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Fonti

  • Codice di commercio 1882, che poi è diventato il codice civile del 1942
  • Codice civile 1942
  • Legge fallimentare 1942, che si occupa del diritto della crisi; non è più in vigore dal luglio 2022, al posto di essa si ha il Codice della crisi 2019
  • Costituzione 1948
  • Trattato UE, Direttive (devono essere prima recepite), Regolamenti UE (uguale in ogni stato membro e devono essere subito applicati)
  • TUF (= testo unico finanziario)
  • TUB (= testo unico bancario)
  • Codice del consumo, contiene norme a tutela del consumatore
  • Codice della proprietà industriale

Imprenditore

La definizione di imprenditore è contenuta nell’art. 2082 del Codice Civile; nell’articolo sono contenuti i requisiti minimi per cui un soggetto sia sottoposto alla disciplina dell’impresa.

“E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

L’imprenditore è un soggetto che esercita un’attività di produzione di beni e servizi economica professionalmente in maniera organizzata.

Attività

Si fa riferimento ad un aspetto dinamico; non rientra nel concetto di attività economica il mero (solo) godimento di un bene (proprietà/godimento di beni). Ad esempio la semplice locazione di un appartamento non si può qualificare come attività di impresa nonostante porti un profitto, mentre se oltre alla locazione si offrono altri servizi come la reception o altro si può considerare come impresa.

Il professionista intellettuale fa una consulenza (commercialista, avvocato, …), ovvero offre un servizio: nel codice c’è un divieto che dice il professionista intellettuale non sia imprenditore, cioè non sta esercitando un’attività di impresa, ma in certi casi se c’è un’organizzazione particolarmente strutturata si può considerare come un’attività imprenditoriale nonostante questa previsione.

Economica

L’impresa è un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, quindi produce ricchezza. Si tratta di un’attività per cui è richiesto un metodo economico (economicità oggettiva), con principale obiettivo il pareggio di costi e ricavi; anche se non è a fine di lucro, comunque deve essere condotta con metodo economico.

Economicità non coincide con il concetto di lucratività né del singolo atto né dell'attività d’impresa: non necessariamente l’impresa deve avere uno scopo di lucro, però si deve distinguere il concetto di lucro in senso oggettivo e soggettivo.

  • Lucro in senso oggettivo è l’idoneità, capacità dell’impresa a dare un profitto.
  • Lucro in senso soggettivo riguarda come si va ad impiegare il profitto generato dall’attività d’impresa.

Nella definizione di impresa si considera necessario il lucro oggettivo, mentre non è richiesto il lucro soggettivo, ovvero è irrilevante come vengono utilizzati gli utili. Per essere un’impresa è sufficiente che l’attività possa potenzialmente generare utili, se invece non è in grado allora non sarà un’attività di impresa. Ad esempio le ONLUS e tutto il mondo del terzo settore (no profit) sono imprese che perseguono obiettivi di pubblica utilità senza scopo di lucro.

Professionalmente

Sistematicamente; non si tratta di un’attività occasionale o sporadica, ma stabile. La stabilità non deve essere confusa con il concetto di continuità intesa nel diritto commerciale. L’attività può anche essere stagionale o periodica, ovvero dipende dal periodo di apertura, ad esempio la gelateria.

Le attività isolate, come ad esempio un soggetto che costruisce un edificio, ma non è un imprenditore edile, sono comunque considerate come attività stabili in quanto si protraggono nel tempo nonostante siano circoscritte; non è richiesta la continuità. Si può essere imprenditore anche se l’attività che si svolge non è quella principale.

Organizzata

Ci deve essere un minimo di eterorganizzazione dei fattori della produzione, ovvero coordinamento di fattori della produzione, cioè tra lavoro altrui e capitale che può essere proprio o altrui. Questi fattori della produzione non per forza devono coincidere, ad esempio ci può essere lavoro altrui e capitale proprio.

Non è necessario che ci sia un apparato organizzativo tangibile, che stabilisca le gerarchie. L’impresa automatizzata, come la sala giochi oppure la lavanderia a gettone, non presenta una forza lavoro, ma comunque si tratta di un’attività organizzata. Un altro esempio è il laboratorio orafo: si tratta di un’attività economica organizzata pur mancando di dipendenti (c’è solo l’orafo) e quindi di una struttura organizzativa tangibile.

Produzione o scambio di beni o servizi

Significa che nella maggior parte dei casi l’attività imprenditoriale è destinata al mercato: è sufficiente che si possa riconoscere una potenziale destinazione al mercato dei beni prodotti, ma non è richiesto che i beni siano effettivamente immessi nel mercato (destinazione in potenza). Si può essere imprenditore anche senza avere un interesse a immettere i beni nel mercato, in quanto un’impresa senza clienti o con un unico cliente è comunque un’impresa a cui si applica la disciplina imprenditoriale.

