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Lezione online 10/03

Corso monografico, non manualistico. Fonti sistematiche: tutto il sistema delle fonti. Impresa agricola all'interno del sistema. Convegno a Palermo sull'impresa agricola i cui atti sono contenuti nella rivista di diritto agrario del 2019.

D.lgs. 2019 e l'impresa agricola

Il D.lgs. 2019 in materia di crisi di impresa continua a considerare l'impresa agricola in modo differente dalle altre: c'è ancora un motivo giustificante al mantenimento di questo differente statuto? Art. 2135 cod. civ. Art. 41 Cost. Le imprese agricole sono indirizzate ai fini sociali grazie alle leggi di programmazione economica interne e di provenienza europea. Sicurezza alimentare come responsabilità dell'imprenditore agricolo.

Art. 44 Cost. e la funzione sociale

Art. 44 Cost. coniugato con l'art. 41 rileva che il costituente desidera che le imprese agricole svolgano attività al fine di raggiungere il razionale sfruttamento del suolo e lo stabilire equi rapporti sociali. Tali articoli devono ispirare la lettura del codice civile, art. 2135 ss. Tale articolo è stato riformato nel 2001 portando la dottrina a riflettere sull'interrogativo di cui sopra (in merito altresì all'iscrizione).

Norme che disciplinano la proprietà agricola

Norme che disciplinano la proprietà sono dedicate ai fondi rustici: dall'art. 846 all'art. 856, alcuni di essi abrogati dal d. 228/2001 art. 5 bis, introduce la nozione del compendio unico (in sostituzione della minima unità colturale), come estensione di terreno necessaria a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsto dai regolamenti UE del 2001. Non bisogna frazionare in modo particellare i fondi destinati alla produzione garantendo che la dimensione riesca a garantire la sopravvivenza dei lavoratori agricoli dei detti fondi.

Impresa agricola e proprietà terriera

Impresa agricola come impresa sul proprio fondo svolta dai proprietari terrieri (ottica del 1942). Era già prevista l'esistenza di proprietà agricola su fondo altrui (art. 2137) a cui sono annesse responsabilità. L'art. 2141 disciplina la nozione della mezzadria, nella quale il concedente e il mezzadro associano per la coltivazione di un podere al fine di dividerne equamente gli utili. Concetto di impresa agricola collegato intimamente alla proprietà terriera.

La legislazione speciale

Tale impostazione inizia a vacillare con la legislazione speciale riguardo ai rapporti tra proprietà fondiaria e impresa agricola che considerano il proprietario come mero percettore di reddito. Anche i contratti associativi si stanno snaturando nella causa, in legislazione speciale virtù della considerazione del mezzadro come imprenditore. Va verso l'affermazione di schemi contrattuali commutativi come il contratto di affitto di fondi rustici a scapito dei contratti associativi.

Legislazione in materia di contratti agrari

Tale legislazione va verso la riforma dei contratti agrari; la l. 11/71, sulla disciplina dell'affitto di fondi rustici, all'art.10, che vige tutt'ora, afferma i poteri dell'affittuario. Egli diventa un soggetto imprenditore autonomo rispetto al proprietario. Separazione che rende autonoma la nozione di imprenditore agricolo, affermando, con la l. 203/82, riforma di contratti agrari, il divieto di stipula di contratti associativi e dispone la riconduzione allo schema causale dell'affitto, l'unico che può avere oggetto la concessione di fondi rustici.

Art. 45 possibilità di derogare le norme

Art. 45 possibilità di derogare le norme legali della legge 203, deroghe poste in essere secondo una precisa indicazione data dallo stesso articolo, con l'assistenza dei contraenti delle principali organizzazioni sindacali di categoria. Tali accordi non possono derogare il divieto di porre in essere nuovi contratti associativi.

Elemento fondiario e imprenditore agricolo

Elemento fondiario, il collegamento economico funzionale con il fondo rappresenta la giustificazione della differenziazione tra imprenditori agricoli e commerciali. La presenza del fondo è elemento caratterizzante, lo sfruttamento del fondo assurge a elemento qualificatore della figura dell'imprenditore agricolo. Fondo che può essere ottenuto attraverso la stipula di contratti d'affitto.

