Diritto ecclesiastico
Prof.ssa Camassa
Diritto ecclesiastico = rapporti tra Stato e confessioni religiose (piano collettivo) + diritti e collocamento del singolo nella collettività (piano individuale).
Lo Statuto Albertino prevedeva come religione ufficiale quella cristiano-cattolica (Italia era uno Stato confessionale). La Costituzione, invece, sancisce la libertà religiosa (Italia è uno Stato laico).
Stato confessionale = all’interno del suo ordinamento e Costituzione dichiara esplicitamente di avere una religione ufficiale; questo non vuol dire penalizzare le altre confessioni, ma semplicemente sceglierne una come quella della maggioranza dei cittadini.
Stato teocratico = non c’è distinzione tra norme statali e norme religiose; sono i precetti religiosi stessi a sancire diritto, a costituire base per le norme statali.
Stato che adotta il “modello concordatario” = stabilisce e disciplina le relazioni, nello specifico con la Chiesa cattolica, con il Concordato.
I Concordati nascono all’interno di Stati totalitari; lo strumento concordatario diventa il modo per la Chiesa di garantire la libertà dei cattolici all’interno dello Stato e una posizione di maggiore tutela.
Successivamente lo strumento del Concordato si allarga per essere applicato anche ad altre confessioni religiose.
Stato separatista = all’interno dell’ordinamento vi è un confine netto tra le materie di competenza statale e quelle di competenza religiosa; ambiti separati tra loro, l’uno non interferisce nell’altro.
I modelli separatisti possono essere molto diversi tra loro (es. USA e Francia sono entrambi separatisti ma molto diversi tra loro).
Francia → maggior parte della popolazione cattolica; il separatismo francese nasce come limitazione dell’eccessivo potere della Chiesa.
USA → già i Padri fondatori appartenevano a confessioni diverse tra loro; si decise di consentire, riconoscere e rispettare tutte le religioni, senza stabilirne una di ufficiale; venivano visti negativamente gli atei.
Stati ex Unione Sovietica → la religione era vista come una questione totalmente privata e personale; si limitava la pratica religiosa collettiva in favore dell’ateismo (no luoghi di culto, riti, preghiere collettive).
Esperienza italiana
Ad ogni modifica della forma di Stato ha corrisposto anche una modifica del modello di relazione Stato-Chiesa.
Statuto Albertino → riconosceva la religione cattolica come religione di Stato ufficiale; era una costituzione flessibile; negli anni viene affiancata da una serie di norme che lo contraddicevano, ad es. Legge Crispi (1890) che stabiliva che la diversità di culto non poteva essere motivo di discriminazione.
Negli anni vengono emanate una serie di norme che incidono sul patrimonio della Chiesa cattolica: vengono assorbiti nel patrimonio dello Stato dei beni di proprietà della Chiesa.
→ Tentativo dello Stato di sostituirsi alla Chiesa cattolica nel provvedere ad alcune esigenze dei cittadini (ad es. un tempo era la Chiesa ad occuparsi degli ospedali, della scuola, degli archivi).
Questo tipo di legislazione è in contrasto con il riconoscimento della religione cattolica come religione ufficiale come dichiarato dallo Statuto Albertino.
Quando finì il potere temporale dei pontefici (intorno al 1870) si pose un problema per lo Stato italiano: qual è il trattamento da riservare al pontefice? Qual è la forma giuridica di tutela che deve essergli riconosciuta? Soluzione: emanazione della Legge delle Guarentigie (= garanzie) unilaterale.
- È una legge dello Stato italiano.
- Al pontefice vengono offerte una serie di garanzie: guardie, mantenimento, libertà di spostamento e comunicazione con altre sedi, palazzi della Chiesa sono di proprietà dello Stato e vengono dati in godimento alla Chiesa, ecc.
- Questa legge viene respinta dalla Chiesa cattolica, in quanto vista come una limitazione; il pontefice si dichiara prigioniero nei palazzi pontifici.
- Si crea una situazione di conflitto + premesse che porteranno ad un autoisolamento dei cattolici dalla vita dello Stato.
Non expedit → = disposizione della Santa Sede con cui il pontefice vieta ai cattolici di partecipare alla vita politica statale, quindi di non partecipare alle elezioni politiche.
Questa situazione continuò fino a quando non si presentarono numerose difficoltà. L’impulso al superamento di questa situazione provenne dal partito fascista. Nel 1921 in un discorso si cominciò ad abbozzare un tentativo di soluzione al conflitto tra Stato e Chiesa, che arriverà a compimento nel 1929 con la stipulazione dei Patti Lateranensi (→ due atti: Trattato + Concordato).
1924-1926 si pongono le basi per la stipulazione di un accordo: si reintroduce l’insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole (che era precedentemente stato abolito). Si introduce la figura del cappellano cattolico militare (sacerdote) nelle forze armate e di polizia.
Con i Patti Lateranensi si crea lo Stato del Vaticano e si chiude la c.d. “questione romana”.
Il Concordato disciplina le res miste, quindi le questioni di comune interesse, le materie che interessano sia lo Stato che la Chiesa.
Art. 1 Trattato: si richiama l’art. 1 dello Statuto Albertino, quindi si richiama la religione cattolica come religione ufficiale dello Stato.
Modello che rimarrà in vigore fino all’emanazione della Costituzione.
Politica ecclesiastica
(post Patti Lateranensi del 1929)
Le scelte religiose comportano scelte politiche.
Al momento della nomina dell’Assemblea Costituente, si è posto il problema della collocazione dei Patti Lateranensi, stipulati tra Chiesa e regime fascista. Per il Trattato non c’erano problemi, per il Concordato sì.
