazioni. Si tratta di misure poste in essere a tutela, a difesa della Chiesa. Si fissa il sistema della Chiesa costantiniana caratterizzato dall’alleanza tra potere politico e Chiesa che durerà per secoli.

Il Corpus Iuris Civilis divenne la base della legislazione di diritto comune fino al 1100-1200. Giustiniano era un imperatore bizantino vissuto dopo il 476, anno in cui convenzionalmente ha inizio il Medioevo, il cui sogno era quello di restaurare l’Impero Romano, dissolto nei regni romano-barbarici. Tale sogno non si realizzerà mai.

Vi fu la divisione tra Occidente, in cui si formarono i regni romano-barbarici dei Visigoti, Goti, Ostrogoti, Vandali, Angli, Sassoni, e l’Oriente, in cui si mantenne l’Impero Romano d’Oriente fino al 1453 quando il sultano turco conquista la capitale Costantinopoli e subentra l’impero ottomano.

L’Impero Romano d’Occidente fu restaurato dalla Chiesa nell’800 con il nome di sacro romano impero, estendendosi in Francia, Germania e Italia settentrionale. Nasce per volontà della Chiesa con a capo il re dei Franchi Carlo Magno. Si riproduce la diatriba e nascono conflitti tra impero d’Occidente e impero d’Oriente. Il sacro romano impero cesserà di esistere nel 1806.

Per il rapporto tra potere politico e Chiesa viene ripreso il modello costantiniano: l’imperatore è tutore e protettore della Chiesa, il che implica che è anche governatore. I fondamenti del modello di relazione tra Stato e religione si ritrovano nel diritto romano e medievale.

Prima dell’anno 1000 si parla di alto Medioevo. Dopo l’anno 1000 si parla di basso Medioevo. L’assetto sviluppato da Giustiniano si riproduce nell'esperienza medievale legati ai modelli istituzionali antichi. L'impero romano era coeso, l'impero medievale è un sistema basato su molteplicità di poteri autonomi, comuni: autonomie cittadine che sono sottoposte all'ordinamento imperiale; creazione di regni autonomi.

Il modello di impero è alimentato da giuristi che studiano il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, basando gli studi giuridici sul diritto romano. Alle origini della scienza del diritto civile, c'è Irnerio, considerato il primo maestro di diritto e fondatore dell'università di Bologna. L’Università a quel tempo era una corporazione, comunità di professori e studenti. Il capo di questa corporazione era il rettore.

A Bologna le università erano 2: Università di coloro che provenivano da regioni italiane, al di qua delle Alpi: università dei citramontani; università degli ultramontani, cittadini che provengono al di là delle Alpi. Irnerio studia il Corpus Iuris di Giustiniano. Irnerio ha contribuito alla riscoperta del Digesto. La scienza giuridica ha per oggetto un testo di 600 anni prima da leggere e comprendere.

Graziano è il padre della scienza del diritto canonico, colui che aveva raccolto tutte le norme della Chiesa emanate dai papi, dai concili. La scienza del diritto canonico sorge da e ha ad oggetto questa raccolta. Le glosse sono annotazioni prese dai professori e dagli studenti ai margini del testo normativo.

Il diritto comune è posto alla base della regolamentazione giuridica della società. Da una parte c'è il diritto della Chiesa, dall'altra parte il diritto comune. Accanto al diritto comune, ci sono più diritti particolari. Il diritto comune stava alla base dello studio, ma ogni comune si dava il proprio statuto.

L'imperatore è il detentore del potere, è protettore della Chiesa, ciò implica che governa il mondo. Vi è una stretta relazione tra politica e religione: si ha il recupero del modello romano.

Eretici ed infedeli

Teodosio nella sua costituzione diceva che gli eretici sarebbero stati puniti da Dio ma anche da lui in quanto gli era stato affidato quel ministero, quel servizio politico e ne aveva la capacità in quanto servitore di Dio. Il suo compito era di proteggere la Chiesa e reprimere i fenomeni di dissidenza.

Il mondo non ha conosciuto la libertà religiosa, se non in tempi recenti. Esiste il principio di incoercibilità della fede: nessuno può essere costretto a credere in qualcosa in cui non crede. Questo principio teologico fu formulato da Sant’Agostino. Non si può imporre ad una persona di credere e di professare. Solo l’accettazione interna alla fede fa di una persona un credente.

La religione cristiana ha natura missionaria, cioè parte dal messaggio di Cristo e degli apostoli che hanno divulgato il verbo. Ci può essere un’opera di persuasione ma non di convinzione. Non si può costringere un infedele a professare una religione. Nei suoi confronti è possibile professare la tolleranza, il quale è un concetto sia giuridico, sia religioso.

Non può essere tollerato il deviante cristiano: una volta che si è intrapreso il percorso di fede e si ha abbracciato un credo non si può più uscire da tale credo. Le devianze religiose non venivano tollerate. Gli infedeli erano ebrei e musulmani. La tolleranza presuppone che chi tollera abbia una concezione, un’idea differente da quella che ha l’altro.

Rispetto a chi ha una credenza religiosa diversa dalla mia si tollera, si sopporta per evitare danni maggiori. Si tratta di un istituto giuridico canonistico. Il regime della tolleranza si realizza secondo gradi diversi di tolleranza. In passato si ebbe la proibizione per gli infedeli di occupare uffici pubblici, esercitare azioni giudiziarie. Gli ebrei non potevano ottenere il titolo dottorale, non potevano concludere gli studi universitari ricevendo la laurea.

Eresia degli Albigesi era una sorta di deviazione dalla fede cattolica per contaminazione con idee dualistiche, contrapposizioni di idee di bene e del male. È difficile definirli cristiani, rifiutavano aspetti della vita sociale, come il matrimonio. Il corpo viene visto come un qualcosa di demoniaco, invece l'anima qualcosa di benevolo. Dovevano essere indotti prima con la persuasione, poi con la forza alla conversione.

Nacquero nella Francia meridionale. Condannavano tutto ciò legato alla sessualità. La Chiesa chiede sostegno alla politica contro questa eresia. Ai detentori del potere politico fu ordinato di eseguire le pene emanate dalla Chiesa contro di loro. Si condanna questa eresia nel Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III, 1215. La condanna fu il rogo degli eretici. Alcune eresie si estinsero, altre hanno creato la propria Chiesa: chiese scismatiche. Nel corso del tempo, alcune di queste eresie si sono riunite alla Chiesa cattolica.

Valdo era un mercante che seguì un principio del vangelo: spogliati delle tue ricchezze per darle ai poveri. Condusse una vita povera in cui predicava. Valdo raccolse tantissimi seguaci che furono condannati. Questa eresia nac

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiabattiato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Mirabella Orazio.
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