Deferimento, ammissione e prestazione del giuramento art.
233 c.p.c.) pag.59
• Può avvenire in qualsiasi stato della causa davanti al giudice istruttore (prima della
rimessione in decisione).
• Deve essere fatto in udienza, da:
◦ La parte personalmente, oppure
◦ Su mandato speciale al procuratore.
• Il deferimento deve essere formulato in articoli separati, chiari e precisi (descrivendo i
fatti sui quali si chiede il giuramento).
• È un atto di parte che funge da istanza al giudice per l’ammissione di un mezzo di prova.
Riferimento del giuramento (art. 234 c.p.c.)
• La parte che riceve il deferimento può riferire il giuramento alla controparte
(ribaltandolo).
• Questo evita di dover scegliere tra giurare (con rischio di falso) o non giurare
(soccombenza).
• La parte che ha deferito o riferito il giuramento può revocare il deferimento o riferimento
(artt. 235 e 236 c.p.c.), no a quando:
◦ L’altra parte non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, oppure
◦ Il giudice non abbia modi cato la formula del giuramento.
Decisione sull’ammissione
• Il giudice istruttore decide con ordinanza revocabile sull’istanza di deferimento o
riferimento.
• Eccezione (art. 237 c.p.c.):
◦ Se ci sono contestazioni sull’ammissione, la questione è rimessa al collegio
giudicante (organo decidente).
◦ Il collegio emette ordinanza con indicazione dell’udienza per la prestazione del
giuramento.
◦ Tale ordinanza va noti cata personalmente alla parte interessata.
Prestazione del giuramento (art. 238 c.p.c.)
• Deve essere prestato personalmente dalla parte.
• Il giudice istruttore ammonisce la parte sulle conseguenze penali del falso giuramento.
fi fi fi
• La formula del giuramento è pronunciata con rituali prescritti (art. 238, comma 2) e
verbalizzata.
• Eventuali aggiunte/modi che alla formula sono irrilevanti solo se non alterano il signi cato.
• Se la parte: Ri uta di giurare oNon si presenta senza giusti cato motivo all’udienza, viene
dichiarata soccombente sul punto (art. 239 c.p.c.).
• Se la mancata comparizione è giusti cata, il giudice ssa nuova udienza o può assumere il
giuramento fuori sede.
Giuramento suppletorio
• Può essere deferito d’uf cio solo dal collegio giudicante (o dall’istruttore se assume poteri
decisori in cause senza collegio).
• Si applicano le stesse regole del giuramento decisorio per la prestazione (artt. 242 e 243
c.p.c.), esclusa la possibilità del riferimento.
• È necessario che nella formula sia inclusa la risoluzione della "quaestio facti" (questione di
fatto).
• Per il giuramento estimatorio (art. 241 c.p.c.), il collegio deve indicare anche la somma
massima su cui ha ef cacia il giuramento.
Prova per testimoni: nozioni generali
• De nizione:
La testimonianza è la narrazione di fatti della causa da parte di persone terze e imparziali,
estranee agli interessi in contesa.
• Caratteristica:
Si basa sull’imparzialità del testimone e sulla sua attendibilità, ma è una prova fallibile
perché dipende dalla memoria umana e dalla soggettiva ricostruzione del testimone.
Limiti all’ammissibilità della prova testimoniale
• Per gli atti che la legge richiede in forma scritta per la validità, la prova testimoniale è in
linea di principio non ammessa (art. 2725 c.c.).
• Eccezione: ammessa solo se lo scritto è andato perduto senza colpa.
2. Limiti particolari riguardanti la prova dei contratti (artt. 2721, 2722, 2723
c.c.)
• Valore del contratto superiore a 2,58 € (art. 2721 c.c.):
In linea generale, la prova testimoniale non è ammessa per contratti di valore superiore, ma
il giudice ha ampio potere discrezionale per ammetterla, valutando:
◦ qualità delle parti,
fi fi fi fi
fi fi fi fi fi
◦ natura del contratto,
◦ altre circostanze rilevanti.
• Patti aggiunti o contrari a un documento (art. 2722 e 2723 c.c.):
◦ Se i patti sono anteriori o contemporanei alla redazione del documento, la prova
testimoniale è inammissibile (si presume che i patti siano stati inseriti nel
documento).
◦ Se i patti sono posteriori alla redazione, la prova testimoniale può essere ammessa
con valutazione discrezionale del giudice.
Superamento dei limiti (art. 2724 c.c.)
