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12/1/23

Argomento: diritto privato, diritti a contenuto patrimoniale, patrimonio, norme imperative e derogabili

Corso:

Data:

Professore/Relatore:

Diritto privato

Di cosa si occupa?

Settore del diritto che si occupa di disciplinare e regolamentare i rapporti giuridici che intercorrono tra soggetti privati, ambito di applicazione orizzontale, nessun soggetto è in una posizione di supremazia.

Instauriamo rapporti di diritto privato nella nostra quotidianità.

Altri due macro settori del diritto: diritto pubblico, regola rapporti tra enti pubblici/pubblica amministrazione e tra enti pubblici e cittadini, e diritto penale, settore con cui lo stato sanziona dei comportamenti che l'ordinamento ritiene di una gravità tale da definire reati, erogazione di una pena con funzione punitiva e rieducativa.

Attori che compongono i rapporti di diritto privato

  • Persone fisiche, due persone: soggetti individuati nella loro soggettività.
  • Persone giuridiche, due società: soggetti/enti cui la legge riconosce la cosiddetta personalità giuridica, società di capitali.
  • Rapporti anche tra una persona fisica e una giuridica.

Capacità giuridica: art. 1 codice civile, capacità di un soggetto di essere centro di imputazione di effetti giuridici, si acquista dalla nascita.

Capacità di agire: art. 2 cc, capacità di acquistare diritti e assumere obbligazioni mediante valide manifestazioni di volontà, si acquista con il compimento della maggiore età.

Soggetti privi della capacità di agire sono soggetti incapaci nel nostro ordinamento.

Incapacità legale: la legge pone una presunzione assoluta di incapacità in capo a soggetti che sono incapaci di manifestare validamente la loro volontà, minori, interdetti, inabilitati e soggetti condannati a una pena detentiva superiore a 5 anni di reclusione --> agiscono per il tramite del loro legale rappresentante, genitori, curatore, tutore, curatore speciale nominato dal tribunale.

Incapacità naturale: si identifica con lo stato di incapacità che anche per un motivo solo transitorio rende un soggetto legalmente capace privo della capacità di intendere e di volere, es. sotto alcool.

NB atti compiuti dai soggetti incapaci sono atti annullabili/invalidabili.

Posizioni giuridiche che vengono in rilievo nel diritto privato

Diritto soggettivo: posizione giuridica che attribuisce al titolare diritto di pretendere nei confronti di un soggetto determinato o di una serie indeterminata di soggetti il contenuto del diritto stesso.

  • A contenuto patrimoniale: diritti suscettibili di valutazione economica.
  • A contenuto non patrimoniale: diritti insuscettibili di valutazione economica.

Categoria dei diritti patrimoniali formata da:

  • Diritti reali.
  • Diritti di credito.

Diritti reali si distinguono in:

  • Diritti reali di godimento: proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi, la superficie e le servitù prediali.
  • Diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca.

Diritti reali sono:

  • Degli ius in re = su una cosa.
  • Sono diritti tipici = sono elencati e disciplinati dal codice civile.
  • Sono assoluti cioè opponibili erga omnes = possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e ricevono tutela a vantaggio del suo titolare e nei confronti di chiunque lo minacci.
  • Sono immediati o autodeterminati = il titolare di un diritto reale può esercitare il diritto stesso e trarne tutte le utilità che la legge ad esso riconnette senza la necessità di cooperazione altrui/di altri soggetti.
  • Sono muniti del diritto di seguito o sequela = inerendo un diritto a un bene qualora il bene formi oggetto di un atto di disposizione il diritto reale segue il bene in capo al nuovo proprietario.

Caratteristiche dei diritti di credito: speculari.

