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Diritto internazionale (lezione 26/09/23)

I soggetti del diritto internazionale

I soggetti che partecipano alle relazioni internazionali sono:

  • Stati
  • Organizzazioni internazionali
  • Individui

Ciascuno di questi partecipa in maniera diversa a seconda delle loro caratteristiche.

Il soggetto più importante è lo stato, il quale nel momento in cui viene ad esistenza ha una disponibilità completa dell’ordinamento internazionale. Ciò vuol dire che può creare delle norme giuridiche attraverso dei trattati, e quindi hanno la piena capacità giuridica sul piano internazionale; inoltre può essere destinatario delle misure di riparazione e ciò vuol dire che quando uno stato viola una norma internazionale, commettendo un illecito internazionale, determina delle conseguenze giuridiche che consistono nell’obbligo di riparare alla violazione commessa. Quindi lo stato può essere destinatario delle conseguenze giuridiche che derivano dalla punizione di un illecito internazionale.

Lo stato, poi, dispone di tutta una serie di prerogative esclusive: l’obbligo e il rispetto dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica dei vari stati, quindi non è possibile condurre un attacco armato. Integrità territoriale vuol dire anche integrità ai confini dello stato.

Un altro diritto fondamentale degli stati è dato dal principio di non ingerenza degli affari interni ed esterni dello stato: ciò vuol dire che uno stato dal momento in cui viene ad esistenza ha l’obbligo di non interferire negli affari interni ed esterni di un altro stato, riconoscendo così la indipendenza di quest’ultimo.

La terza regola fondamentale consiste nel principio di uguaglianza formale, che è sancita espressamente nell’art. 2 paragrafo della Carta delle Nazioni Unite. Ogni stato è, quindi, formalmente uguale agli altri, ed entrambi hanno lo stesso ventaglio di poteri e prerogative riconosciute nell’ordinamento internazionale.

È importante sottolineare la differenza tra l’uguaglianza formale e quella sostanziale, si pensi ad esempio alla forza maggiore degli stati aventi armi nucleari rispetto agli stati privi di tali forze, sostanzialmente più deboli. Uno stato debole non può essere sopraffatto da uno stato più forte solo per la sua debolezza.

Lo stato nel momento in cui nasce ha tutte queste prerogative e in più il principio consensualistico: uno stato non può essere convenuto in giudizio dinanzi ad un giudice internazionale senza il proprio consenso. Tale affermazione deriva dal principio di uguaglianza tra gli stati, che deriva dal detto latino, di seguito tradotto, “non vi può essere un giudice senza il consenso di entrambe le parti”.

Accanto allo stato vi sono da un lato le organizzazioni internazionali e dall’altro gli individui.

Le organizzazioni internazionali sono degli enti creati dai diritti, che hanno come ratio la cooperazione; gli stati ad un certo punto ritengono che per raggiungere determinati obiettivi sia necessario agire assieme con un’entità, che è la organizzazione alla quale vengono attribuiti dei poteri.

Le organizzazioni internazionali sono istituite tramite dei trattati tra gli stati e sono conferiti ad esse determinati poteri da parte di quest’ultimi. Quando si sente parlare di organizzazione internazionale bisogna individuare quale sia lo scopo dell’organizzazione e quali siano i poteri conferitegli per raggiungere gli scopi stabiliti.

L’organizzazione internazionale è un ente a fini particolari, perché agisce tramite il principio di attribuzione: gli stati decidono volontariamente di creare un’organizzazione per raggiungere determinati obiettivi e le conferiscono dei poteri limitati, i quali coincidono con i poteri classici dello stato: legislativi, amministrativi, giudiziari, a seconda di quanto desiderano che l’organizzazione internazionale sia effettiva. Più poteri ha, più efficacemente riuscirà a raggiungere i suoi scopi.

