30 settembre 2024
Art. 27 della Costituzione: le pene devono tendere alla rieducazione
Quando studiamo il diritto penale dobbiamo distinguere tra diritto penale e scienza penale. Il diritto penale fa parte del diritto positivo, ossia del diritto dell’ordinamento italiano; la scienza penale è una materia di studio che si occupa di studiare il diritto e la materia penale.
Nel descrivere il diritto penale lo andiamo a qualificare come un diritto positivo, il quale si contrappone al diritto naturale, e si tratta della regola scritta. Il diritto penale però non si riesce sempre ad analizzare in maniera neutra poiché non si può analizzare con il metodo sperimentale.
La parte speciale del codice penale sono le singole norme (fattispecie) mentre la parte generale riguarda gli articoli che sottostanno e regolano l’intero diritto penale.
Per comprendere il diritto penale bisogna fare riferimento alla Costituzione italiana (1948) e al Codice Penale (1930) anche chiamato Codice Rocco. Nel corso degli anni sono state implementate altre norme per venire incontro al passare del tempo.
Il diritto penale è una branca del diritto pubblico le cui norme prevedono reati e sanzioni penali. Reati e sanzioni che vengono contenute all’interno di norme giuridiche penali; queste ultime possono essere soltanto leggi cioè soltanto disciplinate e promulgate dal parlamento secondo l’iter legislativo. Si tratta del principio di legalità il cui fondamento risiede nell’art. 25 della Costituzione (nessuno può essere punito se non in forza della legge).
I reati si dividono in due: delitti e contravvenzioni. Mentre le sanzioni penali sono le pene (es. carcere) e le misure di sicurezza.
Per capire cos’è il diritto penale bisogna fare una prima distinzione con il diritto civile. La distinzione tra diritto civile e diritto penale si ritrova soprattutto nelle sanzioni perché le sanzioni nel diritto penale sono innanzitutto contenute tassativamente nell’art. 22 del Codice Penale; le principali sanzioni sono l’ergastolo, la multa, la reclusione (delitti) e l’arresto e l’ammenda (contravvenzioni). L’arresto e l’ergastolo sono identificati come pene detentive perché concernono la privazione della libertà personale.
Il diritto penale prevede però delle sanzioni pecuniarie. Si tratta di sanzioni che prevedono il pagamento di una somma di denaro. La multa e l’ammenda sono le sanzioni pecuniarie. Anche il diritto civile contempla alcune sanzioni pecuniarie come, ad esempio, il risarcimento del danno, ma non esiste nessuna norma nel diritto civile che chiama le sanzioni pecuniarie con il nome di multa o ammenda. Un’altra differenza tra diritto civile e diritto penale riguarda il profilo sostanziale che presuppone l’affermazione secondo cui il diritto penale è più grave del diritto civile perché il reato è un illecito che per la sua gravità danneggia la società (e quindi lo Stato) mentre il diritto civile prevede un illecito tra privati. Nel caso dell’omicidio si tratta di un contatto tra uomo e uomo, ma di un contatto tra uomo e la società perché l’uomo che ha commesso l’omicidio risulta socialmente pericoloso perché potrebbe danneggiare e fare del male ad altre persone. Gli illeciti penali possono essere applicati anche a coloro che vengono considerati potenzialmente pericolosi (es. gli infermi mentali) che non hanno commesso ancora nessun reato penale, ma ciò serve per limitare la loro pericolosità.
Il Pubblico Ministero è il difensore/il rappresentante dello Stato (ma anche colui che conduce le indagini ecc…), mentre nel diritto civile avremo due difensori privati ossia due avvocati.
Nel diritto penale le sanzioni sono molto severe ed hanno una natura punitiva. Le norme spesso rispondono alle richieste della politica dato che vengono create dal Parlamento.
Art. 612 bis c.p. che venne creato per dare maggiore tutela alle donne, ma questa norma non ha ridotto il fenomeno perché era stata concepita in maniera politica per rispondere alle richieste del popolo, ma non è stata equilibrata alle regole del diritto penale.
Nel diritto penale la soddisfazione è di tipo morale, mentre nel diritto civile si ha soddisfazione concreta (es. riprendere la casa presa da un altro, riprendersi il terreno ecc…).
L’altra distinzione tra diritto civile e diritto penale si può anche riscontrare in alcuni principi sanciti dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione ha infatti alcuni principi che valgono solo per il diritto penale (un esempio è il principio di riserva di legge).
