Capitolo primo: la definizione
1. Raphael Lemkin: biografia e formazione intellettuale
Raphael Lemkin nasce nel 1901 a Bezwodne, piccolo villaggio della Polonia nordorientale, in una famiglia ebraica in cui la madre, insegnante seguace del metodo pedagogico di Pestalozzi, trasmette al figlio una solida impronta etica e intellettuale. A dieci anni si trasferisce con la famiglia a Wo■kowysk, vicino a Bia■ystok, città in cui gli ebrei rappresentano la metà della popolazione.
Durante la prima guerra mondiale la sua regione è occupata dai tedeschi: nel 1918, durante la ritirata tedesca, insieme ad altri giovani partecipa a gruppi di sabotaggio per disarmare i soldati in fuga; due anni dopo viene leggermente ferito in uno degli scontri militari in cui il maresciallo Pi■sudski ricaccia l'Armata rossa dalla Polonia orientale. Quest'esperienza consolida per tutta la vita in Lemkin un forte sentimento anticomunista.
Nel 1920 inizia a frequentare l'Università di Leopoli (oggi L'viv) con corsi di filologia, in una città al centro di violenze antisemite spesso mascherate come azioni contro i bolscevichi. A spingerlo verso gli studi giuridici è un processo che si svolge a Berlino nel giugno 1921: l'imputato è Soghomon Tehlirian, un giovane armeno che tre mesi prima ha assassinato Tal■t Pa■a, il leader del triumvirato ottomano ritenuto principale responsabile del massacro e della deportazione degli armeni nel 1915, condannato a morte in contumacia da un tribunale di Istanbul ma fuggito in Germania.
Tehlirian confessa di avere agito su «mandato» della madre, del fratello e dell'intero popolo armeno. Il suo avvocato Gordon imposta la difesa sulla «tempesta emotiva» scatenata dalla vista di Tal■t, chiedendo ai giurati di pensare alla sopraffazione dei ricordi nella spinta improvvisa che lo aveva condotto all'omicidio. In due giorni il processo si chiude con il verdetto di «non colpevole». Lemkin è sconvolto: un assassino confesso viene assolto, mentre il mandante di un intero genocidio era rimasto impunito. Da quel momento la sua vita intellettuale si orienta verso il problema dell'impunità dei crimini di massa.
Dopo aver studiato diritto a Leopoli e a Varsavia, tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta partecipa a numerose conferenze internazionali di giuristi, tra cui quella di Madrid del 1933 sul delitto di terrorismo. Colpito dalla prima ondata di fughe di ebrei dalla Germania e dal massacro di assiri cristiani in Iraq, propone di inserire nella lista dei crimini internazionali quelli di «barbarie» — atti di sterminio diretti contro collettività etniche, religiose o sociali per qualunque motivo — e di «provocazione di catastrofi». Questa proposta non trova ascolto, ma costituisce il nucleo concettuale di tutto il suo pensiero successivo.
2. La genesi del termine «genocidio»: Axis Rule in Occupied Europe (1944)
Con l'invasione nazista della Polonia nel settembre 1939, Lemkin fugge attraverso la Lituania e la Svezia; nel 1941 arriva negli Stati Uniti su invito del professor Malcolm McDermott della Duke 3University. Viene a sapere dell'occupazione nazista della Polonia orientale, dove vivono tutti i suoi parenti: quarantanove membri della sua famiglia moriranno nella Shoah. Nell'estate del 1942 inizia a lavorare per il Board of Economic Warfare a Washington, raccogliendo sistematicamente tutti i documenti ufficiali nazisti — leggi, ordinanze, decreti — per comprendere il tipo di dominio che la Germania sta cercando di imporre in Europa.
È nell'opera che pubblica alla fine del 1944 — quasi settecento pagine — intitolata Axis Rule in Occupied Europe, che compare per la prima volta il termine genocidio: derivato dal greco genos (razza, tribù) e dal latino cidere (uccidere), analogamente a tirannicidio, omicidio, infanticidio. La definizione è: «la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico». Ma la concezione di Lemkin è assai più ampia della semplice uccisione fisica: il genocidio comprende la distruzione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, del sentimento nazionale, della religione e dell'esistenza economica del gruppo.
