Estratto del documento

Laboratorio Bilancio 2a.s. 2022-2023

18 aprile 2023

Lezione 1

I titoli di credito

Un titolo di credito è un documento (modulo prestampato che deve essere riempito) nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà (portatore) al debitore. Questo documento legittima il possessore in base alla legge di circolazione del titolo stesso. Il possesso materiale del documento comporta solo la titolarità del diritto di credito, quindi, il diritto del possessore ad ottenerne il pagamento.

La funzione economica dei titoli di credito consiste nel favorire la circolazione della ricchezza mobiliare.

Caratteristiche fondamentali dei titoli di credito

  • Incorporazione: il titolo di credito diviene configurabile quale documento costitutivo, cosicché il documento stesso finisce per essere prova dell'esistenza del diritto e il suo trasferimento comporta anche il trasferimento del diritto.
  • Letteralità: diritto caratterizzato dal tenore letterale del titolo; i limiti della pretesa azionabile dal portatore sono quelli testualmente indicati e non è possibile ottenere una prestazione diversa da quella riportata nel titolo.
  • Autonomia e originarietà del diritto: il diritto di credito è indipendente sia sotto il profilo della titolarità che sotto il profilo del contenuto; all'ultimo possessore non possono di regola essere opposte eccezioni di natura personale riguardanti i rapporti con precedenti possessori.
  • Applicazione della regola “possesso vale titolo”: se un soggetto detiene il titolo ne è automaticamente proprietario, purché lo detenga in buona fede alla consegna della cosa.

Tipologie di titolo di credito

Si distinguono in base al contenuto:

  • Titoli di credito in senso stretto: attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una somma di denaro; ne sono esempi gli assegni (bancari, circolari, postali) e le cambiali.
  • Titoli di massa (o valori mobiliari): conferiscono al possessore la qualità di:
    • Socio di imprese aventi la forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) o di società in accomandita per azioni (s.a.p.a.); tali titoli sono le azioni che formano il capitale delle società.
    • Creditore nei confronti di enti pubblici o di società private; vi rientrano i titoli del debito pubblico (come i BOT, i BTP, i CCT) e le obbligazioni emesse dalle società di capitali.
  • Titoli rappresentativi di merci: attribuiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire ad altri, merci in viaggio o depositate presso magazzini generali. Fanno parte di questa categoria la polizza di carico (titolo di credito rappresentativo di merci viaggianti su nave, che attribuisce al possessore il diritto di venderle o di ottenerne la consegna nel porto di destinazione) e la fede di deposito (titolo di credito rappresentativo di merci, depositate presso magazzini generali, che attribuisce al possessore il diritto di ritirarle o di venderle).

Assegno bancario

È un titolo di credito a vista mediante il quale un soggetto (traente), che ha somme disponibili presso una banca, ordina alla banca stessa (trattaria) di pagare una certa somma a favore proprio (“all’ordine mio proprio”) o di un altro soggetto (beneficiario).

Presupposti per l’emissione:

  • Disponibilità di un c/c presso un istituto di credito
  • Convenzione di assegno
  • Provvista sufficiente sui c/c

Requisiti formali:

  1. Denominazione di assegno bancario
  2. Nome della banca (trattaria) destinata a pagare
  3. Data e luogo di emissione
  4. Ordine incondizionato di pagamento e il relativo importo in cifre e in lettere
  5. Nome del beneficiario a favore di cui viene emesso l’assegno
  6. Firma dell’emittente (traente), colui che dà alla banca l’ordine di pagare
  7. Numero del c/c bancario del cliente che emette l’assegno
  8. Numero dell'assegno
  9. Riga stampata con inchiostro magnetico, per essere letta da specifica apparecchiatura che contabilizza gli assegni e li smista verso le località in cui sono pagabili

Legge di circolazione dell’assegno bancario

L'assegno si trasferisce mediante girata:

  • In pieno: viene scritta la firma sul retro
  • In bianco: nessun nome del beneficiario
  • Semplice consegna: del titolo, in caso di assegni al portatore

Il diritto a riscuotere l'assegno, presentandolo presso la banca trattaria o depositandolo nel proprio c/c, presso la banca di cui è correntista, spetta a colui che risulta essere il legittimo possessore del titolo in virtù di una serie continua di girate.