Il diritto penale si distingue anche con il diritto amministrativo; infatti, anche quest’ultimo fa parte del diritto pubblico. Pertanto, il diritto penale si differenzia anche dal diritto amministrativo punitivo. Se non c’è la punizione/la sanzione non si tratta di una norma penale. Nel diritto amministrativo non esistono pene detentive e le sanzioni si chiamano sanzioni pecuniarie o sanzioni amministrative. La distinzione tra diritto amministrativo e diritto penale diventa difficile quando guardiamo il profilo sostanziale; per quanto riguarda gli illeciti, infatti, essi ricadono entrambi sulla collettività, ma anche sul terzo danneggiato. Sia le sanzioni penali che le sanzioni amministrative abbiamo un carattere punitivo per entrambi i diritti, ma esso non è da confondere con il carattere detentivo (previsto solo per il diritto penale). La legge 389 del 1981 prevede per l’illecito amministrativo delle pene simili a quelle previste dal diritto penale perché il legislatore aveva ritenuto che alcune pene del diritto penale potessero essere trasferite anche al diritto amministrativo, depenalizzandole e facendole diventare illeciti amministrativi (es. etilometro dove c’è un minimo che rientra nella sanzione amministrativa, ma superando questo minimo si entra nel diritto penale). Questa genesi ha comportato però un sistema misto. La differenza sostanziale tra i due illeciti sta nella gravità del fatto e quelli più gravi sono quelli penali.
Un’altra differenza riguarda il diritto penale e il diritto processuale penale. Il diritto penale si occupa dei delitti e delle pene, cioè del reato e delle sanzioni penali; mentre il diritto processuale penale è l’insieme delle regole che sono state costituite per accertare il reato e per poi erogare la pena. Il diritto penale è regolato dal Codice Penale e dalla Costituzione mentre il diritto processuale penale viene regolato dal Codice Processuale Penale. Colui che eroga la pena è il giudice.
Il diritto penale è diverso anche dal diritto penitenziario che di fatto è una branca del diritto penale poiché regolano la stessa materia. Il diritto penitenziario riguarda quelle norme che si occupano più specificamente delle pene e vengono usate nella fase di esecuzione della pena. Questa regolazione avviene grazie all’Ordinamento penitenziario. Nella fase di esecuzione si entra quando la sentenza è passata in giudicato, ossia è una sentenza definitiva.
Un’ultima distinzione è tra il diritto penale e il diritto delle misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale, rinvio del migrante al proprio paese, divieto di soggiorno). Quest’ultime vengono applicate a soggetti ritenuti pericoli anche senza la presenza del reato. Per irrogare una pena concernente il diritto penale c’è bisogno dell’accertamento del reato, mentre tutto questo non avviene per il diritto delle misure di prevenzione. Le pene del diritto delle misure di prevenzione hanno quindi un carattere preventivo, anche se in qualche modo anche queste pene limitano la libertà personale.
03 ottobre 2024
I delitti sono punibili sempre con il dolo, ad esclusione di quei casi in cui legislatore decide che quei delitti siano punibili con la colpa.
Es. art. 575 c.p. dove il delitto è doloso quando l’omicidio è voluto dalla persona. L’omicidio può essere anche colposo secondo l’art. 589 c.p. e in questo caso la colpa è decisa dal legislatore.
Art. 624 c.p. che riguarda il furto che può essere punito solo con titolo di dolo dato che il furto è sempre intenzionale.
Nelle contravvenzioni non c’è questa regola perché non vi è la necessità che il legislatore preveda una fattispecie per differenziare dolo e colpa. Essi possono essere puniti sia a titolo di dolo o di colpa.
La pena, nel caso in cui vi sia responsabilità di dolo, è più grave. Nell’art. 533 c.p. si dice che il giudice deve tenere conto anche della gravità e dell’intensità del dolo.
Abbiamo anche una forma di reato che non si perfeziona, ossia un reato che ha una fattispecie completa, ma che non si verifica o non va a buon fine: si tratta del delitto tentato che è ammesso solo per i delitti (e non per le contravvenzioni). Non esiste la forma tentata delle contravvenzioni. L’azione, nel caso dell’omicidio, non sarà punita con l’omicidio, ma a titolo di tentato omicidio. Analoga situazione si ha per quanto riguarda l’estorsione e il tentativo di estorsione.
