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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Parte VI

IL GIUDICATO E

L’ESECUZIONE

PENALE

202 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Capitolo 1

GLI EFFETTI

DEL GIUDICATO

PENALE

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1. GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

L’IRREVOCABILITÀ

L’irrevocabilità

Per irrevocabilità si intende la non impugnabilità del provvedimento emesso dal giudice. Questo cara>ere è

a>ribuito alle sentenze contro le quali non possono essere esperite impugnazioni diverse dalla revisione: è

revocabile la sentenza contro la quale non è ammessa un’impugnazione ordinaria. Viceversa, le impugnazioni

straordinarie hanno la cara>eris'ca di aggredire proprio le sentenze irrevocabili. Dal codice si ricava che sono

irrevocabili le sentenze nei confron4 delle quali non è (o non è più) esperibile né l’appello, né il ricorso per

cassazione. Tale cara>eris'ca può derivare:

dal fa>o che la legge non prevede la possibilità di impugnare il provvedimento con i prede< mezzi;

Ø dal fa>o che nessuna parte ha presentato appello o ricorso per cassazione nei termini;

Ø dal fa>o che con la presentazione dell’appello e del ricorso per cassazione si sono ormai esaurite tu>e le

Ø possibilità previste dal codice in relazione a tali strumen'.

L’irrevocabilità comporta la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso e dunque l’impossibilità

di ripetere il giudizio che ha condo>o all’accertamento in esso contenuto. Al realizzarsi della situazione di

irrevocabilità sono poste determinate condizioni:

La decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio -> con tale termine, si ricomprende sia

Ø la sentenza diba<mentale, sia quella che (seppure resa prima del diba<mento) consegue comunque ad un

giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su richiesta delle par' (c.d. pa>eggiamento).

La sentenza deve essere non impugnabile in concreto con gli ordinari mezzi di impugnazione -> ciò può

Ø avvenire o perché nessuna parte ha proposto impugnazione nei termini o perché sono sta' esperi' tu< i

mezzi di impugnazione ordinari previs' dalla legge. La sentenza è irrevocabile quando è inu'lmente decorso

il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile: se

vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata la sentenza che

rige>a il ricorso o l’ordinanza che lo dichiara inammissibile.

Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza resa in giudizio so9o il profilo dell’irrevocabilità -

Ø > Il decreto penale diventa irrevocabile quando è inu'lmente decorso il termine per proporre opposizione o

quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.

L’ESECUTIVITÀ

L’esecu5vità

L’esecu4vità è l’idoneità del provvedimento ad essere a9uato coa6vamente, anche contro la volontà della

persona interessata. Di regola, ogni provvedimento emanato dal giudice ha la cara>eris'ca dell’esecu'vità. Il

giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della

forza pubblica, prescrivendo tu>o ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli a< ai quali procede.

Da quanto appena esposto, discende l’ulteriore regola secondo cui il provvedimento cautelare pronunciato dal

giudice è esecu4vo anche se è ancora impugnabile o se è in corso l’impugnazione del medesimo.

La deroga per le sentenze pronunciate in giudizio -> alla regola dell’immediata esecu'vità il codice pone

un’importante deroga. Non sono immediatamente esecu4ve le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora

sogge9e a impugnazione. Ciò è gius'ficato dal fa>o che tali provvedimen' possono irrogare in modo defini'vo

sanzioni che limitano dire>amente o indire>amente la libertà personale; si vuole che prima dell’esecuzione delle

sanzioni si siano potu' a<vare i controlli mediante le impugnazioni.

I provvedimen5 esecu5vi -> sono esecu4ve le sentenze irrevocabili e il decreto penale di condanna che sia

diventato irrevocabile. 204 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

IL GIUDICATO

Il giudicato

Se la sentenza pronunciata in giudizio è irrevocabile, ne consegue che la decisione sul fa>o storico addebitato

all’imputato non è più modificabile: il potere di accertamento spe9ante al giudice si è ormai es4nto. Altri

affermano che il potere di azione penale si è “consumato”. I controlli ordinari sono sta' esperi' (o non sono sta'

a<va' per inerzia delle par'): ormai il giudice ha “giudicato”. Da ciò deriva il principio secondo cui la sentenza

irrevocabile ha l’autorità della cosa giudicata: esprime un’esigenza di certezza dei rappor4 giuridici. Il codice

pone una fondamentale dis'nzione tra i 2 effe6 del giudicato:

L’effe9o preclusivo del giudicato (ne bis in idem) -> l’imputato prosciolto o condannato non può essere di

Ø nuovo so>oposto a procedimento penale per il medesimo fa>o storico. Precludere, infa<, significa bloccare,

impedire. Ciò non vuol dire che si impone ad un altro giudice di ritenere vero un determinato fa>o, ma

piu>osto che non si può iniziare un processo nei confron' del medesimo imputato per lo stesso fa>o storico.

