Diritto romano
Il diritto romano ha introdotto i principi di quello moderno. Il diritto è un prodotto della convivenza umana che presuppone e regola delle relazioni interpersonali. Secondo alcuni, esso è un fenomeno che qualunque società produce (ubi societas ubi ius, “ovunque vi è una società, là vi è un diritto”). Il diritto è un fenomeno che cambia, in particolare il diritto romano deve essere studiato non in modo statico ma dinamico.
Diritto in latino “Ius” è espressione che ci consente di indicare il diritto in due diversi modi: in senso oggettivo e senso soggettivo.
In senso oggettivo
Per quanto riguarda il diritto romano si tratta il diritto oggettivo (insieme di norme o ordinamento giuridico) è l'insieme delle norme giuridiche ossia di comandi generali e astratti muniti di forza coattiva che hanno regolato la vita dei cittadini romani dalla fondazione di Roma fino alla morte dell'imperatore Giustiniano. A Roma il cittadino si chiama Civis, facilmente intuibile il fatto che il diritto che si occupa dei cittadini è quello civile.
Le norme giuridiche sono comandi dotati di tre caratteristiche:
- Il comando deve essere generale cioè deve essere applicabile a tutti i cittadini;
- La norma giuridica deve essere astratta, vuol dire che deve prevedere un'ipotesi astratta e non concreta;
- La norma giuridica deve essere coattiva cioè deve essere applicabile anche nei confronti di coloro che non la vogliono rispettare, dunque con la forza.
Solo l’unione di questi tre elementi rende un comando, norma giuridica. L’insieme dei comandi generali, astratti e muniti di forza coattiva è detto ordinamento giuridico.
Esempi: Norma del diritto canonico prevede che tutti i cittadini vadano a messa la domenica, non è una norma giuridica. Nonostante sia generale e astratta, non è di natura coattiva.
Insieme di norme = ordinamento giuridico.
Suddivisione dell’età dei romani
Si studia il diritto romano nel corso di una grande evoluzione, nel corso di questi 14 secoli.
Romano: Lo studio del diritto romano risale al momento in cui tradizionalmente si colloca la fondazione di Roma 753/754 a.C. Roma era una piccola comunità di persone legate da relazioni di parentela o amicizia sostenuta da agricoltura e pastorizia, un insieme di soggetti legati tra loro da vincoli interpersonali. Tra loro non era necessario un complesso ordinamento giuridico, Roma infatti si organizzava tramite relazioni interpersonali tra le persone. Roma nacque a seguito di una lunga e lenta evoluzione che trasformò in impero una piccola comunità.
753 a.C. |-----fase regia o arcaica -----510 a.C|-----fase repubblicana o classica-----27 d.C.|---------fase post classica o giustinianea/imperiale-----|565 d.C.
Il diritto romano trova la sua fine nel 565 d.C. (XIV secoli dopo la formazione di Roma) quando muore Giustiniano (autore dell'opera giuridica più importante mai realizzata dall'uomo: “Corpus Iuris Civil”). Il “Corpus Iuris Civil” è il corpo del diritto civile. Roma nel tempo espanderà i suoi territori e diventerà un impero così importante e vasto da coincidere con le terre allora conosciute, in cui si raccolgono soggetti di diverse tradizioni, culture ecc. Il diritto cambia a seconda della trasformazione (della modifica sociale di Roma). L’ordinamento semplificato iniziale si trasformerà, includendo nuovi casi fino ad arrivare al momento in cui Giustiniano raccoglierà nel Corpus la storia delle norme civili.
Il diritto romano quindi si studia non in modo statico ma dinamico.
Bisogna distinguere il periodo in tre fasi sulla base di coloro che sono competenti a emanare le norme giuridiche:
- Fase regia o arcaica (753 AC – 509 AC) a capo della collettività si collocano i re competenti a emanare le norme giuridiche. Questa fase dura fino al 510 a.C., data in cui vengono cacciati i re, in particolare modo Tarquinio il Superbo. La prima forma costituzionale assunta da Roma fu quella dello Stato-città governato da un re (Rex). Lo stato-città (espressione con cui si usa tradurre il latino civitas) era una città libera e autonoma composta dagli abitanti di un centro urbano e dalla campagna circostante che permetteva al centro urbano di sopravvivere grazie ai prodotti. In questa fase Roma era una città-Stato monarchica governata da un Re.
