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Appunti diritto romano A.A. 2020/2021

Lezione 1 9.03.20

  1. Identità del nascituro —> per quanto riguarda il nascituro, si avanza un’ipotesi volta a risolvere l’apparente contraddizione delle fonti, le quali sembrano presentare il concepito come ‘esistente’ (in rerum natura esse e in rebus humanis esse) e al contempo come ‘non esistente’ (in rerum natura non esse e in rebus humanis non esse), autonoma individualità, ma anche parte del corpo materno.

  2. Possesso: termine “animus” —> per quanto concerne, invece, il possesso, si cerca di dimostrare, pur nei confini dell’aspetto conservativo, come l’animus non sia elemento soggettivo (animus possidendi) della possessio, ma soltanto un modo (immateriale) che ne permette la ritenzione in determinate situazioni (animus revertendi).

Giurisprudenza

753 a.C. - momento in cui Roma viene fondata e il primo assetto costituzionale è la monarchia, 7 re che si susseguono fino a che intorno al 510 a.C. inizia un periodo con un assetto costituzionale repubblicano.

Alle origini di Roma (monarchia) le uniche fonti del diritto erano le consuetudini e le leggi emanate dai re (leggi regie); le prime erano prassi, usi, diritto non scritto mentre le seconde erano diritto scritto.

Con il 2° re di Roma (Numa Pompilio) viene creato un organo pubblico di consultazione; i primi giuristi romani sono i membri del collegio dei pontefici, tutti di estrazione patrizia. Numa crea questo collegio con la funzione di chiarire eventuali dubbi non solo in materia religiosa ma anche giuridica.

La caratteristica del modo di funzionare di questo organo si riflette anche in successive tipologie di giuristi.

I pontefici eleggevano al loro interno uno di essi il quale doveva tenere i rapporti con il pubblico; i privati cittadini si recano da questo pontefice e gli pongono un quesito di natura giuridica. Questo interrogativo poteva essere o di facile soluzione oppure un quesito di difficile soluzione che poneva un caso nuovo fino ad allora mai affrontato e risolto. Nel primo caso il pontefice giurista risponde immediatamente rilasciando il responso mentre nel secondo caso c’erano più problemi, il pontefice non può dare il responso non conoscendo la risposta ma deve consultarsi con gli altri pontefici; congeda il privato cittadino e convoca il collegio dei pontefici ponendo a tutti l’interrogativo ma ovviamente ognuno può avere opinioni differenti —> il diritto giurisprudenziale romano nasce attraverso la controversia, nasce dallo scontro fra opinioni divergenti e contrastanti.

Per risolvere il conflitto il metodo scelto è la votazione; l’opinione alla soluzione che ottiene il maggior numero di voti diventa la regola. I pontefici comunque nei loro libri annotano le loro opinioni che però rimangono segrete al pubblico. Infine il pontefice che ha il ruolo di comunicare con il pubblico riconvocherà il privato cittadino comunicandogli il responso.

Il diritto giurisprudenziale è un diritto in cui la regola si impone attraverso una prima fase connotata appunto dalla discussione, dalla controversia e alla fine una sola opinione si impone come regola.

In questo primo periodo un altro compito dei giuristi è anche quello di creare negozi giuridici; quelli più arcaici sono caratterizzati da un forte formalismo, una forte solennità (es. mancipatio).

Nel 510 si instaura la Repubblica che durerà fino al 27 a.C. circa, si instaura la nuova forma di Governo del principato. Nel tempo si creano altre fonti giuridiche, non c’è più la legge regia ma c’è la legge intesa come il provvedimento votato dal popolo riunito in assemblea, all’inizio vi sono anche i plebisciti ovvero provvedimenti votati dalla sola plebe, continuano le consuetudini, il pretore che emana un proprio editto e infine i giuristi.

Fino a questo momento l’unico modo per diventare giuristi era entrare nel collegio dei pontefici tuttavia intorno al 300 a.C. si ha un grande cambiamento che viene indicato come “laicizzazione della giurisprudenza” —> si dice che alcuni ex pontefici appartenenti al collegio iniziarono a dare anch’essi dei responsi; conoscevano bene il diritto ed iniziano spontaneamente ad affiancare il collegio pontificale.

Dunque i privati cittadini non avevano più solo un organo di consultazione ma anche questi nuovi giuristi laici disponibili a rilasciare dei responsi. Nel giro di qualche decennio questi giuristi laici prendono totalmente il posto del collegio dei pontefici, cambia radicalmente la figura del giurista: prima il giurista era un pontefice parte del collegio mentre ora i giuristi sono dei privati cittadini laici che hanno studiato il diritto.

Cicerone ad un certo punto si sofferma in una sua opera sulla definizione di giurista: “Se noi ricercassimo chi mai possa essere definito a giusto titolo giurista direi che può definirsi tale l’uomo che conosce le leggi o le consuetudini su cui si poggiano i cittadini di uno Stato e che sa ad respondendum et ad agendum et ad cavendum”.

Quindi il giurista è colui che risponde risolvendo il caso posto da un privato cittadino ma questa risposta può avere tre sfumature diverse: può essere un respondere in senso stretto, un agere o un cavere. Il primo riguarda una risposta rispetto ad un fatto del passato già verificatosi; il cavere indica invece una risposta in relazione ad un fatto/atto che deve essere ancora compiuto. L’agere riguarda infine una risposta in materia processuale.

