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DIRITTO PRIVATO

Il metodo utilizzato in questo corso è dare la

definizione/nozione di un concetto per poi specificarne la

disciplina ed il contesto di applicazione.

Il Diritto Privato è un complesso di norme giuridiche che

regolano i rapporti tra soggetti privati, con lo scopo di

contemplare gli interessi contrapposti di cui ciascun

soggetto è portatore.

Il Diritto Pubblico è un complesso di norme giuridiche che

regolano il funzionamento dello stato, dei suoi organi e

degli enti territoriali (Regioni-Province- Comuni), ma anche i

rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

Una Norma Giuridica è una regola, un precetto, la cui

inosservanza prevede una sanzione (attribuisce giuridicità

alla norma pecuniaria o reclusione in carcere). La norma

giuridica ha il carattere della generalità, cioè si applica a

tutti, ed il carattere dell’astrattezza, cioè non è specifica

alla singola ipotesi/al singolo caso (spetta al Giudice

applicare tale norma ad un caso concreto, interpretandola).

Codice: Complesso organico di norme giuridiche in un

determinato settore del diritto. I quattro codici più

importanti sono: il Codice Civile, il Codice di Procedura

Civile, il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale.

Questi si riferiscono a settori molto ampi del diritto, perciò

accanto a loro vi sono codici più settoriali, che hanno lo

scopo di riunire in maniera organica norme giuridiche

dedicate ad ambiti del diritto più limitati (es. Codice di

Navigazione, Codice del Consumo, Codice delle

Assicurazioni, Codice della Strada).

Codice Civile: Nel suo impianto generale è entrato in

vigore nel 1942, ma ha subito modifiche nel corso del

tempo. Il codice del 1942 ha unificato due codici

precedentemente presenti: il Codice Civile e il Codice di

Commercio.

La data di ‘’nascita’’ del codice civile deve essere

rapportata a quella della Costituzione, il 1948, in quanto

sono guidati da logiche differenti. Per quanto riguarda il

Codice si dava prominenza alle esigenze della produzione,

mentre la Costituzione dava prominenza alla tutela della

persona.

‘’ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove

si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale.’’ (Art. 2 della Costituzione)

L’articolo 2 fissa il principio personalistico (tutela della

persona umana) e il principio solidaristico (promuove la

solidarietà).

‘’ L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in

modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni

perché l'attività economica pubblica e privata possa essere

indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali’’ (Art. 41

della Costituzione)

Ogni volta che si va a capo in un articolo vi è la

differenziazione in comma. L’articolo 41 afferma che va

privilegiata la tutela della persona sopra all’iniziativa

economico-produttiva (questa norma ha trovato

applicazione nella vicenda riguardante l’ILVA).

Nello studiare il Diritto Privato bisogna sempre tenere a

mente la differenza temporale tra il Codice Civile e la

Costituzione. Ben presto ci si è resi conto che alcuni articoli

presenti nel CC erano contrari ai principi presenti nella

Costituzione, quindi tali articoli sono stati dichiarati

incostituzionali e perdono efficacia (a seguito della

valutazione della Corte Costituzionale, che ha il compito

di pronunciare la sentenza che rende la norma

costituzionalmente illegittima, facendole perdere effetto).

La dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato un

intero settore del Diritto, ovvero il Diritto di Famiglia, nel

quale venivano stabilite delle norme diametralmente

opposte al principio di uguaglianza introdotto dalla

Costituzione.

‘’ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come

società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica

dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia

dell'unità familiare.’’ (Art. 29 della Costituzione)

‘’ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed

educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che

siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni

tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei

membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della

paternità.’’ (Art. 30 della Costituzione)

Il Diritto di Famiglia è stato riformato nel 1975, seguendo

così i principi costituzionali.

Le norme del CC devono essere interpretate seguendo il

criterio dei principi della Costituzione (lettura costituzionale

del CC).

Il CC si compone di 6 libri, ed è preceduto da alcuni articoli

chiamati Preleggi, 16 articoli (a fronte di 31 iniziali. Gli

articoli 17-31 sono stati abrogati) che disciplinano

l’efficacia della legge nel tempo, che dispongono il criterio

di interpretazione e che fanno riferimento alle fonti del

diritto.

