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Introduzione e storia del diritto commerciale

Diritto commerciale è lo studio della disciplina e organizzazione delle attività economiche. È anche l’insieme delle regole relative al commercio e alle attività commerciali. Disciplina dell’impresa, del commercio, delle società e dei contratti relativi (contratti di società e delle attività commerciali). Il concetto fondamentale è l’impresa.

Storicamente, il diritto commerciale nasce come un settore giuridico autonomo del diritto dei commerci. Fin dalla creazione delle prime società organizzate, ci si era resi conto di due aspetti che emergevano conevidenza nel momento in cui si iniziò a produrre e vendere merci e prodotti:

  • Necessità di regole tipiche del settore commerciale: Presenza di attività che meritavano una disciplina a parte;
  • Creazione delle condizioni che potessero tutelare gli investimenti di chi faceva impresa: Assunzione della responsabilità economica di investire in un’attività commerciale.

Il diritto dei commerci è storicamente un diritto caratterizzato da attività che si riferiscono alle capacità organizzative delle aziende di poter rivendere i loro prodotti in territori più ampi possibili.

Nel secolo precedente a quello attuale, il diritto commerciale è stato disciplinato per la prima volta dalla Repubblica francese, che aveva scelto di creare due codici:

  • Codice civile,
  • Codice di commercio.

Ciò fino al 1942, anno nel quale si scelse di unire all’interno del codice civile sia la disciplina dell’attività commerciale che la disciplina dell’attività privatistica.

Diritto comunitario

Il diritto commerciale vede la sua fonte principale nel diritto comunitario, che rappresenta l’insieme di norme predisposte e approvate dal Parlamento europeo, che prevalgono sul diritto nazionale. Il diritto comunitario è indifferente riguardo la natura pubblica o privata dell’iniziativa economica, purché quest’ultima avvenga in un contesto in cui è garantita la concorrenza paritaria tra concorrenti privati e pubblici.

Il diritto commerciale rappresenta l’insieme delle regole che disciplinano un determinato mercato, riferendosi ad un mercato europeo concorrenziale tendenzialmente puro. L’obiettivo del legislatore comunitario era far sì che il produttore tedesco potesse vendere in Italia il suo prodotto perché migliore rispetto al medesimo francese, spagnolo e/o italiano.

Regole comuni per tutti gli imprenditori

In concreto, l’idea di un mercato europeo concorrenziale puro, in cui le regole che si applicano devono valere per tutti gli imprenditori, è un’utopia. Nella realtà, le esigenze che avevano gli imprenditori o i mercanti passanti erano ben diverse; i mercanti intraprendevano lunghi viaggi con le proprie merci, i quali necessitavano di assicurazioni in merito. Infatti, le attività più importanti in ambito commerciale erano e sono le assicurazioni (es. Lloyds di Londra a sua volta assicuratori delle assicurazioni).

Il trattato di Roma

Nel 1954 nacque l’Europa, con il Trattato di Roma, il quale aveva come titolo: la libera circolazione di merci, servizi e persone. Modello basato sull’idea di tre macro mercati:

  • Mercati degli Stati Uniti,
  • Mercati europei,
  • Mercati asiatici.

La globalizzazione ha poi stravolto questi equilibri. La Costituzione italiana ancora oggi rappresenta la chiave di lettura idealistica dei principi di tutte le attività delle imprese: Art. 42 Cost.: “La proprietà privata è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

L'imprenditore

La disciplina delle attività economiche ruota attorno alla figura dell’imprenditore, definito dall’Art. 2082 codice civile – Imprenditore: “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Impresa azienda

Attività, comportamento. Strumento organizzato nell’esercizio dell’impresa. Serie coordinate di atti caratterizzati sia da uno specifico scopo (produzione o scambi di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità).

Per l’esercizio dell’impresa sono altresì indispensabili:

  • La liceità dell’attività svolta;
  • L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto;
  • La destinazione al mercato dei beni o dei servizi prodotti.

