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CAPITOLO 6- I crediti

6.1. Aspetti e definizione e classificazione negli schemi di bilancio

I crediti rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da

soggetti identificati. Assimilati ai crediti sono le cambiali attive che rappresentano titoli di

credito contenenti un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il

portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento.

Le cambiali attive non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti.

Nello schema di Stato Patrimoniale, i crediti sono inclusi sia nell'attivo circolante che tra le

immobilizzazioni secondo il criterio della classificazione per soggetto debitore. Tra le

immobilizzazioni la voce concernente i crediti (B.III.2) distingue al suo interno i crediti: a)

verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso imprese controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri.

Nel circolante (classe C.II) appaiono le seguenti voci:

1. verso clienti;

2. verso imprese controllate;

3. verso imprese collegate;

4. verso imprese controllanti;

5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis. crediti tributari;

5-ter. imposte anticipate; 5-quarter.

verso altri.

Il documento 15 dell'OIC dedicato ai crediti, sostiene che, i crediti di finanziamento trovano

collocazione tra le immobilizzazioni, evidenziando, distintamente la quota esigibile entro la

fine del prossimo esercizio, tenuto conto che generalmente saranno scadenti a lungo

termine. I crediti di origine commerciale debbono invece essere inseriti nell'attivo

circolante (evidenziando distintamente la quota esigibile oltre l'esercizio successivo, visto

che di regola saranno scadenti a breve termine). Ai fini dell'indicazione degli importi

esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro

scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

• Di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;

• Della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti

nel contratto;

• Dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito

vantato.

I crediti verso le imprese controllate, collegate, controllanti e verso imprese sottoposte al

controllo delle controllanti, sono distintamente enucleati in ragione della loro rilevanza ai

fini della comprensione delle dinamiche intragruppo e possono essere compresi sia tra le

immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante.

Le voci B.III.2.c) e C.II.4) accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore

al primo (controllanti che controllano la società tramite loro controllate intermedie). La voce

«verso altri» dei crediti immobilizzati comprende crediti di finanziamento verso imprese

non consociate, mentre la corrispondente voce dell'attivo circolante include crediti 1

scaturenti da vari motivi (incasso dividendi, crediti verso erario, verso istituti previdenziali,

verso dipendenti...).

I fondi che accolgono le svalutazioni dei crediti per inesigibilità (presunta o effettiva) o per

resi, sconti e abbuoni, devono essere portati a rettifica delle corrispondenti voci dell'attivo.

Se il credito non esiste più in bilancio, o se la rettifica comporta il pagamento di ulteriori

somme, i fondi in questione devono essere collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale

sotto la voce B.

Non è possibile compensare crediti e debiti verso uno stesso soggetto a meno che sia

consentito giuridicamente (es. contratto di conto corrente).

Nel Conto Economico, nella voce B10 d) «svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo

circolante e delle disponibilità liquide» si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni

dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante. Nella voce D19b) «svalutazioni

di immobilizzazioni finanziare che non costituiscono partecipazioni», si classificano gli

accantonamenti e le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni

finanziarie. Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni si classificano nella

voce BI4 «oneri diversi di gestione» del Conto Economico, previo l'utilizzo dell’eventuale

fondo svalutazione crediti.

Gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante (es. ritardati pagamenti dei

clienti, rimborsi d' imposte, crediti verso dipendenti…) sono iscritti nella voce C16 «altri

proventi finanziari», lettera d), come pure i maggiori importi incassati sui crediti acquistati

ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. La voce deve essere suddivisa in tre ulteriori

sottovoci, in presenza di proventi finanziari maturati nei confronti di imprese controllate,

collegate e controllanti, secondo quanto previsto dall'art. 2425.

Momento di iscrizione

In base all'origine muta anche il momento nel quale iscrivere il credito. I crediti derivanti da

ricavi di vendita sono iscrivibili quando vengono maturati i ricavi stessi, cioè quando il

processo produttivo è stato completato: si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di

proprietà (= trasferimento rischi e benefici). Salvo che le condizioni degli accordi

contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente, per

le vendite di beni mobili tale trasferimento si realizza con il momento della spedizione del

bene mentre per le vendite di immobili corrisponde alla stipulazione del contratto di

compravendita. I crediti relativi a servizi sono iscritti in contabilità quando la prestazione è

stata effettuata (in caso di prestazioni continuative, quando sono maturati i corrispettivi

contrattuali). I crediti di origine diversa da quella commerciale sono da rilevare quando

sorge giuridicamente l'obbligazione di terzi verso la controparte.

