Laboratorio contabilità e bilancio a.s. 2022-2023
Lezione 1: Il trattamento contabile dell’acquisto di beni e servizi in ambito nazionale
Il trattamento contabile dell’acquisto di beni e servizi in ambito nazionale: le dinamiche ai fini dell’IVA. IVA = imposta valore aggiunto = deriva dall'amministrazione finanziaria (sono debiti e crediti) ≠ fiscale = onere fiscale
Le tipologie di tributo
Tributo = onere fiscale
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Imposta = prestazione dovuta indipendentemente dall’attività svolta dall’ente pubblico
- No relazione diretta tra servizio ricevuto e pagamento imposta
- Obbligazione ex lege di riparto che si ricollega ad una situazione riferibile all’obbligato e non all’ente
- Riparto delle spese dello stato ha bisogno di entrate
- Imposte che gravano sui soggetti
-
Tassa = prestazione dovuta in relazione ad una attività svolta dall’ente pubblico nei riguardi dell’obbligato o al godimento di un bene dell’ente pubblico
- Es.: tassa universitaria = corrispondente al servizio ricevuto dall’università
- Da non confondere con i corrispettivi dei pubblici servizi
- Es.: biglietto autobus = corrispettivo che viene determinato su base di prezzo amministrato ≠ tassa
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Contributo = prestazione dovuta in relazione ad un’attività resa dall’ente pubblico nei riguardi della collettività ma dalla quale l’obbligato trae un particolare vantaggio
- Es.: contributo pensionistico / servizio sanitario
- Obbligato trae vantaggio in maniera diretta
Imposte dirette e indirette
Le imposte dirette sono quelle che colpiscono direttamente la ricchezza, già esistente (patrimonio) o nel momento in cui si produce (reddito) del soggetto tenuto al pagamento:
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IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) = imposta progressiva, cioè al crescere del reddito imponibile aumenta il valore delle aliquote da applicare sulle ulteriori quote di reddito
- Spetta a tenuti privati (persone fisiche), lavoratori dipendenti, imprese individuali, tutti i soci delle società di persone
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IRES (imposta sul reddito delle società) = imposta proporzionale: a differenza dell’IRPEF, l’aliquota è fissa (24%) e non muta al variare del reddito imponibile
- Spetta a società di capitali (apporto di capitale è prevalente su quello lavorativo di soci), SRL, SPA, enti non commerciali
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IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) = imposta proporzionale gravante sui redditi prodotti nell'esercizio di imprese, arti e professioni (con particolari limiti nel caso di artisti e professionisti); ha un’aliquota fissa (in genere del 3,9%)
- A favore degli enti regionali
Le imposte indirette sono quelle che colpiscono indirettamente la ricchezza nel momento in cui viene spesa (IVA che colpisce i consumi) o trasferita (imposta di registro che grava sui passaggi di proprietà).
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IVA (imposta sul valore aggiunto) = è la più importante, con aliquota diversa a seconda del prodotto o del servizio venduto (al momento 22%)
- Interviene nel circuito della produzione (operazioni di acquisto e vendita) e degli investimenti
- Ha impatto sul ciclo economico, finanziario e patrimoniale della gestione
- Ha incidenza quotidiana nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione nel bilancio
IVA: tributo a due facce
IVA è definita tributo a due facce:
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Sui consumi = acquisti effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi all’uso e consumo personale o familiare
- Contribuenti di fatto = consumatori finali = sopportano in maniera definitiva l’onere = pagano IVA in maniera irreversibile
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Sugli scambi = colpisce tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi rese da imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a favore di consumatori finali
- Contribuenti di diritto = soggetti intermedi (imprenditori) = su di essi non grava l’imposta
- Tenuti ad adempimenti sull’IVA nell’acquisto e nella vendita dei beni e servizi
- Pagando l’IVA all’erario hanno credito per acquistare beni e servizi
Le situazioni giuridiche soggettive
L’imposta sul valore aggiunto è neutrale per il suo soggetto passivo:
- Recupera l’imposta che assolve sugli acquisti
- Acquisisce credito verso lo stato
- Recupera l’imposta dovuta sulle vendite grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni e servizi
Vanno identificate 4 situazioni giuridiche soggettive:
- Soggetto passivo imprenditore = effettua operazioni imponibili diviene debitore verso lo stato = vende/cede beni e servizi + veicola l’IVA che riversa allo stato
- Lo stesso soggetto diviene contemporaneamente creditore verso i cessionari
- Il soggetto passivo che effettua acquisti è debitore verso fornitore
