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Appunti diritto priva…320 settembre

Responsabilità extra contrattuale

Responsabilità extra contrattuale-fonti obbligazione art 1173> le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, riconosciuto dall’ordinamento giuridico.

Leggendo l’articolo vediamo che una fonte delle obbligazioni è il fatto illecito> dal compimento di questo deriva una responsabilità extra contrattuale a capo dell’autore dell’illecito stesso.

Illecito= comportamento che soggetto pone in essere contrario al diritto che provoca un danno ad un altro soggetto (danneggiante= colui che pone in essere il comportamento illecito; danneggiato= colui che subisce il danno). Ordinamento giuridico ha stabilito che il danneggiante è obbligato a risarcire danno prodotto a carico del danneggiato. Nasce quindi obbligazione di carattere risarcitorio a carico del danneggiante. Si parla di responsabilità extra contrattuale (anche detta “da fatto illecito” o “aquiliana”) perché è fuori dal contratto ed è quindi diversa da quella contrattuale (detta anche “da inadempimento”) che presuppone invece l’inadempimento di un’obbligazione. Nella responsabilità extracontrattuale non c’è un precedente contratto tra le parti (es. Tamponamento> non si conoscono ma nel momento in cui avviene incidente nasce obbligazione risarcitoria);

Contrattuale: art 1218> ci sono obbligazioni reciproche tra le parti e una delle parti non adempie= responsabilità per l’inadempimento.

Extra contrattuale: manca rapporto obbligatorio tra le parti, c’è illecito cioè violazione di un diritto altrui da cui ordinamento giuridico fa nascere obbligazione risarcitoria.

Anche le conseguenze e la disciplina di queste due responsabilità sono diverse (es. Tempi diversi di prescrizione, onere della prova ecc).

Responsabilità extra contrattuale è fonte dell’obbligazione ai sensi dell’art 1173, ma la norma/articolo del codice civile che si occupa di essa è il 2043 c.c. (“qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).

Art. 2043 è la norma quindi più importante dedicata alla responsabilità extra contrattuale.

Articolo 2043 è importante anche perché stabilisce gli elementi costitutivi della responsabilità extra contrattuale; osservando la norma possiamo renderci conto che affinché un illecito sia fonte dell’obbligazione, la norma pretende alcuni elementi: leggendo la norma risulta che non è la mera lesione di un diritto altrui o la mera violazione di una norma a creare un obbligo risarcitorio, la norma dice infatti che occorre che l’autore abbia posto in essere un fatto doloso o colposo (primo elemento: dolo o colpa), quindi tutte le condotte incolpevoli anche se producono la lesione di un diritto altrui e anche se titolare di quel diritto subisce perdita economica, quello non è un danno risarcibile perché manca elemento soggettivo dell’illecito Modifica con l'app Documenti cioè dolo o colpa.

Dolo= rappresentato da un comportamento volontario di un soggetto verso la produzione della Effettua gli ultimi ritocchi, inserisci commenti e lesione di un diritto altrui; presuppone la volontarietà (es. Tamponamento avviene a posta> c’è condividi con altre persone per apportare volontà= dolo) modifiche contemporaneamente.

Colpa= presuppone che evento si verifica a causa di un comportamento umano posto in essere in violazione di determinate regole di condotta quali prudenza, diligenza, perizia ecc No, grazie installa l'app (ricorda esempio tamponamento> non voleva ma è stato imprudente e quindi ha tamponato= colpa).

In entrambi i casi però rientriamo nell’articolo 2043 c.c.

