CAPITOLO 1- Ruolo e postulati del bilancio di esercizio
1.1 Bilancio come sintesi contabile e bilancio come “pacchetto” informativo
Il bilancio di esercizio è una rappresentazione semplificata (modello) della dinamica
gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatasi nell’esercizio trascorso, pur
racchiudendo al suo interno elementi determinati sulla base di prospettive future.
Con il termine “bilancio di esercizio” si intende:
1. Sintesi di periodo (relativo ad un singolo esercizio amministrativo) del sistema di
contabilità generale, fondata sull’impiego del conto come strumento elementare di
rilevazione dell’evoluzione aziendale in merito alla situazione patrimoniale/reddituale,
economica e finanziaria dell’azienda. Il bilancio di esercizio ha lo scopo di determinare il
reddito (variazione della ricchezza conferita dai proprietari) della gestione trascorsa.
(visione tradizionale- logica contabile)
2. Sistema di dati elaborati ogni esercizio amministrativo, raccolti in un unico “package”
informativo che illustra lo svolgimento della vita aziendale. Questo sistema permette di
ottenere un numero più ampio di aspetti, profili conoscitivi della gestione aziendale. Lo
scopo è quello di informare sugli esiti dell’esercizio appena concluso.
Il passaggio dalla visione tradizionale a quella di pacchetto informativo non è stato
immediato, è stato graduale e lento. Lo scopo del bilancio nei confronti dei soci:
> Determinare il risultato di esercizio (Utile d’esercizio o perdita)
> Distribuire l’eventuale utile ai soci (denaro od altra forma) come remunerazione
dell’investimento fatto (rischio d’impresa)
> Attribuire un valore contabile della società
> Decidere eventuali strategie di impresa da parte del management in base ai risultati
ottenuti
> Il bilancio è rivolto agli stakeholders, oltre che agli stockholders (azionisti / soci), è un
documento pubblico. Più le aziende sono rilevanti più aumentano i soggetti interessati
1.2. Le funzioni del bilancio
Il bilancio di esercizio ha diverse funzioni:
RENDICONTO: il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per
permettere ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori, cioè di
coloro che concretamente dirigono l’azienda impegnandosi con l’attività quotidiana di
governo e di decidere la destinazione del reddito di periodo. In relazione agli obiettivi
reddituali, i proprietari, durante l’assemblea di approvazione del bilancio annuale,
potevano decidere il rinnovo, la sostituzione o la cessazione del mandato degli
amministratori. Il bilancio inoltre evidenzia la generazione di un utile o una perdita di
ricchezza nel periodo con rispetto alla dotazione iniziale di capitale. Di conseguenza i
proprietari possono decidere se prelevare o meno la propria quota di utile dalla
gestione come remunerazione del capitale conferito
STRUMENTO INTERNO DI CONTROLLO: il bilancio è utilizzato come strumento di
controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale a vantaggio dei
decisori interni (es. amministratori, proprietari) poiché contiene la sintesi in termini
monetari dell’andamento della gestione. Il contenuto del bilancio è fondamentale non
solo per conoscere la situazione economico-finanziaria attuale dell’impresa ma anche
per prendere scelte future 1
PACCHETTO INFORMATIVO PER LETTORI ESTERNI (annual report): il bilancio di
esercizio è un documento che fornisce una visione complessiva della situazione
finanziaria dell’impresa ed è quindi in grado di informare gli stakeholder ( in primis
) sulla capacità dell’impresa di garantire il soddisfacimento
finanziatori, investitori, creditori
dei propri personali interessi. In base poi alla tipologia di stakeholder, le aziende
dovranno fornire ulteriori informazioni e dati ad hoc anche di natura non monetaria
(politica ambientale- es. bilancio ambientale per le associazioni ecologiste…- politica di
ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali…) che potranno essere inserite nel
pacchetto informativo centrato sul bilancio. L’importanza di questa funzione del bilancio è
stata favorita anche da altri fattori come: etica degli affari più sviluppata, cultura
economica più diffusa…
In merito a questa funzione, possiamo affermare che il bilancio deve essere un supporto
informativo affidabile, garantito nella sua correttezza ed imparzialità di vedute, di facile
comprensione anche per coloro che non dispongono di approfondite conoscenze
pregresse sulla gestione aziendale e comparabile con quello di altre aziende.
Ciascuna funzione assume un’importanza differente a seconda del diverso contesto preso in
considerazione.
Nel momento in cui il bilancio diventa “pubblico”, tutti possono accedere agli stessi dati di
un’impresa e usarli. Molte imprese hanno iniziato a redigere più bilanci in base ai diversi
destinatari interni o esterni occultando o modificando anche alcuni dati. Questo non è
ammissibile da un punto di vista legale perché il bilancio deve essere unico ed in grado di
soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni; pertanto è stata sviluppata
oltre ad una regolamentazione obbligatoria del bilancio affidata a leggi nazionali e
associazioni professionali, un sistema di controlli (sistema di enforcement) e sanzioni. Il
controllo è continuo ed affidato a professionisti esterni, soggetti pubblici e nei casi più gravi
anche a giudici.
