Chi è il legislatore
Quando si parla di «legislatore» si intendono gli organi competenti a emanare:
- Leggi;
- Atti aventi forza di legge (ossia atti che, pur non essendo qualificabili formalmente come leggi, sono ad esse equiparati nella forza).
Dunque, il legislatore è il Parlamento, organo sovrano della funzione legislativa, per come conferitagli dalla Costituzione.
Ma può considerarsi legislatore anche il Governo perché può emanare decreti.
La prescrizione estintiva
La prescrizione estintiva è il meccanismo che determina l’estinzione del diritto in conseguenza di una prolungata inerzia del suo titolare, quindi lo perde.
Ha due giustificazioni:
La prima è l’esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici: chi ha un diritto normalmente ha di fronte a sé un controinteressato, titolare della corrispondente situazione passiva.
La seconda ragione riguarda il favore per l’uso produttivo delle risorse: un diritto non esercitato è una risorsa economica non valorizzata dal titolare, ma l’esistenza del diritto blocca anche risorse di controparte, titolare della situazione passiva.
Diritti imprescrittibili
Di regola non tutti i diritti si prescrivono. I diritti che non si prescrivono sono il diritto di proprietà, i diritti indisponibili, ad esempio i diritti della personalità, e le singole facoltà.
Inizio e termine della prescrizione
L’inizio della prescrizione è il momento in cui comincia a contarsi il tempo che potrà portare all’estinzione del diritto. Esso coincide in generale con il momento in cui il diritto può farsi valere: per determinati diritti, però, l’inizio della prescrizione è fissato con la legge con criteri diversi.
Il termine della prescrizione è il periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue. La legge fissa in realtà termini diversi in relazione ai vari diritti:
- Il termine ordinario è 10 anni e si applica a tutti i diritti per cui la legge non prevede un termine diverso;
- I termini speciali possono essere più lunghi di quello ordinario, come per i diritti reali su cosa altrui che si prescrivono in vent’anni, ad esempio l’usufrutto e le servitù.
Il calcolo del tempo: non si tiene conto del giorno odierno in cui si verifica l’evento che fa partire la prescrizione; il giorno del decorso di questo è il giorno successivo. Se il termine scade in un giorno festivo è prorogato automaticamente il giorno seguente non festivo.
Sospensione e interruzione della prescrizione
Il decorso della prescrizione può arrestarsi per determinate cause.
Si ha sospensione quando, in presenza di particolari circostanze, il decorso della prescrizione si arresta ma riprende quando esse vengono meno. Per calcolare se la prescrizione è giunta a compimento si tiene allora conto anche del decorso anteriore alla sospensione, che si somma al periodo successivo alla fine di essa.
Le circostanze che determinano sospensione sono di due tipi:
- Particolari rapporti esistenti fra le parti che per varie ragioni possono scoraggiare l’esercizio di azioni o iniziative legali;
- Particolari condizioni soggettive del titolare del diritto, tali da porre gravi difficoltà all’esercizio del diritto.
Si ha interruzione quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione: l’inerzia del titolare del diritto e l’affidamento di controparte circa la cancellazione del diritto.
Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere di due tipi:
- Gli atti provenienti dal titolare del diritto possono consistere in una domanda giudiziale con cui il titolare esercita un’azione in giudizio contro la parte passiva;
- Atti provenienti da controparte, titolare della situazione passiva, e consistenti nel riconoscimento, anche implicito, del diritto altrui.
La prescrizione presuntiva
Essa non determina l’estinzione del diritto, ma ha l’effetto di creare una presunzione di diritto. Può accadere per determinati crediti, ad esempio per i soggiorni in albergo o acquisti al dettaglio.
E allora, una volta trascorso un periodo senza che il creditore reclami il pagamento, si presume che il debito sia stato regolarmente pagato.
Se contrariamente alla presunzione in realtà il debito non è stato pagato, il creditore conserva il diritto di credito anche dopo che sia maturata la prescrizione presuntiva. L’unico problema è che egli finirà per riuscire più difficilmente a farlo valere, dando la prova in giudizio.