Centro di imputazione degli effetti giuridici

Dal punto di vista giuridico, il centro di imputazione degli effetti giuridici può essere:

  • Una persona fisica, nel caso di impresa individuale;
  • Un diverso soggetto dotato di personalità giuridica, come ad esempio un ente.

La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori, il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

Oggetto dell’attività imprenditoriale

Distinzione tra:

  • Imprenditore agricolo
    Art. 2135 codice civile – Imprenditore agricolo: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
  • Imprenditore commerciale
    Art. 2195 codice civile – Imprenditori soggetti a registrazione: “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
    • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
    • Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
    • Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    • Un’attività bancaria o assicurativa;
    • Altre attività ausiliarie delle precedenti.
  • Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:

  • L’iscrizione nel registro delle imprese;
  • Effetti di pubblicità legale;
  • Disciplina della rappresentanza commerciale: Essere in grado di presentarsi come un soggetto che ha delle persone che agiscono in suo nome e per conto;
  • Tenuta delle scritture contabili: Dal bilancio si può valutare la capacità dell’impresa di fatturare;
  • Assoggettamento alla disciplina del fallimento e alle altre procedure concorsuali.

Dimensione dell’imprenditore

Individuazione di:

  • Piccolo imprenditore
    Art. 2083 codice civile – Piccoli imprenditori: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Per quanto riguarda il piccolo imprenditore, quest’ultimo è sottratto dall’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale, anche se esercita attività commerciale; tuttavia, l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore.

  • Imprenditore medio-grande

Natura del soggetto che esercita l’impresa

Tripartizione legislativa fra:

  • Impresa individuale,
  • Impresa costituita in forma di società,
  • Impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune: Statuto generale dell’imprenditore.

Requisiti che qualificano l’imprenditore:

  • Esercizio di attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi: Attività produttiva che produca ricchezza;
  • L’attività posta in essere deve essere un’attività economica: Per essere considerata tale deve essere un’attività che produce un utile (diverso dallo scopo di lucro);
  • Professionalità di tale attività

Art. 230 bis codice civile – Impresa familiare: “Riconosce il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare”. L’abitualità non indica che questa sia l’unica attività svolta o che sia l’attività principale. Articolo nato per tutelare per chi di fatto svolge un’attività imprenditoriale in caso di patologie della situazione, che non gli garantiscono delle tutele.

  • Organizzazione dei fattori produttivi: Soggetto in grado di darsi un modello organizzativo dei fattori della produzione che sia funzionale alla realizzazione di un’attività economica; Organizzazione che implica anche l’utilizzo di un apparato industriale e il coordinamento dei fattori produttivi, lavoro e capitale.

Distinzione tra imprenditore e professionista intellettuale

Art. 2229 codice civile – Esercizio delle professioni intellettuali: “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”. Il professionista pone in essere la prestazione di un’opera intellettuale, non un bene o un servizio.

L’identità di imprenditore si attribuisce nel momento in cui inizia l’effettivo esercizio dell’impresa, non è quindi sufficiente l’intenzione, questo perché entrati nello status di imprenditore, si diventa un centro di imputazione di effetti giuridici e si diventa responsabili delle attività che si pongono in essere.

Si cessa di essere imprenditori nel momento in cui si cessa di fare attività imprenditoriale. Per essere imprenditori è necessario essere maggiorenni, avere quindi la piena capacità d’agire, (la capacità giuridica è quella che si acquisisce al momento della nascita) non potranno quindi svolgere attività imprenditoriale il minore, l’interdetto e l’incapace. È responsabile il soggetto che risulta essere l’imprenditore. Tema che nasce da situazioni patologiche che derivano da prestanome o da imprenditori occulti. Nella logica civilistica l’obiettivo è quello di capire quale è il soggetto che risponde di certe azioni.