L’effe9o vincolante del giudicato -> impone di ritenere “vero” il fa>o accertato. Quando vi è stata condanna

Ø irrevocabile, il giudicato comporta la non modificabilità dell’accertamento della sussistenza del fa>o illecito

e della responsabilità dell’imputato. Il giudicato ha un effe>o vincolante in relazione soltanto a quel fa>o e

a quell’imputato: l’accertamento della responsabilità deve essere considerato giuridicamente “vero”.

La revisione della sentenza di condanna -> gli effe6 del giudicato possono venir meno in un caso importante:

è ammessa un’impugnazione straordinaria (la revisione) contro la sentenza di condanna, purché dopo

l’intervenuta irrevocabilità sopravvengano o si scoprano nuove prove che dimostrino che il condannato deve

essere prosciolto. In tal caso, il legislatore ri'ene prevalente l’esigenza di gius4zia sull’esigenza di certezza. La

straordinarietà della revisione sta nel fa>o che la rela'va richiesta non deve essere presentata entro limi'

temporali determina': essa, infa<, può “aggredire” il giudicato. Viceversa, se la sentenza irrevocabile è di

proscioglimento (di assoluzione o di non doversi procedere) non vi sono deroghe; l’esigenza di certezza dei

rappor' giuridici prevale sempre sull’esigenze di gius'zia. Infa<, anche se si scoprono nuove prove tali da

dimostrare che l’imputato, prosciolto con sentenza irrevocabile, è colpevole, ques' non può essere nuovamente

so>oposto a procedimento penale per il medesimo fa>o.

I LIMITI DELL’EFFICACIA PRECLUSIVA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE

I limi5 dell’efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile

Il legislatore vuole evitare che un imputato possa essere so>oposto perennemente ai successivi procedimen'

penali che abbiano ad ogge>o il medesimo fa>o storico per il quale è stato condannato o prosciolto. Per evitare

ciò, il codice pone il principio dell’effe9o preclusivo della sentenza irrevocabile (c.d. ne bis in idem). Si tra>a di

un effe>o meramente nega'vo: ove un pubblico ministero inizi un nuovo procedimento per il medesimo fa>o

a>ribuito al medesimo imputato, il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere

(nell’udienza preliminare) o di proscioglimento per improcedibilità (nel diba6mento).

Art. 649 c.p.p. -> Divieto di un secondo giudizio

Comma 1 -> L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenu8 irrevocabili non può

essere di nuovo so0oposto a procedimento penale per il medesimo fa0o, neppure se questo viene diversamente

considerato per il 8tolo, per il grado o per le circostanze.

Comma 2 -> se ciò nonostante viene di nuovo iniziato un procedimento penale, in ogni stato e grado del processo

il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone causa nel disposi8vo.

Il divieto di un secondo giudizio è ricollegato alla presenza dei seguen' requisi4 che sono indica' dalla legge:

Il requisito sogge6vo -> è dato dall’iden'tà tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe so>oporre

Ø al procedimento penale. Possono essere so>oposte a processo penale persone diverse dall’imputato,

interessato dalla sentenza irrevocabile, anche se costoro sono accusate di aver commesso quel medesimo

fa>o storico sul quale si è formato il giudicato. Chi ha assunto la veste di imputato in un procedimento

definito con sentenza irrevocabile può essere so>oposto ad altro procedimento per il medesimo fa>o storico

come responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La giurisprudenza afferma che il

giudicato penale, formatosi nei confron' di un imputato per un determinato fa>o, non vincola il giudice che

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è chiamato ad accertare il medesimo fa>o nei confron' di altri imputa'. Il divieto di bis in idem esplica una

funzione di garanzia per la persona imputata nel nuovo processo e ne postula l’iden'tà con il sogge>o

irrevocabilmente condannato o prosciolto. Pertanto, il giudice del procedimento a carico del concorrente

può rivalutare il comportamento del sogge>o già giudicato al fine di accertare la sussistenza e il grado della

responsabilità dell’imputato da giudicare.

