Diritto commerciale
Il diritto commerciale cos’è?
Secondo una definizione di comodo della letteratura giuridica è il diritto privato delle attività imprenditoriali, porzione che ha ad oggetto l’impresa, che viene studiato dall’angolo visuale del diritto privato.
- L’impresa viene osservata da tanti punti di vista, come il diritto pubblico e amministrativo, con il rapporto tra imprenditore e P.A.
- L’impresa può essere studiata tramite il diritto tributario, tramite imposte e implicazioni fiscali collegate.
- Diritto penale di impresa (reati societari).
Il diritto commerciale è il diritto privato speciale delle attività imprenditoriali. L’impresa è qualcosa che ha bisogno di regole sue proprie perché quelle ordinarie non sono sufficientemente attrezzate a gestire la complessità degli interessi in gioco.
L’impresa reclama al legislatore la creazione di un apparato derogatorio speciale del diritto comune che va incontro alle sue esigenze nei rapporti contrattuali, stabilità, certezza nei rapporti giuridici con terzi, tutela privilegiata speciale del credito.
Esempio 1
Il caso di Tizio che esercita attività di impresa di un bar e decide di non esercitare più l’attività e vende il bar, quindi trova un compratore disposto. Tizio monetizza il valore del bar e Caio si sostituisce all’attività di Tizio. In quel momento, Tizio ha in corso un contratto con una società fornitrice di caffè, questo si chiama contratto di somministrazione, che per altri 2 anni e mezzo deve essere fornito su base mensile un certo quantitativo di caffè con un corrispettivo.
Cosa succederà al contratto di somministrazione?
Per fare in modo che Tizio e Caio si scambino di ruolo nel contratto c’è bisogno dell’adesione della società. (Cessione del contratto: A ha un potere di veto sulla circolazione del contratto, esso non passa se il cedente non dà il consenso). Il contratto passa in capo a Caio, solo se la società è d’accordo, altrimenti si vincola un soggetto a cui non interessa il caffè. Il legislatore ritiene che con il trasferimento del bar sarebbe meglio trasferire anche i contratti in corso. L’impresa ha una sua rilevanza oggettiva che mette in ombra i profili di carattere soggettivo, rilevanti per gli interessi civili.
Il legislatore all’art. 2558 ci dice che il contratto segue l’azienda, ci dice però che il terzo ceduto ex lege può sciogliersi dal contratto con il nuovo proprietario dell’azienda deducendo una giusta causa di recesso entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda.
Il diritto commerciale nega al terzo un potere di blocco, ed esso subisce il mutamento della parte contrattuale, ma dandogli tutela posticipandola in forma di recesso per giusta causa e con onere di attivarsi entro un certo termine, questo significa che c’è tutela del terzo, ne immagina una nuova rispetto a quella prevista nel diritto civile.
Esempio 2
Siamo al supermercato, abbiamo messo la merce nel carrello, trasferiamo la merce dal carrello alla cassa, il dipendente pronuncia il prezzo. Il commesso è un rappresentante per l’incasso, ha una procura per incassare il prezzo. C’è una dissociazione soggettiva tra chi percepisce il denaro contante e il soggetto che gestisce il supermercato che è destinatario finale della prestazione pecuniaria. Nel diritto privato quando si tratta con un rappresentante si ha l’onere di chiedere la giustificazione dei poteri, quindi l’esibizione della procura (art. 1393).
La legge dà in automatico a quella figura di collaboratore dell’impresa un potere di rappresentanza che prescinde da una procura, perché tutti facciamo affidamento su una disposizione del codice civile che attribuisce il potere di rappresentanza ai collaboratori dell’impresa senza bisogno di una procura, questa è validata solo dalla legge, che semplifica le relazioni con i terzi (art. 2210).
Art. 2204 attribuisce ex lege all’institore (direttore di una banca) un potere di rappresentanza con contenuto ed estensione. Esistono 3 gradi: la rappresentanza si ha per legge.
Le regole civilistiche impacciate e lente sono incompatibili con le esigenze che l’impresa reclama.