Ad esempio l’impresa per conto proprio è quando un soggetto si costruisce per conto proprio la sua casa, si tratta di un’attività economica che aumenta il patrimonio del soggetto che viene svolta per se stessi, non ci si rivolge al mercato, ma comunque si parla di impresa. Anche chi svolge una professione intellettuale produce un servizio e quindi è considerata come un’attività di impresa.

Esempi di attività di impresa

  • Società calcistiche
  • Case di cura
  • Farmacista titolare di una farmacia
  • Promotore finanziario (se si investe individualmente in borsa non ci si può considerare imprenditori, ma nel momento di cui si offre un servizio ad altri, in questo caso si investe per altri, allora può essere considerata un’attività d’impresa)
  • Istituti scolastici
  • Giornalaio (attività di rappresentanza e intermediazione tra produttore e consumatore)

La norma non fa una distinzione tra attività lecite ed illecite, non si parla liceità. Un’attività illecita è un’attività contraria all'ordine pubblico, norme imperative, uso e a buon costume. Un imprenditore può essere considerato come tale anche se svolge un’attività illecita. Tecnicamente si può andare ad applicare la disciplina dell’impresa anche a chi commercia ad esempio droga, perché lo dice l’art. 2082. Non importa che l’attività sia lecita o meno.

Definizione di imprenditore e lavoratore autonomo

La definizione di imprenditore è importante per distinguere il concetto di imprenditore da quello di lavoratore autonomo. Per capire se si tratta di un lavoratore autonomo oppure un imprenditore bisogna fare riferimento alla definizione dell’art. 2082. Se il soggetto che si sta considerando rispetta i requisiti dell’art. 2082, allora sarà un imprenditore e si deve applicare la sua disciplina.

Il lavoratore dipendente non ha autonomia perché ha qualcuno a cui rendere conto. Il lavoratore autonomo al contrario del lavoratore dipendente è indipendente, ha autonomia, esercita la propria attività in proprio e non c’è eterodirezione nel lavoro e non ha un datore di lavoro; i contraenti del lavoratore autonomo sono i clienti o i committenti.

Esempi di lavoratori autonomi

Il libero professionista è ad esempio il commercialista, ovvero un soggetto che fa consulenza/ presta dei servizi. Gli artisti sono un’altra categoria che viene equiparata al lavoratore autonomo. L’imprenditore non sempre coincide con chi finanzia l’attività; l’imputazione dell’impresa dipende dalla spendita del nome.

Impresa, ditta ed azienda sono tre concetti diversi da non confondere.

  • Impresa: attività economica organizzata che l’imprenditore svolge professionalmente
  • Azienda: complesso di beni per l’organizzazione dell’impresa
  • Ditta: nome che l'imprenditore utilizza per essere riconoscibile nel mercato e competitiva

Ad esempio della Bauli, l’impresa sono i colati da forno, la ditta è Bauli Spa, l’azienda è l’insieme di macchinari, persone, …

Art. 2086 c.c.

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Si tratta di un articolo entrato in vigore da qualche anno; dice che l’imprenditore (non persona fisica) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo e contabile adeguato (standard, non si tratta di una regola) alla natura e dimensioni dell’impresa anche in caso di crisi.

Tipologie di imprenditori

Si possono distinguere diversi tipi di imprenditore in base a:

  1. Attività: agricolo/commerciale
  2. Dimensione: piccolo/medio-grande
  3. Soggetto: impresa pubblica/privata; individuale/collettiva

Le categorie di imprenditori

  • Imprenditore agricolo
  • Imprenditore commerciale
  • Piccolo imprenditore
  • Impresa familiare

Imprenditore agricolo - art. 2135

Se consideriamo l’oggetto dell’attività si possono distinguere l’imprenditore agricolo o commerciale. L’imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina dell’imprenditore, ma ci sono una serie di esoneri:

  • Non è tenuto a tenere le scritture contabili, ma questo è vero solo in parte: è tenuto a tenere tutta la documentazione a fini IVA e quindi i libri contabili devono comunque essere in ordine.
  • Non è possibile chiedere il fallimento: è esonerato dagli strumenti di crisi di impresa.

Esistono questi esoneri in quanto si tratta di un’attività legata ad una serie di rischi biologici, come la siccità, le epidemie, ritmo della produzione, … In ragione di questi rischi, l’imprenditore agricolo gode di molti esoneri dalla disciplina generale.

Consideriamo solo i primi tre commi dell’art. 2135 c.c.