Elementi costitutivi dell’illecito

  • Un elemento costitutivo dell’illecito = elemento soggettivo, rappresentato da dolo o colpa.
  • Secondo elemento: danno ingiusto= non giustificato, occorre che vi sia un danno evento ed un danno conseguenza>> danno evento= lesione di un diritto ma non basta per far nascere: un danno conseguenza>> danno evento= lesione di un diritto ma non basta per far nascere obbligazione risarcitoria, deve esserci danno conseguenza cioè un pregiudizio che deve consistere in una diminuzione del patrimonio del danneggiato per esempio o in una conseguenza negativa di carattere anche non patrimoniale. Non basta la semplice violazione di una norma, deve esserci un danno.
  • Terzo elemento: nesso di causalità tra condotta colposa o dolosa dell’autore del danno e il danno ingiusto/conseguenza dannosa. Mancanza del nesso di causalità esclude la responsabilità extra contrattuale, anche se ci sono gli altri 2 elementi (es. Automobilista infrange limite di velocità ma operaio cade da impalcatura e lui lo mette sotto= non c’è nesso di causalità).

Affinché sorga obbligazione da fatto illecito e ci sia responsabilità extra contrattuale occorre quindi elemento soggettivo, danno ingiusto e rapporto causale.

Danno patrimoniale e danno non patrimoniale

Con la responsabilità extra contrattuale si risarcisce un danno> si distingue in 2 categorie: 1) danno patrimoniale 2) danno non patrimoniale.

  1. Il danno patrimoniale: danno che produce un immediato pregiudizio economico cioè è un danno ad un bene di carattere patrimoniale (es. Danno al diritto di proprietà).
  2. Il danno non patrimoniale: danno ad un bene che non ha rilevanza economica, danno che viene recato ad un valore della persona e che non è suscettibile di valutazione economica (es. Diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’immagine, all’integrità fisica ecc).

Quando distinguiamo danno patrimoniale da quello non patrimoniale dobbiamo pensare al bene leso/pregiudicato. Un danno illecito potrebbe provocare un concorso di un danno patrimoniale e non patrimoniale. La norma che ci dice che anche il danno non patrimoniale deve essere risarcito prima era l’art. 2043> questa opinione è stata successivamente abbandonata verso un’altra direzione; si è detto che art 2043 consente risarcimento del danno patrimoniale, per il danno non patrimoniale si deve fare ricorso invece ad un’altra norma cioè art. 2059 c.c. (danni non patrimoniali)> stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”> cioè l’articolo afferma che per risarcire danno non patrimoniale occorre che ci sia una norma che lo stabilisce; attore deve individuare norma che legittima la sua richiesta di essere risarcito. Dalla norma emerge un’impostazione diversa rispetto a quella vista nel 2043, dove abbiamo una clausola generale che consente il risarcimento del danno patrimoniale sempre, in presenza di quei presupposti (senza bisogno che legislatore dica in quali casi l’illecito giustifica il risarcimento del danno patrimoniale); il 2059 prevede che ci sia una legge che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale invece.

Queste leggi che riconoscono il diritto di risarcimento del danno non patrimoniale sono pochissime:

  • Art 185 codice penale che in presenza di un reato permette alla vittima del reato di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale; dove non c’è un reato però danno non patrimoniale deve o no essere risarcito? Giurisprudenza e corte costituzionale dicono che tra i casi previsti dalla legge che rendono risarcibile il danno non patrimoniale vi sono anche tutte le ipotesi di lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quindi quando viene leso un interesse costituzionalmente protetto, il titolare di quell’interesse è legittimato a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale (riconoscimento costituzionale di un interesse perfeziona quella previsione normativa che è pretesa dall’articolo 2059 per il risarcimento del danno non patrimoniale); es. Lesione dell’integrità fisica> se applicassimo art. 2059 senza tenere in conto la precisazione fatta dalla giurisprudenza dovremmo dire che la lesione alla salute costituisce un danno non patrimoniale risarcibile solo se c’è norma che lo prevede e quindi solo nel caso in cui deriva da un reato ma non in tutti gli altri casi; a questa conclusione non arrivo però perché giurisprudenza della corte di cassazione e della corte costituzionale dice che non importa se la lesione deriva da un reato o no se si tratta di un interesse costituzionalmente protetto; quindi es. Diritto alla salute è danno non patrimoniale risarcibile sulla base di art 2059 e di art. 32 costituzione.

