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Evoluzione del quadro normativo comunitario

Nel frattempo a livello internazionale le cose cambiano, anche le alleanze cambiano: Piano Marshall, arrivano molti soldi, notevole sviluppo economico, notevole sviluppo demografico, forte spinta verso industrializzazione, Italia quinta potenza economica del mondo (anni '50/'60), ma sono anche gli anni della migrazione interna.

Anni '70 e la CEE

Negli anni '70, la CEE pone il problema di definire regole comuni nella redazione dei conti annuali delle imprese che operano negli Stati membri. Nel 1978 viene emanata la IV Direttiva (78/660/CEE) contenente regole comunitarie in tema di bilancio di esercizio per le società di capitali. Essa doveva essere recepita dagli Stati membri e delineava il perimetro entro cui i paesi dovevano esercitare le loro scelte nel dare recepimento alla Direttiva negli ordinamenti nazionali.

Conseguenza: ridotta la varianza, ma non si era comunque introdotto un vero e proprio bilancio d’esercizio “unitario” a livello europeo.

Evoluzione normativa degli anni '90

Nel 1997, tramite Regolamento 1103/97/CE, viene introdotto l'euro come moneta comune. La globalizzazione dell’economia spinge il legislatore comunitario ad intervenire con l'obiettivo di far predisporre alle imprese dei Paesi membri bilanci di esercizio e consolidati sulla base di standard internazionali adeguati e condivisi, al fine di soddisfare le esigenze informative dei propri interlocutori senza che essi ricorressero a riclassificazioni dei bilanci. Si opta per l'adozione del corpus di Principi contabili internazionali già in uso a livello mondiale. Si sceglie la seconda opzione: IAS (International Accounting Standards), perché più facilmente applicabili in ambito europeo e meno influenzati dalle specificità del contesto statunitense.

Il Regolamento individuava come principi di riferimento in materia contabile gli IAS e i nuovi IFRS (International Financial Reporting Standard). Secondo l'art. 3 del Regolamento, tali principi, per essere applicati, dovevano prima essere omologati dalla Commissione per verificare compatibilità con quelli che stavano alla base delle Direttive comunitarie in materia contabile.

Conseguenza: Stati membri chiamati a modificare le proprie norme nazionali in materia di bilancio (rispetto al nuovo bilancio emergente dal sistema dei Principi IAS/IFRS), così da imporre l’inserimento di altri documenti fra quelli che compongono il bilancio (rendiconti finanziari, prospetti variazioni patrimonio netto), osservanza principio della prevalenza della sostanza sulla forma, adozione di uno Stato patrimoniale ispirato ad un criterio di derivazione finanziaria, effettuazione accantonamenti ai soli fondi spese future e NON ai fondi rischi, possibilità di rivalutare immobilizzazioni, sostituzione del Conto economico con un “rendiconto delle prestazioni” e utilizzo del Fair Value per alcune attività.

Evoluzione quadro normativo civilistico

Codice di commercio 1882: amministratori dovevano redigere il bilancio, non potevano essere usati utili che erano già stati utilizzati. Non era codificato nulla, ognuno poteva redigerlo come voleva rispettando solo regole di buona amministrazione. Bilancio inteso come stato patrimoniale, ovvero come una sintesi periodica per capire com’era andato l’anno. Destinatari principali: soci della società (per capire come società era amministrata, soprattutto i soci di maggioranza, gli amministratori). Divieto di distribuire utili fittizi e le modalità tecniche di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio erano quindi affidate alle “buone regole della contabilità”.

Nel 1915 scoppia la Prima guerra mondiale; nel 1939 i tedeschi invadono la Polonia e all'Italia mancavano ancora molti territori (Istria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino...). Nel 1945, la guerra finisce e le imprese sono rase al suolo. In piena guerra viene divulgato il Codice civile (1942), prima normativa che doveva dettare regole di redazione bilancio di esercizio, ma fortemente incompleta (es: per bilancio si continuava ad intendere il solo stato patrimoniale correlato al conto dei profitti e delle perdite, che sarebbe il conto economico). Ogni singolo affare veniva distinto dall’altro utile o la perdita. Stabiliva che amministratori redigessero il “bilancio di esercizio con conto dei profitti e delle perdite”, che dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite risultassero con chiarezza e precisione eventuali utili o perdite, regole per valutazione degli elementi che componevano il patrimonio della società e il contenuto minimo del bilancio.

