Storia di diritto medievale e moderno
Anno accademico 2022/2023
Indice degli argomenti:
- Pag. 1: Dall'età tardo-antica all'alto Medioevo
- Pag. 4: L'età del diritto comune nell'Europa continentale (Medioevo)
- Pag. 9: Venezia fra il XIII e il XVIII secolo
- Pag. 10: Lo Ius Mercatorum
- Pag. 11: La crisi del sistema di diritto comune: l'età moderna
- Pag. 16: Parentesi sul sistema di Common Law
- Pag. 21: Il pensiero giuridico moderno: il giusnaturalismo
- Pag. 25: Il pensiero giuridico moderno: l'illuminismo
Dall'età tardo-antica all'alto Medioevo
Società e diritto (fonti e giustizia)
Non esiste ancora lo stato come lo intendiamo noi; ci sono imperi:
- Impero romano si divide
- Impero ottomano
- Impero carolingio (Sacro Romano Impero)
N.B. La parola impero varia accezione nella storia. Durante l’età tardo-antica richiama all’Impero Romano, e alla caduta di questo grazie a Carlo Magno durante l’Alto Medioevo richiama al Sacro Romano Impero (pilastro fondativo del diritto comune).
Età tardo-antica
Teodosio II e Giustiniano: A questi due imperatori si riferiscono i due Codex Teodosiano e Giustinianeo.
- Codex Teodosiano: raccolta di 16 libri di tutte le costituzioni imperiali generali fin dall’età di Costantino. Fu applicato sia in Oriente che in Occidente ma alla morte di Teodosio II cadde in desuetudine in Occidente, rimanendo in uso solo in Oriente fino al 1000.
- Codex Giustinianeo: parte del Corpus Iuris Civilis, raccoglie le costituzioni imperiali generali. Il Corpus Iuris Civilis è il cuore normativo del diritto comune. Ebbe invece una modesta fortuna nel periodo in cui fu emanato, cadendo in desuetudine in Occidente alla morte di Giustiniano e rimanendo solo come punto di riferimento (non come effettivo diritto vigente) in Oriente fino alla caduta di Costantinopoli. Anche in vita Giustiniano faticò ad applicarlo in Occidente.
Il Corpus Iuris Civilis non riesce a penetrare nei territori sotto il controllo delle popolazioni germaniche, che avevano una diversa tradizione giuridica. Il diritto giustinianeo si basa sulla lunghissima tradizione del diritto romano che ha definito il sistema di potere dell’impero: l’imperatore produce il diritto raccogliendo quello passato e producendone di nuovo tramite le costituzioni + la giustizia è esercitata in nome dell’imperatore tramite soggetti vicini e fedeli a lui + diritto consuetudinario (ruolo secondario in età tardo-antica).
N.B. Anche il termine codice modifica il proprio significato nella storia. La parola Codex nasce per indicare la modalità di rilegatura di un testo, non ne identificava il contenuto.
Regni germanici
Le popolazioni barbariche hanno una tradizione giuridica molto diversa da quella romana; non c’è un imperatore: in alcune aree le popolazioni sono più strutturate, in altre più frammentate. Si tratta in qualsiasi caso di gruppi, comunità e stirpi tenute unite da legami di sangue e che giungono nell’Europa continentale migrando, non sono autoctone. Portano con loro il proprio diritto che è soggettivo, non territoriale: con ciò si intende che il diritto da applicare è quello di appartenenza della stirpe del soggetto, e non sul diritto del territorio in cui ci si trova. Inoltre il diritto delle popolazioni barbariche è consuetudinario ed orale. Anche queste popolazioni assimilano la scrittura e iniziano ad avvicinarsi alle culture dei popoli vicini e dei popoli vinti, entrandoci anche in contrasto. Inizialmente i barbari tenevano completamente distinto il proprio diritto da quello dei popoli vinti (ai barbari si applica il proprio diritto, ai romani si applica il diritto romano → criterio soggettivo), ma gradualmente si ha un contatto fra i due. Inizia a configurarsi un nuovo diritto nascente dalla commistione fra diritto barbaro e diritto romano (diritto romano-barbarico) In cui la lingua latina si configura come lingua scritta utilizzata anche dai barbari. Si tratta di un processo spontaneo, non imposto da nessuna delle parti.