Quantificazione del danno

Altro problema, oltre a quello della risarcibilità del danno, è quello della quantificazione del danno:: danno:

  1. Quantificazione del danno patrimoniale è semplice= liquidazione danno patrimoniale avviene sulla base delle stesse regole che vengono utilizzate nel caso di inadempimento (si risarciscono danno emergente=diminuzione patrimoniale e il lucro cessante= mancato guadagno> ricorda es. Camion);
  2. Nel caso di liquidazione del danno non patrimoniale invece i ragionamenti basati su danno emergente e lucro cessante non valgono più, risarcimento va fatto in via equitativa (es. lesione integrità fisica: in base a invalidità è prevista una certa somma). Lesione integrità fisica può produrre sia danno patrimoniale che non patrimoniale: non posso più svolgere certe attività (danno non patrimoniale) ma neanche posso lavorare (danno patrimoniale), quindi nel caso di un pensionato non ci sarebbe danno patrimoniale perché riceve comunque pensione ma dall’altra parte c’è danno patrimoniale se deve pagare per terapie, visite ecc.

Inoltre anche il dolore è un componente del danno non patrimoniale, ed è quello che oggi sempre più spesso viene definito danno morale = sottovoce del danno non patrimoniale. Prima si diceva che danno non patrimoniale comprende tutto e non si deve parlare di danno morale invece ora si dice che danno morale è una sottovoce/componente di quello non patrimoniale, si riconosce un’identità al danno morale.

Elementi differenti tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale

Tornando a differenza tra responsabilità contrattuale ed extra contrattuale possiamo dire che si distinguono anche per le conseguenze che hanno; qualificare la responsabilità (se contrattuale o extra) ha implicazioni sulla disciplina che vado ad applicare:

  1. Diverso termine di prescrizione: contrattuale 10 anni, extra contrattuale 5 anni; questi anni da che momento decorrono? Per responsabilità extra contrattuale dal giorno dell’illecito cioè quando si è verificato l'evento dannoso ma giurisprudenza dice che decorrono dal momento in cui il danneggiato ha notizia/si accorge dell’evento dannoso (es. Paziente operato con medico che commette errore ma effetti negativi si manifestano dopo 3 anni> effetti decorrono non da giorno dell’intervento ma 3 anni dopo quando si manifestano conseguenze negative dell’operazione cioè dal momento in cui danneggiato assume coscienza del danno stesso).
  2. Distribuzione onere della prova> ripartizione dell’onere della prova tra le parti, grava su colui che vuole far valere il diritto; nel caso di responsabilità contrattuale il creditore di una prestazione può limitarsi ad invocare l’inadempimento dell’altra parte (conduttore); onere del debitore è quello di fornire la prova di aver adempiuto se l’ha fatto quindi in questo caso l’onere è a suo carico e se non ci riesce dovrà essere considerato inadempiente e dovrà effettuare di nuovo la prestazione.

Nel caso della responsabilità extra contrattuale la situazione è diversa perché la prova della sussistenza dei requisiti della responsabilità extra contrattuale è a carico del danneggiato cioè la prova del danno colposo o doloso, del danno ingiusto e del nesso di causalità tra i 2 vanno provati dal danneggiato, il quale, se non riesce a fornire la prova di anche solo uno di questi requisiti, non avrà diritto al risarcimento del danno. Nella responsabilità contrattuale c’è quindi alleggerimento dell’onere probatorio per il creditore, in quella extra contrattuale invece il creditore che pretende risarcimento del danno è gravato da onere probatorio pesante.

