Appunti: argomenti principali
- Origini ed evoluzione storica
- Patti lateranensi
- Norme costituzionali
- Matrimonio concordatario
Diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico regolamenta all’interno dell’ordinamento il fenomeno religioso.
Il diritto ecclesiastico è diritto dello Stato, è diverso dal diritto canonico, che è diritto confessionale, posto da una confessione religiosa.
Perché lo Stato deve occuparsene?
- Le confessioni religiose sono gruppi a fini generali nei quali si sviluppa la personalità degli individui (art. 2 Cost.).
- Le confessioni dettano regole su tutto, come lo Stato, e raramente si limitano a regolare il campo spirituale.
Le istanze di riconoscimento delle confessioni all’interno dell’ordinamento esulano dalla spiritualità.
- La motivazione religiosa è molto forte per gli individui e può spingerli ad azioni anche estreme, soprattutto contrarie all’ordinamento, quando agiscono in gruppo.
È quindi necessario ampliare quanto più possibile gli spazi di libertà religiosa, anche per il benessere dei cittadini, e negare ogni istanza di riconoscimento religioso porta alla compressione della libertà religiosa.
Inoltre il fattore religioso può anche, ma non solo, costituire un fattore importante di promozione dell’individuo.
Come se ne occupa?
Le possibilità sono infinite, è difficile creare dei modelli. La distinzione base è tra:
- Forma:
- Stati separatisti: utilizzo di norme unilaterali.
- Stati concordatari: fonti bilaterali, confronto con istanze religiose.
- Sostanza:
- Stato confessionalista: ordinamento improntato sulla confessione di riferimento.
- Stato laico: difficile da definire quando uno Stato sia laico, separatismo sostanziale degli ordini e lo Stato rinuncia ad occuparsi dell’ordine spirituale.
I criteri formale e sostanziale non hanno alcun collegamento fra loro: può esistere uno Stato laico e concordatario, come l’Italia, oppure separatista confessionale ecc.
In che modo lo Stato italiano, laico, si confronta con le confessioni religiose? Il progetto costituzionale prevede Stato laico concordatario, riconoscendo le istanze delle confessioni religiose mediante accordi, che possono portare a privilegi. La volontà è di riconoscere il massimo dell’uguaglianza e della libertà, mantenendo la laicità.
Origini storiche del diritto ecclesiastico italiano
A fine ’800 vi era un rapporto di odio/amore tra Stato e Chiesa. Sistema vigente all’epoca abbastanza incoerente:
- Statuto albertino: prevedeva che la religione cattolica fosse l’unica religione dello Stato (art. 1), mentre gli altri culti erano tollerati conformemente alle leggi (tollerati ≠ liberi). Tutto il resto della normativa contraddice però questo principio confessionalistico. È difficile definire lo Stato di quel tempo, si può dire che fosse confessionalista, liberale ma anche giurisdizionalista, cioè interveniva in questioni religiose per fini temporali.
- Liberale perché Stato in cui si riteneva che le libertà fondamentali fossero tutelate come libertà del singolo, libertà come il diritto a non essere disturbati da nessuno nelle scelte più private. Nel codice Zanardelli erano tutelati i credenti indipendentemente dal culto, realizzando una tutela egualitaria del sentimento religioso e non solo una tolleranza.
- Il codice civile Pisanelli (1865) considera irrilevanti tutti i matrimoni religiosi, uguaglianza delle confessioni ma in senso opposto. Comunque all’epoca tutti i matrimoni erano religiosi, in pratica cambiò poco e servì solo a creare confusione. Scelta liberale di segno opposto.
Il 1870 è l’anno che rompe tutti gli equilibri: con la breccia di Porta Pia si annette Roma al Regno d’Italia e si toglie il potere temporale al papato.
- Legge delle guarentigie: tentativo di mantenere i rapporti con la Chiesa, il Papa trattato come un sovrano riconoscendo protezioni e garanzie, ma Papa Pio IX duramente rifiuta e sostiene che l’unica libertà che può esercitare necessita di potere temporale, mentre ora è considerato un semplice cittadino. Inoltre si tratta di legge unilaterale, che in aggiunta alla sottoposizione al potere dello Stato fa sì che il Papa si opponga. È natura ontologica del cattolicesimo essere indipendentemente dallo Stato, quindi necessita di accordi col potere temporale, mentre la legge unilaterale regola i rapporti tra lo Stato e un’entità subordinata, e ciò contrasta con ogni istanza del cattolicesimo.
