DIRITTO COMMERCIALE – CIRO GENNARO CORVESE
PARTE PRIMA
L’IMPRENDITORE
Art. 2082 Codice civile è colui che esercita professionalmente
“Imprenditore
un'attività economica organizzata al fine della produzione o lo scambio di
beni e servizi.”
L’articolo in questione fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato
soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del Codice civile dettate per
l’impresa e per l’imprenditore.
Caratteristiche soggettive:
Professionalmente Professionalità significa esercizio abituale e non
occasionale di una data attività produttiva: non è imprenditore chi compie
un’isolata operazione.
Caratteristiche oggettive:
attività economica L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo
scambio di beni e servizi.
organizzazione dei fattori di produzione (capitale, lavoro, terra)
Elemento strumentale:
produzione e scambio di beni e servizi individuare quali attività possono
essere definite come attività d’imprese (produzione di beni e di servizi, scambio
di beni e di servizi): caratterizzata da uno specifico scopo.
I problemi sorgono però nell’applicazione della norma:
i. non tutte le produzioni di servizi sono attività d’imprese:
distinzione tra professionisti intellettuali protetti – iscritti all’interno
o di un albo e che non svolgono attività d’impresa (notaio, avvocato,
medico, commercialista) – e professionisti intellettuali non protetti –
nessuna iscrizione all’albo e sta a loro scegliere, rispettando i caratteri
tipologici, se svolgere attività d’impresa.
ii. come si acquista la qualifica di imprenditore:
per acquisire la qualifica di imprenditore bisogna esercitare attività
o d’impresa.
iii. quando finisce e quando inizia l’impresa:
dottrina e giurisprudenza hanno fatto una distinzione: atti di
o organizzazione – atti preparatori che l’imprenditore deve porre in essere
per esercitare l’attività d’impresa – e atti dell’organizzazione – atti
quando l’organizzazione è già stata costituita (produzione, vendita,
trasformazione, ecc.).
Si ritiene che l’impresa abbia inizio già con gli atti di organizzazione;
mentre la fine si ha con lo smantellamento integrale dei fattori produttivi
e ciò che rimane non basta per esercitare attività d’impresa.
metodo economico (consente
iv. Essenziale è che l’attività sia condotta con
almeno la copertura dei costi). Non è imprenditore chi eroga beni o servizi
gratuitamente o a prezzo politico.
scopo di lucro oggettivo la produzione di nuova ricchezza
o (economicità) e comune quindi a tutte le imprese
scopo di lucro soggettivo come viene usata la produzione di nuova
o ricchezza (ciò che fa la differenza)
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L’imprenditore agricolo
“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
Art. 2135:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse
(strettamente connesse che devono essere necessarie).” comma 1
[elencazione, individua la fattispecie]
Nel 2001 si ampia la categoria, da allevamento del bestiame – che dava
o un concetto molto più ristretto – si passa ad allevamento di animali.
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.” comma 2 [definizione]
Possono utilizzare un fondo può anche non esserci un fondo, non
o devono per forza.
Prima si riteneva che il fondo fosse essenziale all’attività agricola, mentre
ora on lo è più.
(Ad esempio, le coltivazioni di serra che non hanno un fondo rientrano tra
le coltivazioni agricole.)
“Si intendono comunque connesse (non sono le stesse attività del primo
comma) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge (agriturismo rientra a pieno titolo tra le attività agricole)” comma
3
Queste attività possono essere svolte se e solo se sono soddisfatte determinate
condizioni, ovvero:
la connessione soggettiva devono essere esercitate dal medesimo
o imprenditore agricolo (es. chi coltiva il fondo viti deve essere lo stesso
che vende vino)
connessione oggettiva che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
o prevalentemente (51% di produzione) dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dell’allevamento di animali
[l’agricoltore non fallisce mai, non è tenuto alle scritture contabili, non è
soggetto alle procedure concorsuali. Deve essere però iscritto nel registro delle
imprese.]
L’imprenditore commerciale
Art. 2195 Riguarda l’obbligo di registrazione, è una disciplina:
“Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli
comma 1:
imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
co. 2: Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano .”
dal comma 2 ricaviamo che l’elenco di attività del comma 1 sono attività
o commerciali (elencazione).
industriale modalità con la quale viene esercitata l’attività
o (1)
commerciale
Piccoli imprenditori Art. 2083
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
commercianti e
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (def).”