Gli obblighi normativi costringono le imprese a divulgare informazioni in modo da garantire
una maggiore efficienza allocativa per l’interno mercato dei capitali. In questo modo, vengono
stabilite delle sanzioni per eventuali errori o omissioni di informazioni dovute. Allo stesso
tempo però, la produzione di informazioni comporta per l’azienda numerosi costi non solo per
il loro ottenimento ma soprattutto in termini di costi competitivi, costi di tipo “politico” e costi
“operativi indiretti”. Inoltre, si verifica un incremento della volatilità dei titoli, un innalzamento
della rischiosità per gli investitori e relativi aumenti del costo del capitale e un sovraccarico
informativo.
Consegue che l’imposizione di obblighi informativi (mandatory disclosure) deve valutare il
rapporto costi-benefici tra investitori ed azienda emittente e deve mettere a disposizione del
pubblico solo il minimo comune conoscitivo. Frequenza, quantità e il tipo di informazioni
dovute devono essere valutate con riferimento a specifiche circostanze aziendali.
1.3. I principi contabili come regole del bilancio: quadro normativo
> Norme del codice civile
Le norme civilistiche racchiudono i principi generali contabili per la redazione del bilancio
ossia regole riguardanti la scelta dei fatti da rilevare, le modalità di rappresentazione
contabile… Le norme civilistiche vengono applicate alle società di capitali, in parte anche per
le società di persone e le imprese individuali mentre per banche, imprese assicurative e
intermediari finanziari sono previste discipline specifiche 2
> Principi contabili professionali: ruolo, tipologia e gerarchia
Le norme civilistiche sono integrate da principi contabili emanati da associazioni professionali
come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri
(CNDC-CNR). I principi del CNDC-CNR sono stati poi rivisitati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
L’OIC è un organismo che rappresenta tutti i principali operatori della professione contabile
(redattori, revisori, utenti del bilancio) ovvero l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, altre categorie professionali, associazioni imprenditoriali ed enti di controllo.
I principi contabili dell’OIC disciplinano le procedure ed i criteri di registrazione delle
operazioni contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Devono essere intesi come
regole tecnico-ragionieristiche, che hanno una duplice funzione:
1.Interpretano in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. Le norme fissano alcuni
principi generali sulla formazione del bilancio rinviando implicitamente a regole tecniche, cioè
ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.
2.Integrano le norme laddove risultino insufficienti come ad esempio per l’integrazione dei
principi definiti dal legislatore, l’adozione dei criteri eccezionali, forniscono i criteri, i metodi e
le procedure di applicazione per fattispecie previste o non dalla legge ed infine ma non di
scarsa importanza indicano gli elementi ed i dati da includere nella nota integrativa.
Se non sono previsti OIC per fatti aziendali specifici, si fa riferimento alle seguenti fonti in
ordine gerarchico:
In via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi
simili
Le finalità ed i postulati di bilancio
> I documenti dell’OIC
Attualmente, sono in vigore 28 principi contabili dell’OIC e 6 interpretazioni di norme
civilistiche.
L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a. Emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del
Codice Civile
b. Fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di
normativa contabile
c. Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati
dall’Europa.
d. Intrattiene rapporti con l’International Accounting Standards Boards (IASB), con
l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con organismi contabili di altri
Paesi
e. Agisce in modo indipendente e persegue finalità di interesse pubblico.
> Principi IAS/ IFRS
Lo IASB emana principi contabili internazionali che prendono il nome di IAS/IFRS. I nuovi o
modificati principi, per essere adottati, devono essere valutati da un punto di vista tecnico-
politico dalla Commissione Europea. L’introduzione di questi nuovi/ modificati principi
costringe le società ad una continua e dispendiosa attività di adeguamento delle proprie
politiche contabili.