L’art.1 delle Preleggi è rubricato in relazione delle fonti.

Il Libro I è intitolato ‘’Delle Persone e della Famiglia’’ e

si estende dall’art.1 al 455. Tale libro tratta i concetti di

capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica,

ma anche tratta il tema degli Enti (possono o non possono

essere persone giuridiche) senza scopo di lucro, no-profit.

Tali Enti no-profit sono Associazioni, Fondazioni e Comitati.

In questo libro è disciplinata anche la famiglia per quanto

concerne il diritto nella crescita dei figli e nella pratica di

adozione (adattato al cambiamento della società).

Il Libro II è intitolato ‘’Delle Successioni’’ che regola le

situazioni inerenti alle successioni a causa di morte

(Successione mortis causa), ovvero il modo in cui il

patrimonio viene spartito tra gli eredi. Il patrimonio del

defunto comprende sia il lato attivo che quello passivo

(debiti). In questo libro è presente anche il Contratto di

Donazione, che è disciplinato in questo libro poiché la

donazione presenta alcune analogie con il Testamento, e

non nel Libro IV assieme agli altri contratti. Si estende

dall’art.456 all’art.809.

Il Libro III è intitolato ‘’Della Proprietà’’ e si estende

dall’art.810 all’art.1172. Questo libro regola la distinzione

dei Beni in mobili e immobili, ma anche la disciplina del

Diritto di Proprietà, il quale rientra nei Diritti Reali (res-

rei), che si distinguono in Diritto Reale su cosa propria

(proprietà) e Diritto Reale su cosa altrui, a sua volta

differenziato in Diritto Reale di Godimento (diritto di

usufrutto, di uso, di abitazione, di servitù, di superficie e di

enfiteusi) e Diritto Reale di Garanzia (in parte nel Libro VI).

In questo libro è disciplinata anche la Comunione e del

Condominio di un edificio.

Il Libro IV è intitolato ‘’Delle Obbligazioni’’ e si estende

dall’art.1173 all’art.2059. Il termine Obbligazione è

sinonimo di Rapporto Obbligatorio, rapporto che si instaura

tra un creditore e un debitore. In questo libro è presente

anche la disciplina delle fonti delle obbligazioni, tra cui

rientra anche la disciplina del Contratto nella maggior parte

dei suoi casi (tranne alcuni casi isolati).

Il Libro V è intitolato ‘’Del Lavoro’’ e si estende

dall’art.2060 all’art.2642. Questo disciplina le forme

dell’Impresa, sia personale che collettiva (società, enti a

scopo di lucro) e il contratto lavorativo subordinato.

Il Libro VI è intitolato ‘’Della Tutela dei Diritti’’ e si

estende dall’art.2643 all’art.2969. Questo libro è una sorta

di anello di congiunzione tra CC e Codice di Procedura

Civile. Questo è un libro residuale, poiché tratta argomenti

che non hanno trovato posto nei libri precedenti e che

semplicemente si collegano alla procedura civile.

Gli articoli del CC non sono effettivamente 2969, poiché

con il tempo alcuni sono stati abrogati ed altri sono stati

aggiunti (es. art.30 bis), o in altri casi vi sono state delle

sostituzioni.

Sistema Italo-Comunitario delle Fonti del Diritto:

Accanto alle fonti del diritto interne (italiane), assumono

anche grande importanza gli atti normativi adottati dall’UE.

Fonti del Diritto: Sono tutti quelli atti o fatti che

l’Ordinamento Giuridico considera idonei a produrre norme

giuridiche. Essendovi una pluralità di fonti ci è stata la

necessita di creare una gerarchia tali fonti.