Il trasferimento mediante girata è precluso se l'assegno riporta “non trasferibile” (a fronte e/o a tergo del titolo). L'assegno può essere pagato solo al beneficiario o a una banca da questo incaricata per la riscossione.

Prevenzione del riciclaggio e dell'evasione fiscale

Perché è vietato l'utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell’indicazione del beneficiario? Un assegno trasferibile o privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore, ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso; ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell'evasione fiscale. L’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

Gli assegni (carnet) emessi dalla banca prevedono la clausola di non trasferibilità?

La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità. È possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità (per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un'imposta di bollo di euro 1,50); l’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

Il protesto

Si dicono “a vuoto” gli assegni emessi privi di copertura, totale o parziale. Il portatore può intraprendere un’azione di regresso (cioè, pretendere il pagamento) contro i giranti, il traente e gli altri obbligati. Tutti i giranti e i relativi avallanti sono infatti responsabili per il pagamento dell’assegno nei confronti di ogni successivo portatore del titolo.

Per potere esercitare l’azione di regresso nei confronti dei giranti, occorre fare constatare dalla banca il mancato pagamento dell’assegno, ovvero levare il protesto. Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Qualora il protesto non sia levato, il legittimo portatore del titolo può reclamarne il pagamento solo nei confronti dell’obbligato principale (traente e relativi avallanti).

Data e casi di irregolarità

Devono considerarsi irregolari:

  • Assegni post-datati
  • Assegni retro-datati

I termini di legge previsti per la riscossione di un assegno bancario sono:

  • 8 giorni, per gli assegni pagabili su piazza;
  • 15 giorni, per gli assegni pagabili fuori piazza.

Cifra in lettere: il campo centrale dell’assegno richiede la specifica in lettere dell’importo da pagare. Se la cifra prevede i centesimi, devono essere trascritti in cifre.

Discordanza delle cifre: abbastanza diffusa; gli assegni vengono bloccati, poi distrutti e riemessi.

Altri casi: assegni in cui manca la firma

Assegno circolare

È un titolo di credito a vista mediante il quale una banca (emittente) autorizzata dalla Banca d’Italia promette di pagare, presso tutte le proprie dipendenze, una certa somma all’ordine di una determinata persona (beneficiario).

Presupposti per l’emissione:

  • Qualifica di banca dell’emittente
  • Autorizzazione della Banca d’Italia, rilasciata all’emittente
  • Precostituzione della provvista

Requisiti formali:

  1. Denominazione di assegno circolare
  2. Promessa incondizionata fatta dalla banca di pagare a vista una certa somma
  3. Nome della banca che emette l’assegno circolare e la sua firma
  4. Data e luogo di emissione
  5. Importo scritto in cifre e in lettere
  6. Nome del beneficiario a favore del quale viene emesso l’assegno
  7. Indicazione della filiale che lo ha emesso
  8. Numero dell’assegno
  9. Quadro a cifre perforate per evitare possibili manomissioni
  10. Impronta massima per cui può essere utilizzato il modulo prestampato

Differenze rispetto all’assegno bancario

  • È di sicuro buon fine, perché la banca lo emette solo dopo avere ricevuto la relativa copertura;
  • Non può mai essere emesso al portatore;
  • Viene rilasciato anche a persone che non sono in rapporto di c/c con la banca;
  • L’azione di regresso decade se il titolo non viene presentato per il pagamento entro 30 giorni dall’emissione;
  • L’azione contro la banca emittente, invece, si prescrive nel termine di 3 anni dall’emissione.

Pagherò o vaglia cambiario

È un titolo di credito in base al quale il debitore (emittente) promette al creditore (beneficiario) di pagare incondizionatamente una determinata somma nel luogo e alla scadenza indicati.

Requisiti formali:

  1. Denominazione di “cambiale”
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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