DIRITTO COMMERCIALE
LEZIONE 27.02.2025
Art 2082 cc: imprenditore
Il concetto di organizzazione e la distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo
Il concetto di organizzazione è centrale nella definizione di imprenditore. Mentre l’imprenditore
organizza la propria attività, il legislatore fornisce solo un quadro normativo generale, lasciando
agli interpreti – come la Corte di Cassazione – il compito di definirne i contenuti specifici.
Un'importante distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo è stata evidenziata dalla
Sentenza 1466/2019 della Corte di Cassazione, che ha stabilito criteri chiari per differenziarli.
Differenze tra imprenditore e lavoratore autonomo
1. Iscrizione al Registro delle Imprese
L’imprenditore è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
o Il lavoratore autonomo non ha questo obbligo.
o Tuttavia, l’iscrizione è un dato formale e non determina in sé la qualifica di
imprenditore; ciò dipende piuttosto dal modo in cui il soggetto opera sul
mercato.
Se un soggetto svolge un’attività con caratteristiche imprenditoriali, rientra comunque nella
categoria, anche se non è iscritto nel Registro.
2. Soggezione al fallimento
L’imprenditore è soggetto alla procedura fallimentare (oggi denominata
o liquidazione giudiziale).
Il lavoratore autonomo invece non è soggetto a fallimento.
o
Il fallimento si verifica quando l’imprenditore non è più in grado di adempiere alle proprie
obbligazioni ed entra in uno stato di insolvenza.
La procedura fallimentare ha lo scopo di far uscire l’imprenditore dal mercato in modo ordinato,
garantendo un pagamento ai creditori secondo una gerarchia di priorità:
I lavoratori hanno precedenza.
I creditori dello stesso livello vengono pagati in misura uguale, senza
preferenze.
Piccolo imprenditore e criteri dimensionali
Originariamente, l’imprenditore di piccole dimensioni (art. 2083 c.c.) era escluso dal
fallimento. Tuttavia, con la riforma dell’art. 1 della legge fallimentare, sono stati introdotti criteri
dimensionali per distinguere chi rientra o meno nel fallimento.
Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), si è deciso di basare la
distinzione solo su parametri quantitativi, indipendentemente dalle caratteristiche qualitative.
Valutazione della qualifica di imprenditore
Non esistono schemi rigidi per stabilire se un soggetto rientra nella categoria di imprenditore. È
necessario verificare la presenza di alcuni elementi fondamentali:
Attività commerciale svolta in modo organizzato.
Superamento di determinate soglie economiche, che determinano l’obbligo di iscrizione
al Registro delle Imprese e la soggezione a procedure concorsuali.
Professionalità e non occasionalità dell’attività.
Esistenza di un’organizzazione, che può variare in complessità a seconda delle
dimensioni dell’impresa.
L’imprenditorialità non si basa esclusivamente su dati formali (come l’iscrizione al Registro delle
Imprese), ma sulla modalità di svolgimento dell’attività. La presenza di un’organizzazione, la
continuità dell’attività e il rispetto di criteri economici determinano se un soggetto è da considerarsi
imprenditore, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, inclusa l’eventuale soggezione
alla liquidazione giudiziale in caso di insolvenza.
La Distinzione dell’Imprenditore e la Figura dell’Imprenditore Agricolo 1
La distinzione tra le diverse tipologie di imprenditore è regolata dagli articoli 2195 e 2135 del
Codice Civile. L’imprenditore può essere:
Un singolo individuo,
Un’organizzazione strutturata,
Un’associazione di imprese.
Per stabilire la corretta classificazione, è necessario analizzare concretamente i fatti e le modalità
con cui l’attività viene svolta.
L’Imprenditore Agricolo (Art. 2135 c.c.)
L’imprenditore agricolo è colui che svolge attività legate all’agricoltura e all’allevamento, con
caratteristiche e tutele particolari rispetto all’imprenditore commerciale.
1. Il doppio rischio dell’imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo è esposto a due tipologie di rischio:
1. Rischio d’impresa → Possibilità di perdere il capitale investito.
2. Rischio naturale → Legato a fattori ambientali e biologici (eventi atmosferici, malattie
delle piante e degli animali).
