Elementi di diritto del lavoro
Parte I
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Argomenti
In questa Unità Didattica affronteremo i seguenti argomenti:
- Obiettivi
- Introduzione
- Le fonti del diritto del lavoro
- Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
- La parasubordinazione
- Le tipologie contrattuali innovative od innovate
- Il contratto di lavoro
- La dottrina acontrattualistica
- Il contratto di lavoro a termine
- Parità di trattamento nel rapporto di lavoro
- Il lavoro minorile e la parità di trattamento retributivo
- Il lavoro femminile: dalla tutela alla parità e all’uguaglianza di opportunità
- La legge 903/77: il divieto di discriminazione
- La tutela della maternità, della paternità e dei figli
- Riepilogo
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Obiettivi
La fruizione di questa Unità Didattica consentirà il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Analizzare l’evoluzione del contesto economico-produttivo nel quale si colloca il rapporto di lavoro;
- Definire le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo;
- Esaminare i contratti di lavoro atipici e il concetto di parasubordinazione;
- Riconoscere le tipologie contrattuali innovate ed innovative introdotte dalla legge Biagi;
- Esaminare il contratto di lavoro: la formazione, la forma, le clausole da stipulare per iscritto, le cause e gli effetti della nullità, l’invalidità;
- Analizzare il contratto di lavoro a termine;
- Comprendere l’evoluzione della tutela del lavoro femminile;
- Descrivere la legge 903/77 sul divieto di discriminazione;
- Definire gli organi amministrativi preposti alla gestione e al controllo della politica delle pari opportunità;
- Analizzare il congedo di maternità, di paternità, le adozioni e gli affidi.
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Introduzione
- Il Diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto del lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.
- Le norme del diritto del lavoro tendono a tutelare il lavoratore, in quanto contraente debole, assicurando, nei rapporti contrattuali con il datore del lavoro, il rispetto e la promozione non solo delle condizioni economiche e quindi degli interessi patrimoniali, ma anche della libertà e della personalità del lavoratore per la sua particolare condizione di dipendenza nei confronti del datore.
- Nella evoluzione storica del diritto del lavoro, si possono distinguere, a grandi linee, tre fasi storiche, che in larga misura si intrecciano sovrapponendosi nel corso dei medesimi periodi di tempo:
- La fase della prima legislazione sociale, in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune;
- La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato, caratterizzata dalla inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile;
- La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro, i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla Carta costituzionale.
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Le fonti del diritto
La Costituzione è la prima fonte normativa della Repubblica italiana, ad essa non possono derogare le altre normative. Può essere modificata soltanto dal nostro Parlamento ed a seguito di una rigida procedura volta a garantirne i principi in essa contenuti.
- L’art. 4 della Costituzione Italiana sancisce:
- «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
- L’art. 4 Cost., quindi, stabilisce la doppia natura del lavoro: esso è sia diritto (come vuole la tradizione illuminista), sia dovere (come vuole la tradizione marxista). La norma richiama anche la tradizione cattolica, la quale ha compreso, nel concetto di lavoro, ogni attività che concorra al benessere spirituale dell’uomo e sia anche economicamente rilevante.
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Le fonti del diritto
- Ai sensi dell’art. 10 comma 1° della Cost. l’ordinamento italiano «si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute».
- Le norme di diritto internazionale di origine consuetudinaria (generalmente riconosciute) penetrano nell’ordinamento interno del nostro Stato e sono gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie.
- Gli art. 80 e 87 Cost. sono relativi alle norme internazionali di origine pattizia; dette norme sono considerate fonti indirette di diritto: esse non producono automaticamente effetti giuridici all’interno dell’ordinamento italiano; abbisognano di un atto formale di ratifica (promulgato dal Presidente della Repubblica previamente autorizzato, ove richiesta, da una legge del Parlamento); una volta ratificato il trattato crea obblighi solo per lo Stato; affinché lo stesso possa essere applicabile anche nei confronti di tutti i cittadini occorre una apposita norma interna che provveda alla sua esecuzione.
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Le fonti del diritto
L’Italia è membro dell’O.I.L.: (Organizzazione Internazionale del Lavoro) costituita a Versailles nel 1919: tale organizzazione ha come compito quello di promuovere l’adozione (da parte dei paesi membri) di regimi di lavoro compatibili con una vita dignitosa da parte dei lavoratori. L’organizzazione ha tre organi fondamentali:
- Conferenza internazionale del lavoro
- Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Internazionale del Lavoro (U.I.T.)
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Le fonti del diritto
- Le norme comunitarie influenzano molto il diritto del lavoro. Le norme contenute nel Trattato di Roma istitutivo della Cee del 1957, sono state modificate dall’Atto Unico Europeo del 1986, dal Trattato di Maastricht del 1992 e quello di Amsterdam del 1997.