Esempio
Tizio è un imprenditore individuale, esercita un’attività di impresa florida, ma inizia a farsi dei problemi. Ha 2 figli ed è vedovo. Caio lo ha sempre seguito nell’attività, è un manager e capisce il mercato, Sempronio ha studiato lettere e filosofia e fa tutt’altro. Il patrimonio di Tizio è:
- 40 milioni di euro, di cui 38 milioni sono azienda.
- 2 milioni di patrimonio extra aziendale.
Tizio desidera però lasciare l’azienda a Caio. Però ci sono dei vincoli alla volontà del testatore che dispongono di dare una disposizione ai figli e al coniuge (successione legittima, e le quote di riserva).
Fino a 20 anni fa questo non si poteva fare perché c’era il divieto di patto successorio, che riguarda ogni patto che riguarda il testamento del soggetto ancora in vita, ossia sono nulli i patti in cui il soggetto destina ad altre parti di patrimonio, o con cui altri rinunciano a diritti spettanti al momento dell’attività.
20 anni fa il legislatore ha introdotto disposizioni nuove, con il patto di famiglia rendendo leciti i patti successori solo quando l’oggetto è un’azienda o partecipazioni societarie. Il legislatore ha permesso questa deroga della legge al patto successorio per alimentare relazioni e tutelare l’impresa, in modo da tenerla unita e favorire il mercato. L’impresa è un fenomeno particolare perché l’azienda è un bene speciale, perché è lo strumento per l’esercizio di un’attività che mette in moto investimenti, che c’è lavoro, produce e mantiene vive le forniture.
Al legislatore interessa se si disperde l’impresa in varie mani, perché quasi in tutti i casi essa fallisce e con lei cessano gli effetti che la sua attività produceva.
L’impresa ha bisogno di regole speciali perché:
- Ha una rilevanza oggettiva.
- Perché postula relazioni continue con i terzi, e queste vanno gestite con soluzioni che agevolano le situazioni e che accelerino.
- L’azienda, ossia il complesso di beni organizzato per l’impresa, è un bene speciale perché ha rilevanza per il mercato.
Fallimento
Il fallimento è un modo speciale per gestire l’insolvenza di un debitore speciale che è l’imprenditore. Trattamento speciale della patologia del rapporto obbligatorio che entra in gioco quando il debitore, impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni contratte, è un imprenditore. Ad oggi non si usa più perché sostituito dalla liquidazione giudiziale. Codice della crisi che è un decreto legislativo n° 14 del 2014, in vigore nel 2022, con riforma del settembre 2024. Questo riguarda delle procedure concorsuali, diverse dal fallimento (immutato) alla vecchia legge fallimentare.
Perché le regole ordinarie previste dal cc e dal codice di procedura civile (insolvenza del debitore) sono state percepite come inadeguate? Il fallimento è un processo svolto in tribunale con cui esso nomina un professionista, che è il curatore, il quale spossessa l’imprenditore fallito, questo significa che perde l’amministrazione del patrimonio, al suo posto si sostituisce il curatore. Esso paga i creditori, ossia liquida il patrimonio a terzi. C’è una regola, l’art. 214 del codice della crisi, che dice che il curatore quindi liquida il patrimonio dell’imprenditore fallito, deve privilegiare nei limiti in cui esso non danneggi i creditori, una liquidazione in blocco di tutto il patrimonio. Ossia ha il compito di trovare un soggetto che si compra tutta l’azienda per togliere una linea di liquidazione. La preferenza è quella di una cessione in blocco di un’azienda. Una esigenza è evitare che l’insolvenza diventi uno strumento per separare l’azienda, quindi il fallimento è una terapia con cui si traghetta un complesso aziendale nelle mani di un nuovo soggetto, per confermare l’unitarietà dell’impresa.
Il centro del diritto commerciale è l’attività che assume rilevanza, il soggetto che la esercita tende a scomparire.
- Azienda = complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, l’impresa è il soggetto.
- Impresa instaura relazioni continue, per questo ha bisogno di regole semplici, rapide e derogatorie rispetto alle “forme impaccianti del diritto civile”.