Cos

titu

z io n

e

Ita li

ana

e La dicitura SS indica gli

Leg

R e g o la m e n ti

g i articoli seguenti, mentre la

C o s

C o m u n ita ri dicitura S indica solo il

titu

D ire t tiv e E u ro p e e , L e g g i successivo

z io n

O rd in a r ie (a r t,7 0 s s ) , D e c re to

a li

L e g is la tiv o (a rt .7 6 ), D e c re t o

L e g g e (a rt.7 7 ) e L e g g i R e g io n a li

R e g o la m e n ti

C o n s u e tid in i e U s i

All’apice della Gerarchia vi è la Costituzione Italiana, la

quale è un documento rigido, la cui modifica avviene a

seguito di processi molto lunghi (due passaggi per Camera

e Referendum popolare). Assieme alla Costituzione,

all’apice, sono presenti le Leggi Costituzionali. Un

gradino più in basso si trovano le Leggi Ordinarie, ovvero

quelle leggi approvate dal Parlamento, organo del potere

legislativo. Si compone di due camere (Camera dei

Deputati e Senato) in cui sono necessarie diverse fasi per

l’approvazione di tali leggi. La proposta di legge deve

essere approvata dai due rami del Parlamento: se uno dei

due propone modifiche, è necessario che l’altro ramo sia

d’accordo e quindi approvi la legge (Bicameralismo

perfetto). La legge viene poi promulgata dal Presidente

della Repubblica, il quale può riservarsi il diritto di Veto

(solo una volta), attribuendo delle motivazioni valide (entro

un mese dall’approvazione in Parlamento). Se il Presidente

approva la legge, questa verrà pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale. Dopo quindici giorni dalla pubblicazione, la legge

di norma entra in vigore (a meno di un termine specifico

nella legge stessa). Tutti sono obbligati a rispettare la legge

una volta che questa è entrata in vigore, nessuno può

quindi invocare l’ignoranza di questa. Accanto alle Leggi

Ordinarie si trovano quelli Atti Normativi che

eccezionalmente possono essere applicati dal Governo: tali

atti sono il Decreto Legislativo e il Decreto Legge. Il

primo è disciplinato dall’art.76 della Costituzione, ed è un

atto normativo del Governo attuato su delega del

Parlamento, il quale adotta la cosiddetta legge delega,

segnando il termine temporale, la materia e i criteri che

deve seguire. In caso il Governo non rispetti questi

elementi fissati dal Parlamento, la legge verrà definita

illegittima per eccesso di delega. Il secondo invece è

adottato in casi eccezionali autonomamente dal Governo,

proprio in caso di necessità d’urgenza. Questo verrà

portato d’urgenza alle Camere per convertirlo in legge

(legge di conversione) entro 60 giorni, altrimenti decadrà,

perdendo efficacia. Sullo stesso piano si pongono le Leggi

Regionali, le quali sono limitate ad alcune materie (es.

turismo, tutela del territorio ed edilizia) specifiche per ogni

regione, data la loro differenza. La Potestà Normativa delle

Regioni è quindi limitata ad alcuni ambiti, ma quando

queste vengono emanate hanno lo stesso valore di quelle

del Governo e delle Camere. Al gradino inferiore si

collocano i Regolamenti, atti normativi adottati da Enti

Pubblici Locali (es. comuni) che contengono norme

analitiche di dettaglio, che non devono essere contrarie alle

leggi di grado superiore. I Regolamenti sono disciplinati

negli articoli 3 e 4 delle Preleggi. All’ultimo gradino si

trovano le Consuetudini, ovvero un fatto, e gli Usi,

regolamentati negli articoli 8 e 9 delle Preleggi. L’Uso è una

fonte del diritto non solo perché si ripete costantemente

nel tempo, ma perché corrisponde ad un carattere

giuridicamente vincolante, ovvero l’elemento soggettivo

(Opinio iuris ac necessitate). In alcuni caso la Consuetudine

viene richiamata dalla legge (Consuetudine secundum

legis), mentre nei casi in cui una materia non è regolata

dalla legge (Consuetudine preter legem), la consuetudine è

considerata come tale (non può essere mai contraria ad un

gradino successivo della piramide). Nel art.1 delle Preleggi

non sono considerati il primo gradino della piramide ed il

secondo (tranne le Leggi Ordinarie), poiché il CC è stato

pubblicato prima della costituzione.