6.2. I problemi di valutazione

Dal D.Lgs. n. 139/2015, per i bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016 in poi, i

crediti «sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto

del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo». Il

documento OIC 15 interviene per interpretare tali concetti e le relazioni che si pongono tra

essi.

6.2.1. Il criterio del costo ammortizzato

Il metodo del costo ammortizzato, secondo le regole internazionali, richiede che sia

utilizzato il metodo del tasso effettivo di interesse. Questo metodo è stato reso obbligatorio

dal legislatore italiano. Con tale criterio i crediti sono inizialmente contabilizzati all'importo

effettivamente erogato. Successivamente, ad ogni fine esercizio, il loro valore tenderà a 2

crescere fino a giungere il loro valore nominale alla data di rimborso in una misura definita

dal tasso effettivo di interesse, calcolato come il TIR ossia come il tasso che uguaglia il

valore attuale dei flussi di cassa positivi e negativi derivanti dall'investimento nel credito

immobilizzato. Le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore

iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato

utilizzando il criterio dell'interesse effettivo che implica che essi siano ammortizzati lungo

la durata attesa del credito.

I flussi finanziari futuri, utili al calcolo del tasso di interesse effettivo, non includono le

perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel

valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto

delle perdite stimate per inesigibilità.

6.2.3. Il rischio di inesigibilità

Il codice afferma (art. 2426, n. 8) che i crediti devono essere iscritti tenendo conto anche

del valore di presumibile realizzazione. Questo significa che in sede di redazione del

bilancio si devono valutare i rischi di inesigibilità relativi ai crediti già contabilizzati.

L'azienda deve stanziare un fondo svalutazione crediti unico, da portare a diretta rettifica

dei crediti a cui si riferisce, nei casi in cui:

• Si siano già manifestate perdite per inesigibilità ( );

fallimento dei debitori, debitori irreperibili…

• Si tema che in futuro si verifichino insolvenze, sia per i crediti in portafoglio, sia per i

crediti ceduti per i quali sussiste ancora possibilità di azione di regresso.

L'accantonamento a tali fondi deve avvenire negli esercizi in cui la perdita è prevedibile,

anche se verificabile solo in esercizi futuri. Il fondo verrà utilizzato nel momento in cui la

perdita è ritenuta definitiva e ridotto se si stimano perdite inferiori.

La misura dell'accantonamento può derivare o da una stima forfettaria (determinata

percentualmente sulle vendite o sui crediti) o da una procedura più dettagliata che

prevede un'analisi dei singoli crediti per determinare le perdite di inesigibilità già

manifestatesi, la stima delle ulteriori perdite presumibili, la valutazione dell'andamento

degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti, l'analisi

delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Le due procedure sono alternative: più semplice la prima, applicabile specialmente in

presenza di crediti molto frazionati; più articolata e razionale la seconda. In entrambi i casi,

è importante tenere un'aggiornata lista di anzianità dei crediti scaduti (crediti scaduti da

una settimana, da un mese, ecc.) o ageing list, in base alla quale le aziende sono solite

graduare il rischio di inesigibilità.

L'OIC 15 richiede di stanziare anche dei fondi rischi per le riduzioni di crediti che

probabilmente si verificheranno a seguito di resi o rettifiche di fatturazione, sconti e

abbuoni. L'importo degli accantonamenti deve essere basato sull'analisi delle diverse

situazioni e sull'esperienza dell'azienda.

L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (es. pegno,

ipoteca) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie, mentre per i crediti

assicurati si può accantonare un importo pari alla quota non coperta dall'assicurazione

solo se vi è la certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

L’accantonamento per rischi di inesigibilità dei crediti va iscritto nella voce B.10.d del

Conto Economico se si riferisce ai crediti compresi nell'attivo circolante, e nella voce

D.19.b se riguarda crediti inclusi tra le immobilizzazioni. La perdita su crediti non coperta

dal fondo che viene rilevata come costo va inserita nella voce B.14 se riguarda crediti

compresi nell'attivo circolante o nella voce D.19. se riguarda crediti immobilizzati. 3

L'eventuale eccedenza del fondo svalutazione che non ha più senso di esistere va

contabilizzata come ricavo nella voce A.5 del Conto Economico anche se, come previsto

dall'OIC 15, il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato

negli esercizi successiva copertura di perdite realizzate sui crediti.