- Nel Trattato di Roma, si pensava a formare un mercato comune all’interno del quale i lavoratori avessero libertà di circolazione e non ci fossero squilibri nelle condizioni di lavoro.
- Con l’Atto Unico Europeo, sono state apportate varie modifiche. Vigeva la regola dell’unanimità per i diritti ed interessi dei lavoratori, l’unico caso in cui era applicata la regola della maggioranza era in materia di direttive sulla sicurezza del lavoro.
- La Carta Sociale del 1989, si batté sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla tutela dell’occupazione e della giusta retribuzione, sul miglioramento delle condizioni di lavoro, ecc.
- Sono importanti anche le leggi comunitarie emanate annualmente per attuare le direttive anche con delega legislativa al governo o con autorizzazione all’uso dei regolamenti.
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Le fonti del diritto
- Il Codice civile vigente fu pubblicato nel 1942, unificando il diritto civile ed il diritto commerciale ed inserendo anche il diritto del lavoro.
- Per il diritto del lavoro, l’art. 2078 c.c. sancisce che gli usi prevalgono sulle norme di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro, si è rafforzata l’efficacia della consuetudine rispetto alla legge ai soli fini dell’integrazione degli effetti del contratto (art. 1374 c.c.), l’efficacia degli usi è dispositiva e quindi derogabile dall’autonomia privata individuale o collettiva.
- Il Codice civile dedica al diritto del lavoro l’intero libro V, in particolare:
- Titolo I – Capo III: al contratto collettivo
- Titolo II – Capo I: Sez. II, ai collaboratori; Sez. III, ai rapporti di lavoro; Sez. IV, al tirocinio
- Titolo III: al lavoro autonomo
- Titolo IV: al lavoro subordinato in particolare rapporti
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Le fonti del diritto
- Dalla riforma della Costituzione operata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, nell’ambito del lavoro e della previdenza e assistenza risulta che:
- Attengono alla competenza esclusiva dello Stato, i seguenti ambiti:
- Ordinamento civile;
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Previdenza sociale.
- Attengono alla competenza concorrente delle Regioni, i seguenti ambiti:
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Tutela della salute;
- Previdenza complementare e integrativa.
- Attengono alla competenza esclusiva delle Regioni:
- Il potere di dare attuazione ed esecuzione degli atti dell’Unione Europea nell’osservanza delle procedure stabilite dalla legge dello Stato, oltre che ogni altra attribuzione non espressamente spettante allo Stato o alla potestà legislativa concorrente Regionale.
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Le fonti del diritto
- Scopo del diritto del lavoro è quello di porre rimedio alla inferiorità economica e sociale del lavoratore e al suo stato di subordinazione durante il rapporto, garantendogli condizioni minime inderogabili.
- Dal combinato disposto degli artt. 1339 cc. e 1419 2° comma cc. viene imposta la conservazione del contratto anche contro la volontà espressa dalle parti: è chiaro l’intento di protezione di un soggetto (quello più debole) dal rischio che l’altro soggetto (quello più forte) possa invocare la nullità dell’intero contratto e quindi la mancata costituzione del rapporto.
- La tutela delle condizioni di lavoro è affidata anche alla contrattazione collettiva; essa deve essere considerata espressione del principio della libertà sindacale (art. 39 Cost.). In generale il contratto collettivo ha come funzione quella di garantire minimi di trattamento economico e normativo migliorativi rispetto a quelli fissati dalla legge e non derogabili dal contratto individuale di lavoro.
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Le fonti del diritto
- Nell’art. 1374 cc. gli usi sono chiamati in funzione integratrice del contratto qualora manchino disposizioni legislative al riguardo, essi assumono valore normativo, cioè di fonti suppletive della legge;
- L’art. 2078 sancisce che «in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro».
- Invece, le clausole d’uso (art. 1340 cc.) – se inserite, a tutti gli effetti, nel contratto individuale di lavoro – possono derogare, in senso più favorevole, alla legge unilateralmente inderogabile e al contratto collettivo. Esse non possono modificare il contratto individuale a meno che le stesse non siano state volute (implicitamente o esplicitamente) dalle parti.
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Le fonti del diritto
- Il principio generale di favore verso il lavoratore è in grado di sovvertire la gerarchia delle fonti: la norma di grado superiore cede a quella di grado inferiore più favorevole al lavoratore con il solo limite delle norme assolutamente inderogabili.
- Il principio di favore può essere considerato criterio ordinatore della gerarchia delle fonti del diritto del lavoro (art. 2077 c.c.).
- Le norme assolutamente inderogabili sono quelle norme che perseguono interessi pubblici e che non possono essere derogate né in melius né in pejus.