A causa di queste particolari vulnerabilità, il legislatore ha previsto alcune attenuanti per
l’imprenditore agricolo, come la non soggezione al fallimento. Tuttavia, oggi è richiesta
un’iscrizione in un registro specifico che renda pubblica la sua posizione, pur non essendo
soggetto all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Negli ultimi anni, è stata sollevata la questione se questa differenziazione sia ancora valida,
considerando che molte attività agricole hanno assunto dimensioni e complessità maggiori
rispetto al passato. Nonostante ciò, le tutele previste continuano a sussistere.
Le Attività dell’Imprenditore Agricolo (Art. 2135 c.c.)
L’articolo 2135 distingue tre macro-ambiti di attività agricola:
Comma 1 → Definisce le attività agricole principali:
Coltivazione del fondo (lavorazione della terra).
o Selvicoltura (gestione e cura dei boschi).
o Allevamento di animali, includendo anche quelli da compagnia (non solo
o bestiame).
Attività connesse a queste tre categorie.
o
Comma 2 → Specifica come considerare queste attività:
Non conta solo l’utilizzo diretto del fondo, ma anche l’evoluzione biologica delle
o produzioni.
Rientrano tra le attività agricole anche processi di coltivazione non tradizionali,
o come la produzione di funghi in coltivazione controllata.
Comma 3 → Estende la definizione di attività agricola includendo:
Trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
o Attività complementari come agriturismo e ristorazione, se strettamente legate
o all’attività agricola principale.
La Tutela dell'Imprenditore Agricolo e l'Evoluzione della Normativa
L’imprenditore agricolo si distingue per essere soggetto a particolari vulnerabilità, legate sia ai
rischi tipici di qualsiasi impresa (rischio economico), sia a fattori esterni e imprevedibili (rischio
naturale), come eventi atmosferici, malattie delle colture o epidemie negli allevamenti.
A fronte di queste specificità, il legislatore ha previsto tutele particolari per gli imprenditori agricoli,
tra cui l’esclusione dalla procedura fallimentare. Questo trattamento di favore si basa sul
riconoscimento della centralità del settore agricolo per l’economia e la sicurezza alimentare, oltre
alla difficoltà di garantire una continuità produttiva di fronte a fattori ambientali spesso
incontrollabili.
L’Iscrizione al Registro e la Trasparenza dell’Attività Agricola
Pur non essendo soggetto all’iscrizione nel Registro delle Imprese, l’imprenditore agricolo deve
comunque registrarsi in un albo specifico, che consente di rendere pubblica la sua posizione e
di garantire maggiore trasparenza nelle attività svolte.
Questa differenziazione nasce dal fatto che, a livello normativo, l’attività agricola è stata
tradizionalmente considerata meno strutturata e meno organizzata rispetto a quella
commerciale. Tuttavia, negli ultimi anni, questa distinzione ha sollevato dubbi sulla sua effettiva 2
validità, poiché molte aziende agricole hanno assunto dimensioni sempre più grandi e
un’organizzazione simile a quella delle imprese commerciali.
L’Evoluzione dell’Impresa Agricola: Ha Ancora Senso la Differenziazione?
Il settore agricolo ha subito profonde trasformazioni, con modelli di impresa altamente
industrializzati, innovazioni tecnologiche e una crescente integrazione con la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti. Molte aziende agricole moderne operano su larga scala,
generando fatturati elevati e strutturandosi in modo simile a una vera e propria impresa
commerciale.
Questo cambiamento ha portato alcuni giuristi ed economisti a mettere in discussione il regime
di favore previsto per gli imprenditori agricoli. La domanda che si pone è: ha ancora senso
escludere queste realtà dalla disciplina ordinaria dell’impresa commerciale?
Nonostante queste riflessioni, il legislatore non ha ancora eliminato le agevolazioni previste per
l’imprenditore agricolo, che continuano a sussistere. La normativa vigente, infatti, mantiene un
quadro di tutela specifico per il settore agricolo, riconoscendone la particolare importanza
economica e sociale
L’imprenditore agricolo gode di un trattamento giuridico particolare, pensato per attenuare i rischi
legati alla sua attività. Tuttavia, con l’evoluzione del settore, la linea di confine tra impresa
agricola e impresa commerciale è diventata sempre più sfumata, rendendo necessaria una
riflessione sulla possibile revisione del quadro normativo.