  1. Quantificazione del danno> nel caso di responsabilità contrattuale (o da inadempimento) la quantificazione del danno deve essere fatta utilizzando determinati criteri stabiliti dal legislatore > sono quelli fissati dall’articolo 1223 (“il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata diretta” =distinzione danno emergente dal lucro cessante), dal 1225 (“se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione” =prevedibilità del danno; l’articolo limita dal punto di vista del quantum il risarcimento del danno; ha funzione limitativa perché stabilisce che se inadempimento dell’obbligazione o il ritardo non dipende da dolo del debitore, questo deve risarcire solo il: dell’obbligazione o il ritardo non dipende da dolo del debitore, questo deve risarcire solo il danno che poteva prevedere quando è sorta l’obbligazione; danno imprevedibile non viene risarcito dal debitore) , dal 1226 (“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”= equità) e dal 1227 art c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.”).

Questi criteri nella responsabilità extra contrattuale valgono tutti tranne uno> art 2056 c.c. sulla quantificazione del danno stabilisce che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227; art. 1225 non c’è> la norma non si può applicare. Di conseguenza di un illecito extra contrattuale, seppure provocato dal danneggiante con colpa (e non con dolo) il danneggiante deve risarcire danni prevedibili ma anche quelli imprevedibili = ampliamento/aumento del danno rispetto a responsabilità contrattuale. Ecco perché il concorso delle 2 responsabilità svolge un ruolo importante> in base al problema che ho nel caso concreto (es problema di prescrizione o del quantum) utilizzo quella che mi conviene di più oppure entrambe o una subordinatamente all’altra. Lo stesso soggetto può intraprendere l’azione di responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale nei confronti del medesimo destinatario. Si può anche avere azione di responsabilità contrattuale verso qualcuno e extracontrattuale verso qualcun altro per lo stesso fatto.

Responsabilità di più soggetti

È possibile poi che vi sia una responsabilità a carico di più soggetti per i medesimi illeciti (es: medico e struttura sanitaria) e in questo caso tutti i soggetti sono tenuti in solido al risarcimento del danno quindi si crea una solidarietà passiva e quindi l’adempimento di uno di questi libera anche gli altri ma è prevista un’azione di regresso in quanto chi ha adempiuto all’intera obbligazione risarcitoria può pretendere dagli altri coobbligati una parte di quello che ha adempiuto in proporzione alla responsabilità degli altri/in base alla percentuale di concorso di ciascuno degli altri concorrenti nell’illecito.

Tutto questo è previsto nell’art. 2055 (“se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”)> conseguenza= ogni responsabile è tenuto a risarcire l’intero verso il danneggiato. Secondo comma dell’articolo si occupa invece dei rapporti interni tra i coobbligati> l’obbligazione si distribuisce in base alla responsabilità e alle conseguenze che sono derivate dalla condotta di ciascuno. Chi ha pagato l’intero avrà quindi interesse a dimostrare che la sua colpa è più lieve e che le conseguenze derivanti dalla sua condotta sono limitate. Se non è possibile stabilire la proporzione in questo modo, l’ultimo comma stabilisce che nel dubbio le singole colpe si presumono uguali quindi l’obbligazione in sede di regresso dovrà essere ripartita in parti uguali tra tutti i concorrenti.

Come avviene il risarcimento del danno?

  1. Col pagamento di una somma di denaro > in questo caso si dice “per equivalente” in quanto la somma di denaro è un surrogato del bene che ha subito il danno;
  2. Danneggiato reintegra il bene cioè elimina il danno prodotto > in questo caso si dice “in forma specifica” = riparazione del bene viene fatta dal danneggiante o da persone da lui incaricate.

Danneggiato sceglie il modo in cui essere risarcito. Art 2058 stabilisce che il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica. Danneggiante non può richiederlo, può offrirlo ma danneggiato non è obbligato ad accettarlo.

Quello in forma specifica non è sempre possibile, ad esempio se distruggo quadro di pittore famoso ecc. L’avente diritto al risarcimento del danno può chiederlo quindi in forma specifica solo quando è possibile >art 2058 = “qualora sia in tutto o in parte possibile”.

Secondo comma art 2058 stabilisce che &ldqu

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cristinamarselletti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Emiliozzi Enrico Antonio.
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