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Apuntes diritto privato 2 (famiglia/successione/responsabilità)

La responsabilità extracontrattuale

1173 Elencati nell’art. stabilito che esse derivano da contratto o da fatto illecito e qualsiasi altro fatto e atto idoneo a produrre atti giuridici.

Fatti illeciti

I fatti illeciti sono l’oggetto del corso di privato 2.

Fatto illecito: un fatto contrario all’ordinamento giuridico che è fonte di obbligazione nel momento in cui produce un danno in carico di qualcuno; chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno che ha provocato.

Art. 2043 CC —> norma fondamentale sul fatto illecito che stabilisce quanto detto (nel c.c. 2043 e seguenti); tale norma indica anche gli elementi che fanno sorgere un’obbligazione risarcitoria —> fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.

(Apuntes de clase)

L’obbligazione che nasce dal contratto: dal contratto, una volta perfezionato, può derivare una pluralità di obbligazioni. Dal contratto scaturiscono obblighi che le parti sono tenute ad adempiere. Le parti, consolidando il loro consenso e la loro volontà, danno vita al contratto.

Non è sempre semplice, a priori, individuare chi sia il debitore e chi sia il creditore, perché nel contratto le obbligazioni possono nascere da entrambe le parti. In ogni caso, le obbligazioni derivano dall’accordo tra due soggetti.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, essa è considerata soggettiva perché presuppone un elemento psicologico. L’autore del danno, cioè del fatto illecito, è tenuto a risarcire il danno sia nel caso di dolo sia nel caso di colpa.

Si ha comportamento doloso quando il soggetto agisce con l’intenzione di provocare il danno, oppure quando pone in essere una condotta chiaramente diretta a causarlo. Dolo e colpa sono elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.

Qui sorge un problema importante: chi deve provare questo elemento? E perché è così rilevante?

La prova spetta al danneggiato, cioè a colui che chiede il risarcimento. Questo è fondamentale, perché chi pretende il risarcimento deve dimostrare i fatti costitutivi dell’illecito. Non può disinteressarsene né aspettarsi che sia l’altra parte a provarli.

  • Primo elemento dell’illecito: il danno ingiusto —> un danno che non ha una giustificazione nell’ordinamento giuridico. Primo elemento dell’illecito: il danno ingiusto → un danno che non ha una giustificazione nell’ordinamento giuridico. L’art. 2043 non esplica quali siano i “danni ingiusti”; è ovvio che non basta una qualsiasi lesione di interessi altrui. Nella sfera di lesione degli interessi altrui bisogna identificare quelli che costituiscono “danno ingiusto”: gli atti che le cagionano saranno atti illeciti, la condotta che le determina sarà antigiuridica. Oggi le nostre corti sono orientate a ritenere “ingiusto” non solo il danno che si traduce nella lesione di un diritto soggettivo assoluto, ovvero anche un diritto soggettivo relativo, ma altresì quel danno che si traduce nella lesione di un interesse che, seppure non protetto come diritto soggettivo, risulta comunque tutelato dall’ordinamento giuridico.
  • L’altro elemento è il fatto umano, ovvero il comportamento di un soggetto che può essere → doloso oppure colposo: fatto doloso è comportamento volto a provocare un danno, c’è la volontà dell’autore di provocare pregiudizio ad un altro (condotta commissiva: consiste in un facere); mentre la colpa sussiste quando il soggetto che pone in essere un’attività non ha lo scopo di provocare un danno ma pone un comportamento negligente che provoca un danno altrui, un comportamento che non osserva delle norme che evitano di provocare danno altrui (condotta omissiva: consiste in un non facere ed essa è posta in essere: in violazione di un obbligo giuridico o in violazione di regole di diligenza e correttezza). L’evento produttivo di danno può anche consistere in mero fatto materiale (talvolta la legge la imputa ad un soggetto che può evitarlo oppure per il particolare legame che ha quell’oggetto con il soggetto imputato). Il dolo e la colpa sono elementi soggettivi per cui l’autore risponde dell’evento dannoso.
  • Il terzo elemento —> nesso di causalità è di collegamento, ovvero tra il comportamento e il danno ci deve essere quel fatto che l’uomo deve aver cagionato. Quindi, per addossare ad un soggetto l’obbligo risarcitorio è necessario verificare che proprio la sua condotta sia la causa di quell’evento. Per verificare l’esistenza o meno del nesso di causalità ora la giurisprudenza fa ricorso al criterio “più probabile che non”, ovvero non ritiene necessario che si abbia la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza di quel determinato antecedente.

