Diritto commerciale
Nozione di impresa
L’impresa è disciplinata al Titolo II Del lavoro nell’impresa del Libro V Del lavoro del codice civile [artt. 2082-2221]. Il codice definisce l’imprenditore nella disposizione di cui all’art. 2082 come il soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi. L’imprenditore è valutato come un soggetto del quale si considerano soprattutto le responsabilità, egli infatti è chiamato a gestire eventuali situazioni di crisi ed a scongiurare il c.d. rischio d’impresa, ossia il pericolo che i costi sostenuti al fine di produrre o scambiare beni o servizi siano superiori rispetto ai ricavi. Dalla nozione appena trattata si desume quella di impresa, infatti essa è semplicemente l’attività dell'imprenditore e si può definire come un’attività economica svolta professionalmente ed organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
- Attività produttiva → modello comportamentale costituito da singoli atti che vengono posti in essere al fine di realizzare la produzione o lo scambio di beni o di servizi. Esempio: nel caso in cui l’attività ha come fine il godimento di un bene che il soggetto già possiede non si parla di impresa in quanto manca un incremento di ricchezza.
- Professionalità → l’attività produttiva deve essere svolta con una frequenza abituale, stabile e reiterata (non occasionale), questo non esclude che un solo soggetto possa svolgere più attività di impresa o diverse, che lo debba fare sempre per tutto l’anno o che l’attività non possa portare alla realizzazione di un unico affare. Esempio: il proprietario di uno stabilimento balneare, per quanto sia un’attività che di norma viene svolta solo nel periodo estivo, è comunque un imprenditore in quanto lo scopo della sua attività (che comprende lo svolgimento di una serie di atti ogni giorno per tutta la stagione) è quella di produrre o scambiare merci o servizi.
- Organizzazione → l’attività produttiva deve essere svolta professionalmente mediante l’impiego di fattori produttivi come il lavoro e il capitale. Il titolare dell’attività deve solo organizzare i fattori produttivi, ma è richiesta almeno un minimo di organizzazione da parte sua, altrimenti si tratta di lavoro autonomo (quando l’unico fattore impiegato dal titolare nel processo produttivo è il suo lavoro personale). Oggi, con la tendenza alla flessibilità delle attività, l’organizzazione non è più un requisito vincolante.
- Economicità → l’attività produttiva deve essere svolta professionalmente con l’ausilio di fattori produttivi e deve essere astrattamente in grado di assicurare il pareggio tra i ricavi ed i costi, ovvero deve coprire i costi di produzione con i ricavi delle vendite sul mercato in modo tale da essere autonoma rispetto ad altre economie. Esempio: un imprenditore che non è in grado di tenere la contabilità dell’impresa ed i suoi costi di produzione sono maggiori rispetto ai ricavi è un cattivo imprenditore ma è comunque un imprenditore, in quanto l’idea iniziale era quella di creare un profitto. Si differenzia dall’impresa l’attività erogativa come l’associazione che fornisce pasti ai soggetti senza fissa dimora.
In conclusione, al fine di verificare se una realtà è qualificabile come impresa è necessaria e anche essenziale la sussistenza dei tre requisiti descritti dalla disposizione dell’art. 2082 c.c.
Categorie di imprese
Il codice assoggetta ogni iniziativa produttiva ad un nucleo di regole generali che riguardano aspetti come l’indirizzo produttivo e la gestione, mentre per altri aspetti ci si riferisce ad una disciplina differenziata: da una parte la regolamentazione degli imprenditori commerciali non considerati “piccoli” e dall’altra quella dei piccoli imprenditori e degli imprenditori agricoli.
Impresa agricola
L’impresa agricola è un’impresa che svolge attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali (attività agricole essenziali) e attività connesse. Le attività poste in essere dall’imprenditore agricolo si distinguono, quindi, in attività agricole essenziali ed attività agricole connesse. Le prime sono tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale o vegetale per mezzo dell’utilizzo del fondo o delle acque, mentre le seconde sono rappresentate dalla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole essenziali o dalla prestazione di servizi resi attraverso l’uso prevalente di mezzi aziendali.