La prova testimoniale è comunque ammessa anche in presenza dei limiti se ricorre una delle
seguenti condizioni:
• Presenza di un principio di prova scritta: uno scritto proveniente dalla controparte che
rende verosimile il fatto.
• Impossibilità morale o materiale per la parte di procurarsi una prova scritta.
• Perdita senza colpa del documento che provava il fatto.
Valutazione libera del giudice
• Oltre ai limiti speci ci, il giudice deve ammettere le prove testimoniali che ritiene
rilevanti per la causa.
• Non può escluderle a priori per ragioni quali:
◦ l’inverosimiglianza del fatto,
◦ la prevedibilità del risultato negativo della prova.
Ammissione e assunzione della prova per testimoni
• Istanza di ammissione:
La prova testimoniale deve essere dedotta tramite un’istanza speci ca contenente:
◦ nomi dei testimoni,
◦ fatti di cui devono essere interrogati, formulati in articoli separati (art. 244 c.p.c.).
• Offerta di prova contraria:
La controparte può:
◦ opporsi all’istanza,
◦ aderire e indicare altri testimoni da sentire sugli stessi articoli (prova contraria).
Questa offerta può essere subordinata all’ammissione della prova.
fi fi
• Termini per le istanze:
L’istanza di ammissione o di prova contraria deve essere presentata entro i termini previsti
dal giudice (art. 183 c.p.c., co. 6).
• Decisione sull’ammissione:
Il giudice istruttore o l’organo giudicante decide sull’istanza.
• Riduzione delle liste:
Il giudice può ridurre liste di testimoni sovrabbondanti o escludere testimoni non ammessi
dalla legge (art. 245 c.p.c.).
• Rinuncia alla testimonianza:
Se una parte rinuncia a sentire un testimone, ciò non ha effetto se la controparte non aderisce
o il giudice non lo consente.
Obbligo di testimoniare
• Dovere del testimone:
◦ Il testimone deve comparire, indicare le proprie generalità, prestare giuramento e
dire la verità.
◦ Il mancato rispetto può comportare sanzioni penali per ri uto o falsa testimonianza.
• Intimazione e coercizione (art. 255 c.p.c.):
◦ La parte che ha ottenuto l’ammissione della prova deve noti care al testimone
l’intimazione a comparire almeno 3 giorni prima dell’udienza.
◦ Se il testimone non si presenta senza giusti cato motivo, il giudice può disporre una
nuova intimazione, l’accompagnamento coattivo e la condanna a una pena
pecuniaria.
◦ In casi eccezionali il giudice può recarsi personalmente presso il testimone.
Astensione e incapacità di testimoniare
• Astensione (diritto di non deporre) (art. 249 c.p.c.):
◦ Il testimone può astenersi in casi particolari, richiamando gli artt. 200, 201, 202
c.p.p. (es. parentela, segreti professionali, ecc.).
• Incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.):
◦ Situazioni che impediscono al soggetto di deporre, ad esempio minorenni, interdetti,
ecc.
• Divieto di testimoniare (art. 247 c.p.c.):
◦ È stato dichiarato incostituzionale nel 1974, ma storicamente indicava situazioni di
legittimazione assente per con itto di interesse.
• Difetto di legittimazione:
fl fi fi fi
◦ Testimoniare può risultare illegittimo quando la persona è parte nel processo o
rappresenta una parte.
◦ Non può testimoniare la parte rappresentata né chi agisce come suo rappresentante
nel processo.
◦ Può testimoniare, invece, chi ha ruoli o poteri in società o associazioni ma non agisce
come rappresentante nel processo.
• Incompatibilità:
◦ Il testimone non può essere il giudice.
Assunzione della prova per testimoni
Dopo la ssazione con ordinanza dell’udienza per l’assunzione dei testimoni, la parte interessata
deve chiedere all’uf ciale giudiziario di intimare i testimoni almeno 7 giorni prima (art.103 disp.
att. c.p.c.) con le modalità dell’art.250 c.p.c. (ora anche tramite lettera raccomandata, fax o mail per
testi ammessi su richiesta delle parti private, L.183/2011). L’intimazione non è indispensabile ma,
in mancanza, se il testimone non si presenta, la prova decade e non si possono applicare le sanzioni
di cui all’art.255.
All’udienza, a richiesta della parte istante, i testimoni sono esaminati separatamente. Il giudice
ammonisce, fa giurare, identi ca il testimone (rapporti/interessi con le parti) e lo interroga con
domande proprie o su richiesta delle parti o del PM. Difensori e PM non interrogano direttamente il
testimone, che risponde solo al giudice (art.231 c.p.c.).
