DIRITTO PRIVATO
Il metodo utilizzato in questo corso è dare la
definizione/nozione di un concetto per poi specificarne la
disciplina ed il contesto di applicazione.
Il Diritto Privato è un complesso di norme giuridiche che
regolano i rapporti tra soggetti privati, con lo scopo di
contemplare gli interessi contrapposti di cui ciascun
soggetto è portatore.
Il Diritto Pubblico è un complesso di norme giuridiche che
regolano il funzionamento dello stato, dei suoi organi e
degli enti territoriali (Regioni-Province- Comuni), ma anche i
rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Una Norma Giuridica è una regola, un precetto, la cui
inosservanza prevede una sanzione (attribuisce giuridicità
alla norma pecuniaria o reclusione in carcere). La norma
giuridica ha il carattere della generalità, cioè si applica a
tutti, ed il carattere dell’astrattezza, cioè non è specifica
alla singola ipotesi/al singolo caso (spetta al Giudice
applicare tale norma ad un caso concreto, interpretandola).
Codice: Complesso organico di norme giuridiche in un
determinato settore del diritto. I quattro codici più
importanti sono: il Codice Civile, il Codice di Procedura
Civile, il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale.
Questi si riferiscono a settori molto ampi del diritto, perciò
accanto a loro vi sono codici più settoriali, che hanno lo
scopo di riunire in maniera organica norme giuridiche
dedicate ad ambiti del diritto più limitati (es. Codice di
Navigazione, Codice del Consumo, Codice delle
Assicurazioni, Codice della Strada).
Codice Civile: Nel suo impianto generale è entrato in
vigore nel 1942, ma ha subito modifiche nel corso del
tempo. Il codice del 1942 ha unificato due codici
precedentemente presenti: il Codice Civile e il Codice di
Commercio.
La data di ‘’nascita’’ del codice civile deve essere
rapportata a quella della Costituzione, il 1948, in quanto
sono guidati da logiche differenti. Per quanto riguarda il
Codice si dava prominenza alle esigenze della produzione,
mentre la Costituzione dava prominenza alla tutela della
persona.
‘’ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.’’ (Art. 2 della Costituzione)
L’articolo 2 fissa il principio personalistico (tutela della
persona umana) e il principio solidaristico (promuove la
solidarietà).
‘’ L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali’’ (Art. 41
della Costituzione)
Ogni volta che si va a capo in un articolo vi è la
differenziazione in comma. L’articolo 41 afferma che va
privilegiata la tutela della persona sopra all’iniziativa
economico-produttiva (questa norma ha trovato
applicazione nella vicenda riguardante l’ILVA).
Nello studiare il Diritto Privato bisogna sempre tenere a
mente la differenza temporale tra il Codice Civile e la
Costituzione. Ben presto ci si è resi conto che alcuni articoli
presenti nel CC erano contrari ai principi presenti nella
Costituzione, quindi tali articoli sono stati dichiarati
incostituzionali e perdono efficacia (a seguito della
valutazione della Corte Costituzionale, che ha il compito
di pronunciare la sentenza che rende la norma
costituzionalmente illegittima, facendole perdere effetto).
La dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato un
intero settore del Diritto, ovvero il Diritto di Famiglia, nel
quale venivano stabilite delle norme diametralmente
opposte al principio di uguaglianza introdotto dalla
Costituzione.
‘’ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.’’ (Art. 29 della Costituzione)
‘’ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.’’ (Art. 30 della Costituzione)
Il Diritto di Famiglia è stato riformato nel 1975, seguendo
così i principi costituzionali.
Le norme del CC devono essere interpretate seguendo il
criterio dei principi della Costituzione (lettura costituzionale
del CC).
Il CC si compone di 6 libri, ed è preceduto da alcuni articoli
chiamati Preleggi, 16 articoli (a fronte di 31 iniziali. Gli
articoli 17-31 sono stati abrogati) che disciplinano
l’efficacia della legge nel tempo, che dispongono il criterio
di interpretazione e che fanno riferimento alle fonti del
diritto.