- Impresa fenomeno speciale perché il bene con cui l’impresa viene esercitata (azienda) è un bene speciale, la somma di beni ha un valore per il mercato, è un complesso di fattori produttivi con cui si mettono in moto assunzioni di dipendenti ecc.
- Complesso di beni è un’entità autonoma.
- In alcuni ordinamenti vi è un codice del commercio separato, in Italia cod. ’42 è il risultato dell’unificazione cod. ’800, impresa libro V del cod. civ., vi è la definizione dell’imprenditore ma non dell’impresa all’art. 2082 (È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.), in realtà dando questa definizione il codice dà quella dell’impresa, è un pretesto per dire cosa è impresa (oggetto) che è un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi.
Gli elementi dell’impresa
L’impresa è giuridicamente parlando, dal punto di vista del diritto commerciale, una fattispecie che risulta dalla sintesi di 5 elementi:
1) L’attività = sequenza di attività, operazioni e comportamenti non casuali ma tenuti insieme da un filo conduttore, rivolti quindi al perseguimento di un obiettivo unitario, trama di operazioni, negozi ed atti, quindi si tratta di una sequenza comportamentale che risponde a un disegno unitario.
2) Di produzione di scambio di beni e servizi = è il fine dell’attività - attività produttiva (fa riferimento a produzione di beni e servizi ma anche allo scambio di beni e servizi = commercio / trasporto. Queste 4 alternative alludono ad attività che creano un valore nuovo prima inesistente e rilevante per il mercato e ciò mediante lo sfruttamento dinamico, produttivo, di un complesso di beni che chiamiamo azienda.
Cosa significa ai fini della fattispecie d’impresa che occorre che uno o più beni devono essere goduti dinamicamente? = (tagliare fuori da art. 2082 un’attività, rivolta al fine profitto, sfruttare uno o più beni in modo civilistico).
Esempio
Una signora vende degli appartamenti locati a studenti fuorisede non sfrutta dinamicamente uno o più beni (diritto di trarre frutti civili, no attività produttiva), si rientra nell’articolo se decide di creare un B&B affiancando dei servizi aggiuntivi, quindi non si limita a trarre frutti civili dal bene oggetto della proprietà ma il bene diventa promotore di un’attività produttiva.
3) Esercitata in modo professionale = approccio deve essere normativo/tecnico, parola professionale significa, secondo una interpretazione consolidata, costante, abituale, reiterato non occasionale, un’attività organizzata, economica e produttiva è professionale, quindi è impresa secondo art. 2082 se viene condotta dal titolare in maniera stabile, reiterata, abituale, costante e non in maniera episodica. Non significa esclusiva, affinché una determinata attività sia considerata impresa è necessario, dal punto di vista del requisito della professionalità, che il soggetto che la esercita non debba esercitare altre attività. Es. associazioni e fondazioni (libro primo del cod. civ.) possono esercitare attività d’impresa o possono svolgere attività non d’impresa ma di natura ideale a cui si può affiancare un’attività imprenditoriale.
Quindi professionale non significa che l’attività è principale ma può essere un’attività secondaria/accessoria. Una delle attività svolte dal soggetto può essere attività principale o accessoria ad una attività principale non di impresa, basta che l’attività sia stabile nel tempo.
Ipotesi delle attività stagionali periodiche legate a ragioni di peculiarità del ciclo di produzione, in questa ipotesi l’interruzione non inficia l’attributo della professionalità, perché professionale significa stabile nel tempo.
4) Organizzata = sforzo da parte del titolare di coordinamento di fattori produttivi che sorreggono un determinato disegno imprenditoriale (non improvvisata), si ritrova anche all’art. 2255 azienda. Le attività produttive sono di tanti tipi, es. ipotesi attività capital intensive / labour intensive, fin dove posso togliere sul fronte del lavoro e del capitale e ciò nonostante affermare che quell’attività di produzione e scambio di servizi è impresa perché esiste un coordinamento di fattori produttivi che è quanto richiede art. 2082 ai fini dell’integrazione della fattispecie - risposta art. 2083 definizione piccolo imprenditore tipicizza tre figure “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo gli artigiani (1), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Definizione di carattere generale che fa perno sulla prevalenza, a livello di fattori produttivi, del lavoro del titolare o di eventuali familiari.
