Contratto d'opera
(La denominazione delle parti è puramente indicativa)
Dati delle parti
Il Sig. Giovanni Bonaventura, nato a Pietrasanta (LU), il 2 marzo 1995, nella qualità di amministratore unico della società ALFAOMEGA s.r.l., (di seguito “Committente”) e il Sig. Giorgio Berti, nato a Mantova, il 28 febbraio 2000, residente in Arezzo, via Roberti, n. 7, artigiano specializzato, (di seguito “Prestatore d’opera”) convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il prestatore d’opera si obbliga a compiere, in favore del Committente, con lavoro prevalentemente proprio (diff. con appalto) e senza vincolo di subordinazione, l’opera (prestazione di fare) di seguito descritta: stampa a colori di 25 (venticinque) cartelloni pubblicitari di dimensioni varie (v. allegato “a”), secondo il modello fornito dal committente (v. allegato “b”).
Articolo 2. Corrispettivo
Il corrispettivo dell’opera viene stabilito in complessivi Euro 25.000 (I.V.A. compresa). Il relativo pagamento dovrà essere effettuato all’atto della consegna dell’opera. (queste due clausole consentono di identificare la causa)
Articolo 3. Consegna dell'opera
La consegna dell’opera avverrà entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. (in mancanza intervengono norme suppletive o dispositive - integrazione del contratto)
Articolo 4. Risoluzione del contratto
Qualsiasi ritardo protratto che il Prestatore d’opera farà registrare rispetto ai tempi di consegna dell’opera medesima, non imputabile in alcun modo a causa di forza maggiore o al caso fortuito, potrà dar luogo a risoluzione del contratto da parte del Committente. (clausola risolutiva espressa)
Articolo 5. Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall’esecuzione dell’accordo medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale collegata.
Articolo 6. Legge applicabile
Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si applicheranno la legge 22 maggio 2017, n. 81 e, ove compatibili, gli artt. 2222 e ss. c.c.
Articolo 7. Foro competente
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento e alla risoluzione del presente contratto che le parti non siano in grado di comporre in sede stragiudiziale sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Lucca. (clausole 4 e 7 rilevano uno squilibrio di potere contrattuale in favore del committente)
Articolo 8. Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. (forma convenzionale, art. 1352 cc) Qualora una o più delle clausole contenute nel presente accordo sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimarrà intatta.
Lucca, 24 settembre 2020
Il Committente Giovanni Bonaventura n.q.
Il Prestatore d’opera Giorgio Berti
Law in action, norma interpretata e applicata al caso concreto. Patto di famiglia introdotto negli anni 2000 regola la trasmissione della ricchezza di un imprenditore ai suoi discendenti. Il diritto dei contratti richiama vari istituti privatistici e.g. riguardo al diritto di famiglia, diritti reali, trascrizione, rapporto obbligatorio,… Art. 2222 cc contratto d’opera.
Principio di relatività degli effetti di un contratto: improduttivo di effetti nei confronti dei terzi a meno che questi non vi acconsentano (contratto a favore del terzo, donazione, contratto unilaterale).
Nell’art. 1322 cc il co.2 alza il livello di libertà contrattuale rispetto al co.1. L’ordinamento garantisce ai contraenti che hanno perseguito interessi meritevoli di tutela la tutela giurisdizionale dei diritti costituzionalmente garantita. Interconnessione tra libertà contrattuale e attività di iniziativa economica ex art. 41 cost. per cui la prima è il substrato della seconda. Sono presenti una serie di norme extracodicistiche che dettano discipline particolari in materia contrattuale da applicarsi a determinati contraenti, in virtù del loro particolare status o qualità; all’opposto dell’atteggiamento generalistico del codice. Tali normative vertono ad un riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali, limitando l’autonomia del contraente forte.
Il diritto intermedio, moderno, si presenta come un diritto parcellizzato, diversificato in base ai differenti soggetti di diritto (corporazioni, mercanti, nobili,…), ciò ostacolava la certezza e velocità dei traffici commerciali (esplosi dopo la Riv. Francese). La rivoluzione francese abolisce privilegi e diversità porta con sé l’uguaglianza giuridica formale e conseguentemente un’applicazione uniforme del diritto agli individui. La classe imprenditrice spinge sulla libertà, velocità degli scambi e certezza e celerità della circolazione della ricchezza. Tutti sono quindi considerati homini oeconomici e trattati giuridicamente allo stesso modo, in forza del mito della libertà dell’uomo che sa scegliere i propri affari da sé.
L’ordinamento appresta una prima tutela formale di mera avvertenza del rischio agli operatori economici liberi. Il codice del 42 offre un’idea corporativa di un dirigismo economico a favore dei soggetti meritevoli di attenzione da parte dell’ordinamento. Le espressioni del codice hanno un’impronta liberale. Le trasformazioni moderne in favore del contraente debole provengono dall’unione europea.