Ausiliari dell’imprenditore

L’imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti, che si possono porre in una situazione di indipendenza o di estraneità rispetto all’impresa.

Art. 2094 codice civile – Prestatore di lavoro subordinato: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

Art. 2203 codice civile – Preposizione institoria: “È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa”. Soggetto che è proposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, all’esercizio in una sede secondaria o in un ramo particolare della stessa.

Forme di cooperazione fra gli imprenditori

Sono sostanzialmente quattro:

I consorzi

Art. 2602 codice civile – Nozione e norme applicabili: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Contratto di consorzio: Contratto plurilaterale a schema associativo, caratterizzato dalla creazione di un’organizzazione comune finalizzata al raggiungimento degli scopi di tutti gli imprenditori. Centro di imputazione di effetti giuridici unitario delle singole aziende che lo compongono.

Consorzi limitativi della concorrenza che si distinguono in:

  • Consorzi interni: Attività che si esplica e si esaurisce tra gli imprenditori consorziati; la funzione dell’associazione è quella di regolarne i rapporti.
  • Consorzi esterni: Destinati a svolgere attività con i terzi, con l’obiettivo di regolare i rapporti tra le imprese consorziate e i terzi con cui entra a contatto. In entrambi i casi nasce un centro di imputazione di effetti giuridici unitario.

Le società devono tutte versare una somma che farà parte di un fondo consortile, e questo fondo diventa il patrimonio del consorzio, il quale è un patrimonio autonomo, non delle singole società.

Art. 2615 codice civile – Responsabilità verso i terzi: “Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”.

  • Consorzi di coordinamento: Hanno anch’esse l’interesse di creare un’attività commerciale comune.

Regole dei consorzi:

  • Art. 2603 codice civile – Forma e contenuto del diritto: “Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare:
    • 1) L’oggetto e la durata del consorzio;
    • 2) La sede dell’ufficio eventualmente costituito;
    • 3) Gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
    • 4) Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
    • 5) Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
    • 6) I casi di recesso e di esclusione;
    • 7) Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
  • Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse”;
  • Art. 2607 codice civile – Modificazioni del contratto: “Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”;
  • Art. 2610 codice civile – Trasferimento dell’azienda: “Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio”.

Se non è previsto dal contratto, la durata di tale è stabilita per legge ed è di 10 anni; allo scadere del termine il contratto si scioglie autonomamente, salvo rinnovo dei consorziati.

Macro obiettivi dei consorzi

  • Limitarsi tra loro nella concorrenza,
  • Aumentare la forza contrattuale.

Le società consortili

Art. 2615 ter codice civile – Società consortili: “Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro”.

Società che vengono create per perseguire la forma consortile attraverso le società. Significa che tutte le società, di persone e di capitali, possono avere come oggetto sociale quello di un consorzio. Si distingue tra le due perché le società nascono per perseguire uno scopo di lucro, il consorzio, invece, non nasce come tale, ma il suo scopo è quello di unire le forze il cui effetto sarà l’aumento della ricchezza di quelle che ne fanno parte.

L’associazione temporanea di imprese – join ventures

Nascono per perseguire l’obiettivo di realizzare uno specifico modello di business. Caratterizzate dal fatto di essere associazioni temporanee, simili ai consorzi, che non hanno la prospettiva di nascere appositamente per la creazione di un centro unitario di imputazione degli effetti giuridici; ma le aziende rimangono distinte, comunque collegate per realizzare un determinato progetto.

L’associazione in partecipazione

Contratto con il quale un soggetto associato, attribuisce a quello che si unisce associato, una partecipazione agli utili e alle perdite, o della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato bene. La gestione dell’impresa spetta all’associante e con tale associazione non nasce né un soggetto autonomo né un patrimonio autonomo.

A questi quattro modelli si sono aggiunti, negli anni, altri due modelli:

G.E.I.E. Gruppo europeo di interesse economico

Ha la stessa funzione di un consorzio.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jessi_M di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.
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