La decadenza
La decadenza ha in comune con la prescrizione il meccanismo per cui un diritto non esercitato per un certo periodo di tempo si estingue, ma ne differisce però sia per la ragione giustificativa sia per le modalità della disciplina.
La ragione giustificativa è esclusivamente un’esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici.
Si vuole che determinati diritti capaci di condizionare certi rapporti o situazioni vengano esercitati entro un breve periodo di tempo.
Chi compra una cosa difettosa ha otto giorni per denunciare il difetto: se non lo fa decade dai suoi diritti verso il venditore.
Incapacità legale e naturale
Nel nostro ordinamento l’incapace è quel soggetto del diritto che non ha capacità di compiere atti giuridici perché non ha capacità di intendere e di volere e quindi è detto incapace d’agire.
Proprio per questa sua qualità necessita di protezione in quanto egli stesso si può danneggiare con le proprie mani; il legislatore mette a disposizione dell’incapace due modi generali: il primo è che tutti gli atti compiuti dalle persone incapaci possono essere annullati e ai soggetti incapaci viene affiancato un soggetto capace.
La protezione deve essere forte, efficace ma non soffocante.
Esistono due tipi di incapacità: l’incapacità legale, che sono i casi definiti dalla legge, e gli incapaci naturali, che sono quei soggetti che si trovano in condizioni di incapacità non abituale.
Gli incapaci legali
Gli incapaci legali sono:
- I minori di età, che sono detti incapaci assoluti: non possono compiere gli atti da sé ma vengono affiancati da un tutore che compierà gli atti per loro.
- I minori emancipati, che invece hanno un’incapacità relativa, ossia possono compiere alcuni atti da sé e sono affiancati a un curatore.
- L’interdizione giudiziale: sono gli interdetti coloro che si trovano in una condizione abituale di infermità mentale. Essi sono incapaci assoluti, sono affiancati da un tutore e vengono dichiarati interdetti tramite un procedimento giudiziale che emana una sentenza in cui il cittadino diventa interdetto e verrà apportato lo stato di interdetto nel suo atto di nascita, in modo da essere liberamente controllato.
- L’inabilitazione: tramite un procedimento giudiziale una persona diventa inabilitata nei casi in cui si trovi in una condizione di infermità non grave. Un esempio possono essere gli alcolisti e tossici. Essi avranno un’incapacità relativa, potranno compiere alcuni atti da sé e per il resto saranno affiancati da un curatore.
Esiste un altro meccanismo di protezione degli incapaci.
L’amministratore di sostegno viene assegnato col presupposto di un’impossibilità parziale temporanea di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità psicofisica. Va chiesta al giudice cautelare che in primo momento cercherà delle informazioni ed emetterà un decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In questo decreto deve essere stabilita la durata e l’atto in cui è sostituito o assistito. La richiesta dell’amministratore di sostegno può essere fatta dall’interessato stesso o dai familiari più vicini.
Interdetti legali sono coloro che sono condannati a cinque o più anni di reclusione: acquisteranno lo status di interdetto legale automaticamente dalla sentenza della loro reclusione. La loro incapacità sarà solo quella di compiere atti patrimoniali.
Differenza tra incapacità assolute e incapacità relative
L’incapacità assoluta riguarda i casi più gravi, quelli in cui sono impossibilitati nel compiere atti in modo autonomo.
Ne rientrano:
- I minori, che sono affiancati dai genitori e, se non ci sono genitori, da un tutore.
- Gli interdetti, che sono affiancati ai tutori.
I genitori o i tutori agiscono in rappresentanza degli incapaci: l’atto con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto è la procura.
L’incapacità relativa riguarda i casi meno gravi: gli inabilitati, i quali vengono affiancati da un curatore nominato dal giudice, e i minori emancipati, i quali vengono affiancati a un curatore o al coniuge se è maggiorenne.
