Lezione 1 - leggere il cosmetico regolamento 1223 del 2009
Dall'etichetta alla sostenibilità della tendenza green
Art. 2 Regolamento Europeo 1223/2009
Per cosmetico si intende «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei».
Pubblicazione e obiettivi del regolamento
Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici. I cosmetici sono prodotti privi di attività terapeutica la cui produzione e vendita è disciplinata dal nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L342/69 del 22.12.2009). Esso ha lo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.), creando così un unico strumento giuridico di riferimento per tutti gli Stati membri appartenenti all’Unione Europea. Pertanto la Legge n. 713 del 1986 (come modificata dai Decreti Legislativi n. 300/91, n. 126/97, n. 50/2005, dal Decreto Ministeriale n. 328 del 1987 e dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2005) continuerà ad avere applicazione solo per le parti non incompatibili con il regolamento europeo.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, tuttavia, avrà completa ed effettiva applicazione solo a partire dall’11 luglio 2013. Questo provvedimento, in realtà, rende più stringenti le norme sull’uso di sostanze cancerogene, dei nanomateriali, sulla sorveglianza del mercato e sulla rintracciabilità dei prodotti onde garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato. Infatti, il suo primo obiettivo è stato l’eliminazione delle incertezze e le incoerenze giuridiche dovute all’elevato numero degli emendamenti ed alla completa assenza di qualsiasi serie di definizione legale. Secondo la valutazione di impatto, rendendo più chiare e più semplici le varie prescrizioni, incluse quelle sull’etichettatura, si favorisce il rispetto delle norme senza compromettere la sicurezza dei prodotti.
Il secondo obiettivo è l’eliminazione delle eventuali divergenze nel recepimento nazionale (ben 27 legislazioni differenti), che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto, ma gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi. Pertanto il Regolamento ha anche una funzione di armonizzazione. Il terzo obiettivo riguarda la necessità di garantire l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti cosmetici sicuri. Questo regolamento disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alle pratiche di buona fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla loro presentazione sul mercato, alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per la immissione sul mercato di prodotti cosmetici e alle informazioni sugli effetti indesiderati gravi.
Principali articoli del regolamento
- Articoli 3-9: Sicurezza, responsabilità e libera circolazione dei prodotti cosmetici nei paesi UE. Ogni prodotto, messo a disposizione sul mercato deve avere una conformità alla direttiva 87/357/CEE, l’etichettatura, istruzioni per la presentazione, compresa l’uso e l’eliminazione, nonché qualsiasi altra informazione utile relata dalla persona responsabile, cioè una persona fisica o giuridica che garantisce al prodotto il rispetto delle norme dettate dal Regolamento stesso. Per i cosmetici fabbricati nella UE, il fabbricante è la persona responsabile; per i prodotti importati lo è l’importatore. L’art. 8 riporta che nella fabbricazione dei cosmetici vanno rispettate le buone pratiche di fabbricazione sulla base delle norme comunitarie.
- Articoli 10-13: Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto e notifica. In particolare, nell’art. 10 si definisce che la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima di essere immessi sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti sui singoli ingredienti e che sia stata elaborata una relazione redatta secondo l’allegato I (Cosmetic Product Safety Report). Inoltre si specifica che il valutatore della sicurezza, nuova figura professionale inserita proprio dal Regolamento, sia un laureato in campo farmaceutico, tossicologico o medico, o in uno Stato membro. L’art. 11 indica tutta la disciplina analoga riconosciuta equivalente da documentazione informativa che la persona responsabile deve tenere sul prodotto immesso sul mercato e conservare per un periodo di dieci anni. L’art. 13 indica invece le informazioni che la persona responsabile, prima di immettere sul mercato il prodotto, deve trasmettere alla Commissione in formato elettronico.
- Articoli 14-17: Restrizioni applicabili a determinate sostanze. L’art. 14 indica le restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati II, III, IV, V e VI. Le sostanze indicate nell’allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici, quelle riportate nell’allegato III sono soggette a restrizione, nell’allegato IV sono presenti sostanze coloranti il cui utilizzo è consentito con le limitazioni di dosi, condizioni e campo di impiego, nel V sono presenti i conservanti e nel VI i filtri UV che possono essere presenti nei prodotti cosmetici. Gli allegati sono aggiornati di continuo, da essi si evince che una sostanza può essere impiegata come componente cosmetico solo se non reca danno alla salute del consumatore, non sia presente nell’elenco delle sostanze vietate e sia utilizzata nelle quantità espresse negli allegati stessi.
- Art. 15: Divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici delle sostanze classificate come CMR (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) riportate nell’allegato VI parte 3 del regolamento CE n. 1272/2008. L’art. 16 invece indica le informazioni da notificare alla Commissione per i prodotti che includono nanomateriali.