Quello che chiamerà «genocidio culturale» è parte integrante del fenomeno. Il genocidio è per Lemkin un processo in due fasi: prima la distruzione del modello nazionale del gruppo oppresso; poi l'imposizione del modello nazionale dell'oppressore. La «New York Times Book Review» dedica la copertina al «Moloch» del XX secolo raccontato nel libro; il «New York Times» lo giudica «indispensabile per gli studiosi, gli storici e le autorità delle Nazioni Unite».
Tra la primavera e l'estate del 1943, mentre Lemkin sta completando il suo libro, Jan Karski — diplomatico polacco entrato nel ghetto di Varsavia con la stella di David e nel campo di Izbica come testimone diretto dei convogli verso i campi di sterminio — incontra il ministro degli Esteri britannico Eden e il presidente Roosevelt implorando di intervenire per salvare gli ebrei d'Europa. Non viene creduto. Szmul Zygielbojm, membro del governo polacco in esilio a Londra, non viene creduto nemmeno dal giudice Frankfurter. Di fronte a questa incomprensione si suicida nel giugno 1943 lasciando una lettera al «New York Times»: «Con la mia morte voglio esprimere la mia più forte protesta contro l'inattività con cui il mondo sta osservando e permettendo lo sterminio del popolo ebraico».
3. Norimberga: il genocidio nell'accusa, la sua assenza nella sentenza
Nel 1945 Lemkin viene inviato a Londra per aiutare il procuratore Robert Jackson a stendere l'atto d'accusa del Tribunale Militare di Norimberga, istituito il 2 agosto 1945. Il Tribunale stabilisce che ogni paese vincitore (USA, URSS, Gran Bretagna, Francia) nomini un giudice e un pubblico ministero. L'atto d'accusa del 18 ottobre 1945 prevede quattro categorie criminali: cospirazione, crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità.
È nell'accusa di crimini di guerra — al punto A, «uccisione e maltrattamento della popolazione civile dei o nei territori occupati» — che compare per la prima volta la parola coniata da Lemkin: «Hanno condotto un genocidio deliberato e sistematico, vale a dire lo sterminio di gruppi razziali e nazionali, contro le popolazioni civili di alcuni territori occupati al fine di distruggere particolari razze e classi di persone e gruppi nazionali, razziali o religiosi, in particolare ebrei, polacchi, zingari e altri». Anche il pubblico ministero britannico Sir David Maxwell Fyfe e il francese Champetier de Ribes usano il termine nei loro interventi. 4
Nonostante questi richiami espliciti, il crimine di genocidio non compare nella sentenza finale del 1° ottobre 1946. La vera novità giuridica di Norimberga fu la categoria dei «crimini contro l'umanità»: omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione o altro trattamento inumano della popolazione civile, o persecuzione su base politica, razziale o religiosa.
Lemkin criticava il fatto che i crimini di guerra e contro l'umanità fossero stati esclusi dall'imputazione di cospirazione (rimasta solo per i crimini contro la pace), impedendo di perseguire gli atti criminali nazisti commessi prima del settembre 1939. Fu tuttavia soddisfatto quando la Law No. 10 del Control Council alleato (20 dicembre 1945) permise di svolgere i successivi processi a sospetti criminali senza evidenziare un legame tra i crimini contro l'umanità e la guerra di aggressione.
I crimini contro l'umanità e i crimini di guerra incarnavano i due differenti concetti per la protezione delle minoranze: quello del «gruppo» — alla base della Convenzione del genocidio del 9 dicembre 1948 — e quello dei diritti umani di ogni persona — alla base della Dichiarazione universale del 10 dicembre 1948.
4. Il percorso verso la Convenzione: negoziati e compromessi (1945–1948)
Dall'esclusione del genocidio dalla sentenza di Norimberga, Lemkin si concentrò sulla costruzione di un trattato internazionale. La sua azione lobbistica fu straordinaria: John Humphrey, direttore della divisione diritti umani dell'ONU e artefice della Dichiarazione universale, ricordò che «nessuno nella storia delle Nazioni Unite aveva condotto una tale pressione individuale come Lemkin. Si poteva vederlo ovunque nelle sale dei comitati e, per unanime consenso, gli erano concessi privilegi negati ad altri».