Accanto a questi due soggetti, dopo la seconda guerra mondiale, si è creato la figura dell’individuo: è il soggetto meno importante nell’ordinamento internazionale in quanto non può creare norme internazionali, ma può essere destinatario di alcune norme giuridiche che gli stati hanno creato tramite i trattati, in particolare le norme a tutela dei diritti individuali, ciò vuol dire che un individuo può essere titolare di alcuni diritti che gli stati hanno creato tramite il trattato internazionale, un esempio è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, che è stata la prima convenzione internazionale a tutela dei diritti ed è nata perché le costituzioni erano fallite per il fallimento degli stati.

Con la convenzione hanno pensato di esternalizzare un controllo sui diritti umani, con il presupposto che non sempre lo stato di per sé lo faccia efficacemente. Se lo stato da solo non riesce a garantire il rispetto dei diritti dell’uomo, allora c’è bisogno di un controllo internazionale sul rispetto di questi diritti. La ratio è quindi un fallimento dello stato moderno e l’esigenza, quindi, di internazionalizzare, che in questo caso significa “di rendere comune”, la necessità di creare dei valori condivisi all’interno di uno spazio geografico preciso. L’internazionalizzazione implica un controllo e una necessaria uniformità dei diritti.

Per quanto concerne i doveri, c’è stato un grande sviluppo, dopo la seconda guerra mondiale, con l’avvento dei crimini internazionali, che inizialmente sono stati codificati dalle 4 convenzioni di Ginevra; in particolare la quarta convenzione di Ginevra, che si applica durante un conflitto armato, ha come obiettivo quello di proteggere la popolazione civile dalle ostilità. Viene imposto all’individuo di non perpetrare genocidio, di non commettere crimini contro l’umanità e di astenersi dal compiere crimini di guerra. L’individuo è direttamente destinatario di queste norme internazionali che gli impongono determinati divieti.

Se non c’è uno specifico trattato che gli attribuisce un diritto di agire, un individuo non può invocare sul piano internazionale la responsabilità dello stato autore della violazione dell’illecito.

Lo stato nel momento in cui commette un illecito internazionale, e quindi viola un’altra norma che lo lega ad un altro stato, lo stato che subisce la violazione ha il diritto di invocare la responsabilità dell’altro stato, violata, ad esempio, adottando delle contromisure, imponendo delle sanzioni unilaterali, ecc...

Per quanto concerne i diritti, nell’individuo vi sono maggiori limiti, infatti non può far valere la responsabilità dello stato autore dell’illecito. Sarà lo stato di cittadinanza ad agire sul piano internazionale per far ripristinare l’ordine giuridico violato, sempre se non è prevista una specifica procedura in un determinato trattato. Rispetto allo stato l’individuo è quindi molto svantaggiato.

Per quanto concerne i crimini il discorso è ancora più complesso, in quanto saranno i singoli stati a dover punire coloro che hanno commesso il crimine.

Cos’è lo stato nell’ordinamento internazionale?

L’ordinamento internazionale non contiene alcuna regola che ci dica quando lo stato nasce e non c’è alcuna definizione di stato. Il fatto costitutivo dello stato rimane una questione filosofica, tradizionalmente devono sussistere la sovranità interna e quella esterna per affermare che esiste uno stato. Uno stato non esiste se non è sovrano. Il postulato indiscutibile è che nell’ordinamento internazionale gli stati sono sovrani per definizione, altrimenti non sono stati. La sovranità va a pari passo col fatto di essere stato.

Uno stato è libero, quando esiste, di concludere qualsiasi trattato internazionale esso voglia e come vi partecipa è altrettanto vero che può denunciarlo. Con il termine “denuncia” si fa riferimento al recesso di uno trattato internazionale, dato che ogni stato è libero relativamente alla propria politica estera. Due solo gli elementi:

Sovranità interna

Uno stato è tale quando ha un controllo effettivo ed esclusivo di un territorio sul quale è stanziata una determinata articolazione. Ciò vuol dire che su quel territorio esiste un apparato di governo che controlla effettivamente quel territorio e la popolazione stanziata su di esso. Per “effettivo” si intende che l’autorità di governo che controlla quel territorio è in grado di far rispettare le norme giuridiche, mentre con la qualifica di “esclusivo” si fa riferimento al fatto che deve essere l’unico a detenere il controllo del territorio e quindi il monopolio dell’uso della forza su quel territorio.

