Premessa
Campo di attività dell’architetto e dell’ingegnere
Secondo l’art. 2229 del Codice Civile è obbligatorio iscriversi in appositi Albi per esercitare determinate professioni.
1) Le due professioni dell’architetto e dell’ingegnere sono istituite nel 1923 dalla Legge n. 1395 e nel RD 2537/1925 agli art. 51, 52 e 54 sono fissati i vari campi di attività.
È necessario non uscire dai limiti del proprio campo di attività, perché se ciò avvenisse si tratterebbe di esercizio abusivo della professione con conseguenze penali ed economiche.
All’architetto competono alcune attività (arredamento, progettazione di mobili e oggetti per la casa e l’ufficio) che non gli sono legalmente pertinenti, ma sono tradizionalmente legate alla sua figura.
2) Nel DPR 29 dicembre 1984 n. 1219 sono definiti i profili professionali di architetto e di architetto direttore, ed è l’unico strumento normativo che dia una definizione precisa del campo di attività di architetto.
I campi di attività nella miniriforma
3) Il DPR 328 del 5 giugno 2001, introduce la professione di architetto Junior e le professioni di pianificatore, di paesaggista e conservatore, sia a livello di laurea specialistica sia a livello di laurea triennale.
Queste professioni sono introdotte nel nuovo Ordine degli architetti, dei pianificatori, dei paesaggisti, dei conservatori e per ogni esercizio è definito il campo di attività.
Le competenze delle professioni nel DPR rimangono le stesse, ma sono aggiunte delle competenze specifiche per ogni settore.
Un professionista può svolgere l’attività in più settori della stessa sezione, ma per fare ciò deve superare i relativi esami di Stato.
Ci sono due sezioni all’interno dell’Albo professionale.
4) La sezione A è per i laureati specialistici ed è ripartita in quattro settori che sono: architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
La sezione B è, invece, per i laureati triennali ed è ripartita in due settori: architettura e pianificazione.
Gli attuali architetti, in seguito al DPR 328/2001, hanno almeno tre tipi di problemi legati ai campi di attività.
Per ciò che riguarda l’urbanistica, nonostante le leggi non dichiarino chiaramente la loro competenza, gli architetti si occupano senza problemi del campo dell’urbanistica, della pianificazione territoriale e dei piani paesistici.
Sembrerebbe, però, che operare nel campo dell’urbanistica sarebbe possibile a tutti, in quanto non è presente una categoria definita dalla legge che deve operare in questo campo.
5) La competenza in urbanistica la si ottiene con l’iscrizione a settori di pianificazione e paesaggistica, dunque un architetto per svolgere l’attività con legittimità deve iscriversi ai settori di pianificazione territoriale e di paesaggistica oltre a quello di architettura, dovendo però sostenere e superare gli esami relativi.
Sarebbe dunque necessario che agli architetti sia data la possibilità di optare per tutti i settori della sezione A, come d’altronde possono fare gli ingegneri.
Per quanto concerne il restauro, secondo la legge gli architetti sono gli unici a potere intervenire negli interventi di restauro e ripristino su edifici tutelati per valore storico artistico. Ma nel DPR 328/2001 sembrerebbe che anche ai conservatori sia permesso di progettare gli interventi di restauro e ripristino.
Infine, un’altra imprecisione nel DPR è che fra le competenze dell’architetto junior appare anche la responsabilità di progettista, cosa che nella parte iniziale del decreto non veniva menzionata.
Delimitazione del campo rispetto agli ingegneri
Gli ingegneri nel DPR 328/2001 sono distinti in tre settori: ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, ingegneria dell’informazione. Per cui gli ingegneri industriali e 6) informatici non potranno progettare e dirigere costruzioni civili, pur avendo la possibilità di accedere agli altri due settori, sostenendo e superando l’esame di Stato relativo.
6) Il campo dell’architetto è limitato all’edilizia civile ma allo stesso tempo è in comune con l’ingegnere, con l’eccezione degli interventi su immobili storico artistici che sono esclusivi dell’architetto, anche se gli aspetti strutturali e impiantistici possono essere eseguiti anche dall’ingegnere.
Vi sono state una serie di controversie legate alla definizione delle competenze fra architetti ed ingegneri nel campo dell’edilizia civile.
7) Su questa delicata e controversa questione la Corte di cassazione civile stabilisce una sostanziale equivalenza delle due professioni e le definisce “promiscue ed indifferenziate stante l’equiparazione tra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all’una o all’altra professione, quali impianti industriali per ingegneri e edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti”.
Edilizia civile
L’edilizia civile è l’appropriata sfera d’azione di architetti ed ingegneri edili.
I laureati in agraria possono operare solo nell’ambito delle costruzioni rurali o per industrie agricole; se queste costruzioni interessano l’incolumità delle persone non possono essere strutturate in cemento armato o ferro.
8) Il campo dei geometri è limitato a costruzioni rurali, a edifici per industrie agricole, o a piccole costruzioni; queste possono essere strutturate in cemento armato in quanto non sono destinate a persone.