In caso di divergenze tra testimonianze, il giudice può disporre confronti tra testimoni, sentire
testimoni esclusi o riascoltare già sentiti, escludendo deposizioni super ue (art.254). Se il testimone
ri uta di giurare o deporre senza giusti cato motivo, o si sospetta falsità, il giudice lo denuncia al
PM (art.256).I vizi di deduzione, ammissione e assunzione dei testimoni, se non eccepiti
immediatamente, si sanano e possono essere rilevati d’uf cio in ogni stato del processo.
Testimonianza scritta (art.257-bis, L.69/2009)
Il giudice, su accordo delle parti, può disporre che il testimone risponda per iscritto ai quesiti. La
parte che la richiede deve noti care il modello di testimonianza al testimone, che deve compilare
rispondendo a ciascun quesito, indicare quelli a cui non può rispondere, rmare ogni facciata e
spedire o consegnare il plico. Se si astiene, deve comunque indicare motivi e generalità. Il mancato
invio può essere sanzionato con pena pecuniaria. Se si tratta di documenti di spesa già depositati, la
testimonianza può avvenire con dichiarazione sottoscritta senza modello. Il giudice può comunque
chiamare il testimone a deporre oralmente.
Criticità
La testimonianza scritta può contrastare con il principio del contraddittorio e il giusto processo, che
prevedono la partecipazione e il controllo diretto delle parti e di un giudice imparziale.
Ispezione giudiziale
L’ispezione giudiziale è un mezzo di prova tramite il quale il giudice acquisisce informazioni
osservando direttamente cose, luoghi o persone che non possono essere acquisite come documenti.
L’osservazione viene verbalizzata e il verbale entra nel processo.
Normativa di riferimento
fi fi fi fi fi fi fi fl fi
• Art. 118 c.p.c.: Il giudice può ordinare alle parti o a terzi di consentire l’ispezione su
persone o cose di loro proprietà, se necessaria e indispensabile per conoscere fatti della
causa, purché senza arrecare grave danno.
• In caso di ri uto ingiusti cato della parte, il giudice può trarne argomenti di prova; se è un
terzo, può comminare una pena pecuniaria da 250 a 1500 euro.
• Il giudice, tramite ordinanza, stabilisce tempo, luogo e modalità dell’ispezione.
• Di solito l’ispezione è svolta con l’ausilio di un consulente tecnico, che redige una
relazione tecnica valutata dal giudice.
• Nell’ispezione corporale è necessario rispetto e cautela verso la persona; il giudice può
astenersi e lasciare tutto al consulente.
• L’osservazione viene verbalizzata.
• Quando possibile, si possono allegare rilievi, calchi, fotogra e o riproduzioni di oggetti,
documenti e luoghi (art. 261 c.p.c.).
• Il giudice può disporre anche rilievi cinematogra ci o altri mezzi meccanici per
documentare l’ispezione.
• Se l’ispezione è dinamica e nalizzata a veri care se un fatto può essersi svolto in un certo
modo, si parla di esperimento giudiziale.
• Anche in questo caso si possono fare riprese fotogra che o cinematogra che.
Poteri del giudice durante l’ispezione o esperimento (art. 262 c.p.c.)
• Sentire testimoni per raccogliere informazioni.
• Ordinare l’esibizione di cose o l’accesso a località pertinenti.
• Disporre l’accesso anche in luoghi di persone estranee al processo, sentendo, se possibile,
queste ultime e adottando tutte le cautele per tutelarne gli interessi.
CAP 5 Fase di decisione nel processo di cognizione pag.67
• È l’ultima delle tre fasi convenzionali del processo di cognizione.
• È dedicata alla pronuncia del provvedimento decisorio, cioè la sentenza o ordinanza che
chiude il giudizio.
Evoluzione normativa
• Legge del 1940:
◦ Separava nettamente le funzioni di istruzione e decisione tra due organi diversi:
▪ Giudice istruttore (G.I.) fase istruttoria
→
fi fi fi fi fi fi fi fi
▪ Collegio fase decisionale
→
• L. 350/1990:
◦ Mantiene tale divisione solo per alcune cause (art. 50 bis c.p.c.).
◦ Per le altre cause, af da al giudice monocratico anche la fase decisionale,
aumentando la rapidità del processo.
