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Appunti diritto agrario

Fonti del diritto

Fonti del diritto: sono tutte quelle norme che valgono per una cerchia generale di cittadini. Sono perciò quelle regole obbligatorie per tutti non appena vengono emanate. Es: una legge, una legge regionale, ecc. Non è una fonte una sentenza, perché vale solo per le parti in causa.

Lo scenario delle fonti è multilivello: esse infatti possono essere nazionali (statali e regionali), internazionali (es. Agenda 2030), e dell’Unione Europea (che sono le più importanti per l’agricoltura). Tutte queste fonti sono normative, cioè valgono per tutti, e determinano i rapporti tra gli stati.

Le fonti si distinguono in:

  • Fonti di produzione: leggi, regolamenti...
  • Fonti di cognizione: pubblicazioni ufficiali

Nel diritto interno italiano è presente un sistema detto disposizioni sulla legge in generale (è la parte preliminare del codice civile), dove è presente l’elenco delle varie fonti. Esse sono:

  • Leggi
  • Regolamenti
  • Norme corporative: non esistono più
  • Usi: non sono più efficaci a meno che non vengano richiamati in una norma

Leggi e regolamenti sono ancora validi. Esistono testi normativi specifici che regolamentano la loro interpretazione. La regola principale di interpretazione è che il significato della norma è quello dato dalle parole in sé e dalle connessioni tra esse. Anche analogia, applicazione e eventuale abrogazione sono trattate in testi specifici.

All’apice di tutte le fonti di diritto interno c’è la Costituzione (1 gen 1948). Essa è di tipo rigido (vedi artt. 138, 134 e 136), in quanto il meccanismo di modifica degli articoli della costituzione è complesso (c’è bisogno di passaggi di approvazione negli organi parlamentari).

Articoli importanti della Costituzione

Questi sono gli articoli più importanti della costituzione:

  • Art. 117: indica quali sono le competenze dello Stato e quali quelle delle regioni. È stato recentemente modificato ed è oggetto di discussioni.
  • Art. 44: norme a tutela dell’impresa. Contiene limitazioni all’esercizio del potere del proprietario agrario.
  • Art. 47: riguarda la prelazione agraria. Ne definisce il meccanismo di favore.
  • Art. 9: sulla tutela del paesaggio. In origine la tutela dell’ambiente (che è un’altra cosa rispetto al paesaggio) non era presente in costituzione, è stata aggiunta successivamente modificando altri articoli.
  • Art. 32: sulla tutela della salute.
  • Art. 11: questo articolo acconsente alla limitazione della sovranità italiana per un ordinamento che consenta la giustizia e la pace tra le nazioni. Dice inoltre che l’Italia ripudia la guerra.

Art. 117: modificato a seguito della legge costituzionale n. 3/2001. Distingue le competenze legislative in statali e regionali. Le regioni possono essere a statuto ordinario o speciale. Es: FVG è a statuto speciale, ed è proprio per questo che il suo corpo forestale è rimasto indipendente dai carabinieri.

L’art. 117 presenta un elenco tassativo delle competenze esclusive dello Stato, uno delle competenze ripartite tra Stato e regioni (lo stato detta linee guida e principi, mentre l’attuazione spetta alle regioni es. tutela ambientale). Le restanti materie, individuate in via residuale, sono di competenza delle regioni. Alcune materie sono di difficile attribuzione, conflitti di attribuzione. Es la materia ambientale: sono state necessarie varie sentenze per definire i limiti delle competenze statali (es. numero di posti letto negli agriturismi, che va definito a livello regionale).

Tipi di referendum

Tipi di referendum:

  • Confermativo, in cui la popolazione è chiamata ad accettare una nuova proposta fatta
  • Abrogativo, in cui si chiede il consenso per l’abrogazione di una norma

Principali novità del nuovo art.117 cost.

  • Non esiste più la competenza concorrente stato-regioni (cioè materie che competono sia allo stato che alle regioni)
  • Vengono indicate nuove materie negli elenchi della competenza esclusiva, sia regionale che statale
  • Clausola di supremazia: la legge statale può intervenire in materia regionale quando necessario

Sempre l’art. 117 cost. definisce anche i rapporti con il diritto dell’UE. Esso stabilisce che in caso di conflitto tra norma UE e norma interna, la norma interna venga disapplicata, non abrogata (per il principio di prevalenza). Definisce inoltre il principio di integrazione, secondo il quale lo stato deve perdere parte della propria sovranità per mantenere la pace, perché fa parte di un quadro più ampio. Definisce inoltre l’importanza della giurisprudenza, che emette sentenze, soprattutto per accomodare i conflitti di competenza.

