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DIRITTO COMMERCIALE – CIRO GENNARO CORVESE

PARTE PRIMA

L’IMPRENDITORE

Art. 2082 Codice civile è colui che esercita professionalmente

“Imprenditore

un'attività economica organizzata al fine della produzione o lo scambio di

beni e servizi.”

L’articolo in questione fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato

soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del Codice civile dettate per

l’impresa e per l’imprenditore.

Caratteristiche soggettive:

Professionalmente Professionalità significa esercizio abituale e non

occasionale di una data attività produttiva: non è imprenditore chi compie

un’isolata operazione.

Caratteristiche oggettive:

attività economica  L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo

scambio di beni e servizi.

organizzazione dei fattori di produzione (capitale, lavoro, terra)

Elemento strumentale:

produzione e scambio di beni e servizi individuare quali attività possono

essere definite come attività d’imprese (produzione di beni e di servizi, scambio

di beni e di servizi): caratterizzata da uno specifico scopo.

I problemi sorgono però nell’applicazione della norma:

i. non tutte le produzioni di servizi sono attività d’imprese:

distinzione tra professionisti intellettuali protetti – iscritti all’interno

o di un albo e che non svolgono attività d’impresa (notaio, avvocato,

medico, commercialista) – e professionisti intellettuali non protetti –

nessuna iscrizione all’albo e sta a loro scegliere, rispettando i caratteri

tipologici, se svolgere attività d’impresa.

ii. come si acquista la qualifica di imprenditore:

per acquisire la qualifica di imprenditore bisogna esercitare attività

o d’impresa.

iii. quando finisce e quando inizia l’impresa:

dottrina e giurisprudenza hanno fatto una distinzione: atti di

o organizzazione – atti preparatori che l’imprenditore deve porre in essere

per esercitare l’attività d’impresa – e atti dell’organizzazione – atti

quando l’organizzazione è già stata costituita (produzione, vendita,

trasformazione, ecc.).

Si ritiene che l’impresa abbia inizio già con gli atti di organizzazione;

mentre la fine si ha con lo smantellamento integrale dei fattori produttivi

e ciò che rimane non basta per esercitare attività d’impresa.

metodo economico (consente

iv. Essenziale è che l’attività sia condotta con

almeno la copertura dei costi). Non è imprenditore chi eroga beni o servizi

gratuitamente o a prezzo politico.

scopo di lucro oggettivo la produzione di nuova ricchezza

o (economicità) e comune quindi a tutte le imprese

scopo di lucro soggettivo come viene usata la produzione di nuova

o ricchezza (ciò che fa la differenza)

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

L’imprenditore agricolo

“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

Art. 2135:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

(strettamente connesse che devono essere necessarie).” comma 1

[elencazione, individua la fattispecie]

Nel 2001 si ampia la categoria, da allevamento del bestiame – che dava

o un concetto molto più ristretto – si passa ad allevamento di animali.

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si

intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o

marine.” comma 2 [definizione]

Possono utilizzare un fondo può anche non esserci un fondo, non

o devono per forza.

Prima si riteneva che il fondo fosse essenziale all’attività agricola, mentre

ora on lo è più.

(Ad esempio, le coltivazioni di serra che non hanno un fondo rientrano tra

le coltivazioni agricole.)

“Si intendono comunque connesse (non sono le stesse attività del primo

comma) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla

coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le

attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente

di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite

dalla legge (agriturismo rientra a pieno titolo tra le attività agricole)” comma

3

Queste attività possono essere svolte se e solo se sono soddisfatte determinate

condizioni, ovvero:

la connessione soggettiva devono essere esercitate dal medesimo

o imprenditore agricolo (es. chi coltiva il fondo viti deve essere lo stesso

che vende vino)

connessione oggettiva che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

o prevalentemente (51% di produzione) dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dell’allevamento di animali

[l’agricoltore non fallisce mai, non è tenuto alle scritture contabili, non è

soggetto alle procedure concorsuali. Deve essere però iscritto nel registro delle

imprese.]

L’imprenditore commerciale

Art. 2195 Riguarda l’obbligo di registrazione, è una disciplina:

“Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli

comma 1:

imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

co. 2: Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle

imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le

attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano .”

dal comma 2 ricaviamo che l’elenco di attività del comma 1 sono attività

o commerciali (elencazione).

industriale modalità con la quale viene esercitata l’attività

o (1)

commerciale

Piccoli imprenditori Art. 2083

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

coloro che esercitano un'attività professionale organizzata

commercianti e

prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (def).”