Statuto dell'impresa agricola

Statuto dell'impresa agricola previsto dall'art. 2136 che stabilisce l'inapplicabilità delle norme sulla registrazione. Nella Relazione al codice civile si dice che l'imprenditore agricolo può non essere sottoposto a tali norme perché svolge la sua attività sul fondo: essa è visibile, percepibile; la presenza del fondo garantisce i debiti dell'imprenditore, giustificando il fatto che taluni atti non sono soggetti a registrazione. La giustificazione tra statuto dell'imprenditore generale (a cui è soggetto l'imprenditore agricolo) e statuto speciale dell'imprenditore commerciale, è dovuta alla presenza del fondo.

Norme complementari al codice civile

Norme complementari al codice civile come la legge di riforma dei contratti agrari. Norme sovranazionali, trattati europei e regolamenti UE in materia di agricoltura. Fino alla riforma del Trattato di Lisbona, la materia agricola era considerata materia esclusiva di competenza dell'UE. Le norme poste in essere da tale istituzione e le norme contenute nel Trattato sono perciò prevalenti rispetto a quelle interne. Col Trattato di Lisbona la materia è concorrente. L'indirizzo e coordinamento delle norme spetta all'Unione.

Organizzazione del mercato agricolo nell'UE

L'organizzazione comune del mercato agricolo ha ceduto competenza alle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli. È appannaggio dell'UE l'organizzazione comune dei settori merceologici dell'agricoltura e della pesca. Nell'ambito dell'UE, essa si occupa della circolazione, dazi dei prodotti agricoli, che assurgono a focus della definizione di agrarietà. Il codice civile definisce il concetto di agrarietà, ai sensi del 2135, lo fa per definire le attività di impresa al fine di distinguere l'imprenditore che svolge tali attività dall'imprenditore commerciale.

Art. 38 TFUE e il mercato agricolo

Art. 38 TFUE è funzionale all'individuazione di un mercato, nozione che riguarda i prodotti: se essi sono agricoli, specificati dall'articolo, sono sottoposti a delle regole relative ad un'organizzazione comune del mercato agricolo. Prodotti agricoli sono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, e anche i prodotti di prima trasformazione in connessione a tali prodotti: il termine agricolo si applica alla pesca tenendo conto della specificità.

Norme per prodotti agricoli nel mercato

Le norme previste per il funzionamento del mercato interno (agricoltura, pesca e prodotti) sono applicabili a tali prodotti. Funzionale al riconoscimento dei prodotti che devono sottostare alle regole previste per l'organizzazione e il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato agricolo. Intenzione di sottoporre questi prodotti ed il loro mercato a regole che si discostano da regole poste per i mercati che hanno ad oggetto altri prodotti (industriali).

Concorrenza nel mercato agricolo

In materia di concorrenza non si applicano al mercato agricolo le disposizioni che inibiscono la costituzione di cartelli, anzi l'associazionismo tra agricoltori è favorito dall'UE, poiché il mercato dei prodotti agricoli è agevolato anche favorendo le organizzazioni dei produttori.

Art 2135 e la definizione dell'imprenditore agricolo

Art 2135 definizione dell'imprenditore agricolo in base alle attività e alle modalità attraverso la quale viene svolta. Le norme provenienti dall'UE norme che incentivano determinate attività indirizzarie di agevolazioni, non dovrebbero modificare la nozione di impresa agricola data dal codice. Alcune norme dello statuto generale non si applicano in quanto ritenute non necessarie. Le norme del sistema ordinamentale interno non devono essere influenzate poiché hanno una funzione diversa. Le norme UE non dovrebbero influenzare né l'interprete né il legislatore.

Distinzione tra impresa agricola e commerciale

L'ambito di riferimento della distinzione tra impresa agricola e quella commerciale è quello delineato dalla Costituzione e del codice civile, e da altre leggi complementari (come la legge fallimentare), non già dalle norme UE. Rapporto tra art. 2135 e art. 2082. Definizione di imprenditore.

Modifiche all'art. 2135

Formulazione dell'art. 2135 prima e dopo il 2001 (d.lgs. 228/2001). A caratterizzare l'impresa agricola dal resto di imprenditori è il tipo di attività (finalizzata alla produzione o allo scambio di prodotti agricoli). La commercializzazione dei prodotti agricoli è considerata ex ante ed ex post un'attività connessa.

Commercializzazione e imprenditore agricolo

Parte della dottrina riteneva, poiché la commercializzazione (ed altre attività industriali), era attività connessa ed eventuale, che il profilo di immissione di prodotti agricoli nel mercato non assurgeva a dato caratterizzante l'imprenditore agricolo. Il prof. Ferri sosteneva che l'imprenditore agricolo non fosse imprenditore in senso tecnico, fornendo una interpretazione stretta.