[il piccolo imprenditore non fallisce mai, non è tenuto alle scritture contabili,
non è soggetto alle procedure concorsuali. Deve essere però iscritto nel registro
delle imprese.]
Gli artigiani, i piccoli commercianti art. 1 legge fallimentare ci dice
o sotto quali aspetti possono essere considerate queste due categorie
come piccoli imprenditori.
Artigiano: Legge-quadro dell’8 agosto 1985, n. 443, sull'artigianato
o a) deve essere iscritto in un albo prefettizio e l’iscrizione ha efficacia
costitutiva (per ottenere agevolazioni e benefici);
b) può utilizzare i semilavorati;
c) è possibile utilizzare dipendenti che possono arrivare fino ad un
massimo di 80;
d) l’impresa artigiana può essere costituita sotto forma di società;
e) non è esclusa la società semplice.
Impresa familiare
È impresa familiare l’impresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro
nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini
famiglia
entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: cosiddetta
nucleare.
L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa. È frequente che la
piccola impresa sia anche impresa familiare, però, si può avere una piccola
impresa che non sia impresa familiare. Viceversa, anche l’impresa non piccola
può essere impresa familiare.
La tutela legislativa è realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare
in modo continuato
che lavorino nella famiglia o nell’impresa determinati diritti
patrimoniali e amministrativi.
patrimoniale:
Sul piano
diritto al mantenimento
o diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità
o del lavoro prestato
diritto sui beni acquistati con gli utili
o diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di
o trasferimento
amministrativo
Sul piano è poi previsto che le decisioni in merito alla gestione
straordinaria dell’impresa e talune altre decisioni di particolare rilievo sono
adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
È infine previsto che il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli
unanime
altri membri della famiglia nucleare e con il consenso dei familiari già
partecipanti.
Ne consegue che:
a) i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore-datore di
lavoro;
b) i diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa familiare costituiscono
semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore;
c) Gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva
dell’imprenditore. in
Si deve inoltre ritenere che l’imprenditore agisca nei confronti dei terzi
proprio e non quale rappresentante dell’impresa familiare, sicché solo a lui
saranno imputabili gli effetti degli atti posti in essere nell’esercizio dell’impresa
e solo lui sarà responsabile nei confronti dei terzi delle relative obbligazioni
contratte.
Infine, se l’impresa è commerciale (e non piccola) solo il capo famiglia-datore di
lavoro sarà esposto al fallimento in caso di dissesto.
INCAPACE
Non tutti i soggetti possono però partecipare all’impresa commerciale capacità: una
persona incapace non può svolgere un’attività commerciale (minore, interdetto,
inabilitato, minore emancipato) Tutti gli incapaci possono continuare
un’attività commerciale, ma soltanto un soggetto può anche iniziarla attraverso
un’autorizzazione del giudice: minore emancipato (soggetto minorenne, con età
maggiore di 16 anni, che non è più soggetto alla potestà dei genitori).
Riguardo il minore chi decide la continuazione? Se il minore ha ancora i genitori
saranno loro a decidere se potrà continuare l’attività commerciale; invece, nel caso in
cui il minore non abbia i genitori o abbia perso la patria potestà il giudice decide la
continuazione dell’attività in base alle scritture contabili.
LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Le scritture contabili: sono i documenti che contengono la rappresentazione, in
termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione
patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta.
Scritture contabili obbligatorie.
Principio generale: l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili “che siano
richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa”.
obbligatorie
Scritture contabili libro giornale, libro degli inventari e fascicolo
della corrispondenza
libro giornale: registro cronologico-analitico. Operazioni svolte “giorno per
o giorno” nell’ordine in cui sono compiute e non necessariamente il giorno
stesso del loro compimento;
libro degli inventari: registro periodico-sistemico. Deve essere redatto
o all’inizio dell’esercizio e successivamente ogni anno. Ha funzione di
fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore,
chiudendosi col bilancio dello stato patrimoniale e conto economico;
fascicolo della corrispondenza: tutto l’originale di quanto ricevuto e copie
o di quanto stato inviato;
Il rispetto del principio generale impone anche la tenuta di altre scritture contabili
richieste dalla “natura e dimensione dell’impresa”. Ad esempio: libro mastro
(operazione registrate non cronologicamente ma sistematicamente), libro cassa
(contiene le entrate e uscite di denaro) e libro magazzino (entrate e uscite delle
merci).
