Estratto del documento

Diritto internazionale - appunti

22 settembre

Dichiarazione di Balfour (1917): dichiarazione del governo britannico che esprimeva il sostegno alla creazione di un focolare nazionale

per il popolo ebraico in Palestina → inizio della collaborazione politica Londra-sionismo.

• Diritto internazionale: branca della scienza giuridica che ha come oggetto il fenomeno giuridico interno alla comunità

internazionale.

Purché esista questo tipo di diritto è necessaria la presenza di una pluralità di Stati tra cui intercorrono rapporti di solidarietà

- o conflitto.

• Comunità internazionale: società paritaria composta da entità politiche indipendenti non subordinate a forza superiore.

Costituisce uno dei principali argomenti utilizzabili dagli Stati per giustificare I propri comportamenti e condannare

- quelli altrui e per gestire rapporti conflittuali.

È un mezzo che ogni Stato utilizza per valutare le opportunità I più possibile favorevoli ai propri interessi.

-

A volte il diritto internazionale viene definito come primitivo, in quanto manca la verticalizzazione dei poteri (legislativo, giudiziario

e esecutivo) Possiede degli strumenti propri per funzionare in assenza di istituzioni centrali.

-

Diritto interno: leggi votate da un Parlamento.

Diritto internazionale: non esistono leggi in senso stretto, esistono invece:

• Diritto della coscienza o consuetudine: diritto internazionale generale.

i. Consiste nelle condotte seguite dagli Stati.

ii. Sono norme che nascono dal basso, fatti giuridici → norme non scritte che nascono da pratiche ripetute degli Stati

(repetitio facti) accompagnate dal convincimento della loro doverosità (obblighi giuridici) (opinio iuris)

• Diritto della volontà o accordi: diritto particolare.

Gli accordi sono atti giuridici, norme scritte che gli Stati liberamente negoziano e firmano. Diventano

o vincolanti una volta firmati e ratificati.

Non è universale, vale solo per I soggetti vincolati.

o In caso di conflitto prevale sulla consuetudine e solo lo Stato vincolato può usufruire della deroga al diritto

o generale.

Il diritto internazionale, in parte, è un diritto non scritto, assimilabile alla common law.

La parte più importante di esso è non positivo: esso infatti nasce dal basso, ossia dalla società e le azioni comportamentali della prassi.

Queste diventano poi consuetudini poiché nasce, nella coscienza giuridica internazionale, la consapevolezza del fatto che quei

comportamenti sono necessari.

Carattere peculiare del diritto internazionale: nell’ordinamento internazionale, I soggetti si trovano in una condizione formale di

uguaglianza, poiché è assente un’autorità superiore che possa imporre norme o sanzioni.

Eccezioni: riguardano i casi in cui gli Stati abbiano volontariamente delegato poteri a organizzazioni (ex. UN) o corti

- internazionali.

A differenza degli ordinamenti interni, nel diritto internazionale è assente una verticalizzazione dei poteri normativo, giudiziario ed

esecutivo e poteri eteronomi.

A differenza degli ordinamenti statali, il diritto internazionale:

Potere normativo: non presenta un’autorità centrale, ex. Parlamento mondiale che approva leggi vincolanti (Assemblea

- Generale ONU adotta solo raccomandazioni) o governo esecutivo globale.

Potere giudiziario: è assente un giudice universale.

-

Mentre i tribunali interni hanno una competenza obbligatoria, quelli internazionali possono giudicare solamente gli Stati che

hanno accettato la loro giurisdizione, la quale ha quindi natura volontaria, consensuale e non necessaria.

Il diritto internazionale sfrutta dei metodi e meccanismi particolari che consentono la formazione e il rispetto delle norme pur in

mancanza di un’autorità centrale.

Potere normativo pag. 1

In un ordinamento statale, normalmente, esso è esercitato da un parlamento che discute e approva le leggi.

Nel diritto internazionale, non esiste una costituzione materiale, un Parlamento mondiale né il concetto di legge simile a quello degli

ordinamenti interni.

La nascita delle norme internazionali avviene in due modi:

• Diritto internazionale generale: diritto non scritto e non volontario.

Il fatto giuridico che si forma spontaneamente dal basso attraverso pratiche ripetute e condivise in assenza di un consenso espresso; ha

forte dimensione sociale. —> esso agisce come una sorta di coscienza giuridica collettiva imponendo comportamenti che vanno oltre

l’interesse immediato.