- Fase repubblicana o classica (509 AC – 27 AC) in cui è la volontà popolare inizia ad avere la meglio per la gestione delle comunità, sono i magistrati eletti dal popolo a governare (magistrati/consoli restano in carica un anno). Si tratta di una fase lunga e importante in cui il diritto romano acquisterà una importanza straordinaria nella vita dei cittadini ((fase in cui il diritto avrà una fioritura straordinaria). Quest’epoca dal punto di vista storico viene chiamata fase classica. In questo momento iniziano le prime relazioni internazionali, dunque comincia l'espansione romana che nel tempo giunge ad essere un vastissimo impero. Con l’espansione fiorisce anche il commercio quindi servono norme che garantiscano i rapporti tra commercianti anche oltremare. La fase classica dura fino al 27 a.C. in cui Ottaviano Augusto decide di incentrare nuovamente tutti i poteri nelle sue mani e in particolare tra questi poteri il potere legislativo. Repubblicana (rappresentanti del popolo).
- Post classica e giustinianea (fino a Giustiniano) in cui il potere legislativo torna nelle mani di una sola persona. Ottaviano Augusto si faceva nominare imperatore dunque la fase viene chiamata fase imperiale. Si chiude quindi la fase repubblicana-classica.
Si verifica un’evoluzione continua nella storia romana. Repubblica In seguito alla crisi della, Ottaviano Augusto concentrò nelle sue mani tutti i poteri consentiti (governatore delle province, primo senatore, potere dei tribuni della plebe). La forma di governo da lui organizzata venne chiamata principato, da princeps. Augusto creò un modello politico basato essenzialmente sul potere personale, ben presto si trasformò in Impero.
Fase Regia Fase Repubblicana Fase Imperiale
Fase Arcaica Fase Classica Fase post-classica e giustinianea
1-Norme non scritte 1-Residue Consuetudini
2-Leggi Regiae 2-Leggi Comiziali
Le modifiche all’ordinamento giuridico
Le modifiche all’ordinamento giuridico dipendono da cambiamenti di tipo:
- Territoriale (da piccola comunità a grande potenza mondiale)
- Politico (chi sta a capo della collettività nelle varie fasi)
- Economico (da economia agricola a mercantile)
Fonti di produzione del diritto
1-Fase arcaica
È la fase in cui Roma è una piccola comunità agricola in cui i rapporti fra i cittadini hanno ad oggetto lo scambio di beni materiali con rapporti di tipo rurale.
L’ordinamento giuridico (Ius civile) (semplice) si articolava in questo modo:
- Non esisteva un diritto scritto e le poche regole erano tramandate oralmente. La parte più rilevante dell'ordinamento giuridico della fase arcaica è rappresentata da regole/norme non scritte in particolare norme orali che si tramandano da padre in figlio. Il diritto romano le chiama “Mores Maiorum” ossia tradizioni/consuetudini degli antichi. La vita giuridica si svolgeva sulla base delle tradizioni degli antichi.
- Inoltre la competenza legislativa era affidata al Rex (Re). Il risultato della competenza legislativa è la Lex (legge). La seconda componente meno importante è rappresentata dal lavoro legislativo del re che ha la competenza di emanare le norme regie (leggi regiae) ossia provvedimenti scritti che rappresentano il potere del re di emanare. Queste leggi erano emanate solo in casi particolarmente gravi come un reato d’omicidio. La magistratura regia era unica, vitalizia e irresponsabile. Il rex, nel quale si accentravano tutti i poteri era anche il sacerdote del culto cittadino, e restava in carica per tutta la vita. Egli dunque non era mai portato a rendere conto/rispondere politicamente del proprio operato. I suoi poteri erano forti: era capo dell’esercito (aveva il comando militare=imperium), dal quale discendeva il potere di polizia (coercitio) il quale comprendeva il diritto di vita e di morte sui cittadini (ius vitae as necis). Inoltre egli esercitava anche il potere giurisdizionale, amministrava il patrimonio della collettività e aveva il potere di emanare disposizioni normative chiamate Leges regiae. Tutti i suoi poteri non erano ereditari (il rex era nominato dal popolo). Con il governo etrusco Roma si sviluppò sia economicamente sia dal punto di vista urbanistico (la Grande Roma degli Etruschi), venne circondata da nuove mura, crebbe culturalmente recependo molte tradizioni etrusche. I re vennero cacciati a seguito della crudeltà del governo di Tarquinio il Superbo.