Molte disposizioni codicistiche che definiscono i contratti tipici non fanno riferimento alle qualità dei contraenti, astrattizzano i singoli contratti. I contratti d’impresa nel codice civile hanno riguardo allo status di imprenditore del contraente. Altre disposizioni fanno riferimento alla qualità di imprenditore non necessariamente in relazione ad un vantaggio del non imprenditore. Art. 1368, pratiche generali interpretative, nel co.2 rileva la qualità di imprenditore in riferimento all’interpretazione delle clausole ambigue da interpretarsi secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
Art. 1370, interpretazione contro l’autore della clausola, le clausole di contratti unilateralmente predisposti si interpretano, nel dubbio, in favore dell’altro (contraente non imprenditore, aderente). La qualificazione delle parti è necessaria per capire se vanno applicate disposizioni particolari riferite a determinati contraenti.
Il codice civile contiene il cd diritto comune dei contratti, da applicarsi laddove non sia importante la qualità soggettiva delle parti. Vi sono poi norme all’interno del codice che fanno riferimento alla qualità delle parti che appaiono non decisivi ai fini di un riequilibrio. Altrimenti vi sono le norme del diritto del consumatore, la normativa consumeristica e dei contratti dei consumatori che tutelano la parte debole. Infine vi sono norme dedicate ai contratti b2b, in cui data la posizione sul mercato o la particolare attività svolta, si configura un’impresa contrattualmente debole strutturalmente.
C’è un filone interpretativo che tende a ricondurre ad unità le norme riferite ai contratti dei consumatori e all’impresa debole sulla scorta dello scopo protettivo della parte debole piuttosto che sulla qualità delle parti.
Principi Unidroit e Principi di diritto europeo dei contratti elaborati dalla Commissione Lando sono fonti contrattuali del contratto. L’UE attraverso la disciplina del contratto cerca di salvaguardare la libera concorrenza nel mercato.
Il legislatore a tutela del consumatore interviene a monte garantendo un’adeguata informazione precontrattuale oppure con riguardo alla fase successiva alla conclusione del contratto (nullità di protezione -tesa alla conservazione del contratto modificato, diritto di recesso), preso atto dell’impossibilità di porre il consumatore sullo stesso piano di potere contrattuale. Il principio di conservazione del contratto tutela sia il contraente debole che il professionista (sano e ossequioso dei canoni di correttezza).
Tra diritto comune del contratto e norme speciali sussiste un rapporto di specialità di cui è esempio l’art. 1469bis legato ad una tutela rafforzata del consumatore. Il diritto europeo dei contratti è settoriale, non regola interi tipi contrattuali, non opera per tipi contrattuali; regola certi aspetti patrimoniali (es. garanzie nella vendita dei beni di consumo) ed entra in sintonia col diritto nazionale che fa riferimento al tipo contrattuale che è stato toccato dall’intervento specifico del diritto comunitario. C’è una complessità di fonti che si intersecano che l’interprete deve districare.
Formazione del contratto
Implicito e insiti all’accordo sono la causa, l’oggetto e la forma ex art. 1325. I primi 3 commi dell’art. 1326, conclusione del contratto, si concentrano sul tempo, il quarto sulla forma e il quinto sul principio di coincidenza dell’accettazione rispetto alla proposta. Commi 3 e 4 determinano un potere del preponente. Comma 3 tutela l’affidamento dell’accettante mediante l’avviso da parte del preponente.
[promessa di mutuo e mutuo in senso pieno] L’invito a proporre segnala la volontà di dare inizio ad una trattativa. Art 1334, efficacia degli atti unilaterali; Art 1335, presunzione (relativa o semplice) di conoscenza. Art 1327, esecuzione prima della risposta dell’accettante, conclusione del contratto attraverso l’esecuzione. L’avviso dell’accettante serve a tutelare l’affidamento del proponente (co.2).
Art. 2, contratto di subfornitura: forma e contenuto, della legge sulla subfornitura l.192/98 1. Il contratto di fornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità; costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione che effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento alle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto (affidamento del subfornitore).
Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità di cui al co.1 (via telematica), non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modifica di alcuno dei suoi elementi (principio di coincidenza del contenuto), il contratto (fictio iuris) concluso per iscritto agli effetti della presente legge e adesso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’art 1341 cc. Analogia con l’art. 1327, che stabilisce che il contratto concluso per effetto dell’esecuzione. Inoltre manca l’obbligo espresso del subfornitore di avvisare l’impresa committente.
Art 1327 si riferisce a tutti coloro operano nel consesso dei traffici giuridici. L’art 2 l.192/98 impone la forma scritta ad substantiam in deroga alla libertà di forma prevista in via generale in favore della snellezza dei traffici specie dei commercianti. La forma tende a evidenziare la solennità dell’impegno e la rilevanza patrimoniale del contratto tra privati. Oggi viene richiesta la forma scritta ai fini di tutela del contraente debole che spesso può solo accettare le condizioni unilateralmente predisposte per dare al primo conoscenza delle clausole contrattuali; il contratto di subfornitura si inserisce in questo trend.