9) Gli architetti junior possono progettare e dirigere lavori relativi a costruzioni civili semplici, con l’uso di tipologie standardizzate.
I periti industriali a seconda della specializzazione operano in settori diversi. Gli unici con competenze in edilizia sono quelli della sezione edile e operano nelle modeste costruzioni civili.
Costruzioni civili di carattere artistico alla competenza dell’architetto
10) Ai sensi dell’art. 52 sono esclusivamente riservati all’architetto:
- Il restauro e ripristino degli edifici vincolati dalla Legge 1089/1939 (dove sono elencati precisamente; si applica anche a tutti gli edifici pubblici che abbiano superato i cinquanta anni di età anche in assenza di esplicita dichiarazione di vincolo).
- Opere di edilizia che presentino carattere artistico. È presupposto un giudizio discrezionale sull’artisticità o meno di un’opera. Possono essere sia edifici già esistenti, sia da costruire su una determinata area. Possono avere carattere artistico opere ubicate in una zona definita come centro storico o posizionate in aree sottoposte al vincolo paesaggistico e ambientale.
Strutture portanti
Sono strutture in cemento armato e ferro, e se relative ad edifici civili la piena competenza è esclusivamente pertinente ad architetti ed ingegneri.
11) Opere stradali, fognarie, pubblica illuminazione. Urbanizzazione primaria.
Vale anche in questo caso la sentenza della Cassazione a sezioni unite 8348/1993 per cui vi è una sostanziale equiparazione tra architetti ed ingegneri.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la direzione da parte di architetti di lavori di rete viaria urbana e fognatura, salvo che non siano strettamente connessi all’edificio.
L’argomento comunque è abbastanza controverso, viste anche le numerose sentenze al TAR, e le differenti posizioni acquisite dagli organi dello Stato.
Impianti tecnologici negli edifici
12) L’ingegnere possiede la competenza per gli impianti industriali in generale e per i servizi tecnologici urbani.
L’ingegnere e l’architetto possiedono le competenze per gli impianti negli edifici o ad essi connessi.
Urbanistica
L’urbanistica è un campo che, di fatto, compete agli architetti e agli ingegneri.
Gli agronomi possono elaborare studi di assetto territoriale e piani zonali, urbanistici e paesaggistici, le valutazioni di impatto ambientale.
I geometri non possono dedicarsi all’attività professionale in urbanistica.
Società di professionisti e di ingegneria
L’art. 2 della Legge n. 1815 del 1939 vietava l’esercizio della professione di architetto, ingegnere, avvocato ed altre in ambito societario.
La Legge n. 266 del 1997 all’art. 24 ha abrogato questo articolo.
Sempre in questo articolo si stabiliva che il Ministro della giustizia avrebbe emanato, con un decreto, un Regolamento che definisse i requisiti per l’esercizio delle professioni in ambito societario; ma ciò non è ancora avvenuto.
La necessità di istituire le associazioni tra professionisti e le società di capitali gestite direttamente dai professionisti, e non da soggetti estranei come le attuali società d’ingegneria, è sempre stata primaria per gli Ordini degli architetti.
Associazione tra professionisti
Non esistono norme di legge che vietano ad un associato di affiancare un’attività individuale a quella societaria, ma uno dei principi distintivi di un’associazione professionale è che i componenti dedichino il loro esercizio solo all’associazione.
Questa è la realtà che riflette i valori che definiscono le libere professioni e la relativa disciplina.
Responsabilità penale
La responsabilità penale è strettamente privata, nasce dall’avere commesso un fatto che è previsto come reato della legge, la quale, per ognuno di questi, ha definito delle pene specifiche.
Responsabilità disciplinare
13) Un professionista, nell’esercitare la propria attività, non solo deve rispettare la legge, ma anche precise regole di comportamento, di contenuto essenzialmente etico, dettate dalla legge stessa o dal codice deontologico.
Se questa normativa non verrà rispettata il professionista sarà soggetto a delle sanzioni.
14) Ogni Ordine possiede un codice deontologico, e gli architetti ne possiedono uno nazionale che è stato adottato da quasi tutti gli ordini provinciali.
Le pene disciplinari che il Consiglio può infliggere sono: avvertimento; censura; sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi; cancellazione dall’Albo.
Poteri disciplinari dell’ordine
15) Chiunque sia iscritto ad un Ordine professionale e dunque eserciti una professione intellettuale deve avere una condotta adeguata.
L’art. 2229 del codice civile dispone che l’Ordine ha l’autorità di disciplinare gli iscritti.
All’art. 5 l’ordinamento degli architetti stabilisce che il Consiglio dell’Ordine “vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi, le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione…”
Incompatibilità nell’esercizio della professione
Elenchiamo alcune importanti circostanze di incomprensioni derivate dalle disposizioni di legge o norme di deontologia legate all’attività professionale dell’architetto.