Incapace di soddisfare esigenze informative esterne: il bilancio doveva rappresentare in modo organico e neutrale la situazione dell’impresa nei suoi vari aspetti e per alcuni tipi di imprese tale attitudine fosse sottoposta al vaglio e al giudizio di un soggetto esterno indipendente. Intanto, sempre più dipendenza della normativa nazionale dalle scelte sopranazionali operate tramite le direttive comunitarie (dal 2005) a causa del processo di integrazione europea. Intanto in Italia a metà anni '70: mini-riforma delle società per azioni (1974), una legge interviene dettando un minimo di voci relative al profilo degli utili e delle perdite; si istituisce la CONSOB (Commissione Nazionale Società e Borsa) che aveva compito, potere e responsabilità di vigilare sul mercato borsistico e sulle società quotate in borsa.

Evoluzione del quadro normativo fiscale

1973: dpr 597 e dpr 598 che hanno istituito l’IRPEF (su persone fisiche) e l’IRPEG (su persone giuridiche) determinano in modo oggettivo il quantum minimo di reddito imponibile. Art. 5 del dpr 597: reddito impresa costituito da utili conseguiti nel periodo di imposta, determinato in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti dalle successive disposizioni. Così si imponeva il principio che la base imponibile si otteneva operando una serie di variazioni in aumento e in diminuzione sul reddito che emergeva dalle risultanze di bilancio.

Le disposizioni fiscali e la leva fiscale sono un’importante manovra di politica economica. È importante “interpretare” ambiti di discrezionalità civilistica attraverso adozione delle previsioni contenute nelle norme tributarie. Conseguenza: interferenze fiscali nel processo di redazione del bilancio. D.lgs. 6/2003: nuovo quadro normativo civilistico che vietava di inserire in bilancio poste contabili sulla sola base di disposizioni fiscali. D.lgs. 344/2003: introduce IRES (imposta sul reddito delle società) e modifiche al TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), consentiva di ridurre base imponibile agendo attraverso il meccanismo delle variazioni nella dichiarazione dei redditi. Finalmente possibile disporre bilanci di esercizio “fiscalmente neutrali”, veri e corretti. 2008: Legge finanziaria, novità: regime fiscale delle imprese che per la redazione dei propri bilanci adottavano principi IAS/IFRS, prevedeva che per esse valevano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

Doppia disciplina in relazione alla determinazione del reddito imponibile delle società:

  • Imprese che adottavano disposizioni civilistiche: si era tornati a far dipendere il reddito fiscalmente rilevante da quello emergente dalle risultanze contabili e di bilancio.
  • Le imprese che adottavano gli IAS/IFRS: esso non veniva più determinato applicando il meccanismo delle variazioni al risultato economico di bilancio.

Costo deducibile solo se contabilizzato. Cinque tipi di ammortamento: ammortamenti ordinari, ammortamento anticipato (si potevano utilizzare nei primi 3 anni, affiancava l’ammortamento ordinario, beneficio fiscale; se impresa andava bene, emergeva plusvalenza).

Luglio 1978: IV direttiva CEE in tema di conti annuali

Non si voleva individuare modello di bilancio univalente, non c’era uno schema. Essa dava 4 mesi di tempo per recepire nei singoli ordinamenti nazionali i contenuti della direttiva (contenuti dovevano essere recepiti non immediatamente applicabili). Recepito tramite decreto legislativo del 9 aprile 1991 (così tanto tempo di differenza per non fare shock alle imprese) con il quale aveva preso atto del “problema fiscale” prevedendo nel Conto economico l’indicazione di due risultanze, ma l’innovato quadro civilistico aveva reso disallineate ed incoerenti parecchie disposizioni tributarie.

Nel 1986, unione di vari decreti in quello oggi definito come imposta unica sui redditi; legge delega che consente di allineare disposizioni civilistiche e quelle fiscali, bisognava modificare solo norme tributarie che si scontravano con quelle civilistiche. Il Parlamento apporta una “miglioria”, ma così facendo assoggetta normativa civilistica a quella tributaria, il contrario di quello che avrebbe dovuto fare; legittimazione all’inquinamento fiscale del bilancio d’esercizio. A livello europeo si apprende che bisognava dare un ulteriore impulso; dotarsi di principi contabili per tutte società quotate dei vari paesi dell’unione; si parla di alcuni principi già esistenti (IAS) e vengono rimodificati ecc.; redigere bilanci secondo principi contabili (se è quotata, principi contabili internazionali, se non è quotata può decidere se far riferimento a principi internazionali o civilistici); non è solo un problema di forma ma è un problema di logica.