- Art. 18: Sperimentazione animale. Esso riporta il divieto di immettere sul mercato prodotti cosmetici, ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo convalidato in seno all’OCE che figurano nel regolamento CE n. 440/2008 della Commissione, nel regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Art. 19: Etichettatura da riportare in caratteri indelebili, facilmente visibili e leggibili, sui prodotti cosmetici immessi sul mercato.
- Articoli 22-24: Sorveglianza del mercato, suddivisa in controllo all’interno del mercato, informazioni sugli effetti indesiderabili gravi e informazioni sulle sostanze.
- Articoli 25-28: Non conformità con la clausola di salvaguardia.
- Articoli 29-30: Cooperazione amministrativa.
- Articoli 31-40: Misure di attuazione e disposizioni finali.
Presentazione del cosmetico
Un prodotto cosmetico presenta due tipologie di imballaggio:
- Il contenitore primario (tubo, vasetto, bottiglia, ecc.), ovvero il recipiente a diretto contatto con il prodotto.
- Il contenitore secondario, cioè l’astuccio, la confezione di cartone, o altro che racchiude il contenitore primario.
A questi vanno poi aggiunti altri dispositivi esterni (fascetta, cartellino, foglio di istruzioni) che possono essere allegati al cosmetico se non vi fosse lo spazio sufficiente per riportare tutte le informazioni sul contenitore.
Informazioni che il consumatore deve ricavare dall'etichetta
I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
- Nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile.
- Il contenuto nominale espresso in peso o in volume, con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi.
- In base alla legge, l'etichetta dei prodotti cosmetici deve recare l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso fino all'1%, percentuale sotto la quale possono essere indicati in ordine sparso. Tali ingredienti devono essere riportati secondo la nomenclatura INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients), Inventario Europeo delle materie prime di utilizzo cosmetico.
- Per riuscire a valutare la qualità del prodotto attraverso la lettura della lista degli ingredienti, occorrono le competenze di esperti cosmetologi: un normale consumatore non sarà mai in grado di effettuare questa analisi. Il legislatore ha reso obbligatoria l’indicazione degli ingredienti solo per ragioni di sicurezza, ovvero per aiutare la persona che conosce una propria diagnosticata allergia o sensibilità ad un certo ingrediente, a riconoscerlo dalla lettura della lista degli ingredienti prima del suo acquisto.
Inventario europeo degli ingredienti cosmetici
È documento ufficiale in Europa, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della CEE il 1/6/1996. È acquistabile nelle librerie dello Stato, o essere richiesto ad una libreria scientifica. Riporta un elenco di circa 6000 sostanze utilizzabili in cosmesi. Nella seconda parte contiene un elenco delle sostanze odorose utilizzabili nella composizione dei profumi. I nomi sono riportati secondo nomenclatura INCI.
Questa terminologia segue alcune regole:
- Le sostanze naturali che non hanno subito modifiche chimiche vanno citate utilizzando il nome linneiano latino (genere e specie) dell’animale o del vegetale da cui sono state estratte (olio di oliva/Olea Europea Sativa oil).
- Le sostanze derivanti da una elaborazione chimica vanno citate utilizzando il nome chimico assegnato da INCI.
- Le sostanze generiche (es. acqua/aqua, latte/lac, miele/mĕl, cera d’api/Apis mellifera) vanno citate utilizzando il nome latino dato dalla Farmacopea Europea.
- Le sostanze coloranti vanno citate utilizzando il numero assegnato dal Colour Index.
- Le sostanze destinate alla tintura dei capelli vanno citate utilizzando il nome chimico assegnato da INCI.
- Profumi ed aromi vanno citati utilizzando i termini generici Parfum o Aroma (per il mercato italiano è ancora concessa anche la dizione italiana Profumo o Aroma).
Esiste un parallelismo tra Europa e USA (le terminologie INCI concordano solo per le sostanze di elaborazione chimica), per cui i prodotti per esportazione devono riportare i prodotti secondo CTFA. È consentito l’uso solo di circa 3000 ingredienti ed i loro nomi sono molto diversi dall’INCI, per cui per una esportazione in Giappone bisogna far fede al loro CLS (Comprehensive Licensing Standard of Cosmetics).
Cosmetici green
La cosmetica biologica è un settore di mercato ben definito e la richiesta di cosmetici ecofriendly continua a crescere. La conferma viene anche dagli ultimi dati di Cosmetica Italia, nel 2016 l'offerta di cosmetici in Italia ha coinvolto 3215 lanci e ha rappresentato il 48% dei consumi. Non solo, il fatturato green delle aziende italiane è stimato a 950 miliardi di euro, pari al 9% del fatturato cosmetico italiano.
A oggi non esiste ancora un regolamento di legge obbligatorio che sancisca la definizione di cosmetico naturale e biologico. Per essere biologico un cosmetico deve avere almeno il 95% di ingredienti di origine biologica che devono essere ottenuti da raccolte fatte durante il periodo balsamico, il momento in cui ciascuna pianta presenta la più alta concentrazione di attivi funzionali, e in zone protette prive di pesticidi.