Esempio: se in uno stato già esistente una parte della popolazione prende le armi contro l’autorità legittima, allora si può che questa parte della popolazione non ha il controllo effettivo sul territorio e non si può nemmeno dire che in questo caso il potere del governo centrale abbia perso il controllo del territorio, perché si presume che continui ad averlo.

Diversamente, invece, nelle situazioni molto caotiche può succedere che vi siano due o più gruppi che controllano un territorio. In questo caso è difficile dire quando ci sia effettivamente uno stato, o se siano due o solo uno. Quello che conta è il principio di effettività: ci deve essere un unico governo che controlla esclusivamente ed effettivamente una parte del territorio e della popolazione stanziata.

Infatti in alto mare non ci può essere stato perché non c’è territorio e non c’è tanto meno una popolazione stanziata. L’Antartide è un caso eccezionale, in quanto non vi è popolazione stanziata ma è soggetta ad un regime particolare, Trattato dell’Antartide, che la qualifica come un patrimonio comune all’umanità e quindi nessuno può rivendicare delle pretese. Il territorio dell’Antartide si dice indisponibile, così come i corpi celesti e le zone inabitabili del pianeta.

Sovranità esterna

Accanto alla sovranità interno ci deve essere anche quella esterna, cioè quel sistema organizzato di governo che controlla quella parte del territorio non deve dipendere da un altro stato già esistente. Non si ha un vero e proprio stato nei casi degli “stati fantoccio”, che sono quegli stati che nella pratica vengono creati quando uno stato invade una parte del territorio di un altro stato, creando così, appunto, uno stato fantoccio, che dipende esclusivamente dall’appoggio dello stato che ha fatto la conquista territoriale.

Uno stato è sovrano quando è indipendente da un altro stato, cioè l’organizzazione di governo non dipende da un’ingerenza esterna di un altro stato.

Questi principi funzionano in maniera un po’ diversa per gli stati già esistenti. Quando uno stato è già esistente questi principi si presumono. Quando uno stato è già esistente non c’è alcuna questione che riguarda la sua statualità effettiva, ma si presume che questo sia indipendente anche qualora perda il controllo di una parte del territorio, esempio: Ucraina è ancora uno stato indipendente, benché abbia perso parte dei suoi territori, perché vige il principio del rispetto dell’integrità territoriale, che ha la sua ratio nella tutela dello status quo.

Nel momento in cui uno stato viene ad esistenza, il diritto internazionale tende a conservare lo status quo. La stessa cosa si può dire per quanto riguarda la sovranità interna. Con questa convinzione il diritto internazionale spinge a conservare lo status quo per un’esigenza di stabilità.

Norme chiave

Oltre al divieto di minaccia o uso della forza nelle relazioni internazionali, contenuto nell’art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, ci interessa il paragrafo 7 del medesimo articolo che dice: “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.”

Questa norma codifica nei rapporti tra lo stato e le organizzazioni internazionali un principio che è emerso dopo la seconda guerra mondiale, perché prima si confondeva con il divieto della forza, che è il divieto di ingerenza negli affari interni ed esterni di ogni stato. Questa è una norma fondamentale dell’ordinamento internazionale, al pari del divieto della forza. Lo statuto delle Nazioni Unite è abbastanza scarno per quanto concerne i diritti e i doveri fondamentali degli stati.

Nel 1970 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha emanato la cosiddetta Dichiarazione dei principi.