- 1874 Non Expedit: consiglio/divieto del Papa di non partecipare alla vita politica dello Stato italiano, né eletti né elettori. In realtà fu seguito solo parzialmente.
- 1919 Partito Popolare di don Luigi Sturzo, prima il patto Gentiloni, superano il Non Expedit.
- Con la I GM la frattura Stato/Chiesa passa in secondo piano, nei primi anni 20 ascesa del partito fascista con Mussolini che vuole sfruttare a fini politici i rapporti con il mondo cattolico, anche se il partito nasce come apertamente anticlericale, e far terminare la questione romana. Processo di riconfessionalizzazione:
- 1923 riforma Gentile della scuola: religione cattolica fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica. Obiettivo di indottrinamento. (V. art. 36 concordato lateranense).
- Crocifissi in luoghi e uffici pubblici e istituzionali, elevato valore simbolico per creare valore di appartenenza in particolare nei luoghi dove vengono esercitate le funzioni dello Stato.
- La maggior parte delle feste religiose cattoliche diventano feste civili.
- I Patti lateranensi del 1929 ricuciono gli strappi della questione romana e conciliano Stato e Chiesa, enorme conquista per la Chiesa che ottiene tutto ciò che aveva richiesto, in particolare il potere temporale e l’accordo bilaterale. I patti sono composti dal concordato e dal trattato.
- Concordato: status della Chiesa in Italia, prerogative sostanziali della Chiesa, non in vigore, modificato nell’84. È accordo bilaterale che riconosce originarietà e indipendenza della Chiesa, quindi necessità di accordi prima di emanare discipline.
- Trattato: questioni patrimoniali tra le parti, ancora in vigore. Con il trattato nasce lo Stato Città del Vaticano, Stato che nasce per accordo di due parti e ha tutte le caratteristiche di Stato.
Al Papa viene riconosciuto lo status di sovrano, e si giunge alla pace religiosa. Chiesa cattolica non coincide con lo Stato Vaticano. La Chiesa cattolica è religione, il Vaticano è Stato, monarchia assoluta. Ciò che coincide è il governo, la Santa Sede.
I Patti lateranensi
La pace religiosa raggiunta con i Patti lateranensi è obiettivo da mantenere anche con la Costituzione.
- Patti lateranensi:
- Art. 1 trattato: l’Italia riconosce e riafferma l’art. 1 Statuto albertino che stabiliva la religione cattolica unica religione dello Stato. Riaffermato perché lo Statuto, pur disapplicato, era ancora in vigore, se ne differenzia perché questa volta viene creato un sistema coerente. È il cuore dei Patti lateranensi perché riafferma il principio confessionalista dello Stato italiano dell’epoca.
- Art. 5 concordato: chi veniva allontanato dalla Chiesa non poteva assumere funzioni pubbliche, disposizione emblematica che mostra lo stretto rapporto tra Stato e Chiesa.
- Art. 34 concordato: norma cardine del concordato, prevede l’istituzione del matrimonio concordatario, superamento del principio dell’irrilevanza dei matrimoni religiosi per l’ordinamento civile. Come funziona:
- Il matrimonio canonico: celebrato da ministri di culto cattolico, viene trascritto dall’ufficiale di stato civile ed ha effetti anche per lo Stato, gli stessi effetti di quello civile. L’importanza sta nel fatto che ciò che ottiene gli stessi effetti del matrimonio civile è proprio il matrimonio canonico, per cui la validità di quel vincolo è regolata dal diritto canonico, non dallo Stato che si limita a trascriverlo e riconnettervi gli effetti civili.
Ne consegue che chi poteva dichiarare la nullità del vincolo erano solo i giudici canonici, riserva di giurisdizione, e la sentenza di nullità viene riconosciuta agli effetti civili senza controllo sostanziale.
Tutto il matrimonio concordatario era regolato dal principio dell’unicità degli status, sposato davanti alla Chiesa = davanti allo Stato; non più sposato davanti alla Chiesa = davanti allo Stato.
- I matrimoni di altri culti: regolati con legge unilaterale, ancora in vigore, la L. 1159/1929 Legge sui culti ammessi, ≠ tollerati. Riguardano oggi quei culti che non hanno un’intesa con lo Stato. In pratica viene previsto un matrimonio religioso con effetti civili, che è però una speciale forma di celebrazione di una cerimonia regolata dal diritto civile, quindi anche giurisdizione civile. Le decisioni dei tribunali confessionali sono completamente irrilevanti per lo Stato.