6.3. Lo smobilizzo di crediti e la loro cancellazione dal bilancio

Replicando quanto previsto dallo IAS 39, l'OIC15 dispone che la società cancelli il credito

dal bilancio se si verifica una delle due situazioni:

a) I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

b) La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e

con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito smobilizzo credito

Il secondo caso, riguarda l’operazione di smobilizzo del credito per ottenere

anticipatamente la liquidità derivante tramite cessione a terzi. La cessione di crediti

(anche se rappresentati da titoli di credito come le cambiali) a intermediari finanziari

come gli istituti bancari, può essere effettuata nella modalità pro soluto, cioè senza

possibilità di regresso sull'azienda ledente in caso di insolvenza del debitore principale,

o pro solvendo, ossia con rischio di regresso sull'azienda cedente in caso di insolvenza

del debitore principale.

Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la

società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito dovrà essere valutato

seguendo le regole sopra descritte e si deve rilevare contabilmente l'entrata di denaro per

l'anticipazione da parte del cessionario movimentando in contropartita un debito di

finanziamento, oltre ai costi dell'operazione (interessi e commissioni) in Conto Economico

in base alla loro natura.

Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti

al credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere

necessario effettuare un apposito accantonamento.

Se la cessione di crediti è effettuata con modalità pro soluto, il credito deve essere

cancellato dal bilancio senza altre indicazioni, dal momento che sono stati trasferiti tutti i

rischi derivanti dalla esigibilità del credito. A tal fine si devono considerare tutte le clausole

contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che

comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore

contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da

iscriversi alla voce B.14 del Conto Economico.

L'OIC 15 ricorda che le ricevute bancarie (o RIBA) sono strumenti che contengono un

ordine di incasso disposto dal creditore ad un istituto finanziario (banca assuntrice) per la

riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da operazioni commerciali comprovate

da fatture. Le ricevute bancarie di tipo «elettronico» sono procedure interbancarie di

gestione automatica degli incassi commerciali. Esse non costituiscono titoli di credito,

bensì strumenti per l'incasso dei crediti. Il trasferimento di ricevute bancarie non

costituisce da un punto di vista sostanziale sconto o cessione del credito e, pertanto, il

credito non è rimosso dal bilancio fino all'incasso.

6.4. Contenuto della Nota Integrativa

Il Codice Civile, con specifico riferimento ai crediti, chiede di indicare varie informazioni in

diversi punti della Nota Integrativa, come dai seguenti numeri di cui all'art. 2427: 4

1. I criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori

non espressi all'origine in euro; l'OIC 15 chiede che siano evidenziati i crediti finanziari

senza interessi o con interessi irragionevolmente bassi e la componente finanziaria

che sarebbe stato corretto rilevare. È necessario indicare anche l'ammontare

complessivo degli interessi attivi scorporati dal ricavo derivanti dalla vendita di beni o

dalla prestazione di servizi;

2. Le svalutazioni effettuate nell'esercizio per quanto riguarda i crediti classificati tra le

immobilizzazioni finanziarie;

3. Le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti da un esercizio all’altro;

4. Per ciascuna voce occorre indicare: l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata

residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,

con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione

secondo le aree geografiche.

Inoltre, secondo l'OIC15, ove rilevante, la Nota Integrativa deve indicare:

- Il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;

- L'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed

il relativo effetto sul conto economico;

- L'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;

- L'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli

ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;

- Il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei

crediti;

- La natura dei creditori e la composizione della voce B. III.2.d-bis) e C.II. 5-quater)

« ».

crediti verso altri

Nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata vengono omesse alcune

informazioni riguardanti la svalutazione dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni e

ripartizione geografica dei ricavi.

Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai crediti verso imprese

controllate, collegate, controllanti e altri parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12

« » così come le informazioni relative ai crediti

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre

società che vi sono soggette.

Capitolo 7. Poste in valuta estera

7.1. La contabilizzazione iniziale delle operazioni in valuta

La variabilità dei cambi determina incertezza sul valore delle poste contabili derivanti da

operazioni in valuta diversa da quella con la quale è tenuta la contabilità e redatto il

bilancio (c.d. «moneta di conto»). Dovendo contabilizzare in moneta di conto tali

operazioni, sorge infatti il problema della scelta del tasso di cambio per la conversione, da

operare sia nel momento in cui l'operazione viene effettuata, sia in sede di valutazioni di

fine esercizio per la redazione del bilancio, nel caso in cui tali operazioni abbiano generato

delle rimanenze attive/ passive lasciate in eredità agli esercizi futuri.

L’art. 2425 bis, stabilisce il criterio da usare per la conversione in moneta di conto

dell'operazione: «i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta

devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione 5

è compiuta» (compiuta = effettuata). Tale tasso di conversione sar&

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher F030303 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Castoldi Giorgio.
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