Diritti di credito sono:

  • Ius ad rem = diritti verso qualcosa, all'ottenimento di qualcosa, = di una prestazione dal mio debitore.
  • Atipici = la legge non elenca/tipizza quali sono i diritti di credito lasciando le parti libere di costituirli come meglio credono per i loro interessi.
  • Relativi = possono essere fatti valere esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato, debitore.
  • Mediati o eterodeterminati = il titolare di un diritto di credito, creditore, per esercitare il diritto e soddisfare il proprio interesse necessita della cooperazione del debitore. Se il debitore non coopera il creditore non soddisfa il suo interesse.

Patrimonio

Art. 2740 principio della responsabilità patrimoniale: debitore risponde nei confronti dei suoi creditori per le proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio, patrimonio ha funzione di garanzia per i creditori a tutela del loro credito, pignoramento, vendo all'asta e mi soddisfo sul ricavato.

Patrimonio è costituito giuridicamente da beni immobili e mobili e da tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili a un determinato soggetto.

Profili spaziali dei rapporti di diritto privato

Profili spaziali dei rapporti di diritto privato, dove la legge colloca i privati, dove avvengono effetti di diritto privato, luogo di imputazione degli effetti giuridici:

  • Residenza: dove un soggetto trascorre abitualmente la propria vita.
  • Domicilio: centro dei suoi affari.
  • Dimora: trascorre alcuni periodi della propria vita.

--> Riguardo alle persone giuridiche l'unico luogo che viene in rilievo è il domicilio cioè la sede legale.

Norme del codice civile

Da cosa sono regolati i rapporti privati: serie di norme del codice civile.

Norma giuridica: regola astratta che disciplina un determinato comportamento che assume rilevanza per l'ordinamento giuridico.

Due categorie di norme:

  • Imperative o inderogabili o cogenti: norme che i privati non possono violare/derogare, limite che l'ordinamento pone all'attività privatistica, atto che viola norma imperativa è nullo.
  • Derogabili o dispositive: norme che offrono ai privati un modello per la disciplina di un determinato rapporto ma permettono al privato di disciplinare il rapporto anche in modo difforme da quanto previsto dalla norma.

13/1/23

Argomento: tipi di beni, diritto di proprietà

Corso:

Data:

Professore/Relatore:

Beni

Art. 810. (Nozione).

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Art 810 cc che cristallizza la nozione di beni, correlata a quella di diritto.

Il bene è tale quando è indipendente della sua materialità:

Beni: quelle cose che possono formare l’oggetto di un diritto, un soggetto può esercitare, presentare e richiedere tutela di tale diritto, quelle cose che soddisfano bisogni degli individui e che possono essere assoggettate al loro potere.

Beni possono essere:

  • Beni mobili o immobili: art. 812 sono immobili le costruzioni e tutto ciò che è, anche solo temporaneamente, ancorato al suolo. Definizione a contraris: beni mobili sono tutti quelli che non appartengono alla categoria dei beni immobili.

Art. 812. (Distinzione dei beni).

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente o artificialmente e' incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

Distinzione importante tra i due, il regime giuridico dei beni immobili differisce in modo sostanziale dal regime giuridico dei beni mobili.

  • Beni di genere e di specie, generici e specifici: beni di genere appartengono ad una determinata categoria, es. mille sacchi di grano in un magazzino, un cavallo di una specie, beni di specie appartengono ad una determinata specie, sono individuati all'interno di una certa categoria, dieci sacchi che voglio acquistare, un cavallo specifico all'interno di quella specie.
  • Beni fungibili e infungibili: beni fungibili sono beni suscettibili di sostituzione con beni appartenenti al medesimo genere aventi identiche caratteristiche. Possono essere sostituibili, es. denaro, sono infungibili i beni che per le loro qualità e caratteristiche non possono essere sostituiti con altri beni, es. orologio.

NB la caratteristica dei beni fungibili è che la loro consegna non diventa mai impossibile.