Ex. Flussi migratori: uno Stato potrebbe avere interesse a chiudere le proprie frontiere, ma il diritto internazionale impone il

- rispetto della norma relativa al non-refoulement (divieto di respingimento) che vieta di rimandare gli individui verso Paesi

in cui rischiano torture/trattamenti inumani. Lo Stato deve considerare anche la coscienza giuridica collettiva e non solo i

propri interessi sovrani.

• Diritto della volontà: si manifesta nei trattati e accordi internazionali. Gli Stati attraverso il consenso si vincolano

volontariamente al rispetto di regole pattizie che riflettono I loro interessi.

Il diritto internazionale esiste ed è vincolante anche se un’autorità sovraordinata è assente: sono gli stessi soggetti internazionali

(soprattutto gli Stati) a volerlo e sentirlo.

In esso sono gli stessi soggetti internazionali (soprattutto Stati) a sentire e volere la nascita di norme internazionali.

23 settembre

CARATTERISTICHE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

• Assenza di un Parlamento globale e di una costituzione globale.

Il diritto internazionale è definito:

Spontaneo: si forma senza bisogno di un legislatore centrale e nasce dall’incontro della volontà di Stati, dalla prassi e

- dal consenso reciproco.

Consuetudinario: un diritto composto dall’usus (pratica costante e uniforme degli Stati) e l’opinio iuris ac necessitatis

- (convinzione che quella pratica sia giuridicamente obbligatoria)

Speciale e pattizio: molte norme valgono solo per gli Stati che vi aderiscono (trattati) → il diritto internazionale non è

- un sistema unico e uniforme.

• Assenza di un esecutivo globale

Non esiste un governo mondiale che impone automaticamente le norme e regole internazionali: l’applicazione dipende dalla

cooperazione e dal consenso.

CdS delle UN: non ha finalità esecutiva; esso può: (azione limitata dal veto dei membri permanenti)

- 1. Determinare l’esistenza di una minaccia alla pace o di un atto di aggressione.

2. Adottare misure vincolanti per gli Stati membri.

3. Decidere sanzioni economiche, militari o diplomatiche.

4. Autorizzare l’uso della forza. (ex. Azioni di peacekeeping o interventi militari)

• Presenza di istituti particolari

Non esistono negli ordinamenti interni e sono:

a) Rappresaglia: atto coercitivo attuato da uno Stato contro un altro per costringerlo a rispettare il diritto internazionale.

Deve seguire il principio di proporzionalità

- Quella armata è vietata (fatta eccezione per la legittima difesa) → rappresaglie pacifiche: ex. Sospensione di relazioni

- commerciali.

b) Contromisure: azioni non conformi al diritto internazionale, ma giustificate quando costituiscono una risposta a una

violazione altrui.

Devono essere temporanee, proporzionate e mirate al ritorno alla legalità.

- pag. 2

c) Ritorsione: atto ostile ma lecito (ex. Aumento dazi doganali, interruzione di rapporti diplomatici) il cui scopo è di fare

pressione economica o politica.

d) Neutralità: status giuridico di uno Stato che si tiene fuori da un conflitto armato assumendo diritti e doveri (ex. Non fornire

armi e garantire il rispetto della propria sovranità)

e) Asilo politico e diplomatico: diritto concesso da uno Stato che mira a proteggere individui perseguitati, politicamente o

umanitariamente, da altri Stati.

f) Protezione diplomatica: tutela internazionale di un proprio cittadino leso da un altro Stato.

g) Diritto di ingerenza umanitaria o di intervento umanitario: diritto e dovere di intervenire in uno Stato per prevenire gravi

violazioni dei diritti umani → oggi è parzialmente sostituito dall’R2P= responsabilità di proteggere.

Differenza tra dimensione normativa e quella della responsabilità

Bisogna far riferimento alla distinzione tra:

• Norme primarie: definiscono ciò che gli Stati possono o non possono fare (ex. Divieto di uso della forza, rispetto dei trattati)

• Norme secondarie: disciplinano i casi in cui un comportamento è illecito e quali conseguenze ne derivano (regime della

responsabilità internazionale)

A differenza del diritto interno (in cui conta la colpa/il dolo), nel diritto internazionale è sufficiente il fatto oggettivo.

Gli elementi costitutivi del diritto internazionale sono infatti:

• Elemento oggettivo: un comportamento commissivo/omissivo contrario al diritto internazionale.