Adeguamento alla legge europea

L’adeguamento da parte dello stato italiano ad alcuni atti dell’UE non è automatico. Le direttive, infatti, hanno bisogno di essere recepite all’interno del diritto di ogni stato. La fonte comunitaria quindi non viene applicata pedissequamente, ma viene recepita, “adattata”, in modo diverso da stato a stato, a seconda delle sue peculiarità. Es: direttiva nitrati.

Il meccanismo di recepimento è stato introdotto con la legge La Pergola (L. n. 86/89), poi integrata dalla L.n. 11/2005, poi perfezionata dalla Legge di delegazione europea (l. 234/2012) e dalla Legge europea, e altri atti successivi. La legge la pergola prevedeva che ogni anno dovesse uscire una legge, o un atto avente forza di legge (=decreto legislativo) per il recepimento delle direttive europee. Con la legge 11/2005 il meccanismo è stato perfezionato specificando le competenze delle regioni nell’attuazione delle direttive. Con le ultime due leggi si decreta che se la direttiva non viene recepita, o viene recepita in modo non corretto, interviene la commissione europea. Le direttive non possono essere recepite a pacchetto ma devono essere analizzate e attuate punto per punto. Tutte queste norme impongono l’adeguamento alla fonte europea, ma lasciano libertà nello scegliere come adeguarsi.

La legge 234/2012 prevede che il governo presenti alle camere entro il 28 febbraio di ogni anno il disegno di legge volto al recepimento delle direttive e degli altri atti comunitari. Così viene assicurato il periodico adeguamento delle leggi statali alla volontà del diritto comunitario. La legge 114/2015 è uno strumento di adeguamento all’ordinamento dell’EU, e contiene le disposizioni di delega per il recepimento delle direttive UE.

Disposizioni sulla legge in generale

È la prima parte del codice civile. Sono composte da una serie di articoli. Sono comunque leggi ordinarie, anche se di livello paracostituzionale. Ciò significa che si pongono subito al di sotto della costituzione e sopra le altre leggi, poiché da esse scaturiscono disposizioni generali, ma possono essere derogate con un’altra legge ordinaria. Ecco alcuni dei principali articoli:

  • Art. 1: definisce quali sono le quattro fonti del diritto
  • Art. 2: sulla formazione delle leggi, che è disciplinata da leggi di carattere costituzionale
  • Art. 3: riguarda le raccolte di regolamenti
  • Artt. 8 e 9: sugli usi. L’uso è una condotta ripetuta nel corso del tempo, che ha acquisito un qualche “valore formale”. Es: suggellare un patto stringendo la mano.
  • Art. 10: leggi e regolamenti (regolamenti nazionali, non europei!) diventano obbligatori a partire dal 15° giorno dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo eccezioni.
  • Art. 11: sull’efficacia delle leggi nel tempo. La legge non ha effetto retroattivo.
  • Art. 12: sull’interpretazione della legge, per giudici e cittadini. Il significato della legge è quello che le viene dato dall’insieme delle sue parole e delle connessioni tra di esse. Dipende dalle intenzioni del legislatore. Comma 2: se una controversia non si riesce a dirimere, si decide secondo i principi generali dello Stato.
  • Art. 14: sulle norme penali. Non si applicano oltre le fasi e i tempi considerati (= deve essere stabilito cosa è reato)
  • Art. 15: sull’abrogazione delle leggi. Possono essere abrogate da leggi posteriori per decisione del legislatore, o per incompatibilità tra una legge e quella nuova, o perché esce una legge quadro che norma anche le cose precedentemente regolate da quella legge (che viene perciò abrogata perché è un doppione).

Articoli della Costituzione specifici del diritto agrario

Sono il 44, 47 e 117 (spiegato sopra).

Art. 44: al fine di conseguire un razionale uso del suolo ed equi rapporti tra persone vanno imposte limitazioni alla proprietà terriera privata (obblighi e vincoli). Bisognava tutelare l’impresa dall’organizzazione spaziale problematica, cioè il latifondo al sud e il minifondo al nord.