Bisogna partire dal presupposto che gli atti che l’assemblea emana non sono vincolanti, in quanto essa produce la “soft law” (diritto non vincolante). L’assemblea generale fa delle raccomandazioni e ha poi il compito di elaborare i principi generali di funzionamento generali del diritto internazionale, e lo ha fatto nel 1970 con la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati.

Questa dichiarazione che è stata votata ad unanimità dall’assemblea generale delle Nazioni Unite non ha valore giuridico vincolante ma si ritiene che sia ricognitiva di alcune delle norme fondamentali che regolano le relazioni tra stati e infatti la Corte internazionale di giustizia, in più occasioni, ha confermato che alcune norme contenute in questa dichiarazione corrispondono al diritto consuetudinario. Ma può essere prova di una opinio juris? No perché gli stati votano nell’assemblea generale con la consapevolezza di non generare delle norme vincolanti.

In ogni caso questa dichiarazione è importante perché ci dà la definizione del divieto di ingerenza degli affari interni degli stati, cosa che manca nell’art. 2 paragrafo 7.

(Lettura paragrafo Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati)

Per quanto concerne il divieto di ingerenza degli affari interni ed esterni di uno stato, la norma ci dice che ogni stato ha il diritto di scegliere il sistema di governo che meglio preferisce, in quanto è una questione meramente interna dello stato. Ad esempio l’Unione Europea ha adottato assieme agli USA delle sanzioni economiche unilaterale che sono imposte ad alcuni stati perché sono considerati delle dittature, ad esempio il Venezuela.

Al di fuori queste misure sono molte contestate nel diritto internazionale perché si crede che, essendo adottate unilateralmente dagli stati, contravvengono al principio di divieto di ingerenza degli affari interni degli stati, i quali possono scegliere liberamente i propri regimi politici. In promozione della democracy, l’UE e gli USA si sentono legittimati ad imporre delle sanzioni.

Generalmente le sanzioni consistono in blocchi di beni, divieti di viaggio, impedimento del commercio delle imprese di nazionalità dello stato che si vuole punire.

C’è un caveat (?) del divieto di ingerenza degli affari interni degli stati: la scelta del governo tradizionalmente veniva considerato “dominio riservato”. Si credeva che ci fosse un nucleo di materie che erano essenzialmente di competenza interna di uno stato e non potevano essere internazionalizzate, e una di queste materie era il trattamento che lo stato riserva alle persone presenti nel proprio territorio. Fino alla seconda guerra mondiale c’era questa idea del dominio riservato.

Ad oggi le cose sono molto cambiate con il proliferare dei trattati multilaterali, che riguardano per la maggior parte il trattamento che lo stato fa delle persone presenti nel proprio territorio.

Il Consiglio di Europa è una organizzazione internazionale, nata a Strasburgo nel 1950, contestualmente alla adozione della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che fornisce l’apparato istituzionale proprio per una maggiore integrazione degli stati, appartenenti all’area geografica europea in materia di diritti e democrazia. Uno dei presupposti per partecipare al Consiglio di Europa è che lo stato sia una democrazia e quindi che abbia un parlamento, tipico trattato internazionale che impone ai partecipanti una certa forma di governo.

L’altra accezione del divieto di ingerenza è quella degli affari esterni: ogni stato è libero di porre in essere la propria politica estera nel modo migliore, quindi ogni stato è libero di concludere o meno e di partecipare alle organizzazioni internazionali e di concludere gli accordi.

Il fatto che ci siano delle violazioni costanti del divieto di ingerenza non significa che la regola consuetudinaria venga meno. Questo principio di non ingerenza è alla base di molte controversie.

C’è stata una pronuncia da parte della Corte internazionale di giustizia che ha stabilito la violazione da parte degli USA, e quindi di aver usato illecitamente la forza, contro il Nicaragua.

Lezione 02/10

L’obbligo di non intervenire comincia ad avere una propria autonomia solo con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. Prima di questo momento si confondeva con il divieto dell’uso della forza, ma è solamente dopo il 1945 che prende corpo questa norma separata dal divieto

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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