16) 1) Secondo l’art. 14 della legge n. 765 del 1967, ampliato dal Codice deontologico degli architetti ai piani di attuazione del PGR, gli architetti incaricati della redazione di un programma di fabbricazione o di un piano regolatore fino all’approvazione, nell’ambito del Comune interessato, possono occuparsi solo della progettazione di opere e di impianti pubblici.
17) 2) L’art. 7 della legge n. 1086 del 1971 stabilisce che il collaudatore di un’opera con struttura in cemento armato o ferro non deve avere partecipato alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, oltre ad essere iscritto da oltre dieci anni all’Ordine.
18) 3) Nell’art. 21 delle norme di deontologia, all’architetto direttore dei lavori di un’opera non è permesso essere compartecipe nell’impresa costruttrice o nelle ditte fornitrici dell’opera, a meno che il committente una volta a conoscenza dell’eventualità non la accetti.
19) 4) L’art. 30 delle norme di deontologia stabilisce che l’architetto consulente di una pubblica amministrazione non può assumere incarichi privati o pubblici aventi oggetti attinenti alla consulenza.
20) 5) L’art. 31 delle norme di deontologia, dispone che l’architetto non può unire la propria firma su una prestazione a quella di un’altra persona che non possieda un permesso legale per svolgere quella determinata prestazione.
21) 6) Secondo l’art. 51 delle norme di deontologia, l’architetto non può fare parte della commissione giudicatrice di un concorso al quale vi siano come partecipanti delle persone con cui abbia legami di parentela o relazioni di lavoro.
Codice deontologico
22) Il codice deontologico è una normativa adottata dall’Ordine.
Il suo scopo è da una parte quello di essere un modello per gli iscritti per avere una giusta condotta, ed all’altra essere un mezzo per giudicare un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
La legittimità dell’uso di questo codice è sancita dall’art. 42 del RD n. 2537 del 1925.
Nel 1968 il Consiglio nazionale architetti ha approvato un testo unificato delle norme di deontologia.
Struttura della tariffa professionale
23) Con la Legge 2 marzo 1943 n. 143 viene approvata la tariffa per gli ingegneri e gli architetti; con la Legge 4 marzo 1958 n. 143 è sancito che le tariffe degli ingegneri e degli architetti si stabiliscono con un decreto del Ministero dei lavori pubblici, in seguito alla proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, dopo avere consultato le organizzazioni sindacali delle due categorie.
Ci sono quattro prassi per calcolare i compensi:
- 24) 1) Onorario a percentuale, vale a dire il calcolo percentualizzato del compenso in rapporto al costo dell’opera. Sono comprese tutte la spese di studio e per i collaboratori che l’architetto deve sostenere; sono escluse alcune spese, come per posta o telefono o per le trasferte, ma sono forfetizzabili con gli onorari a vacazione in una cifra che non supera il 60% degli onorari a percentuale.
- 2) Onorario a misura, in relazione alla qualità o quantità di lavoro eseguito.
- 3) Onorario a vacazione, se il lavoro non è quantificabile in alcun modo.
- 4) Onorario a discrezione, fissato, con l’accordo del committente, secondo il criterio dell’architetto.
Il testo di tutti i codici prevede un preambolo dedicato alla specifica professione ed è composto da 50 articoli (51 per gli iunior) suddivisi in otto titoli, tiene conto dell’abolizione dei minimi tariffari e conseguentemente impone che l’architetto «nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il cliente i criteri per il compenso per la propria prestazione», comprese le eventuali variazioni in corso d’opera. Al fine di evitare ribassi eccessivi (riteniamo) all’articolo 37 comma 2 viene viene indicato che “Costituiscono infrazioni disciplinare le carenze degli elaborati o della prestazione, anche se non contestate dal cliente.” E al successivo comma specificato che il mancato aggiornamento (previsto all’art. 7) costituisce un’aggravante.
Sulla pubblicità informativa il nuovo codice specifica che deve essere svolta «secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio», e precisa che spetta «all’ordine procedere al periodico monitoraggio delle campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei criteri».
Nuovo Codice Deontologico Professionale
Dal 1° settembre 2009 entrerà in vigore il Nuovo Codice Deontologico per la professione di architetto emanato dal Consiglio Nazionale:
Il CNAPPC ha diramato in data 20.08.09 una versione aggiornata del Nuovo Codice Deontologico per la professione di architetto con la correzione di un refuso nell’articolo 40, punto 3:
Riportiamo qui di seguito il preambolo per la professione di Conservatore dei beni architettonici ambientali, professione di paesaggista, professione di pianificatore territoriale, professione di architetto, professione di architetto iunior.
Codice deontologico degli architetti italiani
Visto l’art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;
Visto l’art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;
Visto l’art. 41 Cost., che così recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;
Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: "La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";
Preambolo
La professione di architetto
La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio.
Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurr
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Appunti esame di Etica e deontologia professionale
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Appunti completi del corso di Deontologia professionale e tutela dei minori
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Appunti delle lezioni - Etica della ricerca e deontologia professionale
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Appunti del corso di Etica della ricerca e Deontologia Professionale