Bene giuridico
Il diritto penale tutela i beni giuridici di rilevanza costituzionale. Il diritto penale è una branca del diritto pubblico perché l’offesa che si fa è nei confronti della società e quindi dello Stato. Il diritto penale nasce come una forma di tutela e controllo del crimine; pertanto, il suo obiettivo è quello di proteggere la società e di garantire un grado di sicurezza per tutti i cittadini. La teoria che oggi ha preso piede è la teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico, ossia il bene giuridico protetto è quello costituzionalmente riconosciuto. L’intenzione di questa teoria è quella di ridurre e limitare l’utilizzo del diritto penale e anche delle pene dato che è il diritto più grave. È evidente che il diritto penale ha come fine quello di garantire la sicurezza, ma rischia di creare dei problemi per quanto riguarda le garanzie individuali (costituzionali) perché le pene (e anche solo la minaccia della pena) comprimono la libertà personale. Il diritto penale ha l’obiettivo di bilanciare queste due diverse esigenze, ma così nei fatti non è perché risulta a sfavore delle garanzie individuali. L’unico modo per trovare quest’equilibrio è quello di ritornare alle volontà originarie e ai principi iniziali del legislatore, ossia quelle che hanno fondato la Costituzione. Il diritto penale può essere legittimo solo se costituisce l’extrema ratio che è quel parametro che ci consente di dire che il diritto penale interviene quando nessun altro mezzo (gli altri diritti o agenti terzi come, ad esempio, aziende o comuni) può tutelare quel determinato bene giuridico.
I principi del diritto penale
Il diritto penale in passato si diceva che non fosse del tutto autonomo, ma gli veniva riconosciuta una funzione esclusivamente punitiva. Man mano questa idea è andata sfumando e si è cominciata a riconoscere l’importanza del diritto penale. Ha preso poi forza l’idea che il diritto penale è un diritto autonomo che si fonda sulla pena (principio di extrema ratio). Il diritto penale non può precedere altro, ma deve entrare in campo solo dopo il fatto. Oggi si riconosce anche la sussidiarietà del diritto penale (e non più di accessorietà del diritto penale). L’autonomia del diritto penale emerge dal fatto che il giudice penale non deve minimamente essere vincolato da eventuali altri giudici anche di altri diritti; il giudice è quindi autonomo. Il giudizio penale non si preoccupa di cosa avviene in sede amministrativa o in sede civile. Sussidiarietà ed extrema ratio sono sostanzialmente uno la conseguenza dell’altro. Il principio di sussidiarietà assume un ruolo importantissimo dato il suo valore e poiché subentra quando nient’altro può intervenire per la tutela di un determinato fatto. Il principio di sussidiarietà è contenuto nel principio di frammentarietà e più nello specifico nel principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione. La tutela penale non dovrebbe essere totalizzante, ma dovrebbe essere circoscritta a determinati beni ritenuti importanti.
La frammentarietà nel diritto penale si riesce a capire osservando 3 punti di vista:
- Non tutto ciò che noi consideriamo immorale costituisce reato (es. adulterio che fino a poco tempo fa era considerato reato, ma oggi non è più penalmente rilevante),
- Non tutto ciò che è giuridico costituisce reato, ossia ciò che è ritenuto penale può essere anche considerato antigiuridico, ma ci sono anche fatti antigiuridici che non hanno rilevanza penale,
- Il diritto penale protegge solo ed esclusivamente beni giuridici e solo da specifiche modalità di aggressione (es. patrimonio).
Il principio di meritevolezza della pena è orientato a sancire l’obiettivo e la funzione della pena e secondo tale principio la sanzione deve essere applicata solo nei casi in cui l’aggressione raggiunge livelli considerati intollerabili. È quel parametro che il giudice utilizza per capire la legittimità della pena e per aiutare il legislatore a capire quali sono i beni da tutelare. Questa selezione deve tenere presente anche il principio di offensività. Il legislatore deve selezionare anche le specifiche modalità di aggressione. La meritevolezza della pena è una valutazione che rappresenta il nucleo forte delle scelte politiche criminali, ossia ciò che deve o non deve essere protetto dal diritto penale. La meritevolezza della pena è una condotta che lede o mette in pericolo un bene giuridico con modalità di aggressione che fanno pensare ad una reale compromissione della realtà sociale. Il legislatore, quindi, deve individuare primariamente il bene giuridico offeso e deve poi valutare, secondo il principio di offensività, se quella condotta è stata giusta o sbagliata nei confronti del bene giuridico (esempi di beni giuridici sono la proprietà privata, la riservatezza della corrispondenza ecc…)
11 ottobre 2024
Le prevenzioni positive e negative sono rivolte a tutti. Le prevenzioni speciali sono rivolte alla singola persona. Nella fase dell’esecuzione si ha la prevenzione sociale, cioè la funzione della pena deve adeguarsi in concreto a quella s
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