- Art. 36 concordato: ora di religione obbligatoria nelle scuole (riforma Gentile, religione cattolica fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica). Passaggio minimo per raggiungere l’obiettivo della riforma Gentile. Possibile in alcuni rari casi, appartenenza ad una religione diversa, una dispensa motivata. La religione ovviamente è solo quella cattolica, per gli altri culti, se ci sono richieste consistenti la scuola mette a disposizione uno spazio, ma l’insegnamento di quel culto diverso è tutto a spese di quella confessione religiosa. L’istruzione religiosa cattolica invece è sempre stata a spese dello Stato.
Art. 1 L. sui culti ammessi: condizioni di ammissibilità dei culti ammessi tutti quelli che non professassero principi/riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Sono condizioni non previste per il culto cattolico, poi abolite con la Costituzione. Segna la distanza tra culto cattolico e gli altri, perché c’è un controllo sui principi preliminare all’ammissione del culto (= gradimento dei principi per lo Stato). È il controllo sui principi che segna la distinzione tra ordinamento fascista e democratico.
Con il codice penale Rocco del 1930 si può comprendere meglio la differenza tra culto cattolico e gli altri culti, è la chiusura perfetta del sistema. Nel codice era prevista una tutela del sentimento religioso, modifica nel 2006, con la creazione di due distinti beni giuridici:
- I culti ammessi: tutela vs vilipendi specifici o indiretti, vs cerimonie, cose, persone, con pene diminuite.
- La religione dello Stato: tutela vs qualsiasi forma di vilipendio, dogmi, principi, idee, più quelli specifici.
La Costituzione
La Costituzione presenta 139 articoli scritti in 1 anno e mezzo, ciò a testimonianza di uno spirito unitario molto forte all’interno della costituente, anche se confluivano partiti diversi c’erano principi comuni saldi e obiettivi condivisi, costruzione di uno Stato nuovo.
Un problema che la costituente deve affrontare è la questione religiosa, tutti i partiti non volevano mettere in discussione la raggiunta pace religiosa, che però era stata raggiunta da quello Stato totalitario dal quale si voleva prendere le distanze. Soluzione:
Volontà di riconoscere a tutti indistintamente una libertà religiosa e costruire uno Stato non ancora laico ma certamente aconfessionale. Soluzione di compromesso, soprattutto per art. 7. Vengono scritti due articoli, il 7 per la Chiesa cattolica e l’8 per gli altri culti, riguardanti i gruppi, mentre l’art. 19 riguarda la libertà religiosa dei singoli, eventualmente in gruppi, più l’art. 20 che prevede una fattispecie particolare.
Un primo principio molto chiaro del diritto ecclesiastico con la Costituzione è il principio pattizio che non è presente negli altri settori dell’ordinamento. Riguarda le fonti del diritto ecclesiastico:
- Lo Stato decide di disciplinare i propri rapporti con le confessioni religiose attraverso accordi, principio che anima gli art. 7 e 8, accordi con Chiesa cattolica = concordati; con confessioni diverse = intese.
Perché la Costituzione prevede la necessità di accordi per disciplinare questo ambito?
Trattamento peculiare delle confessioni religiose che hanno fonti diverse rispetto all’ordinamento, lo Stato ritiene che tutte le confessioni siano ordinamenti originari, perché non dipendono la loro esistenza da quella dello Stato, autocefale, perché si occupano, ordinano, materie sulle quali lo Stato non ha competenza, ha deciso di non avere competenza. Tutto ciò che attiene l’ordine spirituale non coinvolge in prima persona lo Stato. È il principio di distinzione degli ordini (art. 7).
Qual è lo scopo di questi accordi?
La scelta poteva essere di tenere completamente separati gli ordini. Lo scopo è dare riconoscimento a istanze di contenuto religioso, perché il singolo e il gruppo possa aver riconosciuto in modo più ampio le proprie esigenze religiose. Riconoscimento nello spazio pubblico è strumento di libertà.
No strumenti unilaterali perché le istanze sono molto specifiche e quindi può essere portata avanti solo dal gruppo specifico, lo Stato non può regolare da solo quell’ordine perché altrimenti avrebbe invaso la competenza di quell’ordine che già riconosce autonomo.