Piccola impresa
La nozione di piccola impresa è desunta dall’art. 2083 c.c. sui piccoli imprenditori e definisce la loro attività come l’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia. La stessa disposizione specifica che le figure del piccolo imprenditore sono il coltivatore diretto, l’artigiano ed il piccolo commerciante. La caratteristica del lavoro prevalente è fondamentale al fine di comprendere se un’attività è definibile come impresa o come piccola impresa: la prevalenza è esaminata sia riguardo alla qualità del lavoro svolto dal titolare e dalla sua famiglia (deve essere un fattore essenziale e imprescindibile al fine della produzione) sia riguardo alla quantità (nella legge fallimentare è stato previsto che solo certe imprese possono essere oggetto di fallimento e di concordato preventivo, per esempio quelle che all’apertura della procedura concorsuale hanno una esposizione debitoria inferiore ai 500 mila euro). La piccola impresa, in conclusione, è connotata dalla prevalenza del lavoro sul capitale ed in particolare, dalla prevalenza del lavoro familiare (quindi, maggiore rispetto alla manodopera esterna rappresentata da impiegati ed operai). Esempio: il commerciante di gioielli non è piccolo imprenditore perché prevale il capitale, i gioielli che vende valgono di più rispetto al valore del lavoro che fa il commerciante stesso.
Impresa commerciale
La nozione di impresa commerciale non è individuata nel codice, tuttavia è individuata in via residuale depurando la nozione di impresa da quelle di impresa agricola e piccola impresa. In ogni caso, la nozione di impresa commerciale è ricavabile dalla disposizione dell’art. 2195 c.c. sugli imprenditori soggetti a registrazione: l’impresa commerciale è infatti un’attività di produzione di beni e di servizi che si definisce industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. Quindi, al fine di ottenere la qualifica di impresa commerciale, essa deve avere i requisiti dell’industrialità e dell’intermediarietà. In generale, il dibattito dottrinale ha stabilito che un fenomeno imprenditoriale può essere solo un’impresa agricola o un’impresa commerciale, ne viene da sé che se un’impresa non è agricola allora è commerciale (definizione residuale). L’impresa commerciale può essere classificata nelle categorie dell’impresa pubblica e dell’impresa privata. L’impresa pubblica riguarda un fenomeno produttivo riconducibile a un ente pubblico il quale può qualificarsi come ente pubblico economico (ente che ha come obiettivo principale l’attività commerciale, si tratta di realtà come le ferrovie dello Stato o la produzione del tabacco), società in mano pubblica (in cui un ente pubblico detiene la partecipazione di controllo) o ente pubblico non economico (ente che non ha come finalità principale quella del commercio, ma che lo esercita secondariamente: es. comuni e regioni). L’impresa privata si distingue in impresa esercitata in forma individuale, societaria o di un ente privato diverso da quello societario, in questo ultimo caso si è deciso che la disciplina dell’impresa deve essere applicata anche nelle associazioni e fondazioni che esercitano attività commerciale.
Professioni intellettuali
Le professioni intellettuali si sostanziano nella produzione di servizi professionali (diagnosi di malattie, assistenza legale ecc.) e si distinguono in professioni protette e non protette. Dopo un’analisi delle caratteristiche che l’attività intellettuale deve avere, si può sostenere che per quanto riguarda le professioni intellettuali si tratta di attività produttive che presentano tutti e tre i requisiti di cui all’art. 2082 sull’imprenditore e può trattarsi di un fenomeno analogo all’impresa non piccola e certamente non agricola. Per tutti questi motivi si può ritenere che le professioni intellettuali sono assimilabili all’impresa commerciale, ma solo in determinati casi in cui l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa e che non si esaurisce nella realizzazione di un servizio professionale. Esempio: si applica la disciplina dell’impresa al medico che offre la propria prestazione nella sua clinica o all’ingegnere a capo della sua impresa edile, il quale progetta i lavori. Per individuare la categoria di attività (imprenditore o professionista) è necessario analizzare la presenza o meno di un tipo di contratto definito contratto d’opera intellettuale.