Il 2 comma è riferito solo ad una parte, al subfornitore a differenza dell’art. 1327 cc che si riferisce alle parti indifferentemente. È implicito un obbligo di comunicazione veicolato o dallo stesso art. 1327 o dall’obbligo della buona fede. Art 1333, contratto con obbligazioni del solo proponente, esprime il principio secondo cui chi riceve un beneficio o può accettarlo o può rifiutarlo. Anche i vantaggi che modificano la sfera giuridica di un privato hanno bisogno di essere voluti.
Contratto di fideiussione può essere rifiutato dall’oblato; il fideiussore deve manifestare espressamente la volontà di assumersi il rischio dell’inadempimento del debitore principale. Remissione del debito può essere rifiutata dal debitore. Il legato può essere rifiutato dal legatario. La donazione è un contratto in quanto deve essere accettato dal beneficiario (per non obbligarsi moralmente o per non sopportare oneri legati alla donazione).
Art 1328, revoca della proposta e dell’accettazione, norma valevole quando le parti sono distanti, non vis a vis. Si inserisce nell’alveo della libertà contrattuale, nella fase di formazione progressiva del contratto, che si ritroverà mutatis mutandis anche nel procedimento amministrativo. Si inserisce anche nell’universo di senso della tutela dell’affidamento. La libertà contrattuale implica la libertà di tirarsi indietro, che si ritrova anche nella rottura ingiustificata delle trattative e nel diritto di recesso del consumatore. La revoca mira a non arrivare alla conclusione del contratto, da cui discendono gli effetti ex art. 1372.
La revoca è un atto recettizio ai sensi dell’art. 1334. Dibattito sulla natura della revoca della proposta quale atto recettizio o no. Il co.1 nulla dice sul momento in cui la revoca della proposta abbia effetto. La dottrina accoglie risposta affermativa in virtù del combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335. L’altra tesi sostiene, come la giurisprudenza maggioritaria, dopo una revisione nel 2000 che accoglie la simmetria tra revoca della proposta e dell’accettazione, che l’ordinamento possa bloccare la proposta anche con il semplice invio della revoca, poiché assicurando l’indennizzo a favore dell’accettante questi sia tutelato dalla regola della spedizione della regola della spedizione che, senza il co.2 favorirebbe eccessivamente il proponente.
Il risarcimento fa riferimento a una responsabilità conseguente ad un atto illecito; l’indennizzo non consegue a responsabilità in quanto connesso a un danno provocato da un atto lecito: è circoscritto nell’entità rispetto al risarcimento e serve a controbilanciare un atto lecito previsto tale dal legislatore.
Art 1329, proposta irrevocabile, autolimitazione, rientrante nei confini dell’autonomia contrattuale, che attribuisce un diritto potestativo all’oblato, es. preventivo. Art 1330, morte o incapacità dell’imprenditore, attiene alla qualità del contraente, in cui l’oggettiva riferibilità all’impresa fa trascolorare sopravvenuti accadimenti alla persona dell’imprenditore non piccolo.
Patto di opzione ex art 1331, contratto a titolo oneroso (il beneficiario paga un corrispettivo) che si differenzia dalla proposta irrevocabile poiché è un negozio bilaterale. Il titolare del diritto di opzione può concludere il contratto senza un’ulteriore attività. È un contratto per la conclusione di un futuro contratto, di cui nella prassi ci si avvale nel caso di rinnovo di un contratto già esistente. Warrant, obbligazioni che garantiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. Stock options, attribuite dalla società alla governance societaria contenenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuove emissioni in cambio di un corrispettivo cd premio. Il vantaggio del contratto di opzione rispetto alla proposta irrevocabile unilaterale è che può circolare, avendo un valore economico scambiabile. Put options o call options attribuiscono il diritto di vendere o acquistare azioni.
Il contratto preliminare si differenzia dal patto di opzione in quanto non contiene già il contratto definitivo, ma contiene il vincolo di una successiva stipula del contratto definitivo. Il patto d’opzione attribuisce un diritto potestativo al titolare in virtù dell’autolimitazione di chi si vincola. Il patto di prelazione.
Art 732 cc, diritto di prelazione del coerede riguardo alla quota ereditaria del patrimonio del de cuius che un altro coerede intende alienare; questi deve notificare la proposta di alienazione indicando il prezzo. La violazione della prelazione legale è tutelata in via reale, per mezzo del riscatto o retratto (in questo caso successorio). L. 431/98 in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo o commerciale, art. 3 lett. g, che attribuisce il diritto di prelazione al conduttore di immobili ad uso commerciale, rinviando agli artt. 38 e 39 della l. 392/78, quest’ultimo che attribuisce il diritto di riscatto al conduttore (il terzo acquirente è evitto). Art 230bis sulla prelazione dell’azienda.
Il patto di prelazione attribuisce al potenziale acquirente il diritto di essere preferito ad un terzo a parità di condizioni. Il diritto di prelazione che nasce da una prelazione convenzionale gode di una tutela obbligatoria, non reale. Il patto di prelazione conterrebbe in sé un obbligo a contrarre alle medesime condizioni a carico del prefazionante, per cui il prelazionario potrebbe invocare l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932, che meno frequentemente si verifica.
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