Il curatore non interviene sempre: interviene solo in determinati eventi, infatti:
- Gli atti familiari e personali sono concessi se l’incapace ha sufficiente capacità di intendere e di volere.
- Gli atti di ordinaria amministrazione, ossia quelli di disposizione del reddito, sono concessi.
- Gli atti di straordinaria amministrazione, ossia quelli che dispongono il capitale, non sono concessi. Alcuni atti saranno concessi in presenza del curatore ma quelli più gravi, ad esempio la vendita di un immobile, possono essere autorizzati, previa autorizzazione del giudice.
Una grande differenza di come si comporta il nostro ordinamento negli inabilitati e nei minori emancipati avviene nell’esercizio di un’impresa commerciale: il minore emancipato, previa autorizzazione del tribunale, può esercitare un’impresa commerciale anche senza assistenza del curatore, mentre l’inabilitato, anche se è autorizzato dal tribunale, può solamente continuare l’esercizio di un’impresa già creata, ciò perché il minore sarà presto maggiore e merita più fiducia.
La cessazione dell’incapacità d’agire
Il minore cesserà di essere incapace di agire quando compierà i 18 anni di età. Potrà essere affiancato da un piccolo periodo di amministrazione di sostegno per verificare che egli sia in grado di prendere le proprie scelte.
Gli interdetti giudiziali e inabilitati cesseranno di essere incapaci di agire quando guariranno. La guarigione del soggetto dovrà essere accertata con un apposito procedimento che emanerà una sentenza definitiva, il cui soggetto sarà ritenuto capace.
L’amministrazione di sostegno cesserà quando scadranno i termini.
L’interdetto legale diventerà capace quando scadrà la pena detentiva.
Importante ricordare che da un’incapacità assoluta si può passare a un’incapacità relativa per poi diventare un’altra volta capace.
L’incapacità naturale
L’incapacità naturale è la condizione di incapacità di intendere e di volere in cui di fatto venga a trovarsi il soggetto che non è un incapace legale.
Anche colui che è un incapace naturale necessita di protezione per evitare gravi pregiudizi verso di lui e la sua famiglia.
Perciò gli atti che compie l’incapace naturale potranno essere annullati:
- Gli atti personali, quindi ad esempio donazioni, testamento, matrimonio, saranno sempre annullabili perché recano un grave pregiudizio al soggetto.
- Gli atti unilaterali come promesse o recesso sono annullabili se recano un grave pregiudizio.
- I contratti invece, dato che parliamo di un accordo bilaterale, saranno annullabili se sussisterà un grave pregiudizio più la malafede dell’altro contraente.
Enti
Il nostro ordinamento giuridico dà la possibilità di essere soggetti del diritto alle persone fisiche e alle organizzazioni.
Coloro che sono soggetti di diritto avranno capacità giuridica, ossia potranno essere titolari di situazioni giuridiche e movimentarle con atti giuridici.
Gli enti sono le organizzazioni di persone fisiche che perseguono uno scopo comune e hanno una capacità giuridica limitata proprio per la loro natura: ad esempio non potranno compiere atti personalissimi.
Un ente deve avere una denominazione, una nazionalità e una sede.
Come nasce un’organizzazione?
L’organizzazione nasce tramite un atto costitutivo formato dalle persone che la intendono creare e successivamente si aggiunge lo statuto che forma tutte le regole di funzionamento dell’organizzazione.
Ma dato che l’organizzazione non è dotata di una personalità propria, ossia non è in grado di prendere le decisioni da sé, le decisioni verranno prese dalle persone fisiche sottoforma di organi, organi che possono essere individuali o collegiali. Negli organi collegiali le scelte verranno prese con un principio di maggioranza in cui ogni collegiale può esprimere un voto; i voti potranno essere contati o pesati.
Tipi di organizzazioni
Le organizzazioni possono essere suddivise in varie tipologie: iniziamo dalle organizzazioni pubbliche o private.
Le organizzazioni pubbliche nascono per atto normativo con l’obiettivo di perseguire interessi di rilevanza pubblica.