A fianco delle leggi italiane assumono grande importanza le

Fonti Comunitarie dell’UE, il cui scopo è quello di

garantire a tutti i paesi un mercato comune e la libera

circolazione di persone e merci (la finalità principale è di

matrice economica). L’UE può adottare atti normativi solo

nelle materie dell’ambito economico, ovvero coerenti al suo

Trattato Istitutivo. I due principali atti normativi europei

sono i Regolamenti Comunitari (differenti da quelli della

gerarchia delle fonti italiana) e le Direttive. I primi sono

degli atti normativi adottati dall’UE che sono direttamente

efficaci e vincolanti in tutti gli Stati dell’UE. All’interno della

gerarchia si colloca prima delle Leggi Ordinarie. La Corte

Costituzionale si deve occupare di controllare che anche

le leggi europee siano conformi alla nostra Costituzione,

potendo dichiarare l’incostituzionalità. È possibile che tali

Regolamenti Comunitari siano più importanti delle Leggi

Ordinarie italiane grazie all’art.11 della Costituzione

(soprattutto la seconda parte dell’articolo). Nel caso in cui

un Giudice si ritrovi a confrontare Legge Ordinaria e

Regolamento Comunitario, e queste sono in disaccordo, la

prima non viene abrogata, ma disapplicata (importante per

l’esame, spesso chiesto). La Direttiva invece è un atto

normativo dell’UE, che a differenza del Regolamento si

limita a fissare dei principi generali in una specifica

materia. Questa non è immediatamente applicabile, ma

necessita da ciascuno Stato una Legge di Recepimento

al fine di adattare quei principi generali alla situazione di

ciascuno stato. Ogni Direttiva ha un termine entro il quale

deve essere adottata la Legge di Recepimento (di solito

entro un anno). Se lo Stato non rispetta questo termine,

deve pagare una multa. Per evitare di pagarle, lo Stato alla

fine dell’anno emana una Legge Comunitaria per recepire

le Direttive in scadenza. In un caso non è necessario che la

Direttiva sia recepita e quindi sia direttamente efficace:

cioè nel caso in cui la Direttiva non sia stata recepita, ma

abbia un contenuto altamente specifico. Alcune Direttive

importanti per il Diritto Privato sono quelle riguardanti la

tutela del consumatore e sono state recepite tramite Leggi

Ordinarie o nuovi articoli del CC; altra materia è quella

della tutela della libera concorrenza (queste materie sono

direttamente collegate).

Corte di Giustizia: Organo comunitario dell’UE che ha la

funzione di verificare gli atti normativi comunitari

(Regolamenti e Direttive) e la loro conformità ai Principi

contenuti nel Trattato Istitutivo dell’UE. Altra funzione è

quella di verificare la corretta attuazione da parte di tutti gli

Stati membri delle Direttive Comunitarie. Nel caso in cui

uno Stato non recepisca correttamente la Direttiva, la Corte

aprirà un procedimento di infrazione nei confronti di tale

stato, che potrebbe condurre alla condanna con sanzioni

pecuniarie molto importanti.

Il tema dell’Efficacia della legge nel tempo è

disciplinato dagli articoli 10,11,14 e 15 delle Preleggi (il

momento in cui la legge inizia a produrre i suoi effetti e il

momento in cui termina di avere effetti). L’inizio è il

momento di entrata in vigore di tale legge (15esimo giorno

successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a

meno di eccezioni). L’art.11 delle Preleggi afferma che la

Legge non ha effetto retroattivo, ma ha effetto soltanto

sugli atti e i fatti che si verificano dopo della sua entrata in

vigore.

Effetto Retroattivo: Avviene quando gli effetti di un atto

sono anticipati ad un momento precedente rispetto al

compimento di tale atto. L’espressione latina per indicare la

retroattività è Ex Tunc (da allora). Quando invece un atto

non ha effetto retroattivo si dice Ex Nunc (da ora). Questo

effetto è possibile quando la legge stessa lo prevede, o nel

caso di Leggi Interpretative. Tale effetto non può essere

mai considerato per le Norme Penali, come affermato

dall’art.25 della Costituzione comma 2 (non è possibile che

una nuova norma penale si applichi a fatti avvenuti prima

della sua entrata in vigore).

La legge cessa di produrre i suoi affetti a seguito

dell’Abrogazione o a seguito di una pronuncia della Corte

Costituzionale (la legge è definita anticostituzionale).

L’art.15 delle Preleggi

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescomasella06 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Quaranta Adelaide.
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