Il requisito ogge6vo -> il requisito ogge<vo del ne bis in idem è rappresentato dal medesimo fa>o storico. Il

Ø divieto di un nuovo procedimento penale sca>a non soltanto quando il fa>o storico appare “iden'co”; esso

opera anche quando comunque il fa>o storico è il “medesimo”, nonostante sia rappresentato

differentemente. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo

so>oposto a procedimento penale per il medesimo fa>o “se questo viene diversamente considerato:

• per il 'tolo (definizione giuridica del fa>o);

• per il grado (maggiore o minore gravità concreta del reato ->

• per le circostanze (aggravante o a>enuante, nonché circostanze ineren' alla persona del colpevole _>

intensità del dolo, grado della colpa, imputabilità)”.

Non opera5vità del ne bis in idem -> l’effe9o preclusivo non opera:

nel caso di sentenza che abbia dichiarato es4nto il reato per morte dell’imputato, quando successivamente

Ø si accer' che la morte è stata erroneamente dichiarata;

quando una sentenza abbia prosciolto l’imputato per dife9o di una condizione di procedibilità qualora

Ø successivamente sopravvenga tale condizione.

Approfondimento. ConceNo di “medesimo faNo”

La genericità dell’espressione “medesimo fa9o” ha determinato la formazione di 2 orientamen' della

giurisprudenza che optano rispe<vamente per una nozione giuridica e per un’accezione naturalis4ca.

L’orientamento tradizionale e più rigoroso accoglieva una nozione giuridica di “medesimo fa9o”: il divieto

Ø di nuovo processo operava soltanto quando il nuovo fa>o addebitato all’imputato era iden'co in tu< i suoi

elemen' cos'tu'vi (condo>a e, se previs' dalla fa<specie incriminatrice, evento e nesso di causalità) e se

comportava l’offesa al medesimo bene giuridico. Le conseguenze erano che il nuovo fa>o addebitato

all’imputato impediva un nuovo processo penale soltanto se risultavano iden'ci sia agli aspe< naturalis'ci

sia la qualificazione giuridica. Viceversa, se la novità di un successivo addebito consisteva anche soltanto

nell’aver offeso un differente bene giuridico, era consen'to un nuovo processo per il medesimo fa>o inteso

in senso naturalis'co, ma diversamente qualificato in senso giuridico. Dunque, il principio del ne bis in idem

era pressoché sterilizzato nell’ipotesi indicata. L’orientamento in ques'one è stato cri'cato dalla sentenza

della Corte cos'tuzionale 200/2016: la varietà delle figure di reato, alle quali si potrebbe ricondurre il

medesimo fa>o, avrebbe consen'to “inizia've puni've, se non pretestuose, comunque tali da porre

perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetran' e invasive manifestazioni del

potere sovrano dello Stato-apparato”. Per la Consulta, il “criterio di giudizio legato all’idem legale non è

compa'bile né con la Cos'tuzione né con la CEDU (è necessario che esso sia defini'vamente abbandonato).

In base all’insegnamento della Corte cos'tuzionale, occorre optare per una concezione naturalis4ca del

Ø conce>o di “medesimo fa>o”, secondo cui quella iden'tà che impedisce un nuovo processo sussiste quando

vi è corrispondenza storico-naturalis'ca nella configurazione del reato, considerato in tu< i suoi elemen'

cos'tu'vi con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo, di persona offesa. Tali elemen' devono essere

“pondera' con esclusivo riferimento alla dimensione empirica”, mentre resta irrilevante il profilo dell’evento

in senso giuridico, considerato come offesa al bene prote>o dalla norma incriminatrice. Di conseguenza, se

restano iden'ci tu< gli elemen' ogge<vi del reato (condo>a, nesso causale ed evento naturalis'co), vi è

quell’iden'tà del fa>o che impedisce il nuovo processo anche se, in ipotesi, il fa>o storico è passibile di

ricadere all’interno di un’ulteriore fa<specie incriminatrice, diversa da quella per la quale si è formato il

giudicato. Nel caso di specie, la Consulta ha affermato che sussiste violazione del ne bis in idem quando si

proceda per omicidio doloso nei confron' di un imputato già messo so>o processo e prosciolto per fa< di

omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro doloso già aggrava' dalla morte delle

medesime persone.

Giurisprudenza -> dalla giurisprudenza si ricavano i seguen' esempi di applicazione del ne bis in idem:

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Intervenuta una condanna per omicidio doloso, non può esserci un nuovo processo penale per omicidio

Ø colposo: il fa>o sarebbe considerato soltanto per un diverso 'tolo;

Una volta che l’imputato è stato assolto con sentenza irrevocabile dall’accusa di omicidio colposo, non è

Ø ammissibile un nuovo procedimento basato su una diversità degli elemen' della colpa;

Una volta che l’imputato è stato prosciolto per abuso d’ufficio, non può essere processato per peculato con

Ø riferimento al medesimo fa>o.

Approfondimento. Il concorso formale di rea5

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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