Nel 1982, solo azionisti di maggioranza, 42 soci tu, 78 tu avendo pari dignità (ma in realtà non vero perché a nominare gli amministratori sono i soci di maggioranza).

La ricerca di armonizzazione europea per le società di maggiore dimensione o impatto sociale, creava disomogeneità e non comparabilità fra i bilanci di esercizio; necessario ridurre le differenze tra modello di bilancio europeo e quello nazionale. OIC (Organismo Italiano di Contabilità) fa proposta di revisione delle disposizioni del Codice civile in tema di bilancio di esercizio, ma rimane lettera morta; recepimento Direttiva europea con il d.lgs. 139/2015. Novità introdotte:

  • Inserimento del Rendiconto finanziario fra i documenti obbligatori.
  • Introduzione del “principio di rilevanza” ai sensi dell’art. 2423.
  • Riformulazione del “principio di prevalenza della sostanza sulla forma”.
  • Modifiche allo Stato Patrimoniale.
  • Contenuto e articolazione del Conto economico ai sensi dell’art. 2425.
  • Modifiche criteri di valutazione ai sensi dell’art. 2426.
  • Revisione e riallineamento del contenuto della Nota integrativa ai sensi dell’art. 2427.
  • Introduzione della disciplina delle “micro-imprese” ai sensi dell’art. 2435-ter.

Nuovo modello che implica in maniera diretta o mediata, il riferimento ai principi contabili IAS/IFRS sui quali progressivamente iniziano a convergere i principi nazionali dell’OIC.

Bilancio di esercizio

Introdotto con D.Lgs. 127/1991 in sede di recepimento della IV Direttiva CEE: strumento di conoscenza e comunicazione, con il fine di rappresentare l’azienda. Raffigurazione contabile dell’azienda, offre una chiave di lettura per interpretare da espos e informazioni contenute nel bilancio stesso. Strumento con cui impresa si rapporta periodicamente con la totalità dei suoi interlocutori. Fondamentale per capire l’andamento dell’impresa nell’anno (da riferire anche all’esercizio precedente, non solo quello corrente). Si fa riferimento all’andamento economico e reddituale (come azienda si è comportata per raggiungere obiettivo economico-reddituale rispettando il vincolo).

Processo di progressiva apertura del bilancio: da una concezione patrimonio-centrica del 1942 (con termine “bilancio” si intendeva solo lo Stato patrimoniale, senza alcun vincolo di contenuto e forma del conto dei “profitti e delle perdite”) ad una concezione più equilibrata del 1974 (centralità aspetto patrimoniale, fissazione del contenuto minimo del conto “dei profitti e delle perdite” e della relazione degli amministratori, meccanismi di revisione e “certificazione” dei bilanci delle società quotate, adozione principi contabili nazionali) ad una concezione che riconosceva dimensione patrimoniale, economico, reddituale e finanziaria nel 1991 (norme finalizzate a dare rappresentazione dell’azienda il più neutrale possibile) concezione che riconosce la rilevanza informativa dell’aspetto finanziario-monetario della gestione (centralità del principio di prudenza e dei principi di valutazione al costo storico e di “realizzo” dei componenti reddituali positivi; ibridazione del tradizionale modello redazione bilancio e quello redatto secondo principi IAS/IFRS; principio di competenza prevale su quello di prudenza; valutare a valori correnti alcune operazioni in atto e quindi di rilevare anche provenienze non ancora realizzate).

QUINDI: mentre in passato si difendevano soprattutto gli interessi dei soci di minoranza e dei terzi creditori, si è passati a considerare una più ampia cerchia di soggetti come portatori di interesse, per passare poi a vedere bilancio come strumento per riportare sintesi le esigenze informative implicite (che avrebbe dovuto essere redatto in modo neutrale dagli amministratori per poter poi essere soggettivamente interpretato dai diversi fruitori sulla base di specifiche ottiche valutative), per arrivare poi ad un modello di bilancio basato su principi IAS/IFRS, concepito per dare una risposta informativa adeguata alle esigenze informative di un particolare destinatario: mercati finanziari.