Nei primi anni della città esistevano due assemblee con diverse funzioni:
-
Il senato nel quale si riunivano i capi (patres) dei gruppi familiari aristocratici (gentes). Le funzioni erano importanti:
- Dare pareri al re sulle importanti questioni
- Comunicare con gli dei alla morte del rex permettendo ad una sola persona (interrex) di prendere gli auspici e di esercitare il potere regale in via interinale per 5 giorni al termine dei quali veniva sostituito con un altro interrex sino al momento in cui egli proponeva il nome del nuovo rex ai comizi curiati.
-
I comizi curiati prendono il nome da co-viria = unione di uomini). Si tratta di un’assemblea più allargata del Senato. Le loro funzioni erano molto importanti:
- In caso di morte del re erano incaricati di nominare il successore su proposta dell’interrex attribuendogli i poteri regali con un atto detto lex curiata de imperio
- Aspettava l’arrogazione
- La detestatio sacrorum ossia la rinuncia al culto familiare
- Il potere di dichiarare guerra
Le norme non scritte e le leggi regiae formano il diritto in senso oggettivo: Ius civile.
Fase repubblicana-classica
In questa fase il diritto avrà una fioritura straordinaria. I re furono sostituiti da due magistrati detti consules – praetores. Essi venivano eletti dal popolo e la loro carica durava un anno, ciascuno dei due consoli aveva specifiche competenze. Vennero inoltre istituite nuove magistrature di ordine inferiore al consolato come:
- La questura → i questori (assistenti dei consoli, amministravano il danaro e si occupavano di questioni finanziarie);
- La censura → i censori che avevano come funzione principale l’aggiornamento dell’elenco dei cittadini e dei loro patrimoni a fini militari e fiscali. Collegata a questa avevano anche la funzione di controllo della moralità dei cittadini che essi esercitavano con la nota censoria;
- La pretura → il pretore ossia un console plebeo che amministrava la giustizia civile;
- L’edilità curule → gli edili curili i quali provvedevano al rifornimento di beni di prima necessità per la città.
La plebe iniziò ad organizzarsi per difendere i propri diritti nominando dei capi, i tribuni che in quanto magistrati plebei difendevano la loro classe. Come in età regia, le assemblee erano di due tipi:
- Il senato era composto da ex magistrati che al termine dell'anno in carica erano nominati senatori a vita da consoli e censori. Aveva funzione: consultiva, diplomatica, organizzativa per quanto riguarda i territori conquistati.
- Tre tipi di comizi:
- Comizi centuriati - riunivano la popolazione in base all’appartenenza alle classi di censo che erano organizzate in centurie. Svolgevano la funzione: legislativa (approvazione e promulgazione leggi), elettorale (eleggevano consoli e pretori), giudiziaria (condannati a morte potevano appellarsi).
- Comizi tributi - riunivano la popolazione in base alla divisione del territorio in tribù. Avevano la funzione di eleggere i magistrati minori come questori ed edili.
- Concili tributi - riunivano gli appartenenti alla plebe che si riunivano in assemblee. Le decisioni prese erano dette plebisciti (ossia pareri, deliberazioni della plebe). In un primo momento i plebisciti non avevano alcun valore ma in seguito ad una legge ottennero lo stesso valore della legge.
Con l'espansione fiorisce anche il commercio, di conseguenza sono necessarie norme che garantiscano i rapporti tra commercianti.
Lo ius civile (ordinamento giuridico) dell’epoca repubblicana era formato da due componenti:
- La prima componente è che gradualmente le consuetudini spariscono. Rimangono i mores maiorum ma in misura minore: residue consuetudini. Le residue consuetudini del mores maiorum non regolano più la vita dei cittadini a causa dell'espansione territoriale (nuove persone altre lingue). Il potere legislativo è detenuto dalle assemblee popolari (chiamate comizi) ossia rappresentanti del popolo che hanno la funzione legislativa.
- La seconda componente è rappresentata dal frutto dei lavori dei comizi ossia le leggi comiziali. I comizi si riunivano due sole volte all'anno, a marzo e a maggio con una grande solennità; si occupavano dunque dei grandi problemi di Roma, per esempio la riforma del matrimonio (del processo) ma non del singolo caso del cittadino.
Nell’eventualità di un caso nuovo non tutelato e non previsto dallo ius civile (caso mai verificatosi in cui non viene rispettata la consuetudine), viene introdotta la figura di un magistrato eletto dal popolo per un anno (chiamato Pretore) che ha il compito di tutelare i cittadini di fronte a casi nuovi non tutelati dallo Ius Civile. La figura del pretore viene istituita nel 367 a.C.