• Elemento soggettivo: il fatto deve essere attribuibile allo Stato (ex. Azione dei suoi organi) → la colpa non è costitutiva del

fatto illecito.

La colpa non è prevista in quanto non esiste un’autorità internazionale in grado di svolgere determinati comportamenti in quanto non

si può mettere uno Stato sotto regime di indagine.

Il regime di responsabilità oggettiva è caratterizzato da una presunzione di colpevolezza. Lo Stato può comunque difendersi invocando

le circostanze di esclusione di illiceità di un fatto.

Circostanze di esclusione di illiceità

• Legittima difesa: art. 51 Carta ONU, costituisce una reazione armata proporzionata a un attacco armato subito.

Deve essere immediata, proporzionata e necessaria e deve essere comunicata al CdS.

-

• Necessità di contromisure: atto giustificato se serve a reagire a un illecito subito; devono essere proporzionate e mirate al

ritorno alla legalità.

• Consenso dello Stato leso: uno Stato autorizza espressamente un altro a compiere un certo atto (ex. Basi militari su territorio

altrui).

• Stato di necessità: lo Stato può violare un obbligo internazionale se ciò risulta essere l’unico modo per proteggere un interesse

essenziale da un grave e imminente pericolo; la violazione non può ledere interessi essenziali di altri Stati o lo ius cogens.

• Forza maggiore: evento irresistibile, imprevisto e indipendente dalla volontà dello Stato (ex. Calamità naturale) che rende

impossibile l’adempimento di un obbligo internazionale.

• Distress: situazione in cui un organo statale deve scegliere di violare un obbligo internazionale per salvare vite umane in

estremo pericolo (ex. Atterraggio forzato di aereo militare in territorio straniero)

Il diritto internazionale ha natura volontaria e non necessaria.

In caso di controversia giuridica di una norma primaria, esiste un giudice competente a risolverla attraverso:

• Compromesso ad hoc: le parti in controversia concludono un accordo internazionalizzato che attribuisce a giudice/arbitro

internazionale il compito di risolvere suddetta controversia. Esso nasce quindi ex post solo se entrambi gli Stati sono

d’accordo. È caratterizzato da forte flessibilità.

• Clausola compromissoria: disposizione contenuta in un trattato che prevede in anticipo che in caso di nascita di controversie

relative all’interpretazione/applicazione del trattato, queste saranno deferite a un organo giudiziario o arbitrale.

È preventiva, inserita ex ante e permette di non stipulare un nuovo accordo in quanto opera automaticamente.

-

• Dichiarazione facoltativa di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte a condizione reciprocatoria (art. 36

Statuto CIG): uno Stato può dichiarare di accettare in via generale e anticipata la giurisdizione obbligatoria della CIG.

È facoltativa per gli Stati membri ONU ma chi la presenta si vincola a essa;

- È subordinata al principio di reciprocità: uno Stato può essere citato davanti la Corte solo da altri Stati che hanno fatto

- la stessa dichiarazione. pag. 3

Può essere formale (dichiarazione depositata presso il Segretario Generale ONU) o sostanziale (Accettazione di fatto

- della competenza della Corte)

24 settembre

IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA TRA STATI

È sancito dall’art. 2, par. 4 della Carta UN: i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia/uso della forza

contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato.

Norma di portata generale che vieta l’uso effettivo e la minaccia della forza militare.

- Presenta un’eccezione, ossia la legittima difesa.

-

Nel diritto internazionale classico (periodo antecedente a WWI), gli Stati potevano ricorrere alla guerra come strumento legittimo di

politica estera.

Con la nascita della Società delle Nazioni alla fine della WWI, vennero imposte le prime limitazioni riguardo ciò che prima era

considerato come uno strumento valido alla risoluzione delle controversie.

Atto istitutivo (Covenant) era allegato ai Trattati di pace ed era stato fortemente voluto dal presidente USA Wilson: gli

- USA stessi, tuttavia, non ne fecero mai parte.

Con l’atto istitutivo venne introdotto il concetto di pace negativa, ossia un’assenza di guerra → si credeva che il solo rispetto del diritto

internazionale potesse impedire altri conflitti.

Il Covenant, tuttavia, non era dotato di potere vincolante o coercitivo ed aveva una struttura pseudo-contrattuale secondo cui valeva il

principio nemo iudex in causa sua, secondo cui nessuno Stato poteva essere giudice nella controversia che lo riguardava.

Quando la Società delle Nazioni condannò e sanzionò la Germania di Hitler e l’Italia di Mussolini i due Stati lasciarono la società.