In futuro, il legislatore potrebbe ridefinire i criteri di classificazione degli imprenditori agricoli,
tenendo conto sia delle dimensioni aziendali, sia dell’organizzazione e della gestione
dell’attività, per garantire un sistema più equilibrato tra tutela e competitività del settore.
Distinzione tra Imprenditore Agricolo e Imprenditore Commerciale
Non tutte le attività legate al ciclo biologico possono essere considerate attività agricole. In
particolare, coloro che forniscono servizi di supporto all’agricoltura, senza esercitare
direttamente attività agricole, non rientrano nella categoria di imprenditore agricolo.
Ad esempio, un’impresa che esegue servizi di mietitura e trebbiatura per conto terzi non è
considerata un’impresa agricola, ma un'attività commerciale di supporto all’agricoltura.
Quando un'Attività è Considerata Agricola?
Per essere considerato imprenditore agricolo, il soggetto deve svolgere attività agricole dirette
o connesse. Un esempio chiaro è quello della produzione vinicola:
Se un imprenditore produce uva e la trasforma in vino, utilizzando solo o
prevalentemente il proprio raccolto, viene considerato imprenditore agricolo.
Se, invece, acquista uva da terzi per la vinificazione, allora l’attività prevalente è la
trasformazione e la commercializzazione, rientrando quindi nella categoria di
imprenditore commerciale.
La Pubblicità Notizia per l’Imprenditore Agricolo
L’imprenditore agricolo è soggetto a pubblicità notizia, ovvero è tenuto all’iscrizione nel
Registro delle Imprese, ma questa iscrizione ha solamente una funzione informativa.
A differenza dell’imprenditore commerciale, l’iscrizione dell’imprenditore agricolo non ha effetti
giuridici rilevanti, né comporta l’applicazione automatica dello statuto dell’imprenditore
commerciale. Essa serve esclusivamente a rendere pubblica l’esistenza dell’impresa
agricola, garantendo maggiore trasparenza.
Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale
Lo statuto dell’imprenditore commerciale è un complesso di norme, regole e obblighi che si
applicano a tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa commerciale. Si distingue in:
Statuto generale → Regole valide per tutti gli imprenditori.
Statuto speciale → Norme applicabili solo a determinate categorie di imprenditori.
Uno degli aspetti fondamentali dello statuto dell’imprenditore commerciale è l’obbligo di
pubblicità nel Registro delle Imprese. 3
Funzione della Pubblicità nel Registro delle Imprese
L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha lo scopo di garantire trasparenza e di rendere
accessibili informazioni fondamentali sugli imprenditori. Questo permette a chiunque di
conoscere:
L’identità dell’imprenditore.
L’attività esercitata.
Atti e fatti rilevanti per i rapporti giuridici ed economici.
L’iscrizione o il deposito di atti nel Registro delle Imprese avviene solo nei casi previsti dalla
legge, rispettando il principio di tipicità dell’iscrizione. Ciò significa che possono essere iscritti
solo atti e fatti previsti espressamente dalla normativa.
Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale
Lo statuto dell’imprenditore commerciale è un complesso di norme, regole e obblighi che si
applicano a tutti coloro che esercitano attività di impresa commerciale. Si distingue in:
Statuto generale → Regole valide per tutti gli imprenditori.
Statuto speciale → Norme che si applicano solo in determinati casi e a determinate
categorie di imprenditori.
Uno degli aspetti fondamentali dello statuto dell’imprenditore commerciale è l’obbligo di pubblicità
nel Registro delle Imprese.
Funzione della Pubblicità nel Registro delle Imprese
L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha lo scopo di garantire trasparenza e di rendere accessibili
informazioni fondamentali sugli imprenditori. Questo permette a chiunque di conoscere:
L’identità dell’imprenditore.
L’attività esercitata.
Atti e fatti rilevanti per i rapporti giuridici ed economici.