Alto Medioevo
Età carolingia
Carlo sale al trono nel 768 d.C. e regna per 40 anni, conquistando gran parte dell’Europa centro occidentale, preparando l’aera in cui, dalla notte di Natale dell’800 (durante la quale si fa incoronare dal papa Leone III), eserciterà il potere imperiale sul nuovo Sacro Romano Impero.
- Sacro: grazie all’incoronazione da parte del Papa, l’impero assume una connotazione sacrale.
- Romano: richiama la tradizione dell’Impero Romano al fine di legittimare il suo potere.
- Impero: definisce la struttura di esercitazione del potere.
I consoli sono i soggetti responsabili dell’amministrazione del territorio grazie al potere militare, civile e di giustizia a loro affidato a vita dall’Imperatore. I consoli si affidavano agli scabini (giudici) e ai missi dominici (fiduciari del sovrano). Carlo Magno emette i capitolari, testi scritti in latino attraverso i quali l’imperatore disciplina questioni specifiche. I capitolari non abrogano le norme pre esistenti ma si sovrappongono solo a queste. Se inizialmente l’impronta romana è ancora ben presente, pian piano si fa più invadente la nuova produzione imperiale.
Età del feudo e delle consuetudini
La struttura sociale caratterizzante l’alto medioevo era basata sul sistema feudale. Il suddito/contadino attraverso il suo lavoro, pagando il feudatario, si assicurava la protezione di questo. Questa società si basava su rapporti di obbedienza, rispetto e sottomissione nati in modo spontaneo che si consolidano grazie alla consuetudine. Grazie ai Libri Feudorum ci sono pervenute queste consuetudini. Il feudo è dunque l’istituto che individua il rapporto personale di fiducia fra colui che è sottomesso e colui che gli è sopra. Il feudo, in assenza di organi in grado di far valere le regole di convivenza comune, si rivela strumento utile poiché rispecchia due interessi:
- Chi sta sopra può esercitare una certa sfera di potere a livello territoriale, sfruttando anche il lavoro di chi sta sotto.
- Chi sta sotto è protetto da chi sta sopra e la possibilità di sfruttare beni dati da chi sta sopra (terreni, bestiame…).
Natura personale del rapporto inizia ad affievolirsi: gradualmente i benefici del rapporto feudale diventano ereditari → la società diventa immobile. Esistono vari ordini di giudici, che hanno procedure e competenze diverse:
- Giudici nominati dall’imperatore: si occupano delle questioni più gravi
- Organi di giustizia ecclesiastici
Nel quotidiano c’erano soggetti, legati ai feudatari, che facevano valere i rapporti feudali. È quindi il feudatario stesso ad avere la giurisdizione. Anche la giustizia si regola quindi sulla consuetudine. La consuetudine di questo periodo ha comunque come base il diritto romano ed il diritto romano-barbarico. L’influsso romano porta il diritto ad assumere, anche nei regni di origine barbarica, un criterio territoriale e non più personale. La tradizione romana torna quindi ad assumere una certa rilevanza grazie all’affermarsi delle consuetudini e della loro resa per iscritto (tendenza romanizzante del diritto, XI-XII secolo). Questa riemersione del diritto romano ci è trasmessa dagli atti notarili, in cui ci sono riferimenti espliciti al diritto romano. A questo fenomeno si aggiunge la tendenza di studiare e trascrivere i testi normativi, ed emerge una nuova cultura giuridica medievale. Alcuni di questi testi:
- Expositio ad librum papiensem (Pavia, 1070): commentario ad una raccolta di editti capitolari per gran parte longobardi. I commenti sono opinioni di giuristi riferite a norme longobarde ma che utilizzano riferimenti espressi al Corpus giustinianeo; questi riferimenti non sono solo funzionali all’interpretazione, ma anche indicati come fonte di diritto in caso di lacune → Il Corpus ha valore di legge generale. Possiamo affermare che in questo periodo nasce una scienza giuridica che studia e applica il Corpus Iuris Civilis, avviando il diritto comune.