Lezione 2 11.03.20

Ora tutti possono svolgere la funzione di giuristi ma moltiplicandosi il numero dei giuristi si moltiplica anche il numero delle controversie; si creano maggiori problemi sulla determinazione della regola. Nel caso di una controversia con due responsi opposti si avviava un processo dove ciascuna delle due parti faceva valere il proprio responso, la sentenza del giudice avrebbe determinato il responso giusto. Nel tempo con il susseguirsi di sentenze che davano ragione ad un determinato responso allora il diritto diventava certo, si creava la regola —> creazione della regola molto lenta.

Con la nascita del principato, già con il primo princeps Ottaviano Augusto —> i princeps hanno lo scopo di rendere il diritto certo, non deve essere controverso, inizia una lotta al diritto giurisprudenziale che per sua natura è un diritto controverso. Si volevano ridurre il più possibile le controversie fra giuristi.

Lo si cerca di fare limitando il numero dei giuristi; giuristi potevano essere solo coloro che ottenevano da Augusto (e in generale dal princeps) il diritto di poter rispondere pubblicamente; così si avrà una prima diminuzione del numero dei giuristi e delle controversie.

Da questo momento noi non conosciamo più nessun nome di giuristi, sembrerebbe che si siano estinti: in realtà intorno al 290/300 d.C. con l’Impero l’imperatore afferma di essere l’unica fonte del diritto e tutte le altre fonti si estinguono —> l’unica fonte sono le costituzioni imperiali. In questo periodo i giuristi sono stati assorbiti nella macchina imperiale, iniziano a lavorare come funzionari imperiali alle dipendenze degli imperatori.

Il problema è che tutti i responsa fatti nei secoli precedenti erano contenuti in dei libretti con le opinioni contrastanti dei diversi giuristi che comunque circolavano per l’Impero e continuano ad essere diritto applicabile nell’Impero. Per questa ragione la battaglia iniziata con Augusto continua con gli imperatori successivi: Valentiniano 3° (426 - l’Impero è diviso in due parti) a Ravenna emana una costituzione chiamata “Legge delle citazioni” scrivendo che a partire da quell’anno potevano costituire diritto solo gli scritti/le opinioni di 5 giuristi del passato ovvero Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino; tutti gli altri vengono eliminati.

Tuttavia anche fra questi giuristi potevano esserci delle controversie e allora viene posta la regola secondo cui vengono date delle istruzioni ai giudici su come risolvere eventuali controversie: innanzitutto vale una regola di maggioranza e laddove questa mancasse prevaleva l’opinione di Papiniano; infine quando anche quest’ultimo criterio non è applicabile il giudice può scegliere il parere che preferisce.

Nella parte orientale dell’Impero invece in questi anni c’è Teodosio 2° che ha un’idea completamente diversa da Valentiniano 3° ovvero realizzare un Codice Teodosiano (438) in cui inserire le costituzioni imperiali e le opinioni dei giuristi che saranno le uniche a costituire diritto vigente. Quest’idea però fallisce perché in questo codice troviamo solo costituzioni imperiali e di fronte a questo fallimento Teodosio decide di adottare anche in Oriente la legge delle 5 citazioni.

Questa situazione permane fino all’avvento di Giustiniano il quale riesce a fare questa grandissima raccolta di opinioni giurisprudenziali che prende il nome di Digesto (533), vengono eliminate le controversie fra i diversi passi (o non venivano inseriti o venivano interpolati/modificati per eliminare le opinioni contrastanti).

Lezione 3 15.03.20

Nascituro

Nascituro —> identità del nascituro, come i giuristi romani hanno considerato colui che è già stato concepito ma che non è ancora nato.

Nel passato l’identità del nascituro è controversa, lo è per il campo della medicina e per quello del pensiero filosofico:

  1. Per la medicina noi sappiamo che diversi medici, il più importante dei quali è Ippocrate (ma ci sono anche Ascletiade, Sorano, Galeno), sostengono che il nascituro sia un essere vivente.

In particolare Ippocrate individua sulla base di esami medici su feti abortiti diversi stadi della vita prenatale (fino a 4 stadi di sviluppo del nascituro) e nel suo famoso giuramento (giuramento che il medico deve proclamare) fra i vari punti sostiene l’idea di non dare alla donna nessun farmaco abortivo e questo per l’idea che il concepito fosse un essere vivente almeno a partire da un certo momento del suo sviluppo.

Accanto a questi medici però ve ne sono altri come Iccesio il quale ritiene il concepito un essere non vivente (non animal).

—> non tutti i medici dell’antichità sono concordi nell’individuare l’identità del nascituro, alcuni si schierano per considerarlo un essere vivente mentre altri si schierano per considerarlo un essere non dotato di una propria esistenza, non ancora un essere vivente.

—> in campo medico c’è una contrapposizione di due idee ma in ogni caso questi medici sostengono le loro tesi sulla base della corporeità.

  1. Dal punto di vista del pensiero filosofico-religioso ci troviamo di fronte ad una tripartizione di idee; questi giuristi sostengono le loro tesi dando una forte importanza al concetto dell’anima e quindi quando l’anima viene infusa nell’essere umano:

—> innanzitutto ci sono degli esponenti cristiani (es. Amb

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alecalzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Fiorentini Mario.
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