L’art.1 delle Preleggi è rubricato in relazione delle fonti.
Il Libro I è intitolato ‘’Delle Persone e della Famiglia’’ e
si estende dall’art.1 al 455. Tale libro tratta i concetti di
capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica,
ma anche tratta il tema degli Enti (possono o non possono
essere persone giuridiche) senza scopo di lucro, no-profit.
Tali Enti no-profit sono Associazioni, Fondazioni e Comitati.
In questo libro è disciplinata anche la famiglia per quanto
concerne il diritto nella crescita dei figli e nella pratica di
adozione (adattato al cambiamento della società).
Il Libro II è intitolato ‘’Delle Successioni’’ che regola le
situazioni inerenti alle successioni a causa di morte
(Successione mortis causa), ovvero il modo in cui il
patrimonio viene spartito tra gli eredi. Il patrimonio del
defunto comprende sia il lato attivo che quello passivo
(debiti). In questo libro è presente anche il Contratto di
Donazione, che è disciplinato in questo libro poiché la
donazione presenta alcune analogie con il Testamento, e
non nel Libro IV assieme agli altri contratti. Si estende
dall’art.456 all’art.809.
Il Libro III è intitolato ‘’Della Proprietà’’ e si estende
dall’art.810 all’art.1172. Questo libro regola la distinzione
dei Beni in mobili e immobili, ma anche la disciplina del
Diritto di Proprietà, il quale rientra nei Diritti Reali (res-
rei), che si distinguono in Diritto Reale su cosa propria
(proprietà) e Diritto Reale su cosa altrui, a sua volta
differenziato in Diritto Reale di Godimento (diritto di
usufrutto, di uso, di abitazione, di servitù, di superficie e di
enfiteusi) e Diritto Reale di Garanzia (in parte nel Libro VI).
In questo libro è disciplinata anche la Comunione e del
Condominio di un edificio.
Il Libro IV è intitolato ‘’Delle Obbligazioni’’ e si estende
dall’art.1173 all’art.2059. Il termine Obbligazione è
sinonimo di Rapporto Obbligatorio, rapporto che si instaura
tra un creditore e un debitore. In questo libro è presente
anche la disciplina delle fonti delle obbligazioni, tra cui
rientra anche la disciplina del Contratto nella maggior parte
dei suoi casi (tranne alcuni casi isolati).
Il Libro V è intitolato ‘’Del Lavoro’’ e si estende
dall’art.2060 all’art.2642. Questo disciplina le forme
dell’Impresa, sia personale che collettiva (società, enti a
scopo di lucro) e il contratto lavorativo subordinato.
Il Libro VI è intitolato ‘’Della Tutela dei Diritti’’ e si
estende dall’art.2643 all’art.2969. Questo libro è una sorta
di anello di congiunzione tra CC e Codice di Procedura
Civile. Questo è un libro residuale, poiché tratta argomenti
che non hanno trovato posto nei libri precedenti e che
semplicemente si collegano alla procedura civile.
Gli articoli del CC non sono effettivamente 2969, poiché
con il tempo alcuni sono stati abrogati ed altri sono stati
aggiunti (es. art.30 bis), o in altri casi vi sono state delle
sostituzioni.
Sistema Italo-Comunitario delle Fonti del Diritto:
Accanto alle fonti del diritto interne (italiane), assumono
anche grande importanza gli atti normativi adottati dall’UE.
Fonti del Diritto: Sono tutti quelli atti o fatti che
l’Ordinamento Giuridico considera idonei a produrre norme
giuridiche. Essendovi una pluralità di fonti ci è stata la
necessita di creare una gerarchia tali fonti.