Lemkin si rivolse ai delegati di Panama e Cuba, ottenendo l'appoggio per una risoluzione che impegnasse l'ONU a studiare il genocidio. L'11 dicembre 1946 l'Assemblea generale approvò la storica risoluzione 96(I): «Genocidio è la negazione del diritto all'esistenza di interi gruppi umani [...] contraria alla legge morale e allo spirito e agli obiettivi delle Nazioni Unite». La risoluzione dichiarava il genocidio crimine di diritto internazionale e invitava gli stati a promulgare la necessaria legislazione.
Nel 1947 l'ECOSOC sottopose la questione al Segretariato per i diritti umani, che invitò tre esperti — Lemkin, il francese Henri Donnedieu de Vabres e il romeno Vespasian Pella — a formulare la convenzione. La prima discussione mostrò divergenze anche tra questi pochi esperti: Lemkin voleva esplicita la distinzione tra genocidio «fisico» e «culturale», che de Vabres e Pella ritenevano difficilmente identificabile.
Un'altra questione riguardava i gruppi politici: la risoluzione 96(I) li includeva, ma trovavano forte opposizione — in particolare da Sir Hartley Shawcross, pubblico ministero britannico a Norimberga, che sosteneva mancassero della «persistenza» degli altri gruppi e che la Convenzione non poteva rischiare il fallimento su idee così divisive.
Nel 1948 la discussione nel Comitato ad hoc — composto da delegati di Cina, Francia, Libano, Polonia, Russia, Stati Uniti e Venezuela — si concentrò sui punti più controversi. Lemkin ottenne l'appoggio pubblico di Édouard Herriot, il conte Folke Bernadotte, Aldous Huxley, François Mauriac, Gabriela Mistral. L'inclusione dei gruppi politici fu approvata per un solo voto; il genocidio culturale fu eliminato per 25 voti a 16, malgrado il delegato pakistano Begum Shaista Ikramullah (la prima donna musulmana con un dottorato a Londra) avesse mostrato come genocidio fisico e culturale fossero complementari.
Il 30 aprile 1948 il comitato approvò il documento: Cina, Francia, 5Libano, USA e Venezuela a favore; Polonia astenuta; URSS contraria. Lemkin avviò poi un negoziato segreto con ogni missione diplomatica basato su tre compromessi: cancellazione dei gruppi politici, limitazione del genocidio culturale ai soli atti di violenza, questione del tribunale internazionale da risolvere nel tempo.
Il 5 ottobre 1948 il Comitato giuridico esaminò la bozza definitiva: si approvò l'inserimento dei gruppi etnici, si introdusse la distruzione «in tutto o in parte», si accolse la proposta venezuelana della frase «in quanto tali» affiancata all'elenco dei gruppi colpiti. Il 9 dicembre 1948 — un giorno prima della Dichiarazione universale dei diritti umani — l'Assemblea generale approvò all'unanimità la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.
L'India fu il primo paese ad approvarla. La Gran Bretagna, dopo un primo voto di astensione, fu costretta a fare retromarcia sull'onda della protesta di ventotto organizzazioni umanitarie. La Convenzione entrò in vigore il 12 gennaio 1951. Nel 2019 l'avevano ratificata centocinquantadue stati; gli USA solo nel 1988, la Svizzera nel 2000, la Serbia nel 2001. Lemkin morì nel 1959, quasi dimenticato, dopo aver dedicato gli ultimi anni della sua vita a fare pressione su ogni governo perché ratificasse la Convenzione.
5. Il testo della Convenzione: analisi degli articoli fondamentali
La Convenzione si apre con un preambolo che riconosce che il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità in tutte le epoche storiche. L'Art. I stabilisce che il genocidio, sia in pace che in guerra, è un crimine di diritto internazionale che le Parti si impegnano a prevenire e punire — slegandolo esplicitamente dal contesto bellico, a differenza dei crimini contro l'umanità di Norimberga.
L'Art. II — cuore della Convenzione — definisce il genocidio come uno dei seguenti atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
- Uccisione di membri del gruppo;
- Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale;
- Sottoposizione deliberata a condizioni di vita intese a provocare la distruzione fisica totale o parziale;
- Misure miranti a impedire le nascite;
- Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro.