Gli accordi non esauriscono tutti gli spazi di libertà, resta da garantire un livello minimo di libertà per tutti: legislazione unilaterale, che concorre insieme a quella pattizia, che entra nello specifico delle istanze religiose particolari.
Come si realizza nei fatti il progetto della Costituzione?
Malissimo, lo strumento dell’intesa è stato usato negli anni per far ottenere uno status, benefici. La legge unilaterale che ad oggi regola i rapporti tra Stato e confessioni è ancora quella sui culti ammessi, di stampo giurisdizionalista e discriminatoria.
Le confessioni religiose cercano di stipulare un’intesa con lo Stato per liberarsi dalla legge sui culti ammessi, si tratta comunque di intese fotocopia perché tutte praticamente uguali, negando il senso dell’intesa che dovrebbe dare specifici riconoscimenti alle istanze.
Oggi: concordato con Chiesa cattolica + 12 intese simili + culti regolati dalla legge sui culti ammessi, modificata, con abolizione dell’art. 1.
Il principio pattizio ha scombinato tutto nel rapporto tra le fonti perché il legislatore ha ritenuto che questi accordi, recepiti con legge dello Stato, avessero particolare forza. Le leggi pattizie sono fonti atipiche che si collocano a metà tra leggi ordinarie e leggi costituzionali:
La legge ordinaria che recepisce un accordo può essere modificata solo da una legge ordinaria che recepisce un ulteriore accordo o, in assenza di accordo, da una legge costituzionale. Ma se si vuole eliminare una legge pattizia senza accordo bisognerebbe abolire il principio pattizio, praticamente impossibile.
Quindi in pratica non si può modificare un accordo con legge unilaterale perché c’è una copertura costituzionale con gli art. 7 e 8.
Ulteriore problema è il rapporto tra leggi pattizie e Costituzione: il principio pattizio ha intaccato alcuni principi costituzionali, la Corte costituzionale ha creato uno speciale parametro di costituzionalità che vale solo per gli accordi con la Chiesa cattolica, il parametro è limitato ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale, regolamenti comunitari parametro limitato ai principi fondamentali.
Articoli 7 e 8 della Costituzione
Gli art. 7 e 8 della Costituzione regolano i rapporti ordinamentali tra Stato e confessioni, rapporti tra istituzioni.
Art. 7: lettura formale/istituzionale, esistono due ordinamenti originari e indipendenti nel senso che esistono indipendentemente.
Sono sovrani, popolo territorio governo? Lo Stato sì, la Chiesa cattolica non ha un territorio, il suo popolo è sottoposto ad altre sovranità. Sono sovrani ciascuno nel proprio ordine, cioè la sovranità viene divisa in due, non si sovrappongono, sono indipendenti, tra ordine spirituale e temporale.
Sovranità = ambito di materie, l’ordine attiene alla sfera delle materie, non all’ordinamento.
Principio di distinzione degli ordini, fonda la laicità dello Stato perché sottintende una specifica decisione da parte dello Stato di autolimitarsi, decisione unilaterale. Principio generale che opera vs tutte le confessioni religiose.
Il problema è che nei fatti tutte le materie possono presentare interessi di natura spirituale, ma lo Stato nel momento in cui decide di autolimitarsi con atto unilaterale decide il limite dell’ordine spirituale. Attenzione a restringere o espandere ambiti di libertà, resta scelta dello Stato.
Se la regola confessionale è in completo contrasto con quella civile, quella civile prevale oppure l’ordinamento può valutare pro/contro e prevedere un’ipotesi di obiezione di coscienza, ma deve essere prevista. Possono esserci situazioni irrilevanti per l’altro ordine. In situazioni di apparente mancanza di contrapposizione possono esserci però pretese spirituali a trovare riconoscimento nella sfera temporale. Serve necessariamente una cooperazione, vedi matrimonio.
Il principio di autolimitazione riguarda solo lo Stato, anche se di fatto è un principio cristiano. Nell’84 Stato e Chiesa decidono di rivedere il concordato introducendo nell’art. 1 il principio di distinzione degli ordini. È fonte pattizia e quindi non impegna solo lo Stato. È frutto di evidente compromesso, ripreso l’art. 7 Cost. aggiungendo “reciproca collaborazione” che può creare difficoltà di delimitazione degli ordini.
Art. 7 c.2: problema dei Patti lateranensi, strumento esistente, funzionante, ma di derivazione fascista, strumento che nessuno voleva mettere in discussione. Il nuovo Stato doveva necessariamente essere all’inter
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