Cos
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L e g g e (a rt.7 7 ) e L e g g i R e g io n a li
R e g o la m e n ti
C o n s u e tid in i e U s i
All’apice della Gerarchia vi è la Costituzione Italiana, la
quale è un documento rigido, la cui modifica avviene a
seguito di processi molto lunghi (due passaggi per Camera
e Referendum popolare). Assieme alla Costituzione,
all’apice, sono presenti le Leggi Costituzionali. Un
gradino più in basso si trovano le Leggi Ordinarie, ovvero
quelle leggi approvate dal Parlamento, organo del potere
legislativo. Si compone di due camere (Camera dei
Deputati e Senato) in cui sono necessarie diverse fasi per
l’approvazione di tali leggi. La proposta di legge deve
essere approvata dai due rami del Parlamento: se uno dei
due propone modifiche, è necessario che l’altro ramo sia
d’accordo e quindi approvi la legge (Bicameralismo
perfetto). La legge viene poi promulgata dal Presidente
della Repubblica, il quale può riservarsi il diritto di Veto
(solo una volta), attribuendo delle motivazioni valide (entro
un mese dall’approvazione in Parlamento). Se il Presidente
approva la legge, questa verrà pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. Dopo quindici giorni dalla pubblicazione, la legge
di norma entra in vigore (a meno di un termine specifico
nella legge stessa). Tutti sono obbligati a rispettare la legge
una volta che questa è entrata in vigore, nessuno può
quindi invocare l’ignoranza di questa. Accanto alle Leggi
Ordinarie si trovano quelli Atti Normativi che
eccezionalmente possono essere applicati dal Governo: tali
atti sono il Decreto Legislativo e il Decreto Legge. Il
primo è disciplinato dall’art.76 della Costituzione, ed è un
atto normativo del Governo attuato su delega del
Parlamento, il quale adotta la cosiddetta legge delega,
segnando il termine temporale, la materia e i criteri che
deve seguire. In caso il Governo non rispetti questi
elementi fissati dal Parlamento, la legge verrà definita
illegittima per eccesso di delega. Il secondo invece è
adottato in casi eccezionali autonomamente dal Governo,
proprio in caso di necessità d’urgenza. Questo verrà
portato d’urgenza alle Camere per convertirlo in legge
(legge di conversione) entro 60 giorni, altrimenti decadrà,
perdendo efficacia. Sullo stesso piano si pongono le Leggi
Regionali, le quali sono limitate ad alcune materie (es.
turismo, tutela del territorio ed edilizia) specifiche per ogni
regione, data la loro differenza. La Potestà Normativa delle
Regioni è quindi limitata ad alcuni ambiti, ma quando
queste vengono emanate hanno lo stesso valore di quelle
del Governo e delle Camere. Al gradino inferiore si
collocano i Regolamenti, atti normativi adottati da Enti
Pubblici Locali (es. comuni) che contengono norme
analitiche di dettaglio, che non devono essere contrarie alle
leggi di grado superiore. I Regolamenti sono disciplinati
negli articoli 3 e 4 delle Preleggi. All’ultimo gradino si
trovano le Consuetudini, ovvero un fatto, e gli Usi,
regolamentati negli articoli 8 e 9 delle Preleggi. L’Uso è una
fonte del diritto non solo perché si ripete costantemente
nel tempo, ma perché corrisponde ad un carattere
giuridicamente vincolante, ovvero l’elemento soggettivo
(Opinio iuris ac necessitate). In alcuni caso la Consuetudine
viene richiamata dalla legge (Consuetudine secundum
legis), mentre nei casi in cui una materia non è regolata
dalla legge (Consuetudine preter legem), la consuetudine è
considerata come tale (non può essere mai contraria ad un
gradino successivo della piramide). Nel art.1 delle Preleggi
non sono considerati il primo gradino della piramide ed il
secondo (tranne le Leggi Ordinarie), poiché il CC è stato
pubblicato prima della costituzione.