L'Art. III elenca gli atti punibili: il genocidio stesso, la cospirazione, l'incitamento diretto e pubblico, il tentativo, la complicità. L'Art. IV afferma la punibilità di «governanti costituzionalmente responsabili, funzionari pubblici o individui privati» — nessuna immunità per rango. L'Art. V impone alle Parti di emanare la legislazione interna necessaria. L'Art. VI prevede il giudizio da parte del tribunale territoriale dello stato o di un tribunale penale internazionale.
L'Art. VII esclude il genocidio dai reati politici ai fini dell'estradizione. L'Art. VIII permette a ogni Parte di chiamare gli organi ONU ad agire. L'Art. IX deferisce alla Corte internazionale di giustizia le controversie tra stati, comprese quelle sulla responsabilità di uno stato per atti di genocidio.
L'elemento strutturale fondamentale è il dolus specialis: l'intenzione specifica di distruggere il gruppo in quanto tale. Non basta che le vittime appartengano a un gruppo; l'autore deve agire mosso dalla volontà di distruggerlo come collettività. Questo requisito distingue il genocidio sia dai crimini di guerra sia dai crimini contro l'umanità, e rende storicamente difficilissima la sua prova in sede giudiziaria. La formula «in tutto o in parte» apre la possibilità di qualificare come genocidio anche la distruzione parziale, purché quella parte sia «sostanziale» — criterio poi elaborato dalla giurisprudenza internazionale. 6
6. I dibattiti attorno alla definizione: lacune, critiche e giurisprudenza
La definizione è stata oggetto di critiche articolate fin dalla sua adozione. La principale riguarda l'esclusione dei gruppi politici: la pressione dell'URSS — che temeva un'applicazione retroattiva alle proprie politiche di repressione — portò alla loro esclusione. Questa lacuna limita enormemente la portata: i massacri di oppositori politici, i gulag, le campagne di terrore ideologico e le vittime dei regimi latinoamericani sfuggono alla definizione giuridica.
Il professor de Vabres aveva a suo tempo sostenuto che escludere i gruppi politici significherebbe giustificare il genocidio nei loro confronti; ma prevalse la tesi di Shawcross sulla mancanza di «persistenza» di questi gruppi.
Una seconda critica investe l'esclusione del genocidio culturale: la distruzione sistematica della lingua, della tradizione, della cultura di un gruppo senza ucciderne i membri non rientra nella Convenzione. Questo punto è tornato di rilievo con la questione dei popoli indigeni e delle politiche di assimilazione forzata (scuole residenziali per bambini indigeni in Canada e Australia).
Una terza questione riguarda la soglia del «in tutto o in parte»: la giurisprudenza ha stabilito che anche la distruzione parziale può bastare, se intenzionale e diretta a una parte «sostanziale». Nel caso Srebrenica (ICTY, processo Krsti■ 2001), il tribunale considerò la distruzione di 8.000 uomini bosniaco-musulmani come parte sostanziale del gruppo nell'area geografica.
Un quarto problema è la lista chiusa dei quattro gruppi: la distinzione tra nazionale, etnico, razziale, religioso è spesso arbitraria nella realtà storica. La giurisprudenza ha privilegiato la prospettiva del perpetratore: il gruppo è protetto se il perpetratore lo trattava come tale. 7
Capitolo secondo: la legge e la realtà: dai tribunali al diritto internazionale
1. La Convenzione tra paradigma storico e modello astratto
Con la Convenzione del 1948 si ha finalmente una definizione precisa di un crimine la cui parola è stata inventata da così poco tempo. Ci vorrà tuttavia del tempo perché essa entri in funzione e ancora di più perché la maggioranza delle nazioni la riconosca come parte fondamentale del nuovo diritto internazionale nato a Norimberga.
Per diversi decenni la Convenzione rimase in un limbo giuridico: la sua possibile attuazione era rinviata sia alla ratifica di venti nazioni, sia alla creazione di un tribunale internazionale che non sembrava in realtà interessare alcuno. Nel frattempo la sua presenza si affiancava strumentalmente alla guerra fredda — una guerra prevalentemente ideologica e propagandistica — con accuse di genocidio tra USA e URSS.
Le accuse sovietiche si focalizzavano sui diritti civili e la discriminazione razziale negli USA; quelle americane al mondo comunista sulle minoranze etniche oppresse e sulle vittime di repressioni sistematiche che non rientravano però nella definizione, riguardando gruppi politici o sociali esclusi dalla Convenzione.
La Shoah costituis
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