Elementi costitutivi: condotta, danno e nesso causale tra fatto e danno.

Il danno ingiusto è la lesione di un diritto che non sia giustificata dall’ordinamento giuridico. È un danno “contro il diritto”.

Quando un danno potrebbe trovare una giustificazione?

  • Quando vi è il consenso dell’avente diritto.
  • Quando l’ordinamento prevede una causa di giustificazione, come lo stato di necessità, la legittima difesa o l’adempimento di un dovere imposto dalla legge o dall’autorità.

Ci troviamo in un’ipotesi in cui la responsabilità non deriva dalla sussistenza di un precedente rapporto contrattuale tra le parti; l’autore e il danneggiato non sono legati da un rapporto contrattuale, l’obbligazione sorge nel momento che è posto in essere il fatto illecito.

La responsabilità contrattuale deriva dal fatto che una parte non ha adempiuto alle obbligazioni che derivano dal contratto; anche nella responsabilità da inadempimento scaturisce una reazione di risarcimento, ma la differenza risiede nel fatto che in caso di responsabilità contrattuale si ha un rapporto contrattuale fra le parti, nella responsabilità extracontrattuale non c’è un rapporto fra le parti. Nella responsabilità contrattuale c’è una lesione al diritto altrui e, se produce un danno, deve essere risarcito.

Differenza tra responsabilità contrattuale e precontrattuale

La differenza tra responsabilità contrattuale e precontrattuale è importante soprattutto perché vi sono differenze importanti:

  • Tempi di prescrizione differenti (responsabilità per inadempimento 10 anni, responsabilità extracontrattuale 5 anni).
  • Distribuzione dell’onere della prova differenti (onere della prova: chi vuol far valere il diritto ha l’onere di provare esistenza del danno e ha diritto al risarcimento del danno). Nel caso di responsabilità extracontrattuale il danneggiato che vuole agire in giudizio per il risarcimento del danno ha l’onere di fornire la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (fatto doloso o colposo, sussistenza danno ingiusto e nesso di causalità); se non ci riesce la parte danneggiata non può ottenere il risarcimento del danno. In caso di responsabilità contrattuale il creditore può limitarsi a dimostrare esistenza del diritto di credito e affermare che esso non è stato soddisfatto dal debitore, spetterà poi al debitore dimostrare che ha adempiuto.

Talvolta la responsabilità contrattuale può concorrere con la responsabilità extracontrattuale, cioè è possibile che uno stesso soggetto debba rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale; è altresì possibile che un soggetto può concorrere per una persona in danno contrattuale e per altri in responsabilità extracontrattuale: es. legge 24/2017 (responsabilità medica), un soggetto danneggiato da un errore medico, medico risponde per responsabilità extracontrattuale e struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale.

Possiamo avere anche il caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto si agisce sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale: es. un contratto di deposito (depositario obbligo di custodia), il bene viene danneggiato dal depositario stesso e questo è inadempiente; chi deposita può agire sia per danno contrattuale sia in subordine in caso extracontrattuale, ovvio che non avrà doppio risarcimento perché nel caso vada male la prima azione si ha la seconda azione.

Danno cagionato da più soggetti

Un medesimo evento dannoso può essere cagionato da condotte illecite di più soggetti distinti. Tali condotte possono essere consapevolmente coordinate, ma anche distinte ed automatiche. Al fine di tutelare la posizione del danneggiato la legge gli consente di rivolgersi, per l’intero risarcimento, a ciascuno dei responsabili, senza dover affrontare l’incomodo di perseguire ciascun responsabile pro quota.