Sono imposti limiti di estensione a seconda della zona, viene imposta la bonifica (attenzione agli habitat delle zone umide! Per i quali esistono discipline comunitarie specifiche). Questo articolo punta ad aiutare la piccola e media proprietà, prende provvedimenti per le zone montane, impone la trasformazione del latifondo ecc.

Art. 47: la repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Favorisce l’accesso al risparmio alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice ecc. A questo scopo introduce la disciplina della prelazione. Esistono due tipi di prelazione; quella che si basa sull’art. 47 riguarda il coltivatore diretto insediato sul fondo, che deve essere preferito rispetto a terzi nel momento in cui il proprietario vende il fondo (se il coltivatore rispetta certi requisiti).

Potere legislativo, esecutivo, giudiziario

Formazione delle leggi

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Il progetto di legge viene presentato da una commissione a una camera, che lo esamina secondo i procedimenti previsti, poi lo passa all’altra (procedimento ordinario di passaggio tra le camere).

Il presidente della repubblica

Promulga le leggi. Quando rileva incongruenze o incostituzionalità può rimettere, una sola volta, la questione alle camere con un messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione. Non può fare altro.

Esercizio della funzione legislativa

Spetta alle due camere. Può essere delegata al governo solo in casi di necessità e urgenza (secondo l’art. 77 cost.), il quale può emanare provvedimenti straordinari con forza di legge (i decreti). Deve presentarsi il giorno stesso alle camere per la conversione in legge. Il decreto va convertito entro 5 giorni, sennò perde efficacia. Alcuni effetti del decreto possono essere mantenuti, anche se non c’è stata conversione.

L’ordinamento giurisdizionale

La funzione giuridica spetta ai magistrati ordinari. Non sono previste altre possibilità. La struttura giurisdizionale è suddivisa in rami e livelli. È una funzione separata da quelle legislativa e esecutiva, perché deve essere libera da influenze politiche. A livello europeo i giudici (e anche gli avvocati generali europei) non vengono scelti per concorso, ma per meriti (es. giudice La Pergola).

I trattati

I trattati dell’UE

I trattati sono accordi vincolanti tra i paesi membri dell’UE. Descrivono e limitano gli obiettivi e le competenze dell’UE. L’UE non può agire al di là di quello che è scritto nei trattati. Le modifiche ai trattati devono essere approvate da ogni stato membro per poter entrare in vigore.

L’impianto globale dell’Unione Europea si regge su due trattati internazionali – il TUE (trattato dell’Unione Europea) e il TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), che sono stati firmati a Lisbona il 13 dicembre 2007 (da cui la locuzione “Trattato di Lisbona”) ed entrati in vigore il 1° dicembre 2009. I trattati in questione sostituiscono e consolidano i contenuti del “Trattato sull’Unione Europea” firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, nonché le relative modifiche scaturite dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

Il trattato di Roma è quello che ha istituito la CEE, firmato nel 1957. All’entrata in vigore del trattato di Lisbona il trattato di Roma è stato rinominato in “Trattato di funzionamento dell’UE”.

Le istituzioni dell’Unione Europea

  • Parlamento Europeo: organo legislativo dell’UE, eletto direttamente dai cittadini ogni 5 anni. Adotta la legislazione dell’UE insieme al Consiglio dell’UE, sulla base delle proposte della Commissione Europea. In origine aveva solo funzione consultiva. Attualmente Parlamento Europeo + Consiglio dell’UE + Commissione Europea elaborano insieme politiche e leggi mediante la procedura legislativa ordinaria. La Commissione propone i nuovi atti, Parlamento e Consiglio devono adottarli.
  • Consiglio Europeo: ha funzione politica, perché definisce gli orientamenti politici generali e le priorità dell’UE. Composta dai capi di stato dei paesi UE. Non legifera.
  • Consiglio dell’Unione Europea: è la voce dei governi dell’UE. È composto dai ministri di ogni paese. Adotta le norme UE e ne coordina le politiche. È il principale organo decisionale, assieme al parlamento! La presidenza di questo organo è esercitata a turno ogni sei mesi.
  • Commissione Europea: fa proposte legislative. Promuove l’interesse generale dell’UE. Assicura il rispetto delle norme in vigore da parte degli stati membri (è l’esecutivo dell’UE). È composta da un collegio di membri, uno per paese. Presidente Ursula von der Leyen.
  • Corte di Giustizia Europea: è quella che ha il potere giudiziario. Garantisce il rispetto delle norme e che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese. È composta da un giudice per ogni paese, più 11 giudici generali (nominati dai governi, con mandato di 6 anni). La corte di giustizia diventa fondamentale quando si tratta di sentenze interpretative di norme in cui i giudici nazionali non sono sicuri dell’interpretazione. In questo caso queste sentenze si comportano come fonti del diritto.
  • Banca Centrale Europea (BCE): gestisce l’euro e attua la politica economica e monetaria dell’UE. Mantiene la stabilità dei prezzi, per favorire la crescita e l’occupazione.
  • Corte dei conti: fa una revisione contabile di entrate e uscite dell’UE e controlla il corretto uso dei fondi UE.