L’iscrizione o il deposito di atti nel Registro delle Imprese avviene solo nei casi previsti dalla legge,
rispettando il principio di tipicità dell’iscrizione, ovvero l’obbligo di iscrivere solo ciò che è
espressamente richiesto dalla normativa.
Dal 1942 al 1993( legge 580/1993) abbiamo avuto un regime transitori presso la cancelleria dei
tribunali. Oggi sono tenute dalla camera di commercio che sono provinciali e vigilate da un giudice
che deve vigilare sulla corretta registrazione. L’ iscrizione e’ solo telematica con firma digitale che
svolgono notai, commercialisti, solo quelle tipicizzate dalla legge,
Noi conosciamo tre tipi di pubblicità’:
1. Notizia : da informazione ma non ha valore legale
2. Pubblicità dichiarativa o legale: si produce l’ opponibilità di terzi nei conformi della (art 2193
cc= efficacia dichiarativa) significa che non può essere accettata ignoranza dai terzi sia
attraverso la registrazione e cambio sul registro, oppure (comma1) con la prova che
nonostante non sia stata fatta la registrazione ha dato avviso (con pec ) specifica a terzi,
quindi i terzi hanno l’onere di verificare e quindi si presume la conoscenza. Produce
3. Pubblicità costituiva: in grado di produrre un effetto giuridico creato dall’iscrizione al registro
delle imprese, le Soc. di capitali acquistano personalità giuridica. Riguarda solo le soc. di
capitali. Detta anche pubblicità sanante
LEZIONE DEL 28.02.2025
Le due sentenze esaminano due associazioni con caratteristiche differenti:
La prima associazione ha uno scopo di lucro, poiché copre solo parzialmente i costi
con contributi pubblici, mentre il resto delle entrate proviene da attività a pagamento.
La seconda associazione, invece, eroga servizi pubblici grazie a un finanziamento
totalmente pubblico, senza ricercare altre fonti di finanziamento.
Le sentenze considerano il criterio dell’economicità per determinare la natura delle attività
svolte: 4
La prima associazione, offrendo corsi a pagamento e coprendo i costi attraverso i ricavi,
opera secondo una logica imprenditoriale e può quindi essere assoggettata alla
disciplina dell’imprenditore commerciale.
La seconda associazione, invece, non persegue un’autonoma ricerca di
finanziamenti, poiché si sostiene esclusivamente con fondi pubblici. Per questo motivo, la
sua attività è assimilabile all’erogazione di servizi pubblici piuttosto che a un’attività di
impresa commerciale.
Regolamentazione dell’Iscrizione al Registro delle Imprese
Con l’attuazione del DPR 581/1993, è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di
iscrizione al Registro delle Imprese, gestito dalla Camera di Commercio.
Procedura di Iscrizione
L’iscrizione avviene su domanda del richiedente, che deve presentare la documentazione
richiesta.
Il deposito degli atti per l’iscrizione è un passaggio obbligatorio, attraverso il quale si
forniscono le informazioni necessarie alla registrazione.
Nei registri pubblici, l’iscrizione di atti e fatti deve essere sempre verificata mediante
firma digitale, garantendo autenticità e sicurezza giuridica.
Ruolo del Registro delle Imprese e Modifiche Normative
Il Registro delle Imprese ha il compito di effettuare una valutazione di legalità degli atti iscritti,
come previsto dall’art. 2189 c.c.. Tuttavia, con una norma introdotta nel 2014, è stata alleggerita la
verifica sull’iscrizione, riducendo il controllo preventivo del Registro.
Dal 2014, infatti, l’iscrizione può avvenire con ingresso diretto, senza un'analisi di merito da parte
del Registro stesso. In questo caso, la responsabilità della veridicità e della legittimità degli atti
ricade sull’erogante pubblico ufficiale (ad esempio, un notaio, nel caso di iscrizioni basate su
atti pubblici).
Cancellazione e Verifica dell’Iscrizione
Il Registro delle Imprese può cancellare d’ufficio un’iscrizione se non vi è certezza sulla
volontà dell’interessato o se manca il presupposto legale per l’iscrizione.
Lo stesso vale per l’obbligo di iscrizione, che deve essere sempre giustificato da un
fondamento normativo.
Le decisioni del giudice del Registro in merito all’iscrizione o alla c
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