Una volta risarcito il danneggiato, chi ha effettuato il relativo esborso può esercitare un’azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati. Diverso è il caso di concorso di cause umane e cause naturali all’evento dannoso: nel caso in cui l’evento dannoso si sia verificato comunque anche senza l’interferenza dell’uomo quest’ultimo non risponde per nulla; in caso contrario l’uomo risponde per intero di tutte le conseguenze da esso scaturite secondo normalità.

Il concorso del fatto colposo del danneggiato

Può accadere che a cagionare l’evento dannoso concorra non un terzo ma il danneggiato stesso; in tal caso trova applicazione il principio secondo cui il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. L’onere della prova grava sul danneggiante, trattandosi di una circostanza che esclude o limita la pretesa del danneggiato.

Il danno

È l’ultimo presupposto per il sorgere dell’obbligo risarcitorio. Occorre non confondere due nozioni:

  • Danno evento: ovvero la lesione non iure di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico; esso è connotato dall’illiceità del fatto.
  • Danno conseguenza: i pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento; esso è oggetto di risarcimento.

Secondo della natura del danno si distingue:

  • Danno patrimoniale: il danno è al patrimonio della persona, lede gli interessi economici del danneggiato. Esso comprende il danno emergente + il lucro cessante. Il risarcimento ha ad oggetto il danno già sofferto dalla vittima al momento della liquidazione, sia il danno futuro.
  • Danno non patrimoniale: danno al diritto della persona, ovvero lede gli interessi della persona non connotati da rilevanza economica.

Entrambi i danni debbono essere risarciti, per il modo la Corte di cassazione dice:

  • Danno patrimoniale risarciti ai sensi dell’art. 2056. Esso comprende sia il danno emergente che il lucro cessante. Inoltre il risarcimento ha ad oggetto sia il danno già sofferto dalla vittima al momento della liquidazione sia il danno futuro.
  • Danno non patrimoniale art. 2059; comunque anche per il danno non patrimoniale valgono sempre i requisiti dell’art. 2043. Il danno non patrimoniale è inteso come danno alla salute, diritto a non venire esposti a fattori di rischio per la salute, diritto all’integrità e serenità nucleo familiare…, ovvero quando sussiste una lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

→ Art. 2059: il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge, non è quindi sempre risarcibile, non ci deve essere una legge specifica ma occorre che il diritto sia riconosciuto dalla Costituzione.

La lesión del derecho puede no tener características patrimoniales. El legislador con el propósito de resarcir también los daños no patrimoniales 2059 CC. (El daño no patrimonial debe ser resarcido) este artículo ha creado numerosos problemas al intérprete.

Este artículo tiene una primera lectura que dice que el resarcimiento del daño no patrimonial tiene que estar específicamente prevista por el derecho. Cuando el daño es no patrimonial requiere que exista una norma específica que establezca la responsabilidad. Esta interpretación literal de la norma no vale porque la jurisprudencia nos dice como debemos interpretar esta norma, el art. 2059 pretende que sea una norma que conciba la resarcibilidad del daño…. Pero es suficiente que exista una norma de la Constitución que reconozca el derecho lesionado.

No es necesario que exista una norma específica que se ocupe de la resarcibilidad del daño no patrimonial. Por ejemplo, la lesión de la integridad psicofísica.

El daño no patrimonial es cuando la lesión de un valor de la persona constitucionalmente tutelada. Por ejemplo, daños morales. El daño moral es el daño al ánimo.

El elemento subjetivo de la responsabilidad extracontractual es que el sujeto obligado a resarcir el daño ha actuado con dolo o culpa. Este es un elemento necesario, pero hay excepciones al artículo 2059.

Lezione 2º

La responsabilità oggettiva extracontrattuale

Un elemento importante della responsabilità extracontrattuale è l’aspetto soggettivo dell’autore del danno.

Questa regola generale talvolta viene derogata, ovvero il legislatore prevede responsabilità extracontrattuale che prescindono da dolo e da colpa come elemento soggettivo. Dolo e colpa sono le ipotesi tipiche ovvero previste dal legislatore. Responsabilità extracontrattuale senza dolo o colpa è possibile solo se non c’è una norma che lo prevede.