Interpretazione degli articoli

Essa è stata superata, in quanto una lettura corretta dei due articoli in combinato disposto, considera i fini di produzione o scambio in quanto tenuti insieme dalla locuzione "o", sì da ritenere che l'attività di produzione sia destinata per sua natura al mercato. La produzione agricola è al pari, per sua natura, destinata al mercato. Le attività di commercializzazione svolte in connessione non con l'attività principale non sono considerate agricole, bensì commerciali.

Criterio della prevalenza

Criterio della normalità sostituito dal criterio della prevalenza, la commercializzazione deve riguardare prodotti provenienti per più del 50% da attività agricole. Se non connesse sono autonome e sottoposte allo statuto dell'imprenditore commerciale. Imprenditore commerciale caratterizzato dall'industrialità. Art. 2136 (iscrizione) e 2221 (fallimento), quest'ultimo abrogato dal d.lgs. 14/2019.

Esclusione dal fallimento

Esclusione dalla tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo della registrazione ed esenzione al fallimento caratterizzano in quanto privilegiato, l'imprenditore agricolo.

Lezione online 11/03

L'art. 2195 non definisce l'imprenditore ma individua le imprese soggette a registrazione, che la dottrina ha reso compatibili con le imprese commerciali (in vero non v'è sovrapponibili tra imprese commerciali e soggette a registrazione; come non v'è tra impresa agricola e impresa non soggetta a registrazione). L'accezione di agrarietà adottata dal nostro sistema codicistico è diversa da quella adottata dall'ordinamento comunitario, in considerazione della funzione di tale nozione, rispettivamente funzionali al settore di mercato agricolo, consentendo l'applicazione di norme peculiari per quanto riguarda i prodotti agricoli scambiati in tal mercato e alle attività svolte dall'imprenditore al fine di distinguere l'imprenditore agricolo da quello commerciale.

Collegamento tra impresa agricola e proprietà fondiaria

Collegamento tra l'impresa agricola e la proprietà fondiaria, anche se l'attività economica dell'imprenditore agricolo può essere esercitata sul fondo altrui, come si evince dall'art. 2137. Tale collegamento cessa con la progressiva autonomia che acquista l'impresa agricola dalla proprietà terriera.

Lezione online 24/03

Prelazione, successione nei contratti agrari, fanno pensare ad una specialità del diritto agrario. Presenza del fondo rustico distingue l'imprenditore agricolo; più che il modo di svolgimento dell'attività, è la natura dell'attività a contraddistinguere l'impresa agricola. Il mercato particolare del settore agricolo ha delle regole peculiari introdotti dalla normativa europea (artt. 38 ss. TFUE e regolamenti UE).

Differenza tra attività agricole

La differenza tra attività agricole non risiede nella modalità, in quanto l'industrializzazione dell'agricoltura ha portato ad un avvicinamento, bensì nella natura dell'attività. L'offerta dei prodotti agricoli è influenzata da fattori esterni all'uomo, posti all'infuori dal suo controllo, che ne accentuano i rischi; è inoltre influenzata da particolari leggi economiche, come la legge di King: non elasticità della domanda rispetto al prezzo e al reddito dei consumatori.

Legislazione in materia agricola

Tali diversità spiegano la differenziazione dell'impresa agricola sia ad opera del cod.civ. (artt. 2135 ss.), sia ad opera della normativa europea che prevede agevolazioni, incentivazioni per lo svolgimento delle attività agricole, con aiuti di Stato, vietati per le altre attività. Ammodernamento del settore agricolo come obiettivo del legislatore, nazionale ed europeo. Le agevolazioni previste dal nostro legislatore, che ha creato una dicotomia tra impresa agricola e commerciale, prevedendo l'esenzione dall'iscrizione, dalla tenuta delle scritture contabili, al fallimento; quelle del legislatore europeo mirano alla stabilizzazione del mercato, agevolazioni di tipo finanziario, economico, fiscale, che favoriscano la competitività di tale settore nel mercato.

