Revisione costituzionale
Art. 138
Per apportare qualsiasi modifica alla Costituzione o integrarla mediante l’approvazione di leggi costituzionali si deve fare riferimento alle modalità descritte dall’art. 138 della stessa.
Per modificare qualsiasi parte della Costituzione (interi articoli o solo parte del testo) o promulgare leggi costituzionali si deve seguire il seguente procedimento.
Leggi di revisione costituzionale modificano il testo costituzionale, leggi costituzionali integrano la Costituzione senza però esserne parte.
Due ipotesi di approvazione delle leggi costituzionali
Prima fase: proposta della legge, lettura del testo e approvazione a maggioranza relativa (50+1 dei componenti della camera), trasferimento del medesimo testo alla seconda camera che può eventualmente apportare delle modifiche (emendamenti), in questo caso inizia la spola tra le due camere finché non si raggiunge l’approvazione del medesimo testo.
1) Seconda fase: la seconda approvazione deve avvenire non prima di 3 mesi dalla precedente e richiede l’approvazione dei 2/3 dei membri di entrambe le camere. N.B. in questa seconda fase non si possono fare emendamenti.
Se questo quorum viene raggiunto la legge è ufficialmente approvata.
2) Se non si raggiungono i 2/3 ma si raggiunge la maggioranza assoluta, alcuni soggetti possono chiedere il referendum costituzionale:
- 500.000 elettori
- 5 consiglieri regionali
- 1/5 della camera
Il referendum richiede per l’approvazione della legge la maggioranza dei voti ‘SÌ’.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Questo ha generato riflessioni e polemiche sulla definizione di forma repubblicana (cos’è e cosa non è); sono sicuramente elementi della forma costituzionale gli artt. 1-12 e molti altri (13/14/15 ecc.)
Artt. modificati negli anni: 97, 81, 117.
Diritti e libertà
Artt. 1-12 sono i cosiddetti fondamentali.
La Costituzione si divide in 2 parti (suddivise in titoli):
- Parte 1 Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici
- Parte 2 Ordinamento della Repubblica (struttura ed organi) + disposizioni transitorie e finali
Artt. molto frequenti nella 3 domanda ‘Diritti e libertà’:
Art. 3
Concetti fondamentali: principio di eguaglianza formale e principio di eguaglianza sostanziale: il primo nasce con la riv. francese (fine 700), mentre il secondo con il welfare state (fine 800 inizio 900).
Il principio formale prevede l’assenza di discriminazioni, quello sostanziale per assicurare la parità deve introdurre delle di
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