L’età del diritto comune nell'Europa continentale (Medioevo)
Società: frammentata, no stato ma impero
(percepito poco dalla popolazione); il potere è ripartito in modo gerarchico attraverso una catena di rapporti di potere → feudo
Cultura
Intrisa di cristianesimo; ogni soggetto si sente parte di un ordine universale per cui ogni creatura è orientata verso un obiettivo ultimo e unico identificabile nello stesso Creatore. Ciascuno opera per compiere il proprio destino e il disegno universale, vivendo nel ruolo che la società gli da sin dalla nascita → società corporativa = come un organismo in cui ogni soggetto deve muoversi secondo la propria funzione specifica. Questo corpo si struttura a livelli, dal più ampio (impero) al più piccolo (famiglia) ci sono più livelli di corpi (comuni, corporazioni lavorative, scholae…) per cui il soggetto si percepisce in quanto appartenente a diversi corpi.
Diritto
Ha come fondamento l’ordine divino della creazione; la giustizia è identificata con la natura, che a sua volta è identificata con Dio. "Tutti gli organi della società sono indispensabili e, quindi, il potere è Aristotele: per sua stessa natura ripartito tra i vari corpi sociali". Per la struttura sociale di questo periodo ogni corpo sociale deve avere la sua autonomia (iurisdictio), più o meno ampia; il governo deve solo mantenere l’armonia fra i diversi corpi (giustizia), l’ordine universale che viene a corrispondere con l’ordine sociale e politico oggettivamente stabilito. In questo contesto si sviluppa il diritto comune o ius commune.
Caratteristica principale del diritto comune
- Unifica le varie fonti del diritto (giustinianeo, canonico, diritti locali) → tendenza ad uniformare i vari ordinamenti presenti in Europa. Questa tendenza si sviluppa grazie a:
- L’ideale dell’impero: sorto con l’obiettivo di ancorarsi e legittimarsi all’ideale dell’Impero Romano, che conferisce unità. Per l’uomo medievale il Sacro Romano Impero è prosecuzione naturale dell’Impero Romano, senza fratture o discontinuità. Il diritto che si vuole utilizzare è quindi quello romano.
- Il cristianesimo è l’unità religiosa europea e possiede un proprio diritto, il diritto canonico.
- Rappresenta un oggetto unico del discorso giuridico europeo e tratta quest’oggetto secondo metodi e stili di ragionamento comuni → omogeneità della formazione culturale dei giuristi, che fa da collante per mantenere l’unità del diritto. Questa omogeneità si sviluppa grazie a:
- Utilizzo del latino come lingua comune universalmente usata per la cultura scritta.
- Assunzione della tradizione letteraria romana come orizzonte di riferimento.
- Formazione metodologica comune, con la lettura dei manuali di logica e retorica.
Scuole giuridiche medievali a confronto
Studio del diritto in ambito universitario. Corpus Iuris Civilis e testi del diritto canonico sono considerati in questo periodo testi sacri per la loro auctoritas. In particolare il Corpus giustinianeo si stava riscoprendo in questi anni (X - XI sec.), portando un nuovo interesse per i sui contenuti e la sua forma.
Scuola dei glossatori (Bologna, XII-XIII sec.)
I primi studiosi del Corpus furono i glossatori. Questa scuola nasce in modo spontaneo dall’interesse reciproco dei maestri di insegnare e degli allievi di conoscere il diritto. Nello studiare il Corpus avevano totale fedeltà al testo; il loro obiettivo era fare un’esegesi (spiegazione senza interpretazione = chiarire il significato letterale) dell’opera per studiarla, non trarne norme applicabili. Lo studio era svolto nelle aule della scuola ed affidato alla dialettica; al termine della spiegazione i glossatori appuntavano le loro spiegazioni e note nella glossa: spiegazione appuntata a mano intorno al testo originale (marginale) o tra le righe (interlineare). Si pensa che il primo esponente sia stato Irnerio. Gradualmente si sviluppano nuovi strumenti di studio che portano lo studioso ad intervenire all’interno del testo; si passa da un’analisi rigorosa e specifica ad un ragionamento più astratto e organico: si diffondono le summe, trattazioni sintetiche, il casus, strumento didattico attraverso il quale il docente esponeva un caso concreto da cui sviluppare un ragionamento, che si evolve nelle quaestiones, casi controversi che venivano raccolti e diventavano oggetto di studio. Al termine degli studi lo studente era doctor sia di diritto romano che canonico. Ultimo esponente fu Accursio, che realizzò una raccolta delle principali glosse della scuola chiamata Magna Glossa (1240). Al termine del XIII si sviluppano nuove scuole ma non per questo il metodo della glossa cessa di avere importanza: anzi si inizia a studiare non più il solo testo del Corpus ma anche gli appunti dei glossatori. Esponenti: Bartolo da Sassoferrato e Ubaldo degli Ubaldi.