Inizio e fine dell'impresa
L’inizio e la fine dell’impresa sono due questioni fondamentali per l’ordinamento, in quanto si riferiscono al momento dal quale comincia ad essere applicata la disciplina dell’impresa e al momento in cui questa applicazione cessa. L’inizio e la fine dell’impresa sono conoscibili per mezzo del criterio di effettività rispetto alla sussistenza del fenomeno imprenditoriale. L’inizio dell’impresa non coincide sicuramente con l’iscrizione nel registro delle imprese, con il rilascio di licenze o permessi e con altri adempimenti del genere; meno certo risulta essere invece se l’inizio dell’impresa debba aversi dalla fase di organizzazione dei fattori produttivi o dalla fine di questa fase. In conclusione, l’impresa inizia con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa, non basta l'intenzione di dare inizio all'attività, anche se manifestata con la richiesta di eventuali autorizzazioni amministrative.
Per quanto riguarda la fine dell’impresa si deve distinguere una fine dell’ente che esercita l’attività di impresa ed una fine dell’attività di impresa. L’ente che esercita l’attività di impresa cessa di esistere con la liquidazione, ossia con monetizzazione del patrimonio aziendale e la risoluzione di tutti i rapporti pendenti con eventuali creditori e debitori. La fine dell’impresa in generale coincide con la cancellazione dal registro delle imprese solo ai fini del fallimento: in questo caso è previsto che la possibilità di aprire la procedura concorsuale residui per l’anno successivo alla cancellazione e questo per poter accertare più facilmente il momento di fine dell’impresa, anche se questo potrebbe non coincidere con il momento effettivo.
Imputazione dell'impresa
L’imprenditore in senso giuridico, ovvero il soggetto che è tenuto ad adempiere agli obblighi comportamentali che costituiscono la disciplina dell’impresa, si può individuare seguendo un criterio formale (spendita del nome) o un criterio sostanziale (interesse perseguito). Secondo il criterio formalista della spendita del nome, il soggetto del quale viene speso il nome per le varie attività dell’azienda è anche il soggetto responsabile delle vicende dell’impresa stessa, anche se nella realtà non è lo stesso che finanzia e che organizza. Questo criterio tuttavia è caratterizzato da diverse patologie ossia dai casi in cui colui che agisce e colui che finanzia non sono la stessa persona: nei casi in cui il prestanome è nullatenente, il creditore non può rivalersi sul patrimonio del dominus al fine di riscuotere il suo credito, tranne in alcuni casi. Al fine di evitare il fenomeno appena descritto (diffuso specialmente con criminalità organizzata ed evasione fiscale) si è elaborato il criterio sostanzialista dell’interesse perseguito. Questo criterio individua come imprenditore imputabile delle responsabilità derivanti dalle attività di impresa colui nel quale interesse l’impresa è svolta. La ratio è nella teoria dell’imprenditore occulto, per la quale un dominus è responsabile per le obbligazioni ed è anche qualificabile come imprenditore ed è per questo motivo assoggettato alla disciplina del fallimento. Proprio una disposizione della legge fallimentare dispone il fallimento in estensione per i soci i quali formalmente non compaiono agli atti ma che hanno un interesse nell’attività d’impresa. Alla stregua di quanto enunciato, al fine di comprendere a quale soggetto deve essere imputata l’attività d’impresa ed i relativi rischi, bisogna fare riferimento al criterio sostanzialistico.