Confronto tra criteri dell’attuale modello di bilancio civilistico e quelli propri del modello di bilancio IAS/IFRS

  • Impianto normativo introdotto nel 1991 per recepire IV Direttiva CEE:
    • Elevata incidenza principio prudenza nell’ambito dei processi valutativi: prudenza che, con il sistema con riferimento al principio di realizzazione degli utili e al criterio del costo storico, induce alla sottostima del valore del patrimonio netto contabile rispetto a quello ottenibile a valori correnti e la conseguente impossibilità a far pienamente emergere e distribuire ricchezza “prodotta” nel periodo dall’impresa.
    • Elevata verificabilità delle valutazioni operate dagli amministratori.
    • Informativa focalizzata su aspetto economico-reddituale e patrimoniale (a scapito di quello finanziario).
  • Impianto normativo di adozione degli IAS/IFRS:
    • Principio prudenza ruolo centrale, attraverso l’assunzione di criteri valutativi ad esprimere valori patrimoniali correnti (anche quando risultano superiori a quelli “storici”) con la possibilità di far emergere un reddito di periodo alla cui formazione possono partecipare anche quote di utili non ancora realizzati.
    • Minore verificabilità delle valutazioni operate dagli amministratori e quindi maggiore discrezionalità.
    • Informativa basata su pieno riconoscimento della dimensione finanziaria.

QUINDI: introduzione principi contabili IAS/IFRS porta alla focalizzazione del bilancio orientato al soddisfacimento delle esigenze informative dei mercati finanziari (causa: essi sono principali investitori a fornire capitale rischio all’impresa quindi bilanci che soddisfano le necessità informative di essi, soddisferanno anche quelle degli altri utilizzatori). Anche per questo è stato previsto che adozione principi contabili internazionali per redazione bilancio sia obbligatoria solo per alcune società (es: quotate) e vietata per quelle che redigono bilanci in forma abbreviata, e facoltativa per tutte le altre imprese.

Nella visione comunitaria, il fine del bilancio non può esaurirsi nella determinazione del reddito. È necessario che emergessero in modo chiaro anche le informazioni finanziarie, le quali si basano su valutazione dei mercati finanziari, fungendo da contrappeso alla maggiore discrezionalità dei processi valutativi adottati da amministratori nel determinare il reddito attribuito a quel periodo.

Bilancio può essere redatto in tre modi diversi:

  • Se sei un’impresa di piccole dimensioni (rif. a tre parametri: attivo patrimoniale, dipendenti, fatturato) bilancio in forma semplificata/abbreviata.
  • Se sei una società quotata, hai obbligo di usare principi contabili internazionali (IAS, IFRS).
  • Se non hai titoli quotati ma hai parametri superiori a quelli di riferimento, puoi scegliere se usare principi contabili internazionali o forma ordinaria del bilancio.

Valore aggiunto: nuova ricchezza che impresa mette a disposizione (una parte va ai dipendenti, una parte va allo stato sotto forma di imposte e tasse, quello che rimane va a soci). Si può avere valore aggiunto e una perdita nello stesso momento.

Direttiva 2013/34/UE è stata recepita con d.lgs. 139/2015: cambiamento norme civilistiche in tema di bilancio di esercizio. Una sorta di “nuovo” modello di bilancio: riferimento a Principi contabili IAS/IFRS. Art. 12 del d.lgs. 139/2015: revisione principi contabili nazionali. Tale decreto legislativo ha di fatto operato un riallineamento fra le norme nazionali e il modello di bilancio di esercizio europeo (già reso obbligatorio 10 anni prima per società quotate in borsa e per altri tipi di imprese).

La Direttiva aveva come oggetto: semplificazione contabile. Prevedeva semplificazioni per “micro-imprese”, mantenimento bilancio forma abbreviata per imprese “minori” e bilancio in “forma ordinaria” per le altre ma caratterizzata da maggior completezza e complessità, avvicinandolo a modello di bilancio di esercizio derivante dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.

Conseguenze nel nostro paese: maggiore discrezionalità, aumento grado di complessità tecnica delle competenze richieste a chi deve redigere e leggere il bilancio di esercizio.

Attivo: tutti i beni posseduti dall’impresa. Passivo: debiti e altre passività. Differenza fra i due: capitale netto (anche detto patrimonio netto, ovvero quello che rimane).

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara470 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi di bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tieghi Marco.
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