Scuola dei commentatori (XIII-XV sec.)
I testi di studio rimangono gli stessi; questa scuola si sviluppa grazie ad un mutamento del contesto storico e degli strumenti logici utilizzati dai giuristi: si afferma l’istituzione del Comune, unità territoriale dotata di una propria struttura di potere e organizzazione, dando vita ai diritti locali (iura propria, possono essere prodotti anche da corporazioni o altri corpi intermedi) specialmente attraverso gli statuti: testi che racchiudono i vari aspetti della vita comunale. Per le lacune rinviavano agli statuti della città di riferimento (una specie di capoluogo) e se ancora necessario il diritto comune. Sono piccoli codici in cui le nuove comunità politiche particolari fissano in norme il proprio libero assetto costituzionale ed amministrativo, le proprie procedure giudiziarie, le proprie regole di diritto privato… Lo statuto esprime l’autonomia che ciascun ordinamento particolare rivendica nei confronti del diritto comune (romano) del quale, tuttavia, riconosce la superiore autorità di intervenire nel caso di lacune. Questa nuova realtà porta i giuristi a riflettere su determinate problematiche portate dal particolarismo giuridico → è necessario un intervento attivo dei giuristi sulle fonti del diritto. I commentatori hanno un approccio realista e razionalista, operando un’interpretazione del testo che sia funzionale alle problematiche del tempo; gli strumenti adottati sono più di sintesi ed elaborazione che di analisi, con il fine di adattare il testo al presente. Il problema principale era coordinare le fonti che portavano a conflitti fra disposizioni concorrenti → serviva un sistema unitario. L’espressione ius commune identifica proprio la concezione che la scienza giuridica medievale si costruì proprio a questo scopo.
Strumenti della scolastica tomistica
Nasce grazie a San Tommaso d’Aquino, teologo che riscopre la filosofia di Aristotele utilizzando la ratio per indagare la realtà rispettando però le verità di fede. Gli strumenti della logica che vengono sfruttati anche dai commentatori sono:
- Opposizione fra lettera e spirito della legge.
- Strumenti dell’interpretazione logica, ratio legis e sua sistematizzazione attraverso definizione, divisione e analogia. Interpretazione di tipo sintetico, non analitico → nascono nuovi concetti, modelli di ragionamento… dando vita alla dottrina o dogmatica giuridica.
Sono le interpretazioni ormai le nuove fonti delle norme, dal diritto in atto si desume la regola (ragionamento induttivo = dal particolare al generale).
Strumenti della dialettica (arte della discussione)
Mira alla verifica attraverso il contraddittorio e a discutere di argomenti incerti. L’importante è trattare la discussione attraverso argomenti tratti dal vero ma che contemplano punti di vista diversi attraverso l’Ars inventendi (o topica): capacità di trovare gli argomenti che sono base della discussione. Era utile lo strumento delle contraddittorie, cioè l’utilizzo di argomenti contrapposti. L’approccio delle scholae era interdisciplinare, per cui i giuristi si formavano studiando anche campi della conoscenza diversi; la pratica della discussione libera e generalizzata aiutava a sviluppare il carattere argomentativo del discorso giuridico. Parlare del diritto diviene un compito difficile, dotato di regole logico-dialettiche da rispettare seguendo un determinato metodo. È quindi necessario un addestramento teorico svolto nelle università europee. Il potere dei giuristi si amplia ed è riconosciuto. Grazie a questi nuovi strumenti i commentatori riescono dunque a sviluppare nuove teorie per spiegare come tutti gli ordinamenti vigenti nel periodo possono essere unificati e legittimati.
- Teoria della naturalità del diritto: Teoria legata al concetto di iurisdictio. Nasce il problema di trovare un diritto universale e quindi di individuare l’origine di legittimazione dei poteri diffusi sul territorio, e per cui potevano emanare norme giuridiche. Si arriva a pensare che il potere non ha una giustificazione basata su un’autorità superiore, ma ha una base naturale indipendente dalle fonti dell’autorità in cui si estrinseca. C’è una necessità naturale di darsi delle regole, è evidente che le comunità umane, ad esempio i Comuni, sono nate spontaneamente; per questo è giusto che si diano da soli, senza la necessità di autorizzazioni, un regolamento anch’esso naturale.
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