Registro delle imprese
La disciplina delle imprese contempla un obbligo di pubblicità minimo informato al principio di tipicità, infatti le informazioni pubbliche sono tutte quelle ma soltanto quelle per le quali la legge impone siffatto obbligo. L’impresa adempie all’obbligo di pubblicità mediante il registro delle imprese. Il registro delle imprese è un registro pubblico di tutte le imprese soggette all’obbligo di registrazione e di tutte le informazioni per cui la legge prescrive la pubblicità. Ogni provincia ha un registro delle imprese che è gestito dalle varie camere di commercio e che è tenuto secondo tecniche informatiche. Il registro si articola in due sezioni: una ordinaria e più sezioni speciali. Il Registro è consultabile sul portale di ogni camera di commercio. Esempio: al fine di conoscere le imprese con sede legale a Roccella Jonica o di verificare le loro informazioni occorre visitare il portale della Camera di commercio di Reggio Calabria.
La sezione ordinaria del registro delle imprese accoglie le informazioni riguardanti le imprese commerciali non piccole (quindi non le imprese agricole e le piccole imprese), le cooperative e le società commerciali. La domanda di iscrizione al registro deve essere prodotta entro un termine di trenta giorni dall’inizio dell’impresa e deve contenere tutte le informazioni previste, che riguardano aspetti inerenti all’assetto organizzativo strutturale dell’attività (es. sede, ecc) ed elementi successivi alla nascita dell’impresa (es. sentenza dichiarativa di fallimento). L’iscrizione al registro provoca tre tipologie di efficacia: dichiarativa, normativa e costitutiva. Infatti, essa ha efficacia dichiarativa in quanto nessuno può far valere l’ignoranza dei dati iscritti nel registro in caso di controversia, perché sono disponibili a tutti; talvolta l’iscrizione è anche fonte di efficacia normativa (oltre che dichiarativa) perché la legge prevede che al fine di ottenere l’applicazione di una disciplina particolare occorre essere iscritti al registro; infine, in alcuni casi l’iscrizione può avere efficacia sostitutiva se serve per far venire in esistenza la realtà imprenditoriale stessa, che altrimenti non esisterebbe.
Le sezioni speciali contengono i dati relativi ai titolari di imprese agricole, piccole imprese, società semplici ed imprese artigiane. L’iscrizione alle sezioni speciali ha il solo effetto della pubblicità notizia: provoca la mera conoscibilità delle informazioni senza quelle presunzioni che sono collegate alla sezione ordinaria (presunzioni di conoscenza e di ignoranza).
Struttura dell’organizzazione delle imprese
La struttura decisionale dell’impresa è la struttura delle funzioni in cui si articolano i poteri decisionali e da cui provengono gli atti dell’impresa, tuttavia questa struttura riguarda solo le imprese commerciali non piccole, ne sono escluse le imprese agricole e le piccole imprese in quanto il fenomeno presuppone un’organizzazione autonoma e distinta dall’imprenditore. Le decisioni vengono prese e gli atti vengono compiuti da soggetti diversi dal titolare ma in nome e per conto dello stesso. Le figure funzionali che compongono questa struttura sono, di norma, tre: institori, procuratori e commessi; inoltre ci potrebbero essere altri collaboratori esterni come mediatori, agenti e mandatari. I collaboratori, quindi, possono essere sia interni che esterni, ma la categoria più importante è quella dei collaboratori interni all’impresa. L’institore è il collaboratore preposto all’esercizio dell’impresa in una sede secondaria o in un ramo particolare dell’attività (es. direttore di filiale) e può compiere tutti gli atti pertinenti all’impresa ma solo alla sua gestione, ma l’imprenditore può limitare i poteri del soggetto con il rilascio di una procura la quale deve essere iscritta al registro delle imprese al fine di essere opponibile a terzi. La procura non serve per conferire il potere all’institore ma per limitarlo. Il procuratore è il collaboratore preposto al compimento di atti riconducibili ad uno specifico settore (es. personale, vendite) ma non hanno potere decisionale e non sono responsabili di tutte le vicende processuali che possono nascere dalla violazione degli obblighi dell’impresa.
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