L’uso IAS/IFRS sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato: 3
È obbligatorio per società quotate, banche, società finanziarie, assicurazioni, istituti di
moneta elettronica…
È facoltativo per le altre società come quelle incluse nei bilanci consolidati
È vietato per le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata
La scelta di applicare i principi contabili internazionali non è revocabile, salvo circostanze
eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa. Le imprese che non applicano i
principi contabili internazionali devono rispettare le regole contenute nel Codice Civile e i
principi contabili dell’OIC (progressivamente sempre più simili agli IAS/IFRS)
1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile (art. 2423)
1.4.1. La struttura del bilancio
Il Codice Civile stabilisce che sono gli amministratori, vertice aziendale, a redigere il bilancio
di esercizio che è formato da:
• Conto Economico . Sintetizza l’intera dinamica dell’esercizio trascorso evidenziando costi
e ricavi e consentendo di calcolare il reddito di esercizio
• Stato Patrimoniale . Espone, alla data di chiusura dell’esercizio, le rimanenze
economiche- finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali incompleti. Le
rimanenze vengono indicati come elementi attivi e passivi del patrimonio
• Rendiconto Finanziario . Sintetizza i flussi di entrate ed uscite di liquidità della gestione
operativa, di investimenti e finanziamenti ed evidenzia la variazione complessiva delle
disponibilità liquide avvenute nell’esercizio
• Nota Integrativa . Ha funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti prospetti per
capirne la composizione analitica ed individuare le possibili problematiche valutative
1.4.2. La clausola generale del bilancio
I postulati più importanti per la redazione del bilancio di esercizio sono:
clausola generale di bilancio
1. La stabilisce che il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria della società e il risultato generale di bilancio. Chiarezza= il bilancio deve
essere comprensibile per gli utenti esterni Rappresentazione veritiera e corretta (true and
fair view) vuole dire:
Corretta = la correttezza deve essere interpretata come onestà, neutralità, ossia come
volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegia per forma e
contenuto qualche interesse particolare. Questo termine si può interpretare anche con il
concetto di verificabilità. Il bilancio deve essere redatto secondo l’attendibilità delle
scritture contabili (documenti ed operazioni vere, e riportati nelle scritture contabili) e
quanto indicato nella nota integrativa (consultata dai lettori esterni per avere le
motivazioni delle scelte contabili effettuate)
Veritiera = il bilancio non esprime l’esattezza matematica per via dei processi valutativi
che considerano eventi passati, probabili ed evoluzioni future, quindi il giudizio sarà
sempre soggettivo. Gli amministratori dovranno presentare un bilancio attendibile che
tenda a rispecchiare la realtà gestionale e per questo dovranno adottare i principi
contabili che forniranno un insieme di regole standard di comportamento come guida per i
processi valutativi.
Completezza informativa.
2. Questo postulato stabilisce che se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare la 4
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire informazioni complementari allo
scopo
Principio della rilevanza.
3. Il bilancio può omettere l’esposizione e il commento di
importi irrilevanti o l’applicazione di criteri di valutazione che in relazione alla loro
complessità ed allo sforzo amministrativo per applicarli non danno beneficio informativo.
La politica adottata deve essere commentata in nota integrativa. (Ad es. posso omettere
200€ di altri ricavi ma non posso omettere 200€ di perdite su crediti o denaro in cassa).
Un problema che sorge dall’applicazione di questo postulato è che le imprese potrebbero
stabilire soglie di rilevanza diverse, rendendo meno comparabili i propri
risultati con quelli delle altre aziende, a tutto svantaggio della possibilità da parte di terzi
di valutare l’andamento aziendale.
Possibilità eccezionale di valutare delle attività con criteri diversi da
4. quelli stabiliti / incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta. Il legislatore obbliga a derogare le stesse norme di legge riferite a specifiche
voci del bilancio qualora non sia raggiunto lo scopo principale del bilancio, quello di
fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei riflessi economico- finanziari della
gestione aziendale. Questa regola viene applicata solo ai casi eccezionali. Inoltre nella
nota integrativa è necessario motivare la deroga e indicare l’influenza sulla situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile.
redatto in unità di Euro
5. Il bilancio deve essere senza decimali mentre la Nota
integrativa può essere redatta anche in migliaia di Euro
1.4.3. I postulati di bilancio dell’art. 2423 bis
I postulati generali del bilancio d’esercizio possono essere riassunti in:
(=regola del buon senso).
Postulato di prudenza
a) L’articolo 2423 bis afferma
che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
Prospettiva di continuazione dell’attività= il bilancio deve riguardare un’impresa che ha la
prospettiva di durare altrimenti si tratterebbe di un altro tipo di bilancio
Prudenza amministrativa= gli utili soltanto sperati non devono essere considerati nel
Conto Economico, mentre devono essere considerati i costi non effettivamente sostenuti
e quelli solo temuti (ad es. accantonamento di fondi oneri e rischi)
A parità di rappresentazione veritiera e corretta si deve scegliere quella più prudente,
ovvero quella che garantisce la conservazione del capitale in azienda rispetto al prelievo
di utili incerti, garantendo così un quadro fedele della gestione aziendale
Postulato della prevalenza economica
b) afferma che la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto = prevalenza della sostanza sulla forma = la sostanza economica
dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi ovvero
viene data maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi
aspetti formali.
Postulato della realizzazione degli utili e della competenza economica
c) afferma che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura
dell’esercizio, quindi si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento. Secondo questo
postulato, nella redazione del bilancio, gli amministratori devono decidere quando un 5
ricavo e di conseguenza anche un costo deve considerarsi di competenza dell’esercizio
trascorso. Le concezioni che possono essere adottate sono due:
a) Un ricavo per un bene o servizio è di competenza dell’esercizio quando in tale
periodo sono stati svolti dei cicli produttivi relativi al bene/servizio, anche se non è
intervenuta la ve
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Appunti Contabilità e bilancio - Modulo I
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