N.B. Le scritture contabili vanno mantenute per dieci anni salvo condono presso la
sede dell’impresa. Inoltre, devono essere tenute regolarmente, ovvero
devono essere rispettate alcune formalità:
estrinseche: come si presenta la scrittura (numerazione
progressiva di ogni pagina).
intrinseche: eliminare le cattive abitudini mentre si registra una
particolare operazione (mai lasciare spazi in bianco, mai fare
abrasioni, non possono essere stati fatti riporti a margine, si
possono effettuare cancellature)
Due reati in riferimento alle scritture contabili:
banca rotta semplice se fatto con disattenzione (senza dolo);
banca rotta fraudolenta se fatto con intenzione (con dolo).
Efficacia probatoria: in un probabile giudizio possono essere portate le scritture
contabili dai terzi come prova, dunque con valore di esibizione e comunicazione.
Contro l’imprenditore le scritture contabili fanno prova sempre, mentre, a favore fanno
prova solo se sono soddisfatte due condizioni: che siano state regolarmente tenute e
con rapporto giudiziario tra due imprenditori in merito ad una questione avvenuta nel
rapporto tra le due imprese.
La pubblicità delle imprese commerciali
La “pubblicità legale” è l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti
relativi alla vita dell’impresa. In tal modo le relative informazioni sono:
- Rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia);
- Diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza
(pubblicità legale);
Registro delle imprese
Strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società
commerciali. Nasce nel 1942 ma per oltre 50 anni rimane inoperante, trovando
applicazione in un “regime transitorio” previsto dallo stesso Codice civile. La situazione
si sblocca con la legge 29-12-1993 n° 580, contente norme relative al riordino delle
camere di commercio. In particolare, l’art. 8 attua il registro delle imprese, operante a
pieno titolo agli inizi del 1997.
La nuova disciplina può essere così sintetizzata:
a) Il registro delle imprese non è solo strumento di pubblicità legale delle imprese
commerciali. Con la riforma del 1993 esso diventa anche strumento di
informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti, l’iscrizione ad
esso è stata estesa anche agli imprenditori agricoli (con pubblicità legale),
piccoli imprenditori e società semplici (pubblicità notizia);
b) Esso è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio, sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di
provincia (prima cancelleria del tribunale);
c) Infine, è tenuto con tecniche informatiche (x forma cartacea), in modo da
garantire tempestività d’informazione nel territorio nazionale.
registrazioni e depositi
Nel registro delle imprese si fanno . È il soggetto sul quale
ricade l’obbligo di iscrizione (su istanza di parte) a richiedere registrazioni e depositi;
oppure il giudice del registro delle imprese (su ufficio) ordina con decreto (non con
sentenza) l’iscrizione o la cancellazione.
Il registro si divide, per quanto riguarda le iscrizioni, in una sezione generale e in tante
sezioni speciali:
sezione generale: sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali
l’iscrizione ha gli effetti di pubblicità legale. Categoria che non coincide
puntualmente con quella degli imprenditori commerciali. Infatti, si devono
iscrivere anche:
- imprenditori commerciali non piccoli;
- tutte le società eccetto quella semplice (che esercita attività agricola);
- consorzi con attività esterna;
- gli enti pubblici che esercitano attività commerciale prevalentemente;
- le società cooperative;
- il gieie (gruppo europeo di interesse economico)
sezioni speciali che con il tempo si sono arricchite: imprenditore agricolo;
artigiano (annotazione); piccolo commerciante; società semplice.
A queste se ne sono aggiunte altre: start up innovative; PMI innovative; società
che esercitano attività di direzione e coordinamento; ecc.
L’iscrizione è eseguita mediante inserimento dei dati nella memoria dell’elaboratore
elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico per la visione diretta.
L’efficacia delle iscrizioni: se siamo nella sezione generale vi è funzione di pubblicità
legale ma a seconda dei casi ha anche efficacia
dichiarativa, costitutiva o normativa.
Nella dichiarativa vi può essere:
Efficacia positiva: tutto ciò che è stato iscritto si presume conosciuto e pertanto
è opponibile a terzi (presunzione assoluta - iuris et de iure). Una parziale
eccezione a tale regola è tuttavia previsto per le società di capitali: l’opponibilità
diventa piena dopo 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese e durante
tale periodo i terzi sono ammessi a provare di essere stati nell’impossibilità di
aver conoscenza de
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