Primo comma

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”

Il legislatore dice che per essere imprenditore agricolo basta anche solo una di queste attività indicate nel primo comma, ma nella realtà solitamente l’imprenditore agricolo ne svolge più contemporaneamente. Nel 2001 c’è stata una modifica della norma: al posto di “bestiame” è stato inserito il termine “animali”: in questo modo si è ampliato il concetto in modo da rientrare maggiormente nella nozione di imprenditore agricolo. Con il termine bestiame si considerava un collegamento degli animali con il territorio, mentre con il concetto di animali no. Il problema si poneva soprattutto per questo motivo per gli allevamenti industrializzati.

Secondo comma

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”

È stato introdotto successivamente questo comma in linea con il trend degli altri paesi. Con ciclo biologico si parla contemporaneamente di vegetali, ma anche animali. Quando si parla di cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la norma dice che si ha attività imprenditoriale agricola solo quando si va ad intervenire nel ciclo biologico delle piante o animali al fine di stimolarne la crescita, oppure di produrre certi beni/prodotti. L’attività dell’imprenditore agricolo ha sempre a che fare con l’elemento vita. L’intervento dell’imprenditore deve essere fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

Il solo intervento di raccolta non è considerato come attività agricola, perché non interviene nello sviluppo del ciclo biologico; con intervento di raccolta si parla ad esempio di raccolta di funghi o di tartufi. Se un soggetto si occupa di una sola fase del ciclo biologico, ma se si tratta di una fase necessaria, per cui senza non si completa il ciclo biologico, allora si può considerare come attività agricola. Ad esempio gli allevatori che si occupano solo dell’ingrasso degli animali e quindi non li ‘trattano’ dalla nascita. Ci deve essere un’evoluzione tra le fasi precedenti e le fasi a seguito dell’intervento dell’agricoltore. Con fase necessaria si intende una fase autonoma: dal mercato si otterrà un compenso dovuto dallo sviluppo del ciclo biologico. L’acquisto e la vendita di una pianta o animale non è considerata un'impresa agricola, non basta. Non sono considerate imprese agricole gli allevamenti di microrganismi o batteri, perché il collegamento con il fondo viene meno; l’allevatore non è semplicemente un soggetto che genera vita.

La definizione di imprenditore agricolo non è legata a concetti di importanza economica; non si considerano criteri dimensionali, ma il criterio è l’oggetto.

Esempi di imprese agricole

  • Cultura funghifera
  • Chi produce semi
  • Vivai
  • Produzione di vegetali non diretti all’alimentazione
  • Pesca professionale
  • Allevamenti di cani o gatti (ma con determinate caratteristiche)
  • La caccia invece non è un’attività agricola

Terzo comma

“Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Questo comma definisce quali sono le attività connesse; sono attività connesse a quelle principali e per cui sono qualificate come agricole e non si applichi la disciplina dell’imprenditore commerciale che è più pesante.

Esistono due tipi di connessione:

  • Soggettiva: le attività del terzo comma sono esercitate da chi svolge già un'attività principale e quindi si ritengono connesse ad esse; si svolgono già attività agricole principali e queste sono legate alla principale.
  • Oggettiva: le attività indicate dal terzo comma hanno per oggetto prodotti ottenuti dall’attività principale o mediante l’utilizzo delle stesse risorse o macchinari dell’attività principale.

Imprenditore commerciale - art. 2195

La rubrica dell’articolo è imprenditori soggetti a registrazione.

“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi: rievoca le imprese edilizie, tessili, ecc. Con il termine industriale, il legislatore voleva distinguerle da quelle agricole. Si è discusso a lungo se queste imprese dovessero prevedere una trasformazione della materia in fase di attività. Con il tempo si è affermato il principio per cui basta il trattamento di una materia prima nell’esercizio di un’attività economica organizzata. In questa categoria rientrano anche quelle imprese che offrono dei servizi, come ad esempio le case di cura, gli istituti scolastici, ristoranti. L’attività come quella del leasing non rientra in questa categoria perché non è un'attività industriale.
  2. Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni: l’esempio tipico è quello del farmacista o tabaccaio, in quanto non producono, ma rivendono facendo intermediazione.
  3. Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  4. Un'attività bancaria o assicurativa: raccolta del risparmio ed erogazione del credito.
  5. Altre attività ausiliarie delle precedenti: imprese che direttamente o indirettamente possono agevolare l’attività delle altre imprese. Ad esempio l’agente di commercio, il promotore finanziario, il mediatore.

Questa elencazione non è tassativa, perché non è detto che esaurisca tutte le categorie di imprenditori.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daisy2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pasquariello Federica.
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