• Carta UN: scritta nel secondo dopoguerra.

Con essa cambia il concetto di pace, si inizia a parlare di pace positiva: non è sufficiente evitare la guerra, ma vi è la necessità di

impegnarsi a promuovere condizioni favorevoli alla pace (sviluppo economico, diritti umani, giustizia sociale).

Il divieto dell’uso della forza inizia ad avere due eccezioni:

1. Legittima difesa: nessuna disposizione della Carta pregiudica il diritto naturale della legittima difesa, individuale

o collettiva, nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un membro UN (art. 51)

▪ Risposta necessaria e proporzionata e notificata al CdS.

2. Azione del CdS: art. 42 della Carta sancisce che il CdS può autorizzare l’uso della forza per mantenere o ristabilire

la pace e sicurezza internazionale.

È necessaria una risoluzione adottata da una maggioranza qualificata e senza veto dei cinque Membri permanenti (USA;

- Russia; UK; Cina; Francia)

Il diritto di veto (art. 27) rappresenta un compromesso storico controverso: I vincitori della WWII non avrebbero aderito alle

UN senza la garanzia di poter bloccare decisioni contrarie ai propri interessi vitali.

29 settembre

IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA – LEGITTIMA DIFESA NEI CONFRONTI DI ATTORI NON STATALI

Attori non statali: insorti (partiti insurrezionali), movimenti di liberazione nazionale, gruppi terroristici.

Gli insorti

Gruppo di persone che lottano contro il governo legittimo portando avanti delle attività militari continue e di una certa intensità che

hanno portato tale partito a controllare effettivamente, ma non stabilmente una parte del territorio dello Stato entro cui attuano la propria

lotta.

È quindi un’entità a carattere militare che promuove una guerra civile all’interno di uno Stato.

Possono avere qualsiasi finalità: il diritto internazionale non richiede uno scopo specifico → ex. Possono essere anche movimenti di

liberazione nazionale che lottano contro un dominio coloniale/straniero (creando un nuovo Stato) o gruppi rivoluzionari che vogliono

instaurare un nuovo regime politico. pag. 4

Il diritto internazionale, con riferimento a tali partiti, non prevede delle norme giuridiche a loro tutela, in quanto esso si schiera con la

conservazione, ossia coi governi legittimi e lo Stato che combatte gli insorti.

Il diritto internazionale tutela il governo legittimo che ha il diritto e il dovere di combattere gli insorti, tutela la stabilità.

- Esistono infatti delle norme che vietano di aiutare soprattutto militarmente gli insorti.

Se tale partito riesce a conseguire il proprio obiettivo, il diritto internazionale ne prende atto perché si basa sul principio di effettività:

il diritto internazionale prenderà atto del nuovo regime instaurato o della nascita del nuovo Stato. (Che nasce in seguito alla secessione

del territorio: in questo caso, lo Stato preesistente continua ad esistere ma perde una parte del territorio da cui nascerà il nuovo Stato)

Una parte limitata della dottrina sostiene che nei casi in cui tali partiti (che si dichiarino favorevoli alla democrazia e ai diritti umani)

lottino contro una dittatura, il diritto internazionale non dovrebbe avere un atteggiamento negativo nei loro confronti.

Movimenti di liberazione nazionale

In questo caso, il diritto internazionale li sostiene e appoggia.

Il loro scopo è raggiungere l’auto determinazione dei popoli oppressi sottoposti al dominio coloniale, razzista o straniero.

Gruppi terroristici

In alcuni casi, I gruppi terroristici possono avere la natura giuridica di insorti o movimenti di liberazione nazionale.

Sotto il profilo del diritto internazionale, la natura giuridica delle entità dovrebbe prevalere sulla considerazione che esse

- abbiano o meno perpetrato crimini internazionali o atti terroristici, di cui deve comunque rispondere.

Essi sono entità che non possono essere configurate né come Stati, insorti o movimenti di liberazione e la cui finalità è quella di

determinare una situazione di terrore nella popolazione civile attraverso l’adozione di comportamenti illeciti secondo il diritto

internazionale.

Qualsiasi Stato, quando ha un problema nei confronti di entità non statale, li definisce come gruppi terroristici: è una definizione non

sempre corretta.

Differenza insorti-gruppo terroristico

Quella fo

Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 88
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 1 Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto internazionale   Pag. 86
1 su 88
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rorarorarora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cadin Raffaele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community