  • Beni consumabili e inconsumabili: sono beni consumabili quelli il cui utilizzo da parte del proprietario ne determina il perimento/estinzione, es. benzina, sono inconsumabili i beni suscettibili di una quantità ripetuta, salvo il fisiologico perimento connesso all'uso, beni che possono essere utilizzati senza che il normale utilizzo li distrugga, es. casa.
  • Beni materiali e immateriali: i beni materiali sono suscettibili di possesso, di una materiale apprensione da parte del proprio titolare. Sono beni immateriali quelli inapprendibili materialmente dal proprio titolare, es. energia elettrica.
  • Beni separabili e inseparabili: sono beni separabili quelli che pur costituendo un unicum possono essere oggetto di un utilizzo separato, es. denaro. Sono beni inseparabili quelli che non possono essere scissi ai fini dell'utilizzo del bene stesso, es. orologio.

Pertinenze

Art. 817. (Pertinenze).

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o adornamento di un'altra cosa.

La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Concetto di pertinenza = un bene destinato in modo stabile/duraturo a svolgere una funzione ornamentale o funzionale all'utilizzo del bene principale, le pertinenze possono formare oggetto di rapporti giuridici anche separatamente dal bene principale, es. cinturino dell'orologio.

L'individuazione delle pertinenze è importante dal punto di vista giuridico perché, salvo che non sia espressamente detto il contrario, gli atti di disposizione che hanno ad oggetto il bene principale hanno anche ad oggetto il bene pertinenziale.

1° modulo del corso

Studio dei principali diritti reali che conosce il nostro ordinamento.

Il diritto di proprietà

Il diritto di proprietà: diritto reale di godimento, è tutelato dalla nostra costituzione nell'art 42, rango super primario. La costituzione stabilisce che "la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo stato, ad enti o a privati", primo comma. La proprietà non può svolgersi in contrasto l’utilità sociale.

La proprietà è stata inserita nella parte dei diritti economici e non nei diritti fondamentali dell'individuo. Essa non è inserita nelle libertà individuali perché si è fatto un compromesso tra varie anime della costituente, perché dopo la caduta del regime fascista c’è stata un po’ di confusione, quindi questi avevano delle ideologie diverse, componente cattolica e liberista: proprietà privata tra diritti e libertà del cittadino, marxista: non inserimento della proprietà privata nelle libertà. Quindi c’è stato un compromesso, diritto riconosciuto nel rango economico, i diritti economici possono essere modificati a differenza dei diritti fondamentali.

La norma di cui all art 42 cost, è una norma che ha natura programmatica, art 111 è invece sistematica.

Norme programmatiche: si limitano a enunciare un diritto o libertà, non la spiegano in concreto.

Sistematica: viene spiegato come questo diritto o libertà viene esercitata.

Il compito di definire il diritto di proprietà e di stabilirne i limiti e la disciplina giuridica è rimandato alla legge ordinaria, in particolare al art 832 cc, attraverso esso e articoli seguenti il legislatore dà attuazione a livello sistematico a questo diritto programmaticamente enunciato dall'art 42 della costituzione.

Art 832 CC

(Contenuto del diritto).

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Indica il contenuto del diritto di proprietà, ossia le facoltà spettanti al proprietario di cui egli ha il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Diritto di godere: diritto all'utilizzo materiale del bene oggetto del diritto di proprietà. Il proprietario può fare del bene l'utilizzo che più ritiene confacente dei propri interessi. Il proprietario può anche non utilizzarlo, facoltà di non utilizzo.

Diritto di disporre: se il godimento è collegato all utilizzo materiale del bene, questo attiene, è collegato, all’utilizzo del bene in senso giuridico, infatti il bene oggetto del diritto di proprietà può formare oggetto di qualsiasi atto di disposizione in senso giuridico da parte del suo proprietario. Proprietario può venderlo, regalarlo, affittarlo ecc.

Queste due facoltà possono essere esercitate dal proprietario in modo pieno, = il proprietario può utilizzare il bene sfruttando tutte le sue caratteristiche qualitative e quantitative, ed esclusivo, = proprietario ha il potere/facoltà di escludere qualsiasi terzo dall'utilizzo del bene oggetto del suo diritto, questa regola incontra una deroga: è l'ipotesi di comproprietà, in deroga a quanto previsto dalla art 832, nessuno dei comproprietari può vietare l'utilizzo del bene agli altri.

Tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei limiti disposti dalla legge. Pur essendo il principale diritto riconosciuto ai privati incontra due limiti indicati all'art 833 e 834 cc.

Art. 833. (Atti d'emulazione).

Il proprietario non puo' fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 834. (Espropriazione per pubblico interesse).

Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Limiti al diritto di proprietà

  • Divieto degli atti emulativi: sono quegli atti che non hanno altro scopo se non quello di danneggiare un altro soggetto senza arrecare alcuna utilità al proprietario del bene. Atto emulativo rappresento un abuso del diritto, non per ricavarne l'utilità, ma solo per danneggiare un altro soggetto.

Requisiti giuridici per definire un atto emulativo, devono essere presenti entrambi:

  • Uno di natura soggettiva: animus nocendi: volontà di nuocere ad un terzo.
  • Uno di natura oggettiva: mancanza di utilitas: atto viene compiuto senza recare alcuna utilità al proprietario ma solo per danneggiare un terzo. Se si verifica il terzo può richiedere che gli effetti dell’atto cessino.
  • Espropriazione per pubblica utilità: ricorre quando la pubblica amministrazione attraverso un provvedimento ablativo, portar via, priva/espropria il proprietario del suo diritto. Questo provvedimento ablativo deve avvenire seguendo determinate procedure in quanto il diritto del proprietario è un diritto che riceve tutela, quindi l'esproprio non può avvenire in modo arbitrario.

--> Queste tutele si attuano attraverso l'iter che la legge richiede per addivenire al provvedimento di esproprio. Innanzitutto per poter procedere all' esproprio è necessaria una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che giustifica l'ablazione del diritto del privato, mi serve il terreno perché l'interesse pubblico serve per bla bla, quindi deve giustificare perché gli serve.

--> Poi il provvedimento di esproprio deve indicare l'importo e le modalità di corresponsione dell'indennizzo che l'ente pubblico riconosce al proprietario.

Fino agli anni 90 si riteneva che l'indennizzo che l'ente pubblico doveva al privato fosse di una somma inferiore rispetto al valore reale del bene, perché si applica il principio della compensatio lucri danno, indennizzo inferiore perché soddisfa l'interesse pubblico e quindi l'interesse dell'espropriato.

Poi invece ora stabilisce che l'indennizzo che l'espropriante deve al privato è corrispondente al valore reale del bene, questo perché la cessione del bene avviene in vito dominio ossia senza il consenso del suo proprietario e perché l'unico arbitro degli interessi dell'espropriato non può essere l'ente espropriante ma il soggetto espropriato, infatti per il nostro ordinamento noi siamo il miglior arbitro del nostro interesse. Questo significa che sarà l'espropriato a valutare se l'opera pubblica soddisfa i propri interessi e inoltre implica che lo stato non protegge il cittadino da un cattivo affare.

Elasticità

La proprietà é un diritto elastico: cioè le prerogative, i diritti e le facoltà del proprietario possono comprimersi qualora convivano altri diritti reali salvo poi riespandersi qualora tali diritti reali minori si estinguano, es. sono proprietario di un fondo agricolo, la facoltà di utilizzare in modo esclusivo e pieno il terreno viene meno perché il terreno viene anche utilizzato da un altro, il bene oggetto è di usufrutto di un'altra persona.

Acquisto del diritto di proprietà

Nel nostro ordinamento il diritto di proprietà può essere acquistata in due differenti modi:

  • A titolo originario: quando il diritto di proprietà si consolida direttamente in capo al suo titolare senza che gli sia stato trasferito dal precedente proprietario. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono: l'usucapione, diffuso della prassi, la cessione, l'invenzione, l'unione, la commistione.
  • A titolo de
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia_9936 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.
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