Dicotomia tra due tipi di imprenditori

La dicotomia tra i due tipi di imprenditori deve muoversi entro i limiti del divieto di diseguaglianza ex art. 3 Cost. L'imprenditore agricolo può far fronte ai rischi ulteriori tutelandosi da tecniche come la serra o altre tecniche industriali, motivo per cui si dubita sulla giustificatezza dell'effettiva diversità di trattamento prevista dal nostro imprenditori. Vi sono altresì imprenditori commerciali che sono soggetti ad ulteriori rischi. Analiticità della domanda del mercato agricolo, esempio della differenza del mercato stesso è motivo della distinzione con l'imprenditore agricolo.

Distinzione normativa

Tuttavia bisogna che non si crei sovrapposizione tra disciplina codicistica da disciplina extracodicistica (legislatore europeo). Nel nostro sistema codicistico è il fondo rustico l'elemento che induce il legislatore alla distinzione; nel sistema complessivo, che oggi è assorbito dalle leggi europee, ciò che induce alla differenziazione è la peculiarità del mercato agricolo. Rapporto tra art. 2135 e 2082. L'imprenditore agricolo è da considerarsi imprenditore in senso tecnico anche se il suo sistema produttivo è destinato a un mercato peculiare, anche se il suo sistema produttivo è basato sullo sfruttamento del fondo rustico.

Limiti dell'attività agricola

La territorialità è un fattore incidente e limitante per l'attività agricola, per quanto si voglia ampliare la base produttiva. Lo sfruttamento del terreno segue regole agrarie come la messa a riposo del terreno, la rotazione, che impedisce il continuo sfruttamento: limitazione dello svolgimento della attività agricola. La natura dell'attività connota di specialità l'imprenditore agricolo, implicando diversificazione anche dal punto di vista di una differente tutela creditizia.

Riforma del registro delle imprese

Riforma del registro delle imprese ha previsto l'obbligatorietà della registrazione dell'impresa agricola anche se a fini diversi, l.580/93. Dal 2001 l'iscrizione svolge anche la funzione di pubblicità legale previsto dall'art. 2193, con effetto di inopponibilità degli atti non iscritti. Per accedere alle agevolazioni dell'UE, si richiede di tenere una contabilità minima, per cui l'obbligo della tenuta delle scritture contabili rimane inoperato sotto questo profilo.

Art. 2221 e le procedure concorsuali

Art. 2221, imprenditore agricolo non è nominato tra i soggetti a procedure concorsuali. Fino al 2019 non soggezione al fallimento (ora liquidazione giudiziale) dell'imprenditore agricolo; l'ultima riforma ha abrogato l'art.2221, considera la crisi dell'imprenditore agricolo, prevede delle tutele e procedure peculiari, contribuisce ad affievolire le distinzioni tra i tipi di attività.

Specialità della materia agricola

Si mantiene una specialità della materia agricola nonostante le modifiche legislative che hanno segnalato un'attenuazione delle differenze tra statuto generale e speciale. Con riguardo ai piccoli imprenditori si modifica nel tempo l'impostazione del 42. art. 2083, piccolo imprenditore definito sulla scorta dell'indicazione di talune categorie e di un criterio definitorio. Art. 1330, proposta e accettazione. Art. 2139, deroga ai principi posti in materia di collocamento tra piccoli imprenditori agricoli. Art. 2202, registrazione. Art. 2221, abrogato d.lgs. 14/2019.

Norme per piccoli imprenditori agricoli

Norme peculiari previste per i piccoli imprenditori agricoli: i coltivatori diretti del fondo. Attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei membri della propria famiglia. Prevalenza del lavoro proprio sul lavoro altrui, verifica in merito alla capacità di soddisfare la necessità richiesta dalle dimensioni del fondo, capacità che deve rientrare nel criterio della prevalenza. Per il 51% deve svolgere l'attività con l'impiego del lavoro proprio e della famiglia.

Legislazione speciale e definizione del coltivatore diretto

Nella legislazione speciale viene definito con un criterio via via diverso. Nelle leggi in materia di proroga di contratti associativi, di affitto di fondi rustici, e con la l. 203/82 (art.6) sulla riforma dei contratti agrari è individuata una definizione, ai fini della suddetta legge, basata su un criterio diverso che diminuisce la portata: coloro che coltivano il fondo con lavoro proprio e della famiglia sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Modifica della definizione di coltivatore diretto

La modifica della definizione di coltivatore diretto non è differente dalla modifica dell'artigiano con l. 443/85, che si qualifica tale anche se assume, per lo svolgimento delle attività, personale esterno.

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuele.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Pisciotta Giuseppina.
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