A fianco delle leggi italiane assumono grande importanza le
Fonti Comunitarie dell’UE, il cui scopo è quello di
garantire a tutti i paesi un mercato comune e la libera
circolazione di persone e merci (la finalità principale è di
matrice economica). L’UE può adottare atti normativi solo
nelle materie dell’ambito economico, ovvero coerenti al suo
Trattato Istitutivo. I due principali atti normativi europei
sono i Regolamenti Comunitari (differenti da quelli della
gerarchia delle fonti italiana) e le Direttive. I primi sono
degli atti normativi adottati dall’UE che sono direttamente
efficaci e vincolanti in tutti gli Stati dell’UE. All’interno della
gerarchia si colloca prima delle Leggi Ordinarie. La Corte
Costituzionale si deve occupare di controllare che anche
le leggi europee siano conformi alla nostra Costituzione,
potendo dichiarare l’incostituzionalità. È possibile che tali
Regolamenti Comunitari siano più importanti delle Leggi
Ordinarie italiane grazie all’art.11 della Costituzione
(soprattutto la seconda parte dell’articolo). Nel caso in cui
un Giudice si ritrovi a confrontare Legge Ordinaria e
Regolamento Comunitario, e queste sono in disaccordo, la
prima non viene abrogata, ma disapplicata (importante per
l’esame, spesso chiesto). La Direttiva invece è un atto
normativo dell’UE, che a differenza del Regolamento si
limita a fissare dei principi generali in una specifica
materia. Questa non è immediatamente applicabile, ma
necessita da ciascuno Stato una Legge di Recepimento
al fine di adattare quei principi generali alla situazione di
ciascuno stato. Ogni Direttiva ha un termine entro il quale
deve essere adottata la Legge di Recepimento (di solito
entro un anno). Se lo Stato non rispetta questo termine,
deve pagare una multa. Per evitare di pagarle, lo Stato alla
fine dell’anno emana una Legge Comunitaria per recepire
le Direttive in scadenza. In un caso non è necessario che la
Direttiva sia recepita e quindi sia direttamente efficace:
cioè nel caso in cui la Direttiva non sia stata recepita, ma
abbia un contenuto altamente specifico. Alcune Direttive
importanti per il Diritto Privato sono quelle riguardanti la
tutela del consumatore e sono state recepite tramite Leggi
Ordinarie o nuovi articoli del CC; altra materia è quella
della tutela della libera concorrenza (queste materie sono
direttamente collegate).
Corte di Giustizia: Organo comunitario dell’UE che ha la
funzione di verificare gli atti normativi comunitari
(Regolamenti e Direttive) e la loro conformità ai Principi
contenuti nel Trattato Istitutivo dell’UE. Altra funzione è
quella di verificare la corretta attuazione da parte di tutti gli
Stati membri delle Direttive Comunitarie. Nel caso in cui
uno Stato non recepisca correttamente la Direttiva, la Corte
aprirà un procedimento di infrazione nei confronti di tale
stato, che potrebbe condurre alla condanna con sanzioni
pecuniarie molto importanti.
Il tema dell’Efficacia della legge nel tempo è
disciplinato dagli articoli 10,11,14 e 15 delle Preleggi (il
momento in cui la legge inizia a produrre i suoi effetti e il
momento in cui termina di avere effetti). L’inizio è il
momento di entrata in vigore di tale legge (15esimo giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a
meno di eccezioni). L’art.11 delle Preleggi afferma che la
Legge non ha effetto retroattivo, ma ha effetto soltanto
sugli atti e i fatti che si verificano dopo della sua entrata in
vigore.
Effetto Retroattivo: Avviene quando gli effetti di un atto
sono anticipati ad un momento precedente rispetto al
compimento di tale atto. L’espressione latina per indicare la
retroattività è Ex Tunc (da allora). Quando invece un atto
non ha effetto retroattivo si dice Ex Nunc (da ora). Questo
effetto è possibile quando la legge stessa lo prevede, o nel
caso di Leggi Interpretative. Tale effetto non può essere
mai considerato per le Norme Penali, come affermato
dall’art.25 della Costituzione comma 2 (non è possibile che
una nuova norma penale si applichi a fatti avvenuti prima
della sua entrata in vigore).
La legge cessa di produrre i suoi affetti a seguito
dell’Abrogazione o a seguito di una pronuncia della Corte
Costituzionale (la legge è definita anticostituzionale).
L’art.15 delle Preleggi
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