La regola generale è prevista dall’art. 2043, accanto a questa ipotesi abbiamo fattispecie particolari che derogano all’art. 2043, cioè fermo restando ai requisiti previsti dall’articolo ma derogano il dolo e la colpa. Queste deroghe sono contenute nel codice, alcune esulano ma non sono importanti.

(L’art. 2046 recita che chiunque non ha la capacità di intendere e volere al momento in cui ha commesso il fatto non risponde delle conseguenze del fatto dannoso; si ha quindi l’onere di provare e allegare che al momento del compimento del fatto si era in stato di incapacità di intendere e volere).

Le fattispecie previste dal codice che derogano dall’art. 2043 sono:

  • Art. 2047 → la rubrica di tale articolo “danno cagionato da incapace”, ovvero un soggetto che non ha capacità di intendere e volere. Questa fa riferimento a tutte le ipotesi di incapacità naturale. Cosa stabilisce?

Comma 1 contiene due precetti: responsabile è la persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace, importante perché il soggetto risponde per un fatto altrui, quest’ultimo non ha commesso un fatto doloso o colposo (settore della responsabilità extracontrattuale oggettiva). Il secondo precetto implicito è che l’incapace di intendere e volere non risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per i danni che ha prodotto.

Tuttavia, però, potrebbe verificarsi che l’incapacità di intendere e volere sia cagionata dal soggetto dolosamente e colpevolmente, es. ubriaco; questo comma si applica solo se l’incapacità di intendere e volere non sia dolosa o colposa da se stesso.

Il secondo precetto aggiunge “salvo che provi che abbia potuto impedire il fatto”; questo si riferisce al sorvegliante dell’incapace, esso può esonerare dall’obbligo di risarcire il danno se prova che non ha potuto impedire il fatto illecito (ammette prova liberatoria).

Il comma 2 stabilisce che in caso in cui il danneggiato non riceve il risarcimento si deve procedere con equa indennità che il giudice può disporre tenendo conto delle disposizioni economiche delle parti, non si parla di risarcimento ma equa indennità diverso dal punto di vista quantitativo: il risarcimento ha una funzione compensativa perché tende a compensare la perdita subita dal danneggiato, l’indennità non ha funzione riparatoria ma ha funzione di parziale ristoro perché valgono anche le ragioni dell’incapace perché non si vuole aggravare il danneggiante e non si vuole lasciare del tutto scoperto il danneggiante, l’indennità è minore.

Questo comma stabilisce questa indennità che il giudice può disporre solo tenendo conto delle situazioni economiche delle parti. La fattispecie appena vista presenta qualche punto di contatto con la norma successiva:

  • Art. 2048: responsabilità oggettiva anche qui → comma 1 i genitori o tutori rispondono per fatto illecito commesso dal figlio o persona soggetta a tutela (un terzo). Tale norma pone alcuni limiti perché è previsto che genitori o tutori sono responsabili se abitano con essi, occorre che la persona soggetta a tutela o il minore coabiti con tutore o genitore: elemento essenziale altrimenti la norma non si applica ma si applica la norma precedente.

Il comma 2: coloro che insegnano mestiere o arte o precettori, ipotesi di responsabilità degli insegnanti. Nel comma 3 vediamo che le persone sono liberate se provano che non hanno potuto impedire il fatto (prova liberatoria).

  • Art. 2049: stabilisce che i padroni e committenti sono responsabili per i danni per fatto illecito creato dai domestici: tale norma stabilisce che chi si avvale dell’opera altrui risponde dei danni arrecati da coloro di cui si avvale. In questo articolo non si ha prova liberatoria, l’imprenditore non ha diritto alla prova liberatoria. La differenza con l’articolo 1228 è una responsabilità di natura contrattuale posta a carico di chi si avvale di ausiliari diversi per adempiere ad un’obbligazione (il debitore si avvale di terzi
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Claudiiams_05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Emiliozzi Enrico Antonio.
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