- Ma, al tempo stesso, ha il diritto di recuperare l’IVA dovuta sui beni o servizi acquistati
[L’imposta non è neutrale per i consumatori finali]
Stato patrimoniale e conto economico
| Attività | Passività + Patrimonio | Costi | Ricavi |
|---|---|---|---|
| Crediti v. clienti = 122 | Debiti erario c/IVA = 22 | Acquisto merci = 80 | Vendita beni = 100 |
| (100 + IVA 22) | Debiti v. fornitori = 97,6 | (80 + IVA 22) | |
| Erario c/IVA = 17,6 | |||
| Capitale sociale riserve |
Dinamiche tributo IVA
Funzione economica: colpisce i consumi, grava sui consumatori finali = contribuenti di fatto
Meccanismo giuridico: colpisce scambi di beni e servizi effettuati da operatori economici (per loro no costo)
Controlli del fisco: contribuenti di diritto = tendenzialmente indirizzate ai contribuenti di diritto perché sono coloro che devono liquidare l’IVA e riversarla nelle casse dello stato
Presupposti dell’IVA
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Presupposto oggettivo:
- Cessione di beni (*)
- Prestazione di servizi (*)
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Presupposto soggettivo:
- Esercizio d’impresa
- Esercizio di arti o professioni
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Presupposto territoriale:
- Operazioni effettuate nel territorio dello stato
Presupposto soggettivo
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Esercizio di imprese:
- Società commerciali e enti commerciali (qualsiasi sia l’operazione = presunzione assoluta)
- Persone fisiche e enti non commerciali che svolgono attività commerciale o agricola in maniera abituale
- È l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma di impresa
-
Esercizio di arti e professioni:
- Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici che svolgono attività diversa da quella di impresa in maniera autonoma e a carattere abituale
- È “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”
- Vi rientrano pertanto tutte le attività di lavoro autonomo e non solo le attività artistiche e professionali in senso stretto (ossia quelle il cui esercizio richiede l'iscrizione in albi od elenchi)
Esclusioni presupposto soggettivo
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Esercizio di imprese:
- Operazioni occasionali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali
- Attività di mero godimento/detenzione beni
- Attività non autonome (lavoro dipendente)
-
Esercizio di arti o professioni:
- Attività non autonome
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Soggetti passivi / consumatori finali
Soggetto passivo = imprenditori e lavoratori autonomi = debitori verso lo stato dell’imposta dovuta ma anche titolari del diritto di detrazione connesso all’IVA dovuta sugli acquisti. Consumatore finale = chi acquista un bene o un servizio, ma non ha il diritto di “recuperare” l’imposta pagata.
Imprenditori e lavoratori autonomi
Soggetti passivi IVA = imprenditori + esercenti arti o professioni. Soggette ad imposta = tutte le attività svolte:
- Da soggetti che hanno forma giuridica di società commerciale
- Da enti che abbiano per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole
≠ enti non commerciali = si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di imprese commerciali o agricole. Enti pubblici = soggetti passivi d’imposta quando pongono in essere attività economiche di tipo commerciale.
Presupposto oggettivo
Le operazioni imponibili = sono comprese 4 specie di operazioni:
- Cessioni di beni = atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere
- Le cessioni a titolo gratuito non sono sempre escluse da imposta, perché sono imponibili le cessioni gratuite di beni-merce
- Prestazioni di servizi
- Acquisti intracomunitari
- Importazioni
Cessioni assimilate e cessioni escluse; conferimenti e cessioni di azienda
Ci sono delle operazioni che non presentano uno dei requisiti delle cessioni, ma sono assimilate. Possono essere:
- Le vendite con riserva di proprietà (prezzo rateizzato e trasferimento con l’ultima rata)
- Le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
- I passaggi dal committente al commissionario (e viceversa) di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione
- Le cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa
- La destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore
- L’assegnazione delle società ai soci
Vi sono delle operazioni che, pur presentando tutti i requisiti delle cessioni, non sono considerate tali e sono quindi escluse dal campo di applicazione dell’IVA:
- Le cessioni e i conferimenti in società che hanno per oggetto aziende o rami di azienda
- I passaggi di beni dipendenti
- Le cessioni di terreni non edificabili
- Le cessioni gratuite di campioni di modico valore
Non costituiscono cessioni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.
Lezione 2: Il presupposto territoriale
Il principio di territorialità: vengono rilevati due ambiti territoriali = quello statale nazionale e quello comunitario.
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