Collegio giudicante
• Composto da tre giudici:
◦ Presidente
◦ Relatore (di solito il giudice che ha svolto l’istruttoria)
◦ Terzo giudice
• Riceve la causa dal giudice istruttore tramite un provvedimento chiamato rimessione al
collegio (trasferisce al collegio i poteri decisori).
• Nel sistema del 1940, la rimessione comportava la ssazione di un’udienza di discussione
obbligatoria davanti al collegio.
Discussione dell’udienza
• La legge del 1990 ha reso la discussione facoltativa.
• L’udienza di discussione davanti al collegio o al giudice unico si tiene solo se richiesta da
una delle parti.
Fase decisoria – Udienza di discussione, deliberazione e
pubblicazione della sentenza pag. 67-68
Ambito di applicazione
La disciplina della fase decisoria si applica solo alle cause riservate al collegio. La discussione
orale è facoltativa e deve essere espressamente richiesta.
Ipotesi senza discussione
Se non viene richiesta la discussione (art. 275, co. 1 c.p.c.), la causa è decisa senza udienza, e la
sentenza è depositata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le memorie di replica (art.
190 c.p.c.).
Ipotesi con discussione
Se una parte chiede la discussione orale nel precisare le conclusioni (art. 275, co. 2):
fi fi
• Deve rinnovare la richiesta al presidente del tribunale allo scadere del termine per le
memorie.
• Il presidente ssa l’udienza entro 60 giorni (co. 3).
• All’udienza: il giudice relatore espone la causa, le parti discutono, e la sentenza è
depositata entro 60 giorni(co. 4).
Deliberazione della sentenza (art. 276 c.p.c.)
Il collegio delibera in camera di consiglio subito dopo l’udienza. Partecipano solo i giudici che
hanno assistito alla discussione o alla precisazione delle conclusioni.
Il collegio è composto da: presidente, relatore, giudice più anziano (art. 114 disp. att.).
Ordine logico della decisione
Il collegio decide prima le questioni preliminari e di rito, poi quelle di merito.
L’ordine logico non è vincolante, ma saltarlo può aumentare il rischio di impugnazione.
Votazione
La decisione è presa a maggioranza. Ordine di voto: relatore altro giudice presidente.
→ →
Se non si forma subito la maggioranza, il presidente propone votazioni successive no a ridurre le
opzioni a due.
Redazione della sentenza
Dopo la votazione, il presidente scrive il dispositivo provvisorio. Il relatore redige la
motivazione (salvo che lo faccia il presidente).
La motivazione, secondo la L. 69/2009, deve contenere:
• Fatti rilevanti,
• Ragioni giuridiche,
• Riferimenti normativi o di equità (artt. 113-114 c.p.c.),
• No dottrina.
Deposito e pubblicazione
La minuta, riletta e corretta, è sottoscritta da presidente e relatore, poi trascritta dal cancelliere.
La pubblicazione avviene col deposito in cancelleria (art. 133 c.p.c.). Da quel momento la
sentenza acquista ef cacia e non si applica più lo jus superveniens.
I provvedimenti dell’organo giudicante: sentenze de nitive e non de nitive
A) Criteri decisionali
a) Se ci sono questioni pregiudiziali di rito, l’organo giudicante deve deciderle per prime,
potendo:
fi fi fi fi fi
• de nire il giudizio (se ostative), oppure
• superarle e passare al merito, a prescindere dalla rimessione limitata o dalla valutazione
dell’istruttore.
b) In presenza di questioni preliminari di merito, il giudice può:
• de nirle con sentenza,
• oppure superarle e passare al merito.
c) Anche se l’istruttore ha rimesso la causa in decisione, il giudice può ritenere non matura la
causa e disporre, con ordinanza, la rimessione all’istruttore per proseguire l’istruttoria.
d) La pronuncia sulle spese (e sulla responsabilità aggravata, se del caso) spetta sempre al giudice
che de nisce il giudizio, quindi mediante sentenza de nitiva.
B) Sentenze de nitive
Sono sentenze che chiudono il processo davanti al giudice che le pronuncia. Ai sensi dell’art. 279,
co. 1 c.p.c., sono de nitive quelle che:
1. Decidono su giurisdizione o competenza, con esito ostativo.
2. De niscono il giudizio su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, sempre
con esito ostativo.
3. Decidono tutto il merito della causa.
C) Sentenze non de nitive
Non esauriscono il compito del giudice. Ai sensi dell’art. 279, co. 2:
• si tratta di decisioni parziali su una o più domande,
• oppure decisioni su singole questioni non ostative, con prosecuzione dell&rsquo
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