- La gerarchia si profila nel senso che il contratto collettivo più favorevole prevale sulla legge unilateralmente inderogabile, fatta eccezione per le deroghe in melius apportate dal contratto individuale o dagli usi.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
- Il codice civile non offre una definizione del contratto di lavoro ma disciplina direttamente, agli artt. 2096 e ss., il rapporto di lavoro: questa normativa, per espresso disposto del legislatore, si applica unicamente al rapporto di lavoro subordinato.
- L’art. 2094 c.c. qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che:
- “..si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
- Il codice civile individua, quindi, nella collaborazione e nella subordinazione i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
Le due figure tipiche in cui vengono tradizionalmente ripartiti i rapporti di lavoro sono:
- Il rapporto di lavoro subordinato (c.d. locatio operarum) disciplinato nel codice civile (libro V) dagli artt. 2094-2134 (il lavoro nell'impresa) e dagli artt. 2239-2246 (il lavoro subordinato in particolari rapporti);
- Il rapporto di lavoro autonomo (c.d. locatio operis o contratto d’opera) in cui una persona (usualmente professionista o artigiano) si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro proprio e senza subordinazione, nei confronti di una committente (art. 2222 c.c.); questo rapporto di regola non forma oggetto del diritto del lavoro ma viene, invece, generalmente trattato dal diritto commerciale.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
La distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, anche se nella realtà non sempre netta, è fondamentale ai fini sia pratici che sistematici. Diremo che elementi distintivi si rinvengono:
- Nella posizione del prestatore che, nel lavoro autonomo, è di autonomia nella gestione, avendo egli la piena discrezionalità in merito al tempo, al luogo e al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell’opera), laddove, nel lavoro subordinato, essa è, appunto di subordinazione intesa come dipendenza nei confronti del datore di lavoro e collaborazione nell’impresa;
- Nell’oggetto della prestazione che nel lavoro autonomo è costituito dal risultato finale dell’attività del prestatore (un opus, un lavoro specifico), mentre nel lavoro subordinato è rappresentato dalle stesse energie lavorative (fisiche o intellettuali) esplicate secondo le direttive del datore di lavoro: possiamo parlare, nel primo caso, di obbligazioni di risultato, nel secondo, di obbligazioni di mezzi;
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
- Nell’organizzazione d’impresa (studio professionale, bottega artigiana, macchinari); questo elemento difetta sempre nel lavoro subordinato e caratterizza, invece, il lavoro autonomo, anche se non sempre il lavoratore autonomo si avvale di una vera e propria organizzazione imprenditoriale (ad esempio, il piccolo idraulico, elettricista etc.);
- Nell’incidenza del rischio attiene l’esercizio dell’attività produttiva, rischio che ricade completamente sul lavoratore autonomo, salva l’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti (art. 2228 c.c.), mentre ne è del tutto esonerato il lavoratore subordinato;
- Nel corrispettivo che, nel lavoro autonomo (ove è variamente denominato: compenso, onorario etc.), è stabilito per il risultato finale a prescindere dal tempo che il prestatore impiega, mentre nel lavoro subordinato (ove è denominato retribuzione) esso è calcolato normalmente, a tempo senza alcuna correlazione col risultato finale.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
- Nell’attuale contesto produttivo l’integrazione dell’attività del singolo nel contesto dell’attività complessiva di una impresa per il raggiungimento dello scopo produttivo comune (cioè in una parola, la subordinazione) avviene secondo modalità flessibili, diverse da quelle tipiche dell’impresa industriale organizzata secondo il modello tayloristico di produzione.
- L’attività del singolo si spersonalizza nell’ambito dell’attività complessiva dell’impresa: sul piano giuridico questo comporta che l’attività economica espressa dall’organizzazione di lavoro viene imputata direttamente all’imprenditore. Tale imputazione avviene attraverso il contratto di lavoro subordinato: esso è, appunto, lo strumento giuridico che realizza il meccanismo automatico di imputazione all’imprenditore dell’attività di impresa e del rischio economico ad essa connesso.
- L’attività di lavoro è imputata (materialmente e giuridicamente) ad un soggetto diverso dal prestatore di lavoro. Di conseguenza lavoratore subordinato è chi lavora in nome e per conto di un altro soggetto (imprenditore), al quale è riferita l’attività complessiva d’impresa e sul quale ricade il rischio economico della stessa.
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Contratti di lavoro atipici e parasubordinazione
- A mezza strada tra l’area del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo, si collocano tutti quegli impieghi non rapportabili a casistiche precise (lavori del terzo tipo o lavori coordinati o anche atipici) e che, secondo la dottrina, costituirebbero la nuova frontiera dell’occupazione in un mercato sempre più insofferente a vincoli giuridici e contra
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