Applicazione del diritto europeo

Il diritto dell'UE si divide in diritto primario e derivato. Il diritto primario comprende in particolare i trattati, che stanno alla base di tutte le azioni dell’UE. Il diritto derivato è fondato sui principi e gli obiettivi fissati nei trattati e comprende regolamenti, direttive e decisioni. Gli Stati membri sono i primi responsabili dell’applicazione corretta e puntuale dei trattati e della normativa dell’UE; la Commissione controlla che applichino il diritto dell’Unione.

È importante ricordare che la Commissione può intervenire se un paese:

  • Non recepisce le direttive dell’UE nel diritto nazionale e non le notifica/comunica le misure adottate
  • Sembra violare il diritto dell’UE.

Se non è possibile trovare una soluzione in una fase precoce e veloce, la Commissione può avviare un procedimento formale d'infrazione e, infine, deferire lo Stato membro alla Corte di Giustizia Europea. Il diritto UE prevale su quello italiano in base all’art. 11 cost.; alla sentenza Simmenthal (1978) con cui la corte di giustizia UE ha affermato la prevalenza, alla sentenza Granital (1984), con cui la corte costituzionale italiana accetta la prevalenza delle norme UE.

Atti dell’Unione Europea

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l’Europa ha adottato diversi tipi di atti legislativi (ai sensi dell’art. 288 TFUE). Alcuni sono vincolanti (hard law) e altri non sono vincolanti, sebbene siano comunque importanti (soft law).

Gli atti sono:

  • Regolamenti: sono atti legislativi vincolanti, diretti a stati e cittadini. Un regolamento deve essere applicato in tutti i suoi elementi e in tutta Europa. La PAC è organizzata per regolamenti! (es: vecchio divieto di impianto nuovi vigneti).
  • Direttive: atti vincolanti destinati a uno o più stati membri. Stabiliscono un obiettivo, e gli stati devono raggiungerlo autonomamente secondo le loro modalità. Es: direttiva nitrati. Vanno ricevute negli stati con le leggi di recepimento.
  • Decisioni: atti vincolanti solo per i destinatari a cui sono rivolte (es. un singolo stato). Sono direttamente applicabili.
  • Raccomandazioni: non vincolanti. Esprimono il parere dell’UE su un tema, informano sugli indirizzi futuri, danno un’idea...
  • Pareri: non vincolanti. Emessi da varie istituzioni europee. Esprimono la posizione dell’UE su un certo argomento
  • Comunicazioni: come sopra.

Il primato del diritto europeo

Il diritto europeo ha valore superiore rispetto al diritto nazionale secondo il principio di prevalenza. Questo principio vale per tutti gli atti vincolanti. Il primato del diritto UE viene mantenuto tramite il meccanismo della disapplicazione: la norma statale in opposizione alla norma UE viene momentaneamente disapplicata (=messa da parte), non abrogata.

Articoli importanti del TFUE

  • Art. 38: l’Europa attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca, con lo scopo di migliorare la produttività agricola, aumentare il reddito degli agricoltori, stabilizzare i mercati, garantire sicurezza negli approvvigionamenti, garantire prezzi ragionevoli (PAC).
  • Art. 11: le esigenze di tutela ambientale devono essere integrate nelle politiche dell’unione europea, con la prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _lkjh_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Maccioni Gioietta.
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