Per esempio: prestito di un oggetto di A al soggetto B. Il prestito veniva reso automaticamente, rispettando le antiche consuetudini, ma in questo caso A per errore dà il prestito a C, il quale trasgredendo le antiche consuetudini non restituisce ad A. Le consuetudini non prevedono casi nuovi, le leggi comiziali si occupano dei grandi casi del diritto romano e non dei casi specifici. Il pretore verificando la fondatezza dei concetti, concede la tutela che consiste nella concessione di uno strumento chiamato Actio, un'azione con cui si può condannare. Non si tratta di un comando generale astratto ma solamente di un’azione. Il pretore in pratica non ha potere legislativo, ma ottiene lo stesso potere della legge. Il risultato pratico ottenuto dall'azione è lo stesso ottenuto dalla legge. Il pretore analizza dunque i singoli casi concreti in quanto non esiste la legge (si utilizza l'azione). Accanto allo ius civile si ha la possibilità di essere tutelati grazie all'azione del pretore.
L’attività del pretore viene denominata col nome ius honorarium (onorario): deriva dal latino honor ossia carica del pretore/ruolo. Per studiare il diritto che rapporta i cittadini in epoca classica si distingue lo Ius civile e lo ius honorarium rappresentato dalle azioni concesse dal pretore per tutelare casi nuovi non tutelati e non previsti dallo ius civile. I giuristi romani definiscono lo Ius Honorarium: “Ius Honorarium est quod pretones introduxerunt adiuvandi, supplendi, corrigendi iuris civilis” (lo ius onorario è ciò che i pretori introdussero per aiutare, supplire e correggere il diritto civile).
Lo Ius Honorarium ha un ambito tutelare circoscritto, cioè regola i rapporti giuridici all’interno della città di Roma, l’urbe. Il pretore che concede le actio solo all’interno della città viene denominato pretore urbano. Mentre per quanto riguarda controversie al di fuori del confine urbano viene introdotta una nuova figura: il pretore peregrino che ha la funzione di concedere le azioni per le controversie fra cittadini, cioè componenti dell’urbe, e stranieri (cittadino e non) o le controversie tra stranieri stessi. Peregrino: straniero non cittadino. La figura del pretore peregrino venne introdotta nel 242 AC).
L’attività del pretore peregrino si chiama Ius gentium (diritto delle genti), il diritto che deve regolare i rapporti anche per coloro che non sono cittadini romani e tutelare casi nuovi non tutelati e non previsti dallo ius civile tra cittadini dell’urbe e stranieri e tra due stranieri. Il diritto dà tutela a casi nuovi, adattandosi a nuove esigenze. Sia il pretore urbano che il pretore peregrino concedono uno strumento di tutela chiamato azione (actio). I pretori risolvono casi singoli, casi concreti, non applicabili a tutti i cittadini. I pretori non hanno competenza legislativa! Una decisione presa dai pretori può entrare a far parte dello ius civile passando dai comizi. In epoca classica si nota quindi la distinzione tra Ius Honorarium e Ius Gentium.
L'attività della giurisprudenza
In questo periodo inizia l’attività della giurisprudenza, ovvero l’attività di coloro che si chiamano giuristi e che studiano il diritto a livello teorico. È un’attività che si traduce nell’interpretazione delle norme giuridiche. Interpretare significa che i giuristi decidono quale norma generale astratta dell’ordinamento deve essere applicata al caso concreto. La individuazione della norma si chiama caso concreto. Il diritto è il riflesso della complessità dei rapporti dello stato.
3-Ordinamento nella fase postclassica e giustinianea
L’impero raggiunge la sua massima espansione e comprende innumerevoli civiltà al suo interno.
- L’imperatore non volendo delegare il suo potere, accentra tutto il potere nelle sue mani (per esempio ha anche il potere di emanare le sentenze).
- Tutti i poteri sono dunque concentrati nelle mani dell’imperatore dominus et deus e il frutto della sua attività sono le leggi imperiali (leges) che costituiscono lo Ius Civile. Non ci sono residue consuetudini.
- Lo ius civile è l’insieme delle leggi imperiali ma l’imperatore decide di conservare frammenti di opere di giuristi, chiamati iura. L’attività della giurisprudenza continua ma in maniera limitata perché metterebbe in ombra il potere dell’imperatore.
Fonti di cognizione del diritto in senso ogge
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