Le organizzazioni private sono tutte quelle che non sono pubbliche e possono perseguire interessi di profitto o non di profitto.
Le organizzazioni possono essere non associative, come ad esempio le fondazioni, o associative, ad esempio le società che non sono altro che strumenti al servizio dei soggetti.
Personalità giuridica
Inoltre, le organizzazioni possono avere una personalità giuridica o possono essere senza personalità giuridica: ciò pregiudica che hanno un’autonomia patrimoniale perfetta o un’autonomia patrimoniale imperfetta.
La differenza è che nelle organizzazioni con personalità giuridica e quindi con autonomia patrimoniale perfetta, per tutti i debiti che fanno risponde in solido solo l’organizzazione e non vengono intaccati i patrimoni dei singoli membri dell’organizzazione.
Come si acquista la personalità giuridica?
Per la personalità giuridica pubblica necessita di una legge che la prevede, la disciplina, la struttura e il funzionamento.
Per la personalità giuridica privata le uniche organizzazioni che possono ottenerla sono le organizzazioni di profitto e le associazioni e fondazioni con diversi modi.
Per le organizzazioni di profitto, quindi le società di capitali, per ottenere la personalità giuridica necessita dell’iscrizione nel registro delle imprese, che rappresenta una formalità pubblicitaria, e come requisito base che l’atto costitutivo venga fatto in forma dell’atto pubblico.
Per le organizzazioni non profit, ovvero associazioni e fondazioni, è necessario procedere con l’atto costitutivo in forma pubblica, seguito dalla presentazione di una domanda di riconoscimento all’autorità competente, che dipende dalla Regione o dalla Prefettura, a seconda dell’ambito operativo previsto, nazionale o regionale. L’autorità competente procederà alla verifica della liceità e della fattibilità dello scopo dell’associazione o fondazione, nonché della disponibilità di un patrimonio adeguato per il suo perseguimento. Una volta completata e positiva la verifica, si procederà all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Le associazioni
Le associazioni sono organizzazioni formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune.
Nascono con un atto costitutivo che può essere redatto in qualsiasi forma, ma per l’ottenimento della personalità giuridica è richiesta la forma dell’atto pubblico. Successivamente si crea lo statuto al cui interno vengono iscritte tutte le regole e come funzionerà l’associazione.
L’associazione agisce attraverso l’azione di persone fisiche, gli organi che sono l’assemblea degli associati e gli amministratori che compiono atti di gestione e ne sono responsabili in solido se hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta.
In caso in cui un associato voglia esercitare il suo diritto al recesso, perde la quota perché si presume che coloro che si iscrivono in un’associazione non lo facciano per uno scopo di profitto.
Come si estingue un’associazione?
Un’associazione si può estinguere per:
- Delibera dell’assemblea degli associati;
- Avverarsi delle cause di estinzione iscritte nello statuto;
- Quando lo scopo viene raggiunto o diventa impossibile;
- E quando vengono a mancare tutti gli associati.
Una volta che si estingue l’associazione, entra in liquidazione, viene liquidato tutto il patrimonio, si pagano i debiti e i beni residui vengono devoluti secondo ciò che è iscritto nello statuto, nell’atto costitutivo e per decisione delle autorità.
Coloro che creano le associazioni non riconosciute lo fanno per avere una maggiore libertà dai controlli pubblici; comunque possono avere un patrimonio proprio e compiere i regolari atti che fanno tutte le associazioni.
Le fondazioni
Le fondazioni sono organizzazioni create da uno o più soggetti che destinano un patrimonio e le sue vendite a un determinato scopo generalmente di interessi socialmente rilevanti.
Si costituisce per atto fra vivi o atto fra morti o con un atto plurilaterale con la forma dell’atto pubblico. In caso di atto pubblico, si può acquistare la personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo e l’iscrizione delle persone giuridiche.
Una volta che la fondazione nasce, si rende autonoma dai fondatori che non possono più regolarla. L’unico modo per estinguerla sarà quando lo scopo viene raggiunto o div
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