Si doveva conservare il Concordato? Quindi anche la religione cattolica come religione di Stato ufficiale? Che disciplina prevedere per le confessioni religiose diverse?
Artt. 7 e 8 Costituzione → richiamano i Patti Lateranensi (che quindi vengono mantenuti) + rafforzamento delle tutele per le altre confessioni.
Con l’entrata in vigore della Costituzione viene attribuita grande rilevanza alla libertà religiosa in senso sia collettivo che individuale. Inoltre, non c’è esplicito riferimento alla religione cattolica come religione di Stato.
1970 → introduzione della legge sul divorzio.
→ Referendum promosso dalla Chiesa cattolica per abrogare la norma (non voleva il divorzio applicato al matrimonio concordatario), ma con esito negativo.
La Corte Cost. nel 1971 chiarisce che il divorzio riguarda il matrimonio come rapporto, e non come atto. Quindi interessa gli effetti civili del matrimonio, non quelli religiosi. Infatti, non ci si può risposare in chiesa per la seconda volta, tranne nell’eccezione dell’annullamento del matrimonio concordatario da parte della Sacra Rota.
1975 → riforma sul diritto di famiglia.
1978 → introduzione della legge sull’IVG.
→ Referendum promosso dalla Chiesa per l’abrogazione, con esito negativo; la Chiesa riuscì ad ottenere solo la previsione dell’obiezione di coscienza all’interno della norma.
Revisione dei Patti Lateranensi nel 1984 → sostituisce il Concordato del 1929.
Da qui inizia la “stagione delle intese” → intese tra lo Stato italiano e le varie confessioni religiose, che nascono dall’applicazione dell’art. 8 (entrato in vigore nel 1948, ma attuato solo nel 1984).
Molte confessioni, per arrivare alla stipulazione dell’intesa, sono dovute scendere a compromessi, sacrificando parte delle loro diversità.
UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) → richiesta di stipulazione di un’intesa, sulla base dell’art. 8; il Ministero non ha aderito, per mancanza del presupposto di essere una confessione religiosa. Sulla questione si è espressa la Corte Cost., stabilendo che la scelta di stipulare o meno un’intesa è una scelta politica, quindi rimessa alla discrezionalità del Governo.
In Italia manca una legge generale sulla libertà religiosa.
Stato Città del Vaticano
→ Risultato della stipulazione dei Patti Lateranensi, che pongono fine alla c.d. “questione romana” (= periodo di forte tensione tra Chiesa cattolica e Stato italiano).
Mussolini non era cattolico, ma capì che la stipulazione di un accordo di tipo religioso poteva essere apprezzato dai cittadini. Decise di riconoscere al pontefice un vero e proprio Stato: lo Stato Città del Vaticano.
- È un’enclave, in quanto non è possibile entrarci se non passando dal territorio italiano.
- È uno Stato funzionale → funzione: garantire l’indipendenza del Papa e della Santa Sede; indipendenza dalle forze politiche.
- Santa Sede = entità morale governata dal Papa; soggetto di natura extra-statuale, che esercita la sovranità in forma di proprietà su un’entità con le caratteristiche tipiche dello Stato (ovvero lo Stato Città del Vaticano); ha autonomia, sovranità e personalità internazionale.
Che natura ha lo Stato Città del Vaticano? Vi sono diverse interpretazioni dottrinali: alcuni ritengono sia la continuazione dello Stato pontificio (dopo la Breccia di Porta Pia). Lo Stato Città del Vaticano è uno Stato appartenente al dominio della Santa Sede, soggetto solo all’entità morale di quest’ultima (non appartiene allo Stato italiano né a nessun altro Stato).
- Art. 2 Trattato: l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede (non lo Stato Città del Vaticano, perché questo è funzionale alla Santa Sede).
- Lo Stato Città del Vaticano è posta in posizione servente e funzionale rispetto alla Santa Sede.
È un vero e proprio Stato con delle caratteristiche uniche al mondo:
- È uno Stato patrimoniale, che appartiene al pontefice.
- Vi è monarchia assoluta elettiva.
- Il fattore religioso è determinante.
Alcuni principi del Trattato
Art. 9 → soggezione alla Santa Sede delle persone residenti nello Stato Città del Vaticano; la cittadinanza vaticana comporta automaticamente la cittadinanza italiana (rapporto privilegiato con l’Italia: enclave).
Art. 11 → gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Es. di ente centrale è lo IOR (Istituto per le opere religiose), l’istituzione finanziaria pubblica dello Stato Vaticano; negli anni è stato oggetto di enormi scandali. Altri es. sono Radio Maria e l’Università cattolica.
Art. 22 → principio di collaborazione tra Stato italiano e Stato Città del Vaticano nella repressione e punizione dei delitti (particolare norma di diritto penale interstatuale).
Art. 24 → la Santa Sede vuole rimanere estranea alle competizioni temporali a livello nazionale e internazionale (è uno Stato neutralizzato).
Periodo di lavori preparatori della Costituzione
La Corte Costituzionale affronta la questione sull’inclusione dei Patti Lateranensi all’interno della Costituzione. La totale esclusione dei Patti non sarebbe stata una scelta adeguata, quindi si cerca di trovare un compromesso. C’era la consapevolezza della palese incompatibilità di alcune disposizioni del Concordato con quelli che sarebbero stati i principi costituzionali, che quindi necessitava di una modifica in linea con la nascente Costituzione (ad es. la religione cattolica come religione di Stato, l’insegnamento della religione come base per tutto l’insegnamento scolastico, ecc.).
L’idea di modificare il Trattato non è mai stata seriamente presa in considerazione (infatti ancora oggi è vigente nella sua formulazione or
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