La strada verso la crema green non è facile: in una attenta lettura dell’etichetta basta focalizzarsi sui primi 5 ingredienti della lista che riportano le sostanze presenti in percentuali maggiori, se gli estratti vegetali compaiono per ultimi, significa che sono presenti in percentuali bassissime.
Inoltre, oggigiorno parlare di BIO e di GREEN sta diventando sempre più qualcosa di diverso: In un sondaggio condotto su 1.500 consumatori di prodotti di bellezza in Europa e in America, il 79% degli acquirenti di prodotti di bellezza nutre dubbi sulle dichiarazioni di sostenibilità. E mentre molti marchi hanno risposto con soluzioni che soddisfano quelle che ritengono essere le aspettative dei consumatori, l'indagine ha indicato che i consumatori vedono la sostenibilità in modo più ampio, quindi non basta più per un prodotto essere BIO... Considerano le indicazioni non solo legate alla natura, ad esempio naturale, vegana, sicura per la barriera corallina e biologica, ma anche il trattamento dei lavoratori, l'impatto sul cambiamento climatico e l'impegno verso la comunità nei loro acquisti di prodotti.
Sostenibilità
“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” – Enciclopedia Treccani.
Fonti sostenibili - Sono previsti maggiori investimenti nelle fonti sostenibili degli ingredienti naturali. Aumentano le grandi aziende cosmetiche e le imprese di materie prime impegnate sul fronte degli approvvigionamenti sostenibili. Si è largamente ampliata la gamma dei materiali “green”: un certo numero di
Materiali green - materie prime rinnovabili viene utilizzato per sviluppare ingredienti cosmetici verdi: oltre ai materiali vegetali tradizionali, alghe, tabacco, scarti o sottoprodotti alimentari.
Il concetto di sostenibilità, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. Una strada percorribile con un certo interesse anche dalle aziende produttrici, è l’impiego di scarti agroalimentari in formulazioni cosmetiche, convertendoli da rifiuti ad alto impatto ambientale a risorse rinnovabili ad alto valore aggiunto. Ad esempio l’estratto acquoso ottenuto dagli scarti agroalimentari, rappresenta l’acqua di sostentamento della pianta, può essere effettuato senza l’utilizzo di solventi o acqua di rete-- Applicando una metodica che riduce i consumi energetici per la preparazione del composto.
Le “acque essenziali”, così ottenute, contengono principi idrosolubili d’interesse cosmetico- con attività antiossidante, antiradicalica e altre ancora, e sono atossiche- Coltivazioni cellulari di piante da talli per via biotecnologica ed ottenimento di estratti attivi nella cosmesi.
Etichette etiche
I cosmetici naturali sono attenti all'ambiente e rispettano un profilo etico: i flaconi e i pack sono realizzati con materiali biodegradabili, riciclabili ed eco-compatibili. Il numero di etichette etiche è stimato in aumento quest’anno con maggiori “incroci” con l’industria alimentare:
- “Free from” (senza) - sono in aumento le diciture “gluten free” e “no Ogm” sulle confezioni dei prodotti, così come le tradizionali indicazioni “senza parabeni”, “senza siliconi”, “senza petrolati” e “senza SLS”.
Sistemi di misurazione della sostenibilità
I criteri di misurazione continuano a guadagnare visibilità dal momento che i grandi marchi cosmetici sono impegnati nel calcolo e nella riduzione della loro impronta ambientale. La “carbon footprint” (impronta di carbonio) è quella più usata: è una misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio. In conformità al Protocollo di Kyoto, i gas ad effetto serra da includere sono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido d’azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), esafluoruro di zolfo (SF6) e perfluorocarburi (PFCs). La misurazione della carbon footprint di un prodotto o di un processo richiede in particolare l’individuazione e la quantificazione dei consumi di materie prime e di energia nelle fasi selezionate del ciclo di vita dello stesso. La tCO2e (tonnellate di CO2 equivalente) permette di esprimere l’effetto serra prodotto da questi gas serra prodotto dalla CO2, in riferimento all’effetto considerato pari a 1.
A questo proposito l’esperienza degli ultimi anni suggerisce che il label di carbon footprint è percepito dai consumatori come un indice di qualità e sostenibilità delle imprese. Quindi sempre più aziende sono inclini a misurare energia, acqua, uso delle risorse e parametri sociali e relativi allo spreco.
Lezione 2 - la pelle
La pelle è l'organo più esteso del corpo umano e quello più esterno con cui noi abbiamo il contatto verso il mondo esterno ed è composto da tre strati:
- L’epidermide
- Il derma
- L’ipoderma
L’epidermide a sua volta è composta da almeno 4 strati cellulari, di cui solo quello più interno, lo strato basale, è quello che va in mitosi, si riproduce. Poi dà vita alla citomorfos...
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