[il piccolo imprenditore non fallisce mai, non è tenuto alle scritture contabili,

non è soggetto alle procedure concorsuali. Deve essere però iscritto nel registro

delle imprese.]

Gli artigiani, i piccoli commercianti art. 1 legge fallimentare ci dice

o sotto quali aspetti possono essere considerate queste due categorie

come piccoli imprenditori.

Artigiano: Legge-quadro dell’8 agosto 1985, n. 443, sull'artigianato

o a) deve essere iscritto in un albo prefettizio e l’iscrizione ha efficacia

costitutiva (per ottenere agevolazioni e benefici);

b) può utilizzare i semilavorati;

c) è possibile utilizzare dipendenti che possono arrivare fino ad un

massimo di 80;

d) l’impresa artigiana può essere costituita sotto forma di società;

e) non è esclusa la società semplice.

Impresa familiare

È impresa familiare l’impresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro

nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini

famiglia

entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: cosiddetta

nucleare.

L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa. È frequente che la

piccola impresa sia anche impresa familiare, però, si può avere una piccola

impresa che non sia impresa familiare. Viceversa, anche l’impresa non piccola

può essere impresa familiare.

La tutela legislativa è realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare

in modo continuato

che lavorino nella famiglia o nell’impresa determinati diritti

patrimoniali e amministrativi.

patrimoniale:

Sul piano

diritto al mantenimento

o diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità

o del lavoro prestato

diritto sui beni acquistati con gli utili

o diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di

o trasferimento

amministrativo

Sul piano è poi previsto che le decisioni in merito alla gestione

straordinaria dell’impresa e talune altre decisioni di particolare rilievo sono

adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

È infine previsto che il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli

unanime

altri membri della famiglia nucleare e con il consenso dei familiari già

partecipanti.

Ne consegue che:

a) i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore-datore di

lavoro;

b) i diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa familiare costituiscono

semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore;

c) Gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva

dell’imprenditore. in

Si deve inoltre ritenere che l’imprenditore agisca nei confronti dei terzi

proprio e non quale rappresentante dell’impresa familiare, sicché solo a lui

saranno imputabili gli effetti degli atti posti in essere nell’esercizio dell’impresa

e solo lui sarà responsabile nei confronti dei terzi delle relative obbligazioni

contratte.

Infine, se l’impresa è commerciale (e non piccola) solo il capo famiglia-datore di

lavoro sarà esposto al fallimento in caso di dissesto.

INCAPACE

Non tutti i soggetti possono però partecipare all’impresa commerciale capacità: una

persona incapace non può svolgere un’attività commerciale (minore, interdetto,

inabilitato, minore emancipato) Tutti gli incapaci possono continuare

un’attività commerciale, ma soltanto un soggetto può anche iniziarla attraverso

un’autorizzazione del giudice: minore emancipato (soggetto minorenne, con età

maggiore di 16 anni, che non è più soggetto alla potestà dei genitori).

Riguardo il minore chi decide la continuazione? Se il minore ha ancora i genitori

saranno loro a decidere se potrà continuare l’attività commerciale; invece, nel caso in

cui il minore non abbia i genitori o abbia perso la patria potestà il giudice decide la

continuazione dell’attività in base alle scritture contabili.

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Le scritture contabili: sono i documenti che contengono la rappresentazione, in

termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione

patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta.

Scritture contabili obbligatorie.

Principio generale: l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili “che siano

richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa”.

obbligatorie

Scritture contabili libro giornale, libro degli inventari e fascicolo

 

della corrispondenza

libro giornale: registro cronologico-analitico. Operazioni svolte “giorno per

o giorno” nell’ordine in cui sono compiute e non necessariamente il giorno

stesso del loro compimento;

libro degli inventari: registro periodico-sistemico. Deve essere redatto

o all’inizio dell’esercizio e successivamente ogni anno. Ha funzione di

fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore,

chiudendosi col bilancio dello stato patrimoniale e conto economico;

fascicolo della corrispondenza: tutto l’originale di quanto ricevuto e copie

o di quanto stato inviato;

Il rispetto del principio generale impone anche la tenuta di altre scritture contabili

richieste dalla “natura e dimensione dell’impresa”. Ad esempio: libro mastro

(operazione registrate non cronologicamente ma sistematicamente), libro cassa

(contiene le entrate e uscite di denaro) e libro magazzino (entrate e uscite delle

merci).