Dunque è piccolo imprenditore colui che impiega anche, ma non solo (prevalentemente), il proprio lavoro o quello di familiari, quando il proprio lavoro o lavoro di familiari prevalgono sul senso quali-quantitativo sugli altri fattori produttivi.
Questa funzione è importante perché:
- Verso l’alto traccia la linea di confine tra chi è imprenditore, ma piccolo, e chi è imprenditore non piccolo. È piccolo se impiega prevalentemente il suo lavoro e quello dei familiari, mentre non è piccolo se impiega prevalentemente o esclusivamente altri fattori.
- Verso il basso traccia confine fra chi è imprenditore, seppur piccolo, o chi non è imprenditore perché impiega esclusivamente il proprio lavoro o quello dei familiari per attività… (es. semplici idraulici, muratori perché esercitano attività di produzione e scambio beni, attività economica, professionale ma non è attività organizzata perché si esaurisce nel lavoro manuale proprio e di eventuali familiari - può essere anche attività svolta anche in forma d’impresa).
In ultima analisi si può dire che l’impresa è attività organizzata significa non solo che si tratta di attività che presuppone preparazione…, ma che si serve di un’azienda, è necessario che il proponente non si limiti ad auto-organizzare la sua attività.
Organizzazione = deve esserci un coefficiente minimo di eterointegrazione.
5) Economica = nel linguaggio corrente economica significa produttiva, ma il termine è già presente nell’articolo, secondo approccio consolidato il significato dell’aggettivo economica va rintracciato nelle scienze aziendalistiche, che distinguono le attività produttive in:
- Attività economiche, perché condotte con metodo economico, e allora sono imprese.
- Attività erogative / di mera erogazione, ovvero condotte con metodo economico e quindi non imprenditoriali, sono attività dove il titolare fissa prezzi inidonei già in una prospettiva ex ante per coprire i costi.
Metodo economico = titolare attività propone al mercato beni o servizi, adottando politiche di prezzo / fissando prezzi che siano idonei, in una prospettiva ex ante, a consentire quantomeno il pareggio dei costi con i ricavi, ovvero consentire l’acquisizione di ricavi capaci di coprire per intero costi della produzione. Quindi è attività condotta con metodo economico quella attività che mira a sostenersi finanziariamente nel tempo mediante la copertura dei costi di produzione attraverso i ricavi dalla stessa generati.
Le attività economiche possono essere distinte in due sottocategorie.
Attività lucrative = prezzi dei beni e servizi fissati con obiettivo di ottenere ricavi che eccedano i costi (avanzo di gestione = lucro). Conosce un’ulteriore distinzione al suo interno.
Attività soggettivamente lucrative = attività mira a ottenere un avanzo di gestione che è istituzionalmente assegnato ai titolari dell’impresa.
Attività con assenza lucro soggettivo = associazioni e fondazioni, che quando esercitano impresa possono praticare politiche di prezzo funzionali a realizzare un avanzo di gestione, non possono però assegnare avanzo al fondatore/titolari dell’iniziativa o altri soggetti - avanzo o viene devoluto a beneficenza o reinvestito per scopi istituzionali dell’impresa.
Meramente economiche = prezzo fissato allo scopo di ottenere il semplice pareggio dei conti con i ricavi.
(Riascoltare l’inizio della registrazione) In concreto manca un presupposto per esercizio dell’attività: sia un provvedimento abilitativo della P.A. funzionale ad eseguire il dispiegarsi dell’attività lecita.
- L’attività bancaria è oggetto di autorizzazione dalla Banca d’Italia, se essa manca l’attività bancaria risulta illecita perché chi la esercita non ha autorizzazione di portare avanti l’attività.
- Riguarda attività in sé illecite: commercio abusivo di sigarette, gestione del traffico della prostituzione ecc. L’oggetto contr
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