N.B. Le scritture contabili vanno mantenute per dieci anni salvo condono presso la

sede dell’impresa. Inoltre, devono essere tenute regolarmente, ovvero

devono essere rispettate alcune formalità:

estrinseche: come si presenta la scrittura (numerazione

 progressiva di ogni pagina).

intrinseche: eliminare le cattive abitudini mentre si registra una

 particolare operazione (mai lasciare spazi in bianco, mai fare

abrasioni, non possono essere stati fatti riporti a margine, si

possono effettuare cancellature)

Due reati in riferimento alle scritture contabili:

banca rotta semplice se fatto con disattenzione (senza dolo);

 banca rotta fraudolenta se fatto con intenzione (con dolo).

Efficacia probatoria: in un probabile giudizio possono essere portate le scritture

contabili dai terzi come prova, dunque con valore di esibizione e comunicazione.

Contro l’imprenditore le scritture contabili fanno prova sempre, mentre, a favore fanno

prova solo se sono soddisfatte due condizioni: che siano state regolarmente tenute e

con rapporto giudiziario tra due imprenditori in merito ad una questione avvenuta nel

rapporto tra le due imprese.

La pubblicità delle imprese commerciali

La “pubblicità legale” è l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti

relativi alla vita dell’impresa. In tal modo le relative informazioni sono:

- Rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia);

- Diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza

(pubblicità legale);

Registro delle imprese

Strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società

commerciali. Nasce nel 1942 ma per oltre 50 anni rimane inoperante, trovando

applicazione in un “regime transitorio” previsto dallo stesso Codice civile. La situazione

si sblocca con la legge 29-12-1993 n° 580, contente norme relative al riordino delle

camere di commercio. In particolare, l’art. 8 attua il registro delle imprese, operante a

pieno titolo agli inizi del 1997.

La nuova disciplina può essere così sintetizzata:

a) Il registro delle imprese non è solo strumento di pubblicità legale delle imprese

commerciali. Con la riforma del 1993 esso diventa anche strumento di

informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti, l’iscrizione ad

esso è stata estesa anche agli imprenditori agricoli (con pubblicità legale),

piccoli imprenditori e società semplici (pubblicità notizia);

b) Esso è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio, sotto la

vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di

provincia (prima cancelleria del tribunale);

c) Infine, è tenuto con tecniche informatiche (x forma cartacea), in modo da

garantire tempestività d’informazione nel territorio nazionale.

registrazioni e depositi

Nel registro delle imprese si fanno . È il soggetto sul quale

ricade l’obbligo di iscrizione (su istanza di parte) a richiedere registrazioni e depositi;

oppure il giudice del registro delle imprese (su ufficio) ordina con decreto (non con

sentenza) l’iscrizione o la cancellazione.

Il registro si divide, per quanto riguarda le iscrizioni, in una sezione generale e in tante

sezioni speciali:

sezione generale: sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali

 l’iscrizione ha gli effetti di pubblicità legale. Categoria che non coincide

puntualmente con quella degli imprenditori commerciali. Infatti, si devono

iscrivere anche:

- imprenditori commerciali non piccoli;

- tutte le società eccetto quella semplice (che esercita attività agricola);

- consorzi con attività esterna;

- gli enti pubblici che esercitano attività commerciale prevalentemente;

- le società cooperative;

- il gieie (gruppo europeo di interesse economico)

sezioni speciali che con il tempo si sono arricchite: imprenditore agricolo;

 artigiano (annotazione); piccolo commerciante; società semplice.

A queste se ne sono aggiunte altre: start up innovative; PMI innovative; società

che esercitano attività di direzione e coordinamento; ecc.

L’iscrizione è eseguita mediante inserimento dei dati nella memoria dell’elaboratore

elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico per la visione diretta.

L’efficacia delle iscrizioni: se siamo nella sezione generale vi è funzione di pubblicità

legale ma a seconda dei casi ha anche efficacia

dichiarativa, costitutiva o normativa.

Nella dichiarativa vi può essere:

Efficacia positiva: tutto ciò che è stato iscritto si presume conosciuto e pertanto

 è opponibile a terzi (presunzione assoluta - iuris et de iure). Una parziale

eccezione a tale regola è tuttavia previsto per le società di capitali: l’opponibilità

diventa piena dopo 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese e durante

tale periodo i terzi sono ammessi a provare di essere stati nell’impossibilità di

aver conoscenza de

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariagiadam di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro Gennaro.

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